CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 717/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 35
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 7681 PROT. 62817
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.669 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.3880 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.3541 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente, presente in aula, si riporta agli scritti in atti. La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 717/2025, depositato il 01/04/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione e sollecito di pagamento n. 7681 del 26/11/2024, afferente gli avvisi di accertamento esecutivi n. 669, n.3880 e n. 3541, concernenti imposte IMU e TASI anno 2016, nei confronti del Comune di Agrigento.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, in modalità da remoto, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il citato avviso di accertamento, notificato in data 24/01/2025, relativo a
IMU e TASI anno 2016, iscritto a ruolo a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi della Legge
n. 160/2019.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 26 D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/
o illegittima notifica dell'accertamento esecutivo contestato richiamato nell'intimazione di pagamento impugnata;
2) Nullità degli accertamenti esecutivi per inesistenza di notifiche dell'atto presupposto;
3) Nullità degli avvisi di accertamento esecutivi contenuti nell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione;
4) Inesistenza della pretesa tributaria ed intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti presupposti con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Agrigento, regolarmente chiamato in causa a mezzo PEC del 24/03/2025, non risulta costituito in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione sul regolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento esecutivi n. 669, n.3880 e n. 3541, il Comune di Agrigento, regolarmente chiamato in causa non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio al fine di fornire la prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento che la parte dichiara di non avere avuto notificati. Ne segue che l'impugnata intimazione risulta priva dei titoli sottesi. Sicché l'accoglimento del ricorso. Assorbiti restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00) oltre spese generale del 15%, IVA e CPA se dovuti in favore della parte ricorrente disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 717/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 35
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 7681 PROT. 62817
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.669 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.3880 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.3541 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente, presente in aula, si riporta agli scritti in atti. La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 717/2025, depositato il 01/04/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione e sollecito di pagamento n. 7681 del 26/11/2024, afferente gli avvisi di accertamento esecutivi n. 669, n.3880 e n. 3541, concernenti imposte IMU e TASI anno 2016, nei confronti del Comune di Agrigento.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, in modalità da remoto, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il citato avviso di accertamento, notificato in data 24/01/2025, relativo a
IMU e TASI anno 2016, iscritto a ruolo a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi della Legge
n. 160/2019.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 26 D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/
o illegittima notifica dell'accertamento esecutivo contestato richiamato nell'intimazione di pagamento impugnata;
2) Nullità degli accertamenti esecutivi per inesistenza di notifiche dell'atto presupposto;
3) Nullità degli avvisi di accertamento esecutivi contenuti nell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione;
4) Inesistenza della pretesa tributaria ed intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti presupposti con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Agrigento, regolarmente chiamato in causa a mezzo PEC del 24/03/2025, non risulta costituito in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione sul regolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento esecutivi n. 669, n.3880 e n. 3541, il Comune di Agrigento, regolarmente chiamato in causa non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio al fine di fornire la prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento che la parte dichiara di non avere avuto notificati. Ne segue che l'impugnata intimazione risulta priva dei titoli sottesi. Sicché l'accoglimento del ricorso. Assorbiti restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00) oltre spese generale del 15%, IVA e CPA se dovuti in favore della parte ricorrente disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.