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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 321 /2025, promosso da , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
ON BE
CREDITORE ISTANTE
Contro con sede legale in GL E SA LD (FI) alla VIA Controparte_1
FIORENTINA 19, Partita IVA P.IVA_1
OR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 12/09/2025 ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito riconosciuto con sentenza n. 371/2025 emessa dal Tribunale di Siena in data 26/06/2025 di €17.360,16 complessivi e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
pagina 1 di 5 La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.321/2025 CCI
P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
All'udienza del 14/10/2025 è comparsa la creditrice istante, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice.
Verificata la regolarità della notifica avvenuta a mezzo PEC, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli per l'arredamento e complementi di arredo, nonché la rappresentanza e il procacciatore di affari relativamente ai beni indicati, il compimento in modo non prevalente di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCII, deve osservarsi che il credito dell'istante ammonta a un importo non superiore a € 30.000,00: a tale posta creditoria va aggiunto il credito verso l' per € 80.755,02, come risultante dalle informative acquisite dal Controparte_2
Tribunale.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
In ogni caso, dalle informative acquisite risulta che la società superi le soglie previste dalla legge, dal momento che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021 l'attivo patrimoniale ammonta a euro 304.290 e i ricavi a euro 267.027.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica, l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè deve essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in pagina 2 di 5 maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il mancato pagamento del credito dell'istante e del credito verso portato da decreto ingiuntivo n. 10902/2022 di euro 12,771,46, il rilevante indebitamento CP_3 erariale, il mancato deposito dei bilanci a far data dal 2021 e l'irreperibilità della società presso la propria sede dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato (Cass. sent. nn. 13644/13
15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sede Controparte_1 legale a GL E SA LD alla VIA FIORENTINA 19 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa curatrice, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127;
pagina 3 di 5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 12-2-2026 ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone pagina 4 di 5 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 22-10-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 321 /2025, promosso da , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
ON BE
CREDITORE ISTANTE
Contro con sede legale in GL E SA LD (FI) alla VIA Controparte_1
FIORENTINA 19, Partita IVA P.IVA_1
OR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 12/09/2025 ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito riconosciuto con sentenza n. 371/2025 emessa dal Tribunale di Siena in data 26/06/2025 di €17.360,16 complessivi e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
pagina 1 di 5 La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.321/2025 CCI
P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
All'udienza del 14/10/2025 è comparsa la creditrice istante, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice.
Verificata la regolarità della notifica avvenuta a mezzo PEC, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli per l'arredamento e complementi di arredo, nonché la rappresentanza e il procacciatore di affari relativamente ai beni indicati, il compimento in modo non prevalente di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCII, deve osservarsi che il credito dell'istante ammonta a un importo non superiore a € 30.000,00: a tale posta creditoria va aggiunto il credito verso l' per € 80.755,02, come risultante dalle informative acquisite dal Controparte_2
Tribunale.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
In ogni caso, dalle informative acquisite risulta che la società superi le soglie previste dalla legge, dal momento che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021 l'attivo patrimoniale ammonta a euro 304.290 e i ricavi a euro 267.027.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica, l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè deve essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in pagina 2 di 5 maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il mancato pagamento del credito dell'istante e del credito verso portato da decreto ingiuntivo n. 10902/2022 di euro 12,771,46, il rilevante indebitamento CP_3 erariale, il mancato deposito dei bilanci a far data dal 2021 e l'irreperibilità della società presso la propria sede dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato (Cass. sent. nn. 13644/13
15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sede Controparte_1 legale a GL E SA LD alla VIA FIORENTINA 19 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa curatrice, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127;
pagina 3 di 5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 12-2-2026 ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone pagina 4 di 5 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 22-10-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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