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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 250/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
rappresentate e difese dall'avv.ta Roberta Federici, per procura in atti appellanti
CONTRO
Controparte_1
appellato
Oggetto: qualificazione
CONCLUSIONI
Per le appellanti: come da ricorso in appello depositato il 19.8.2024.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 3 maggio 2022, le ricorrenti, tutte dipendenti del con profilo professionale di “Cancelliere Esperto”, Controparte_1
hanno convenuto in giudizio lo stesso , chiedendo di dichiarare il CP_1 loro diritto all'inquadramento nella III Area funzionale, profilo professionale Funzionario Giudiziario F1, con decorrenza dal primo gennaio 2009, e di condannare il al risarcimento del danno patrimoniale CP_1 per inadempimento correlato all'omesso inquadramento a decorrere sempre dal primo gennaio 2009 e per la perdita di chance.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con sentenza n. 180/2024 il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso.
Le ricorrenti hanno proposto appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, note che per due volte le parti non hanno depositato.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c., la causa deve essere cancellata dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
L'estinzione del processo comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 ultimo comma c.p.c..
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio in data 8.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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