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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 591 dell'anno 2018 posta in decisione con ordinanza del 03/1272024 comunicata in pari data, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Teramo in virtù di C.F._1
mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo lo studio in Messina Via
Centonze n. 152
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. (cod. fis. rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Santo Vincenzo Trovato in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo lo studio in Sant'Agata di Militello Via S. Martino n. 21
APPELLATA
nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_2
) C.F._2 APPELLATO - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 60/2018 del 06/02/2018 emessa dal Tribunale di Patti nel procedimento R.G. 100234/2012.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 15/03/2012, e convenivano in Controparte_3 Parte_1
giudizio la compagnia di assicurazioni e innanzi al CP_1 CP_4
Tribunale di Patti;
gli attori premettevano che il 25/11/2008, intorno alle ore 18.00,
alla guida del motociclo Vespa Piaggio targato ME88517, di proprietà Parte_1
di , percorreva a moderata andatura e regolarmente sulla sua destra, la Controparte_3
via B. Caputo del Comune di Torrenova, con direzione di marcia monte-mare, quando giunto in prossimità del Bar "Da Francesca", veniva violentemente investito dall'autovettura Volkswagen Polo targata AX947XB, condotta e di proprietà di
[...]
ed assicurata per la rca con che proveniente dal senso opposto CP_5 CP_1
invadeva la mezzeria di pertinenza del CP_3
A seguito dell'impatto riportava ingenti danni fisici, in particolare al Parte_1
ginocchio, al gomito ed alla colonna vertebrale, per i quali veniva trasportato al pronto soccorso e quindi ricoverato, dovendo subire più di un intervento chirurgico e conseguenziale fase di riabilitazione;
anche il motociclo di proprietà di Controparte_3
riportava danni.
Gli attori chiedevano quindi dichiararsi l'esclusiva responsabilità di e CP_4
conseguentemente la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei darmi subiti in conseguenza del sinistro, quantificati per il danno al mezzo di in Controparte_3
Euro 879,00, già detratto l'acconto di Euro 1.000.00 corrisposto in fase stragiudiziale e per il danno di natura biologica, morale e patrimoniale di in Euro Parte_1
571.906,67, o in quella diversa somma da accertare in corso di causa.
Nell'instaurato giudizio R.G. 234/2012 (poi successivamente 100234/2012) si costituiva la la quale non contestava la responsabilità del proprio assicurato ma CP_1
pag. 2/10 contestava invece il quantum della pretesa, anche in relazione alle somme chieste per riduzione della capacità lavorativa;
non si costituiva in giudizio CP_4
rimanendo contumace.
Proprio in mancanza di contestazione sull'an, in fase istruttoria veniva ammessa ed espletata solo la chiesta CTU sulla persona del affidata al Dott. Parte_1 [...]
Per_1
Depositata la CTU, all'udienza del 17/07/2013, la compagnia di assicurazione CP_1
offriva banco iudicis all'attore , a tacitazione di ogni avversa
[...] Parte_1
pretesa, la somma di Euro 43.000,00 mediante consegna di assegno n. 2001366268-05,
Allianz Banca;
detta somma veniva accettata esclusivamente come acconto del Tes_1
maggior danno subito da parte del procuratore di il quale contestava le Parte_1
risultanze della CTU.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 23/01/2018. il procuratore di , Controparte_3
rinunziava alla domanda per la differenza relativa al danno al mezzo.
Precisate le conclusioni la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza depositata il 06/02/2018 il Tribunale ha così deciso: 1) Dichiara la contumacia di 2) Dichiara che l'incidente per cui è causa, si è CP_4
verificato per esclusiva responsabilità di conducente del mezzo CP_4
assicurato e per l'effetto, condanna quest'ultimo, e la compagnia di CP_1
assicurazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
solido. al pagamento, in favore di della somma di Euro 31.892.87, per Parte_1
le causali e gli interessi specificati in motivazione, già detratto l'acconto percepito 3)
Dichiara cessata la materia del contendere tra e i convenuti;
4) Controparte_3
Condanna, i convenuti, alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
, già parzialmente compensati per metà, e liquidati in complessivi Euro Pt_1
7.581,11, di cui Euro 866,11 per spese, comprese quelle di CTU, Euro 6.715,00, per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA.; 5) Compensa integralmente le spese tra
e i convenuti;
La sentenza ò esecutiva per legge”. Controparte_3
Il Tribunale ha calcolato il risarcimento applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano sulla base di un danno biologico pari al 13% oltre inabilità temporanea e con personalizzazione pari al 25%, detratto quanto versato banco iudicis, mentre ha rigettato pag. 3/10 la richiesta di danno morale e quella per riduzione di capacità lavorativa generica in quanto non provata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
nell'instaurato Parte_1
giudizio in secondo grado si è costituita la chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello mentre non si è costituito. CP_4
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione all'udienza del
25/05/2023 con successivo deposito di scritti conclusionali, ma era successivamente rimessa sul ruolo e quindi con ordinanza del 28/09/2023 la Corte così disponeva:
“Ritiene la Corte che, valutato il contenuto della CTU in atti, resa dal Dott. Per_1
nominato consulente dal giudice di primo grado, come pure delle osservazioni ed
[...] istanze dell'appellante, si rende necessario procedere al richiamo del suddetto CTU con incarico di produrre relazione integrativa allo scopo di valutare se a seguito dell'intervento operatorio eseguito in data 15/04/2014 presso la Controparte_6
di Bologna, e quindi esaminando la relativa cartella clinica n. 20121406 della
[...] quale si intende ammessa la produzione in atti, le condizioni fisiche dell'appellante e le determinazioni indicate in precedente relazione del 14/02/2013 siano da ritenersi modificate”. L'incarico di CTU era poi affidato al Dott. che depositava il Persona_2
proprio elaborato peritale e successiva relazione integrativa.
La causa era poi rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 03/12/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benchè regolarmente CP_4
citato, non si è costituito nel giudizio.
Con il proprio atto d'appello ha impugnato la sentenza di prime cure Parte_1 contestando l'erronea ed insufficiente liquidazione del danno per le lesioni subite, come pure il rigetto della domanda di liquidazione del danno patrimoniale con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, l'omessa pronuncia sulla richiesta di danno morale e la disposta compensazione di metà delle spese di lite.
In particolare l'appellante censura l'insufficiente liquidazione del danno rispetto agli esiti permanentemente invalidanti calcolati solo nella misura del 13% e quindi in pag. 4/10 maniera notevolmente inferiore di oltre dodici punti rispetto alla valutazione indicata dal proprio consulente di parte ma anche inferiore rispetto alla valutazione espressa dal
CTU nominato in primo grado che pure aveva calcolato un percentuale del 16% anch'essa ritenuta insufficiente ma comunque pur sempre maggiore di quella poi ritenuta dal decidente.
L'appellante, inoltre, censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno per perdita di chance conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, con perdita della capacità di guadagno per effetto delle lesioni subite, contestando la motivazione addotta dal Giudice secondo cui il rigetto della domanda è riconducibile al fatto che non sia stata fornita la prova del danno richiesto. Ritiene l'appellante che la sua domanda di risarcimento sia invece fondata e provata e quindi da calcolarsi per come indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
L'appellante censura inoltre l'omessa liquidazione da parte del Giudice del danno morale subito, sottolineando l'evidente sofferenza morale patita in quanto, ancora adolescente, ha visto compromessa la sua esistenza, costretto per tre anni dall'evento dannoso a continui ricoveri e cinque interventi operatori, e ciò a causa ascrivibile ad una imprudente e criminale condotta di guida del convenuto rimasto contumace . CP_4
L'appellante ha quindi fin da subito richiesto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dell'esatta misura percentuale degli esiti invalidanti, permanenti e temporanei residuati.
La Corte, come detto, al fine di valutare di conseguenza le doglianze dell'appellante, ha disposto integrazione di CTU al fine di esaminare le condizioni fisiche dell'appellante e di valutare se le determinazioni indicate in precedente relazione del 14/02/2013 fossero da ritenersi modificate, passaggio certamente indispensabile per potere esprimere adeguato giudizio in merito alle doglianze dell'appellante.
Orbene il nominato CTU Dott. nella prima relazione del 09/09/2024 ha concluso Persona_2
che “Sulla scorta dei dati emersi dalla documentazione medica analizzata e dall'obiettività clinica rilevata nel corso della visita di consulenza è da ritenere che il Sig. , Parte_1
Per rispetto agli eventi traumatici valutati da un punto di vista medico-legale dal Dott. ,
pag. 5/10 mantenga sostanzialmente un quadro clinico distrettuale del ginocchio destro invariato sotto il profilo del trofismo muscolare e della stabilità primaria, con
un netto miglioramento dei movimenti di flesso-estensione, all'epoca della prima relazione medico-legale possibili fino a 30° circa e all'attuale visita di consulenza ripristinati nella loro totalità”, ed ancora che “Allo stato attuale è possibile determinare che l'attuale grado di invalidità patito dall'Appellante sia stimabile complessivamente nella misura del 5 % (cinque per cento) relativamente al grado di riduzione globale della funzionalità del ginocchio destro cagionata dai 2 eventi traumatici”.
La Corte, anche a seguito delle contestazioni dell'appellante, ha quindi richiamato il CTU invitandolo a riferire se complessivamente, a seguito dell'intervento chirurgico del Per 15/04/2014, le condizioni fisiche dell'appellante fra la precedente relazione del Dott. del
14/02/2013 e l'attualità e quindi le determinazioni contenute nella relazione qui disposta, fossero o meno da ritenersi modificate, ed eventualmente in che misura percentuale, come pure se la determinazione in misura pari al 5% indicata nelle conclusioni della sua relazione dovesse intendersi riferita ad un grado di riconosciuto peggioramento delle condizioni del ginocchio.
Con relazione integrativa del 04/11/2024 il CTU ha così risposto: “Si precisa che, rispetto alla Per valutazione medico-legale del danno biologico espressa il 14/2/2013 dal Dr. nella misura del 16,1% ed in seguito alla successiva procedura chirurgica del 15/4/2014 eseguita presso la casa di cura di Bologna, le attuali condizioni cliniche del Periziando riscontrate in CP_6
sede di operazioni peritali sono da ritenersi migliorate in termini di articolarità e funzionalità del distretto anatomico esaminato (vedi esame obiettivo della relazione medicolegale). Sono pertanto da aggiornare le determinazioni del danno biologico nella misura del 5% (cinque percento), inteso come danno attuale complessivo e NON come ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche del ginocchio destro rispetto al 2013”.
Esaminata la CTU, come pure la consulenza del giudizio di primo grado, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
pag. 6/10 Ne consegue che la determinazione del danno biologico patito e residuato all'appellante è ormai da valutarsi in misura pari al 5% e quindi notevolmente inferiore non solo alla
Per valutazione resa dal primo CTU Dott. pari al 16% ma anche rispetto a quanto poi calcolato dal decidente nel 13%, e quindi quanto ottenuto dal con sentenza di prime cure risulta CP_3
ampiamente esaustivo, anzi ben maggiore, di quanto effettivamente spettante anche sotto l'aspetto del danno morale.
Va precisato che per la valutazione del risarcimento il Giudice di prime cure ha utilizzato come strumento le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e costituiscono una forma di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le possibili voci o categorie di danno correlate all'evento sinistro ivi compreso il danno morale;
il decidente in primo grado, peraltro, ha anche applicato una maggiorazione del 25 % quale personalizzazione del danno tenuto conto dell'entità delle lesioni e della giovane età del danneggiato.
Le doglianze dell'appellante risultano quindi infondate sul punto e quindi l'appello va rigettato.
Analoga considerazione va fatta con riferimento al chiesto danno per incapacità lavorativa residua e conseguenziale perdita di chance per guadagno futuro.
In linea generale, la capacità lavorativa è l'idoneità di un soggetto di produrre un reddito;
la giurisprudenza ne distingue due forme e cioè la capacità lavorativa generica, ossia la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini e la capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione ovvero altra occupazione specifica. La lesione della capacità lavorativa comporta un pregiudizio per il quale la perdita generica si sostanzia in un danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà di esercitare un'occupazione lavorativa astrattamente intesa e la perdita della capacità lavorativa specifica risulta essere un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro.
Nella fattispecie per cui è causa l'appellante ha fatto riferimento alla impresa edile di famiglia, ove avrebbe potuto lavorare come operaio specializzato, ovvero a possibile carriera militare da intraprendere.
pag. 7/10 Sul punto la Suprema Corte già con sentenza n. 28988/2020 ha reso un approfondimento dogmatico sull'argomento ritenendo che il pregiudizio lamentato attiene alla sfera del danno non patrimoniale, che “va valutato unitariamente”, e per il quale può prevedersi la personalizzazione del relativo risarcimento solo ove ricorrano ben precisi presupposti che si verificano quando le conseguenze della menomazione patita dal danneggiato “non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto”, sì da giustificare “un aumento del risarcimento di base del danno biologico”.
A tal fine, afferma la Suprema Corte, non basta che la menomazione abbia “inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali"”, quale è pure quello attinente alla generica capacità lavorativa del danneggiato, essendo necessario, invece, che “quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Deve perciò trattarsi di “circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, “le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età”, essendo in tal caso “consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)”.
A questo proposito la Corte ha rammentato che “la nozione di incapacità lavorativa generica fu elaborata dalla giurisprudenza in un'epoca in cui il danno biologico non aveva cittadinanza nell'ordinamento e l'unico danno ritenuto risarcibile era quello patrimoniale” con l'intento di “evitare il rigetto della domanda risarcitoria allorché le conseguenze lesive non avessero influito sul lavoro svolto dalla vittima ovvero nell'ipotesi in cui la vittima non svolgesse lavoro alcuno”; una volta emersa la nozione di danno biologico, l'utilità della categoria è venuta meno, considerato che la sussistenza pag. 8/10 di un danno alla salute legittima il leso a domandare il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali a detta lesione connessi, nessuno escluso, e quindi anche la personalizzazione del ristoro del danno non patrimoniale, quando ne ricorrano le condizioni, nei termini anzidetti.
L'odierno appellante ha invero addotto motivazioni troppo generiche sulla possibile riduzione della capacità lavorativa, sia generica che eventualmente specifica, come pure sulla perdita di guadagno futuro inteso come perdita di chance.
Proprio la CTU sopra riportata, inoltre, fa emergere un quadro complessivo per il quale il modesto grado di invalidità, peraltro notevolmente ridottosi negli anni, non sembra incidere in alcun modo sulla capacità lavorativa, non essendovi stato sul punto alcun rilievo specifico del CTU;
peraltro giova nuovamente osservare che il Giudice di primo grado ha già riconosciuto la personalizzazione del danno in misura pari al 25% e per di più su una valutazione, e cioè il 13%, ormai non più rispondente alle attuali condizioni di salute del danneggiato (5%) e risultante quindi del tutto sovradimensionata.
In conclusione ritiene la Corte che l'appellante non ha adeguatamente dimostrato il danno lamentato, soprattutto sotto l'aspetto della perdita di “chance”, essendo rimasta la sua una mera aspettativa che tuttavia si scontra con le risultanze istruttorie, non avendo dimostrato e fornito sufficiente prova della perdita di una concreta occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso da addebitare a responsabilità di controparte.
L'impugnata sentenza va pertanto confermata anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite;
il giudice di prime cure ha correttamente disposto la parziale compensazione delle spese stante il parziale accoglimento della domanda, decisione che va confermata alla luce di quanto deciso da questa Corte.
Spese e compensi del presente grado di giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato (indeterminabile) seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
pag. 9/10 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 60/2018 del 06/02/2018 emessa dal Parte_1
Tribunale di Patti nel procedimento R.G. 100234/2012, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . CP_4
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
3) Condanna al rimborso in favore di di spese e compensi del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; pone le spese di CTU a carico dell'appellante.
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 04/03/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 10/10