TAR
Sentenza breve 30 settembre 2025
Sentenza breve 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 30/09/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00827/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 30/09/2025
N. 01650 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00827/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentate -OMISSIS-, e da -OMISSIS-, anche quale socio accomandante, rappresentati e difesi dagli avvocati Caterina Bozzoli ed
Elena Fabbris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. cat. 11°a/25 – p.a.s. – 100.15 del 7.05.2025 della Questura di Padova – avente ad oggetto la sospensione della licenza di somministrazione al N. 00827/2025 REG.RIC.
pubblico di alimenti e bevande nonché la connessa autorizzazione per la rivendita di tabacchi per 30 giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Nicola Bardino
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che viene impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con il quale la Questura di Padova ha disposto la sospensione per trenta giorni della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltreché della connessa autorizzazione per la rivendita di tabacchi, entrambe afferenti all'esercizio condotto dai ricorrenti;
Considerato che, con ordinanza cautelare n. 335/2025, il Collegio ha disposto che la
Questura di Padova provvedesse a depositare “gli atti e i verbali riguardanti:
- sia gli accertamenti eseguiti presso il locale dalla Squadra Mobile nelle date del 12
e del 16 aprile 2025;
- sia i controlli effettuati dal personale delle Squadra Volante nei dodici mesi precedenti, tutti menzionati nel provvedimento impugnato”;
Considerato che con la medesima ordinanza la causa è stata rinviata all'odierna camera di consiglio, “per l'ulteriore trattazione dell'incidente cautelare nonché ai fini dell'eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, alla camera di consiglio del 24 settembre 2025”; N. 00827/2025 REG.RIC.
Considerato che l'Amministrazione ha dato adempimento all'incombente istruttorio, producendo in giudizio la documentazione richiesta in data 25 agosto 2025;
Ritenuto che sussistono i requisiti per la preannunciata definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., considerata la manifesta infondatezza del ricorso, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, nonché l'assenza di deduzioni contrarie delle parti;
Considerato che il provvedimento è motivato:
- in relazione all'emersione, a seguito degli accertamenti delle forze dell'ordine, di un'intensa attività di spaccio di stupefacenti nei pressi e all'interno del locale, nonché della presenza abituale, al suo interno e nei dintorni, di soggetti attinti da pregiudizi penali e di polizia;
- e con riguardo alle sempre più allarmate segnalazioni di residenti e di commercianti della zona, impauriti dal continuo andirivieni di spacciatori e soggetti pregiudicati;
Considerato che, con un primo ordine di motivi, i ricorrenti lamentano l'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura, disposta ai sensi dell'art. 100 TULPS, in quanto i titolari del locale risulterebbero incensurati ed estranei ai fatti, e non sarebbe stata accertata alcuna condotta illecita all'interno del bar, sicché l'Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a inibire nei confronti degli autori delle condotte l'accesso al locale;
Ritenuto che tali censure sono infondate, considerato che la Questura, attraverso esaustive produzioni documentali riferite ai numerosi controlli effettuati negli ultimi dodici mesi, ha dimostrato:
- che il locale è abitualmente frequentato da avventori, in gran parte stranieri, con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti,
- che all'interno e comunque nelle adiacenze del medesimo locale tali soggetti si riuniscono, per ivi dedicarsi a traffici delittuosi, dando luogo a condotte estremamente N. 00827/2025 REG.RIC.
rilevanti e socialmente pericolose, idonee a determinare grave pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini;
Ritenuto che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 100
TULPS, l'Autorità di polizia ha il potere di sospendere la licenza commerciale relativa ad un esercizio che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza deicittadini (Cons. Stato, Sez. V, n. 2511 del 2015),
e che la misura non svolge funzione sanzionatoria ma di dissuasione e prevenzione generale, perché diretta a scongiurare fatti che possono nuocere alla pubblica e privata incolumità, ben potendosi quindi prescindere dall'accertamento della corresponsabilità dei titolari;
Considerato, altresì, che i ricorrenti lamentano l'eccessiva durata della misura (trenta giorni), dal momento che la Questura non avrebbe indicato le ragioni del superamento del limite edittale stabilito in giorni quindici;
Ritenuto che anche tale censura è infondata, avendo l'Amministrazione declinato il percorso logico argomentativo sulla cui base il Questore ha ritenuto di irrogare la misura della sospensione di giorni trenta, graduandola in ragione della gravità delle condotte acclarate, dettagliatamente descritte nella motivazione, e della necessità di rafforzare l'effetto dissuasivo immanente all'adozione del provvedimento;
Ritenuto che la Questura non era obbligata a inoltrare la comunicazione di avvio del procedimento ai titolari del locale, che in questa sede ne lamentano l'omissione, dal momento che ben può prescindersi da tale adempimento, previsto dall'art. 7 della L.
n. 241 del 1990, allorché sussista, come nel caso di specie, il pericolo attuale di compromissione dell'ordine pubblico, tipicamente rappresentato dalle circostanze assunte a presupposto per l'emanazione della misura, così da determinare l'urgenza di provvedere; N. 00827/2025 REG.RIC.
Ritenuto, quanto ai dedotti vizi di notifica (da ritenersi comunque inidonei a produrre effetti invalidanti; cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 613/2023), che la società titolare dell'attività ed entrambi i soci di questa hanno avuto piena conoscenza del provvedimento di sospensione qui censurato e che rispetto ad esso hanno in effetti potuto dispiegare con pienezza le proprie difese;
Ritenuto, per quanto precede, di respingere il ricorso;
Ritenuto di compensare le spese del giudizio, considerata la particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario N. 00827/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Bardino Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 30/09/2025
N. 01650 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00827/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentate -OMISSIS-, e da -OMISSIS-, anche quale socio accomandante, rappresentati e difesi dagli avvocati Caterina Bozzoli ed
Elena Fabbris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. cat. 11°a/25 – p.a.s. – 100.15 del 7.05.2025 della Questura di Padova – avente ad oggetto la sospensione della licenza di somministrazione al N. 00827/2025 REG.RIC.
pubblico di alimenti e bevande nonché la connessa autorizzazione per la rivendita di tabacchi per 30 giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Nicola Bardino
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che viene impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con il quale la Questura di Padova ha disposto la sospensione per trenta giorni della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltreché della connessa autorizzazione per la rivendita di tabacchi, entrambe afferenti all'esercizio condotto dai ricorrenti;
Considerato che, con ordinanza cautelare n. 335/2025, il Collegio ha disposto che la
Questura di Padova provvedesse a depositare “gli atti e i verbali riguardanti:
- sia gli accertamenti eseguiti presso il locale dalla Squadra Mobile nelle date del 12
e del 16 aprile 2025;
- sia i controlli effettuati dal personale delle Squadra Volante nei dodici mesi precedenti, tutti menzionati nel provvedimento impugnato”;
Considerato che con la medesima ordinanza la causa è stata rinviata all'odierna camera di consiglio, “per l'ulteriore trattazione dell'incidente cautelare nonché ai fini dell'eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, alla camera di consiglio del 24 settembre 2025”; N. 00827/2025 REG.RIC.
Considerato che l'Amministrazione ha dato adempimento all'incombente istruttorio, producendo in giudizio la documentazione richiesta in data 25 agosto 2025;
Ritenuto che sussistono i requisiti per la preannunciata definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., considerata la manifesta infondatezza del ricorso, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, nonché l'assenza di deduzioni contrarie delle parti;
Considerato che il provvedimento è motivato:
- in relazione all'emersione, a seguito degli accertamenti delle forze dell'ordine, di un'intensa attività di spaccio di stupefacenti nei pressi e all'interno del locale, nonché della presenza abituale, al suo interno e nei dintorni, di soggetti attinti da pregiudizi penali e di polizia;
- e con riguardo alle sempre più allarmate segnalazioni di residenti e di commercianti della zona, impauriti dal continuo andirivieni di spacciatori e soggetti pregiudicati;
Considerato che, con un primo ordine di motivi, i ricorrenti lamentano l'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura, disposta ai sensi dell'art. 100 TULPS, in quanto i titolari del locale risulterebbero incensurati ed estranei ai fatti, e non sarebbe stata accertata alcuna condotta illecita all'interno del bar, sicché l'Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a inibire nei confronti degli autori delle condotte l'accesso al locale;
Ritenuto che tali censure sono infondate, considerato che la Questura, attraverso esaustive produzioni documentali riferite ai numerosi controlli effettuati negli ultimi dodici mesi, ha dimostrato:
- che il locale è abitualmente frequentato da avventori, in gran parte stranieri, con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti,
- che all'interno e comunque nelle adiacenze del medesimo locale tali soggetti si riuniscono, per ivi dedicarsi a traffici delittuosi, dando luogo a condotte estremamente N. 00827/2025 REG.RIC.
rilevanti e socialmente pericolose, idonee a determinare grave pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini;
Ritenuto che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 100
TULPS, l'Autorità di polizia ha il potere di sospendere la licenza commerciale relativa ad un esercizio che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza deicittadini (Cons. Stato, Sez. V, n. 2511 del 2015),
e che la misura non svolge funzione sanzionatoria ma di dissuasione e prevenzione generale, perché diretta a scongiurare fatti che possono nuocere alla pubblica e privata incolumità, ben potendosi quindi prescindere dall'accertamento della corresponsabilità dei titolari;
Considerato, altresì, che i ricorrenti lamentano l'eccessiva durata della misura (trenta giorni), dal momento che la Questura non avrebbe indicato le ragioni del superamento del limite edittale stabilito in giorni quindici;
Ritenuto che anche tale censura è infondata, avendo l'Amministrazione declinato il percorso logico argomentativo sulla cui base il Questore ha ritenuto di irrogare la misura della sospensione di giorni trenta, graduandola in ragione della gravità delle condotte acclarate, dettagliatamente descritte nella motivazione, e della necessità di rafforzare l'effetto dissuasivo immanente all'adozione del provvedimento;
Ritenuto che la Questura non era obbligata a inoltrare la comunicazione di avvio del procedimento ai titolari del locale, che in questa sede ne lamentano l'omissione, dal momento che ben può prescindersi da tale adempimento, previsto dall'art. 7 della L.
n. 241 del 1990, allorché sussista, come nel caso di specie, il pericolo attuale di compromissione dell'ordine pubblico, tipicamente rappresentato dalle circostanze assunte a presupposto per l'emanazione della misura, così da determinare l'urgenza di provvedere; N. 00827/2025 REG.RIC.
Ritenuto, quanto ai dedotti vizi di notifica (da ritenersi comunque inidonei a produrre effetti invalidanti; cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 613/2023), che la società titolare dell'attività ed entrambi i soci di questa hanno avuto piena conoscenza del provvedimento di sospensione qui censurato e che rispetto ad esso hanno in effetti potuto dispiegare con pienezza le proprie difese;
Ritenuto, per quanto precede, di respingere il ricorso;
Ritenuto di compensare le spese del giudizio, considerata la particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario N. 00827/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Bardino Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.