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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott.ssa Gabriella GIAMMONA Presidente f.f. dott.ssa Monica MONTANTE Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4529 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Francesca Saccullo, presso il cui studio a Palermo, via Giovanni Pacini n. 12,
è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lupi, presso il cui studio ad Albano Laziale
(RM), Corso G. Matteotti n. 196, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 25/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo depositato il 09/04/2024 premettendo che Parte_1 dall'unione coniugale non sono nati figli, ha allegato la violazione da parte del marito del dovere di fedeltà coniugale;
ha aggiunto di avere acquistato la casa coniugale in comproprietà con il marito e di avere contratto unitamente allo stesso un mutuo ipotecario con rata di €
440,00 al mese addebitata su un conto corrente cointestato;
ha allegato di aver, altresì, contratto, sempre nell'interesse della famiglia, un ulteriore prestito di € 40.000,00 con rata di
1 € 556,70 al mese, ma con contratto intestato esclusivamente alla stessa;
ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito al resistente;
il rilascio da parte del medesimo della casa coniugale e l'onere del resistente di pagare le rate di entrambi i contratti nella misura del 50%.
2. Con comparsa del 17/09/2024 si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 contestato le circostanze allegate dalla ricorrente a sostegno dell'addebito; ha lamentato la gestione unilaterale da parte della ricorrente del conto corrente cointestato ed ha negato le ragioni familiari del secondo prestito;
ha precisato di essere titolare di una pensione d'invalidità di € 300,00 al mese e di non potere svolgere attività lavorativa;
ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla ricorrente e la previsione di un assegno di mantenimento di € 300,00 al mese.
3. All'udienza di prima comparizione del 19/02/2025 sono stati ascoltati i coniugi ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 25/02/2025 il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., con autorizzazione dei coniugi a vivere separati e senza la previsione di statuizioni economiche, con le conseguenti argomentazioni:
“rilevato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
considerato, pertanto, che, in assenza di prole da tutelare, alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra le parti, può essere adottato dal
Tribunale; rilevato che, alla luce della documentazione prodotta, degli oneri gravanti su entrambe le parti per il mutuo cointestato e sulla ricorrente per il finanziamento contratto (la cui rata ammonta ad euro 550,00 al mese) nonché della capacità lavorativa del resistente, non ricorrono i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore del;
”. CP_1
Con la medesima ordinanza, sono state rigettate le prove articolate dal resistente poiché irrilevanti ai fini del decidere.
All'udienza del 25/06/2025 le parti hanno rinunciato alle domande rispettivamente proposte e hanno insistito soltanto nella pronuncia della separazione.
4. La domanda di separazione merita accoglimento.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2 5. Avuto riguardo alla natura ed all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29/10/1985 ( e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
21/11/1984 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il C.F._2
12/09/2014
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 69, p. II, serie A, dell'anno 2014).
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
Sara Marino Gabriella Giammona
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