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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 09/09/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 186/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. SALVATORE GIANNATTASIO e ANDREA GIANNATTASIO ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei predetti difensori e Email_1 Email_2
ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott.
VINCENZO CUBELLI e MARIA MADDALENA RICCIARDI ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414
c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti:
ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA
CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE
1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione
Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15
Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – in forza di plurimi contratti di supplenza – nell'anno scolastico 2020/21, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.262,21, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
CONDANNARE la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.262,21, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Pag. 2 di 6 Per la parte convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, eventualmente previo accertamento delle somme percepite dalla parte ricorrente a titolo di indennità per ferie non godute e per disoccupazione speciale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Spese vinte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/07/2024 conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il
, chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_2 somma di € 1.262,21, oltre interessi, a titolo di differenze retributive per omessa corresponsione della c.d. retribuzione professionale docente in relazione ai giorni di servizio prestati in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nell'anno scolastico 2020/2021 (per complessivi n. 217 giorni).
In particolare, parte ricorrente, a fondamento della domanda, deduceva l'illegittimità e il carattere discriminatorio del riconoscimento di tale indennità (prevista dall'art. 7 CCNL
Comparto Scuola del 2001) ai soli docenti di ruolo e ai precari con contratti di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, con l'esclusione, pertanto, dei docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie.
In data 07/10/2024 si costituiva parte convenuta, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 09/09/2025 la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. ha prestato la propria attività lavorativa presso la convenuta Parte_1 nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di vari contratti a tempo determinato per supplenze succedutisi nel tempo (e in particolare con dal 03/11/2020 al 30/11/2020, dal
01/12/2020 al 22/12/2020, dal 07/01/2021 al 31/03/2021, dal 01/04/2021 al 08/06/2021
e dal 09/06/2021 al 22/06/2021) per un totale di 217 giorni (doc. 5 ricorrente).
Pag. 3 di 6 In relazione a tali incarichi, costituisce circostanza pacifica e documentale (doc. 6 ricorrente) l'omessa corresponsione in favore di parte ricorrente della c.d. retribuzione professionale docenti.
Con riferimento a tale voce, l'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 prevede:
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
Orbene, come già riconosciuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la voce retributiva oggetto di causa deve essere riconosciuta anche ai supplenti temporanei.
Sul punto si richiamano e si condividono, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni della sentenza Corte Cass. n. 20015 del 27/07/2018:
“Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 5 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
Pag. 4 di 6 e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1 la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in senso conforme anche Cass. n. 6293 del 05.03.2020).
Alla luce di quanto sopra, la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente al personale supplente temporaneo configura un'illegittima disparità di trattamento, ponendosi in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”; ragioni che non appaiono ravvisabili nel caso di specie, essendo il compenso in esame volto “a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr. Cass. n. 6293 del 05.03.2020; Trib. Parma n. 121/2023) nonché, a maggior ragione, se si considera che la successione di contratti a tempo determinato per supplenze conclusi tra le parti ha di fatto coperto quasi interamente l'anno scolastico oggetto di causa.
In forza delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto, con condanna del convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle differenze a titolo CP_1
Pag. 5 di 6 di retribuzione professionale docente per la somma di € 1.262,21 di cui ai conteggi in atti, non specificamente contestati, oltre interessi legali.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate e della serialità della questione giuridica sottesa al giudizio, con distrazione in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di
€ 1.262,21 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso il 09/09/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 186/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. SALVATORE GIANNATTASIO e ANDREA GIANNATTASIO ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei predetti difensori e Email_1 Email_2
ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott.
VINCENZO CUBELLI e MARIA MADDALENA RICCIARDI ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414
c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti:
ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA
CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE
1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione
Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15
Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – in forza di plurimi contratti di supplenza – nell'anno scolastico 2020/21, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.262,21, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
CONDANNARE la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.262,21, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Pag. 2 di 6 Per la parte convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, eventualmente previo accertamento delle somme percepite dalla parte ricorrente a titolo di indennità per ferie non godute e per disoccupazione speciale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Spese vinte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/07/2024 conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il
, chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_2 somma di € 1.262,21, oltre interessi, a titolo di differenze retributive per omessa corresponsione della c.d. retribuzione professionale docente in relazione ai giorni di servizio prestati in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nell'anno scolastico 2020/2021 (per complessivi n. 217 giorni).
In particolare, parte ricorrente, a fondamento della domanda, deduceva l'illegittimità e il carattere discriminatorio del riconoscimento di tale indennità (prevista dall'art. 7 CCNL
Comparto Scuola del 2001) ai soli docenti di ruolo e ai precari con contratti di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, con l'esclusione, pertanto, dei docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie.
In data 07/10/2024 si costituiva parte convenuta, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 09/09/2025 la causa veniva discussa e decisa come di seguito.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. ha prestato la propria attività lavorativa presso la convenuta Parte_1 nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di vari contratti a tempo determinato per supplenze succedutisi nel tempo (e in particolare con dal 03/11/2020 al 30/11/2020, dal
01/12/2020 al 22/12/2020, dal 07/01/2021 al 31/03/2021, dal 01/04/2021 al 08/06/2021
e dal 09/06/2021 al 22/06/2021) per un totale di 217 giorni (doc. 5 ricorrente).
Pag. 3 di 6 In relazione a tali incarichi, costituisce circostanza pacifica e documentale (doc. 6 ricorrente) l'omessa corresponsione in favore di parte ricorrente della c.d. retribuzione professionale docenti.
Con riferimento a tale voce, l'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 prevede:
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
Orbene, come già riconosciuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la voce retributiva oggetto di causa deve essere riconosciuta anche ai supplenti temporanei.
Sul punto si richiamano e si condividono, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni della sentenza Corte Cass. n. 20015 del 27/07/2018:
“Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 5 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
Pag. 4 di 6 e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1 la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in senso conforme anche Cass. n. 6293 del 05.03.2020).
Alla luce di quanto sopra, la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente al personale supplente temporaneo configura un'illegittima disparità di trattamento, ponendosi in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”; ragioni che non appaiono ravvisabili nel caso di specie, essendo il compenso in esame volto “a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr. Cass. n. 6293 del 05.03.2020; Trib. Parma n. 121/2023) nonché, a maggior ragione, se si considera che la successione di contratti a tempo determinato per supplenze conclusi tra le parti ha di fatto coperto quasi interamente l'anno scolastico oggetto di causa.
In forza delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto, con condanna del convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle differenze a titolo CP_1
Pag. 5 di 6 di retribuzione professionale docente per la somma di € 1.262,21 di cui ai conteggi in atti, non specificamente contestati, oltre interessi legali.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate e della serialità della questione giuridica sottesa al giudizio, con distrazione in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di
€ 1.262,21 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso il 09/09/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
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