TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/10/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276 /2025
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 276 /2025 tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTI
Oggi, 16.10.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, sono comparsi la ricorrente Parte_2 personalmente con l'avv. BAGNATO MARIA ELENA in sost. avv. ZANATTA
[...] OI;
per parte convenuta il dott. funzionario delegato. CP_2 Su invito del giudice, i procuratori procedono alla discussione della causa, riportandosi ai rispettivi e insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 276/2025 di R.G. promossa da
), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
ZANATTA OI e domicilio eletto in Concorezzo via Varisco 5
-ricorrenti-
contro
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO
GIUSEPPINA e dal dott. e domicilio eletto in Monza via Grigna 13 CP_2
-resistente-
MOTIVI DELLADECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2025, , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il , esponendo Parte_3 Controparte_1 quanto segue:
“i ricorrenti sono tutti insegnanti di religione che hanno lavorato alle dipendenze del (oggi CP_3 Cont
) con reiterati incarichi annuali aventi decorrenza dal mese di settembre al 31 agosto di ciascuna annualità. In particolare: ha lavorato dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. Parte_1
2024/2025 presso le scuole: ON LA II, AN e Alfieri di Vimercate, presso le scuole De Amicis di Lissone e Via Monte Bisbino di Monza, nonchè presso l'Istituto comprensivo ON LA di Monza, l'I.C. di Villasanta e l'I.C. di Olgiate Molgora;
a lavorato Parte_2
pagina 2 di 8 dall'a.s. 2010/2011 all'a.s. 2024/2025 presso la scuola G. Citterio di Monza e l'I.C. di Villasanta;
ha lavorato dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2024/2025 presso l'ISIS “Torno” di Castano Parte_3 Primo, il Liceo Scientifico Statale “Cavalleri” di Castano Primo, l'ISIS “Valceresio” di Bisuschio, l'I.C. di EL BA, l'ISIS “Mosè Bianchi” di Monza. Come è evidente, tutti e tre i Cont ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze del continuativamente con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per oltre trentasei mesi. Per , dei 17 anni di servizio senza soluzione di continuità, 4 sono stati prestati Parte_1 consecutivamente presso la scuola ON LA di Vimercate (MB); i successivi 3 presso la scuola De Amicis di Lissone (MB); successivamente, dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2021/2022 (dunque, 5 anni scolastici), ancora presso la scuola ON LA di Monza.
, dei 14 anni di servizio senza soluzione di continuità, per i primi 6 anni Parte_2 scolastici ha lavorato consecutivamente presso la scuola G. Citterio di Monza, mentre a far data dall'a.s. 2017/2018 a tutt'oggi (a.s. 2024/2025), dunque per 9 aa.ss. consecutivi, presso l'I.C. di Villasanta (MB).
, degli 16 anni di servizio, per 3 aa.ss. consecutivi (dal 2012/2013 al 2014/2015) Parte_3 ha prestato servizio presso l'ISIS Valceresio di Bisuschio (VA); per i successivi 5 presso l'I.C. di EL BA (MI) e dall'a.s. 2020/2021 a tutt'oggi (a.s. 2024/2025), dunque per 5 aa.ss. consecutivi, presso l'ISIS Mosè Bianchi di Monza”. Formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata, per tutti i motivi dedotti Cont in narrativa, l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del ai danni degli insegnanti di religione cattolica odierni ricorrenti, posto che i medesimi hanno tutti lavorato per oltre un triennio con contratti a termine di durata annuale e senza soluzione di Cont continuità alle dipendenze del , in una con la mancata indizione di concorsi per l'immissione in ruolo con la cadenza triennale prevista dalla legge, condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento del danno nella misura massima prevista ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. 165/2001, paria a 24 mensilità, ovvero in quella diversa somma che risulterà di giustizia, e avuto riguardo all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR di ciascuno dei ricorrenti e come analiticamente indicate in narrativa;
con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore della scrivente procuratrice antistataria”.
Il si costituiva come memoria difensiva, nella Controparte_1 quale contestava le pretese avversarie, spendendo diversi argomenti a favore della tesi dell'insussistenza della reiterazione abusiva, come quella dell'impossibilità per l'Amministrazione di conoscere a priori, prima dell'inizio di ciascun anno, se vi saranno posti o ore di insegnamento da coprire mediante supplenze temporanee;
della legittimità della reiterazione dei contratti in riferimento a qualsiasi tipologia di supplenza, su organico di fatto ovvero di diritto;
della peculiarità del rapporto di lavoro che si viene a instaurare con i docenti di religione e della conseguente legittimità del limite posto alla stabilizzazione di tale rapporto, la quale è destinata a verificarsi progressivamente per effetto di concorso ordinari e straordinari riservati a questa categoria di insegnanti;
della necessità, in ogni caso, di provare il concreto pregiudizio subito;
della mancanza infine di responsabilità del per l'omessa o CP_1 ritardata indizione del concorso negli anni precedenti al 2024, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 39 legge 449/97 in sede esclusivamente legislativa. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, e in ogni caso la delimitazione del danno risarcibile nell'ambito di quanto effettivamente dovuto e provato.
pagina 3 di 8 All'udienza del 16.10.2025, vertendo la causa su questioni di mero diritto, le parti procedevano alla discussione, cui seguiva pronuncia del dispositivo e dei contestuali motivi ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati. La materia oggetto di disamina è stata interessata da numerose pronunce giurisprudenziali, e questo Giudice ritiene di dover aderire all'indirizzo, anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di merito con motivazioni espressive di soluzioni pressochè sovrapponibili.
Si richiama, nel coerente contesto interpretativo e applicativo, la sentenza del Tribunale di Milano nr. 1000/25 emessa in data 4.4.2025, il cui tenore letterale ai sensi dell'art. 118 c.p.c. è il seguente: “la questione oggetto di causa concerne il rapporto tra la disciplina dettata dall'ordinamento giuridico nazionale per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D. Lgs. 297/1994 e Legge 186/2003), che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico degli stessi, e i principi e le regole definite dall'ordinamento eurocomunitario che – come noto – vieta il ricorso reiterato e abusivo ai contratti di lavoro a termine.
Sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio 2022, causa C-282/19. Il Giudice Europeo, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza – ai fini della giustificazione della reiterazione indefinita dei contratti a termine – il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, trattandosi di un presupposto necessario tanto ai docenti a tempo determinato quanto ai docenti di ruolo.
In secondo luogo, la Corte ammette che vi siano fattori di oscillazione rispetto al fabbisogno annuale di docenti di religione cattolica e che gli stessi possano senz'altro giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo, pertanto, legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e il 30% di docenti a termine); tuttavia, afferma, altresì, che l'osservanza della Clausola 5, §1, lett. a), dell'Accordo Quadro – ai fini della prevenzione e repressione di possibili abusi nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato – esige che si dia luogo a una verifica in concreto circa la ricorrenza di idonee esigenze temporanee.
In materia è, altresì, intervenuto il Supremo Collegio che ha affermato i seguenti principi di diritto: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurocomunitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i 4 lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; ancora, “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurocomunitario, con pagina 4 di 8 applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; infine, “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , CP_1 qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 giugno 2022, n. 18698).
La Corte di Cassazione, dunque, muovendo dall'affermazione di principio del Giudice Europeo, da un lato, ha individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art. 3, co. 2, Legge 186/2003 (“i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal
[...]
, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione Controparte_5 al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il dispone CP_1
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati”): i concorsi triennali per l'assunzione di ruolo, pur non essendo riservati ai precari, agevolerebbero l'inserimento in ruolo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1bis D.L. 126/2019, convertito con modificazioni in Legge 159/2019 (“Il è autorizzato a bandire, entro Controparte_6 l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449…”). Dall'altro lato, tuttavia, rilevata l'assenza di concorsi successivi al 2004, ha affermato che il – con la reiterata inosservanza del Controparte_1 suddetto obbligo – ha ostacolato il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo a un abuso meritevole di adeguato ristoro.
In ogni caso, il Supremo Collegio ha ritenuto abusivo il ricorso a plurime assunzioni a tempo determinato, ove effettuate in via discontinua a seguito delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno: anche in questo caso, difatti, l'abuso è conseguenza del perdurante inadempimento all'obbligo concorsuale triennale. In questo panorama normativo e giurisprudenziale, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto di escludere dai casi di abuso i soli contratti di durata infraannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze di natura temporanea, con onere in capo al di Controparte_1 dimostrare l'effettività della causale addotta.
Ciò posto, avuto specifico riguardo al profilo rimediale, si osserva quanto segue.
pagina 5 di 8 Come noto, vige nel nostro ordinamento il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, in virtù dell'obbligo del concorso pubblico di cui all'art. 97 Costituzione che, peraltro, la Corte di Giustizia ha ritenuto in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici. Dunque, può farsi esclusivamente riferimento alla declinazione indennitaria della tutela riconosciuta dall'art. 28, co. 2, D. Lgs. 81/2015 (prima, art. 32, co. 5, Legge 183/2010) il quale prevede che, “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Alla suddetta previsione deve darsi attuazione in prospettiva del cosiddetto danno eurocomunitario: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (così, Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072): danno da determinarsi, dunque, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità che è già stato ritenuto adeguato dalla Corte di Giustizia, con sentenza 7 marzo 2018, causa C-494/2016 (“la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, il danno eurounitario si verifica e consolida nel procrastinare lo status del docente precario che, a differenza del docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso”.
pagina 6 di 8 Trasponendo i principi così enunciati al caso di specie, si osserva che i ricorrenti hanno stipulati diversi contratti a tempo determinato, tutti di durata annuale, per un arco temporale complessivo, tenendo conto delle indicazioni fornite da ciascuna parte (corredata, per quanto riguarda il , da una elencazione specifica delle singole annualità), che risulta: CP_1 nei confronti di , esclusi i primi 3 anni dal 2010 al 2013, pari a anni 12; Parte_2 nei confronti di , esclusi i premi 3 anni dal 2008 al 2011, pari a anni 13; Parte_3 nei confronti di , esclusi i primi 3 anni dal 2007 al 2010, pari a anni 12 (secondo Parte_1 quanto dalla medesima riportato in ricorso).
Trattasi di arco temporale, ulteriore e successivo al limite di 36 mesi (3 anni) di legge, nel corso del quale l'Amministrazione convenuta non ha mai provveduto a indire e definire il concorso per l'assunzione di docenti di religione cattolica di ruolo. Sulla base dei principi sopra enunciati, ciò si è tradotto in un grave e reiterato abuso meritevole di congruo ristoro, secondo i parametri di cui al d.lvo 81/2015.
Dunque, escludendo dal computo le prime tre annualità, in relazione alle quali non risulta possibile configurare un illecito, e quindi nessun danno, il pregiudizio può apprezzarsi a partire dal quarto contratto per cui è causa, tenendo conto delle annualità ricostruite per ciascun ricorrente. Muovendo dal minimo dell'indennizzo di 2,5 mensilità e riconoscendo mezza mensilità per ogni annualità successiva alla terza, si ritiene equo riconoscere un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 8,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nei confronti di;
9 mensilità dell'ultima Pt_2 Parte_2 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nei confronti di
[...]
8,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine Pt_3 rapporto nei confronti di , oltre per ciascuno interessi e rivalutazione dal dovuto Parte_1 al saldo effettivo.
Non si presta a elidere la soluzione, che precede, la circostanza che e CP_7 Parte_2
, partecipando al primo concorso utile indetto nell'anno 2024, siano risultate vincitrici
[...] e perciò immesse in ruolo, venendo così stabilizzate presso l'Amministrazione scolastica. Trattasi, infatti, di evenienza posteriore al trattamento, in cui le stesse sono incorse negli anni precedenti con la reiterata stipulazione dei contratti a termini, della quale è stata ritenuta la natura abusiva, non suscettibile di sanatoria per effetto dell'indizione del primo e più recente concorso.
Ne consegue che l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva delle mensilità, rapportate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, così determinate:
8,5 mensilità in favore di;
Parte_2
9 mensilità in favore di;
Parte_3
8,5 mensilità in favore di . Parte_1
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. pagina 7 di 8 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, e dichiara il diritto di , e al risarcimento del danno per l'illegittima Parte_2 Parte_3 Parte_1 reiterazione di contratti a termine;
condanna parte convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 8,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nei confronti di;
9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo Pt_2 Parte_2 del trattamento di fine rapporto nei confronti di;
8,5 mensilità dell'ultima Parte_3 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nei confronti di Parte_1
, oltre per ciascuno interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
[...]
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 4000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 276 /2025 tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTI
Oggi, 16.10.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, sono comparsi la ricorrente Parte_2 personalmente con l'avv. BAGNATO MARIA ELENA in sost. avv. ZANATTA
[...] OI;
per parte convenuta il dott. funzionario delegato. CP_2 Su invito del giudice, i procuratori procedono alla discussione della causa, riportandosi ai rispettivi e insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 276/2025 di R.G. promossa da
), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
ZANATTA OI e domicilio eletto in Concorezzo via Varisco 5
-ricorrenti-
contro
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO
GIUSEPPINA e dal dott. e domicilio eletto in Monza via Grigna 13 CP_2
-resistente-
MOTIVI DELLADECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2025, , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il , esponendo Parte_3 Controparte_1 quanto segue:
“i ricorrenti sono tutti insegnanti di religione che hanno lavorato alle dipendenze del (oggi CP_3 Cont
) con reiterati incarichi annuali aventi decorrenza dal mese di settembre al 31 agosto di ciascuna annualità. In particolare: ha lavorato dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. Parte_1
2024/2025 presso le scuole: ON LA II, AN e Alfieri di Vimercate, presso le scuole De Amicis di Lissone e Via Monte Bisbino di Monza, nonchè presso l'Istituto comprensivo ON LA di Monza, l'I.C. di Villasanta e l'I.C. di Olgiate Molgora;
a lavorato Parte_2
pagina 2 di 8 dall'a.s. 2010/2011 all'a.s. 2024/2025 presso la scuola G. Citterio di Monza e l'I.C. di Villasanta;
ha lavorato dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2024/2025 presso l'ISIS “Torno” di Castano Parte_3 Primo, il Liceo Scientifico Statale “Cavalleri” di Castano Primo, l'ISIS “Valceresio” di Bisuschio, l'I.C. di EL BA, l'ISIS “Mosè Bianchi” di Monza. Come è evidente, tutti e tre i Cont ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze del continuativamente con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per oltre trentasei mesi. Per , dei 17 anni di servizio senza soluzione di continuità, 4 sono stati prestati Parte_1 consecutivamente presso la scuola ON LA di Vimercate (MB); i successivi 3 presso la scuola De Amicis di Lissone (MB); successivamente, dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2021/2022 (dunque, 5 anni scolastici), ancora presso la scuola ON LA di Monza.
, dei 14 anni di servizio senza soluzione di continuità, per i primi 6 anni Parte_2 scolastici ha lavorato consecutivamente presso la scuola G. Citterio di Monza, mentre a far data dall'a.s. 2017/2018 a tutt'oggi (a.s. 2024/2025), dunque per 9 aa.ss. consecutivi, presso l'I.C. di Villasanta (MB).
, degli 16 anni di servizio, per 3 aa.ss. consecutivi (dal 2012/2013 al 2014/2015) Parte_3 ha prestato servizio presso l'ISIS Valceresio di Bisuschio (VA); per i successivi 5 presso l'I.C. di EL BA (MI) e dall'a.s. 2020/2021 a tutt'oggi (a.s. 2024/2025), dunque per 5 aa.ss. consecutivi, presso l'ISIS Mosè Bianchi di Monza”. Formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata, per tutti i motivi dedotti Cont in narrativa, l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del ai danni degli insegnanti di religione cattolica odierni ricorrenti, posto che i medesimi hanno tutti lavorato per oltre un triennio con contratti a termine di durata annuale e senza soluzione di Cont continuità alle dipendenze del , in una con la mancata indizione di concorsi per l'immissione in ruolo con la cadenza triennale prevista dalla legge, condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento del danno nella misura massima prevista ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. 165/2001, paria a 24 mensilità, ovvero in quella diversa somma che risulterà di giustizia, e avuto riguardo all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR di ciascuno dei ricorrenti e come analiticamente indicate in narrativa;
con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore della scrivente procuratrice antistataria”.
Il si costituiva come memoria difensiva, nella Controparte_1 quale contestava le pretese avversarie, spendendo diversi argomenti a favore della tesi dell'insussistenza della reiterazione abusiva, come quella dell'impossibilità per l'Amministrazione di conoscere a priori, prima dell'inizio di ciascun anno, se vi saranno posti o ore di insegnamento da coprire mediante supplenze temporanee;
della legittimità della reiterazione dei contratti in riferimento a qualsiasi tipologia di supplenza, su organico di fatto ovvero di diritto;
della peculiarità del rapporto di lavoro che si viene a instaurare con i docenti di religione e della conseguente legittimità del limite posto alla stabilizzazione di tale rapporto, la quale è destinata a verificarsi progressivamente per effetto di concorso ordinari e straordinari riservati a questa categoria di insegnanti;
della necessità, in ogni caso, di provare il concreto pregiudizio subito;
della mancanza infine di responsabilità del per l'omessa o CP_1 ritardata indizione del concorso negli anni precedenti al 2024, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 39 legge 449/97 in sede esclusivamente legislativa. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, e in ogni caso la delimitazione del danno risarcibile nell'ambito di quanto effettivamente dovuto e provato.
pagina 3 di 8 All'udienza del 16.10.2025, vertendo la causa su questioni di mero diritto, le parti procedevano alla discussione, cui seguiva pronuncia del dispositivo e dei contestuali motivi ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati. La materia oggetto di disamina è stata interessata da numerose pronunce giurisprudenziali, e questo Giudice ritiene di dover aderire all'indirizzo, anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di merito con motivazioni espressive di soluzioni pressochè sovrapponibili.
Si richiama, nel coerente contesto interpretativo e applicativo, la sentenza del Tribunale di Milano nr. 1000/25 emessa in data 4.4.2025, il cui tenore letterale ai sensi dell'art. 118 c.p.c. è il seguente: “la questione oggetto di causa concerne il rapporto tra la disciplina dettata dall'ordinamento giuridico nazionale per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D. Lgs. 297/1994 e Legge 186/2003), che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico degli stessi, e i principi e le regole definite dall'ordinamento eurocomunitario che – come noto – vieta il ricorso reiterato e abusivo ai contratti di lavoro a termine.
Sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio 2022, causa C-282/19. Il Giudice Europeo, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza – ai fini della giustificazione della reiterazione indefinita dei contratti a termine – il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, trattandosi di un presupposto necessario tanto ai docenti a tempo determinato quanto ai docenti di ruolo.
In secondo luogo, la Corte ammette che vi siano fattori di oscillazione rispetto al fabbisogno annuale di docenti di religione cattolica e che gli stessi possano senz'altro giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo, pertanto, legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e il 30% di docenti a termine); tuttavia, afferma, altresì, che l'osservanza della Clausola 5, §1, lett. a), dell'Accordo Quadro – ai fini della prevenzione e repressione di possibili abusi nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato – esige che si dia luogo a una verifica in concreto circa la ricorrenza di idonee esigenze temporanee.
In materia è, altresì, intervenuto il Supremo Collegio che ha affermato i seguenti principi di diritto: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurocomunitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i 4 lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; ancora, “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurocomunitario, con pagina 4 di 8 applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; infine, “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , CP_1 qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 giugno 2022, n. 18698).
La Corte di Cassazione, dunque, muovendo dall'affermazione di principio del Giudice Europeo, da un lato, ha individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art. 3, co. 2, Legge 186/2003 (“i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal
[...]
, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione Controparte_5 al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il dispone CP_1
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati”): i concorsi triennali per l'assunzione di ruolo, pur non essendo riservati ai precari, agevolerebbero l'inserimento in ruolo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1bis D.L. 126/2019, convertito con modificazioni in Legge 159/2019 (“Il è autorizzato a bandire, entro Controparte_6 l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449…”). Dall'altro lato, tuttavia, rilevata l'assenza di concorsi successivi al 2004, ha affermato che il – con la reiterata inosservanza del Controparte_1 suddetto obbligo – ha ostacolato il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo a un abuso meritevole di adeguato ristoro.
In ogni caso, il Supremo Collegio ha ritenuto abusivo il ricorso a plurime assunzioni a tempo determinato, ove effettuate in via discontinua a seguito delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno: anche in questo caso, difatti, l'abuso è conseguenza del perdurante inadempimento all'obbligo concorsuale triennale. In questo panorama normativo e giurisprudenziale, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto di escludere dai casi di abuso i soli contratti di durata infraannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze di natura temporanea, con onere in capo al di Controparte_1 dimostrare l'effettività della causale addotta.
Ciò posto, avuto specifico riguardo al profilo rimediale, si osserva quanto segue.
pagina 5 di 8 Come noto, vige nel nostro ordinamento il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, in virtù dell'obbligo del concorso pubblico di cui all'art. 97 Costituzione che, peraltro, la Corte di Giustizia ha ritenuto in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici. Dunque, può farsi esclusivamente riferimento alla declinazione indennitaria della tutela riconosciuta dall'art. 28, co. 2, D. Lgs. 81/2015 (prima, art. 32, co. 5, Legge 183/2010) il quale prevede che, “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Alla suddetta previsione deve darsi attuazione in prospettiva del cosiddetto danno eurocomunitario: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (così, Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072): danno da determinarsi, dunque, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità che è già stato ritenuto adeguato dalla Corte di Giustizia, con sentenza 7 marzo 2018, causa C-494/2016 (“la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, il danno eurounitario si verifica e consolida nel procrastinare lo status del docente precario che, a differenza del docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso”.
pagina 6 di 8 Trasponendo i principi così enunciati al caso di specie, si osserva che i ricorrenti hanno stipulati diversi contratti a tempo determinato, tutti di durata annuale, per un arco temporale complessivo, tenendo conto delle indicazioni fornite da ciascuna parte (corredata, per quanto riguarda il , da una elencazione specifica delle singole annualità), che risulta: CP_1 nei confronti di , esclusi i primi 3 anni dal 2010 al 2013, pari a anni 12; Parte_2 nei confronti di , esclusi i premi 3 anni dal 2008 al 2011, pari a anni 13; Parte_3 nei confronti di , esclusi i primi 3 anni dal 2007 al 2010, pari a anni 12 (secondo Parte_1 quanto dalla medesima riportato in ricorso).
Trattasi di arco temporale, ulteriore e successivo al limite di 36 mesi (3 anni) di legge, nel corso del quale l'Amministrazione convenuta non ha mai provveduto a indire e definire il concorso per l'assunzione di docenti di religione cattolica di ruolo. Sulla base dei principi sopra enunciati, ciò si è tradotto in un grave e reiterato abuso meritevole di congruo ristoro, secondo i parametri di cui al d.lvo 81/2015.
Dunque, escludendo dal computo le prime tre annualità, in relazione alle quali non risulta possibile configurare un illecito, e quindi nessun danno, il pregiudizio può apprezzarsi a partire dal quarto contratto per cui è causa, tenendo conto delle annualità ricostruite per ciascun ricorrente. Muovendo dal minimo dell'indennizzo di 2,5 mensilità e riconoscendo mezza mensilità per ogni annualità successiva alla terza, si ritiene equo riconoscere un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 8,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nei confronti di;
9 mensilità dell'ultima Pt_2 Parte_2 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nei confronti di
[...]
8,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine Pt_3 rapporto nei confronti di , oltre per ciascuno interessi e rivalutazione dal dovuto Parte_1 al saldo effettivo.
Non si presta a elidere la soluzione, che precede, la circostanza che e CP_7 Parte_2
, partecipando al primo concorso utile indetto nell'anno 2024, siano risultate vincitrici
[...] e perciò immesse in ruolo, venendo così stabilizzate presso l'Amministrazione scolastica. Trattasi, infatti, di evenienza posteriore al trattamento, in cui le stesse sono incorse negli anni precedenti con la reiterata stipulazione dei contratti a termini, della quale è stata ritenuta la natura abusiva, non suscettibile di sanatoria per effetto dell'indizione del primo e più recente concorso.
Ne consegue che l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva delle mensilità, rapportate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, così determinate:
8,5 mensilità in favore di;
Parte_2
9 mensilità in favore di;
Parte_3
8,5 mensilità in favore di . Parte_1
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. pagina 7 di 8 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, e dichiara il diritto di , e al risarcimento del danno per l'illegittima Parte_2 Parte_3 Parte_1 reiterazione di contratti a termine;
condanna parte convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 8,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nei confronti di;
9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo Pt_2 Parte_2 del trattamento di fine rapporto nei confronti di;
8,5 mensilità dell'ultima Parte_3 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nei confronti di Parte_1
, oltre per ciascuno interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
[...]
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 4000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
pagina 8 di 8