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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4423/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4423/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CUDA ROCCO elettivamente domiciliati in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CUDA ROCCO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM – atti trasmessi al PM il 28.3.2025
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.9.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli - nata a [...] Persona_1 il 11.7.2007, studentessa, divenuta maggiorenne nelle more del presente giudizio, e
[...]
nato a [...] il [...], minorenne e studente. Cessata la convivenza, le parti Per_2 intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione al figlio minore e alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.9.2025. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei figli e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
A) Sulle condizioni riguardanti la prole
A1) I figli e restano affidati a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale nonché assumeranno di concerto le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, alla cura, all'istruzione ed alla educazione degli stessi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale ciascuno dei figli di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (in via esemplificativa e non esaustiva: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
A2) Entrambi i figli manterranno residenza anagrafica presso la madre alla quale viene assegnata la residenza familiare di di Dozza (BO), via Emilia n. 51 e, quindi, con collocazione Parte_3 prevalente presso la stessa come di fatto risulta già stabilita, ma potranno trascorrere il proprio tempo in egual misura con il padre o con la madre in base alle proprie esigenze e previo accordo tra i genitori stessi.
A3) In caso di disaccordo tra i genitori, i tempi di permanenza dei figli presso il signor Parte_2 verranno gestiti secondo il seguente calendario:
- durante l'anno scolastico, i figli permarranno presso il padre a week-end alternati dalla giornata di venerdì con prelievo presso la casa familiare alle ore 18,30 fino alla domenica successiva con riconsegna presso la casa familiare entro le ore 20,30 e con previsione di pernottamento;
pagina 2 di 5 - ogni martedì e giovedì della settimana con prelievo all'uscita da scuola e riconsegna presso la casa familiare entro le ore 20,30;
A4) Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i figli trascorreranno egual tempo con il padre o con la madre, previo accordo tra gli stessi ed in considerazione delle esigenze dei minori e, comunque, in caso di mancato accordo tra i genitori, ad anni alterni, almeno:
- n. 15 (quindici) giorni anche non consecutivi col padre e 15 (quindici) giorni anche non consecutivi con la madre nel mese di agosto;
- n. 7 (sette) giorni anche non consecutivi durante le Festività Natalizie alternando ad anni alterni con il padre e la madre il giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre nonché alternando i giorni 31 dicembre e 1° gennaio;
- n. 3 (tre) giorni anche non consecutivi durante le Festività Pasquali alternando ad anni alterni con il padre e la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
A5) Per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno i figli trascorreranno egual tempo con il padre o con la madre, previo accordo tra gli stessi ed in considerazione delle esigenze dei minori.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che il suindicato calendario deve ritenersi vigente dal lunedì immediatamente successivo al giorno di deposito del presente ricorso.
A6) I ricorrenti prestano irrevocabilmente il loro incondizionato reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'espatrio per motivi di lavoro e turistici nonché al rilascio del passaporto per i figli e . Per_3 Per_2
B) Sull'assegnazione della casa familiare
B1) La casa familiare di di Dozza (Bo), via Emilia n. 51, di proprietà esclusiva della Parte_3 signora resterà assegnata a quest'ultima la quale ivi continuerà ad Parte_4 abitare insieme ai figli i quali ivi manterranno la loro residenza anagrafica.
C) Sulle disposizioni a contenuto patrimoniale
C1) Il signor provvederà al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Parte_2 versamento su conto corrente intestato alla signora dell'importo di Parte_4
Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio e, quindi, per complessive € 500,00
(cinquecento/00) mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
La somma (fissata con decorrenza dal mese di febbraio 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. pagina 3 di 5 C2) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla signora Parte_4
C3) Entrambi i genitori contribuiranno altresì al mantenimento straordinario dei figli, in conformità a quanto stabilito dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” vigente presso il Tribunale di Bologna, a cui le parti dichiarano espressamente di aderire, con il pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle seguenti spese occorrenti ai figli e riguardanti:
C4.a) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli, corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e caratterizzate da continuità tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
i) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista comprese le spese per i medicinali prescritti;
ii) spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine alla frequenza di un particolare istituto scolastico, spese per l'iscrizione ad attività sportive e/o ricreative, preceduta dalla scelta concordata dello sport e/o dell'attività da praticare e per l'acquisto di specifiche attrezzature per la pratica dello sport e/o delle attività ricreativa;
iii) spese per campi scuola estivi, baby-sitter; iv) spese per visite specialistiche prescritte dal medico di base o aventi carattere d'urgenza, ticket sanitari, cure odontoiatriche, odontotecniche, oculistiche, psicologiche, e relativi dispositivi e apparecchi, se prescritti;
v) spese scolastiche per la dotazione scolastica iniziale indicata dall'istituto d'istruzione frequentato, per l'acquisto dei relativi libri di testo e materiali didattici, uscite scolastiche senza pernottamento;
vi) spese per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico;
vii) spese relative alla mensa scolastica e ai servizi integrativi di pre-scuola e post-scuola.
C4.b) spese straordinarie da concordare preventivamente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vii) spese per iscrizione a corsi di studio integrativi, per gite scolastiche con pernottamento e/o comunque necessarie all'istruzione dei figli;
viii) spese per ulteriori attività sportive o ricreative e relative attrezzature;
ix) spese per viaggi di istruzione.
Tutte le spese di cui al punto C4.b) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate al momento della richiesta di pagamento.
Con riferimento a tutte le spese straordinarie, il genitore che avrà sostenuto la spesa per intero avrà diritto di chiedere all'altro il rimborso della quota anticipata, nei modi e nelle forme previste dal citato pagina 4 di 5 Protocollo (richiesta in forma scritta in prossimità dell'esborso con allegata la documentazione giustificativa della spesa e successivo pagamento da parte del coniuge che non ha affrontato la spese entro 15 giorni).
D) Sugli oneri a carico delle parti
D1) Ove occorra, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare reciprocamente ad ogni altra pretesa economica, di non avere altra pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altra e che ogni altro rapporto di natura patrimoniale è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione.
D2) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4423/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CUDA ROCCO elettivamente domiciliati in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CUDA ROCCO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM – atti trasmessi al PM il 28.3.2025
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.9.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli - nata a [...] Persona_1 il 11.7.2007, studentessa, divenuta maggiorenne nelle more del presente giudizio, e
[...]
nato a [...] il [...], minorenne e studente. Cessata la convivenza, le parti Per_2 intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione al figlio minore e alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.9.2025. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei figli e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
A) Sulle condizioni riguardanti la prole
A1) I figli e restano affidati a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale nonché assumeranno di concerto le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, alla cura, all'istruzione ed alla educazione degli stessi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale ciascuno dei figli di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (in via esemplificativa e non esaustiva: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
A2) Entrambi i figli manterranno residenza anagrafica presso la madre alla quale viene assegnata la residenza familiare di di Dozza (BO), via Emilia n. 51 e, quindi, con collocazione Parte_3 prevalente presso la stessa come di fatto risulta già stabilita, ma potranno trascorrere il proprio tempo in egual misura con il padre o con la madre in base alle proprie esigenze e previo accordo tra i genitori stessi.
A3) In caso di disaccordo tra i genitori, i tempi di permanenza dei figli presso il signor Parte_2 verranno gestiti secondo il seguente calendario:
- durante l'anno scolastico, i figli permarranno presso il padre a week-end alternati dalla giornata di venerdì con prelievo presso la casa familiare alle ore 18,30 fino alla domenica successiva con riconsegna presso la casa familiare entro le ore 20,30 e con previsione di pernottamento;
pagina 2 di 5 - ogni martedì e giovedì della settimana con prelievo all'uscita da scuola e riconsegna presso la casa familiare entro le ore 20,30;
A4) Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i figli trascorreranno egual tempo con il padre o con la madre, previo accordo tra gli stessi ed in considerazione delle esigenze dei minori e, comunque, in caso di mancato accordo tra i genitori, ad anni alterni, almeno:
- n. 15 (quindici) giorni anche non consecutivi col padre e 15 (quindici) giorni anche non consecutivi con la madre nel mese di agosto;
- n. 7 (sette) giorni anche non consecutivi durante le Festività Natalizie alternando ad anni alterni con il padre e la madre il giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre nonché alternando i giorni 31 dicembre e 1° gennaio;
- n. 3 (tre) giorni anche non consecutivi durante le Festività Pasquali alternando ad anni alterni con il padre e la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
A5) Per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno i figli trascorreranno egual tempo con il padre o con la madre, previo accordo tra gli stessi ed in considerazione delle esigenze dei minori.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che il suindicato calendario deve ritenersi vigente dal lunedì immediatamente successivo al giorno di deposito del presente ricorso.
A6) I ricorrenti prestano irrevocabilmente il loro incondizionato reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'espatrio per motivi di lavoro e turistici nonché al rilascio del passaporto per i figli e . Per_3 Per_2
B) Sull'assegnazione della casa familiare
B1) La casa familiare di di Dozza (Bo), via Emilia n. 51, di proprietà esclusiva della Parte_3 signora resterà assegnata a quest'ultima la quale ivi continuerà ad Parte_4 abitare insieme ai figli i quali ivi manterranno la loro residenza anagrafica.
C) Sulle disposizioni a contenuto patrimoniale
C1) Il signor provvederà al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Parte_2 versamento su conto corrente intestato alla signora dell'importo di Parte_4
Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio e, quindi, per complessive € 500,00
(cinquecento/00) mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
La somma (fissata con decorrenza dal mese di febbraio 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. pagina 3 di 5 C2) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla signora Parte_4
C3) Entrambi i genitori contribuiranno altresì al mantenimento straordinario dei figli, in conformità a quanto stabilito dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” vigente presso il Tribunale di Bologna, a cui le parti dichiarano espressamente di aderire, con il pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle seguenti spese occorrenti ai figli e riguardanti:
C4.a) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli, corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e caratterizzate da continuità tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
i) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista comprese le spese per i medicinali prescritti;
ii) spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine alla frequenza di un particolare istituto scolastico, spese per l'iscrizione ad attività sportive e/o ricreative, preceduta dalla scelta concordata dello sport e/o dell'attività da praticare e per l'acquisto di specifiche attrezzature per la pratica dello sport e/o delle attività ricreativa;
iii) spese per campi scuola estivi, baby-sitter; iv) spese per visite specialistiche prescritte dal medico di base o aventi carattere d'urgenza, ticket sanitari, cure odontoiatriche, odontotecniche, oculistiche, psicologiche, e relativi dispositivi e apparecchi, se prescritti;
v) spese scolastiche per la dotazione scolastica iniziale indicata dall'istituto d'istruzione frequentato, per l'acquisto dei relativi libri di testo e materiali didattici, uscite scolastiche senza pernottamento;
vi) spese per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico;
vii) spese relative alla mensa scolastica e ai servizi integrativi di pre-scuola e post-scuola.
C4.b) spese straordinarie da concordare preventivamente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vii) spese per iscrizione a corsi di studio integrativi, per gite scolastiche con pernottamento e/o comunque necessarie all'istruzione dei figli;
viii) spese per ulteriori attività sportive o ricreative e relative attrezzature;
ix) spese per viaggi di istruzione.
Tutte le spese di cui al punto C4.b) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate al momento della richiesta di pagamento.
Con riferimento a tutte le spese straordinarie, il genitore che avrà sostenuto la spesa per intero avrà diritto di chiedere all'altro il rimborso della quota anticipata, nei modi e nelle forme previste dal citato pagina 4 di 5 Protocollo (richiesta in forma scritta in prossimità dell'esborso con allegata la documentazione giustificativa della spesa e successivo pagamento da parte del coniuge che non ha affrontato la spese entro 15 giorni).
D) Sugli oneri a carico delle parti
D1) Ove occorra, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare reciprocamente ad ogni altra pretesa economica, di non avere altra pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altra e che ogni altro rapporto di natura patrimoniale è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione.
D2) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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