Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1804/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1804 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, cod. fisc. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.02.1961, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Abbate Giuseppe,
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opponente –
CONTRO
cod. fisc. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
17.09.1968, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Di Gregorio
Giuseppe e Bannò Antonella, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– opposta –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.02.2025.
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FATTO
Con atto di citazione notificato in data 7.06.2021, ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli l'8.05.2021, con cui gli ha intimato il pagamento della somma CP_1
complessiva di € 50.176,74, dovuta per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento della prole, in forza della sentenza n. 3542/2010 emessa dal
Tribunale di Catania in data 4.10.2010 all'esito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e munita di formula esecutiva in data 22.11.2018 e
31.01.2019.
Il credito vantato si compone come segue: (i) € 37.200,00 (corrispondente a 93 rate mensili da € 400,00 ciascuna, riferite al periodo compreso tra ottobre 2010 e giugno
2018); (ii) € 12.600,00 (pari a 42 rate mensili da € 300,00 ciascuna, relative al periodo da luglio 2018 ad aprile 2021); (iii) € 315,00, per onorari professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% (€ 47,25) e contributo previdenziale (CPA) di € 14,49.
L'opponente ha fondato la propria opposizione su tre ordini di motivi: a) l'omessa notifica del titolo esecutivo e la mancata indicazione, nel precetto, della data della notifica del medesimo titolo;
b) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato, per quanto concerne i ratei anteriori al maggio 2017, in assenza di atti interruttivi precedenti al precetto;
c) la compensazione con il controcredito che l'opponente avrebbe conseguito dall'accoglimento delle domande contenute nel ricorso depositato presso il Tribunale di Catania con cui è stata domandata la riduzione del contributo a titolo di mantenimento, con effetto retroattivo dalla data
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della relativa domanda.
Ha pertanto chiesto dichiararsi la nullità o inefficacia del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, l'estinzione del credito in parte per prescrizione e in parte per compensazione, con vittoria di spese.
Con decreto del 7.07.2021 il Giudice ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
In data 7.10.2021 si è costituita in giudizio l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto. Ha documentato che la sentenza n.
3542/2010 è stata regolarmente notificata in forma esecutiva al in data Parte_1
12.12.2018, unitamente ad un primo atto di precetto, come attestato dal funzionario
UNEP della Corte d'Appello di Catania. Ha altresì richiesto la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., non essendo stata formulata alcuna richiesta istruttoria, su richiesta delle parti la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (v. verbale d'udienza del 20.04.2022).
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.02.2025, sicché la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, va osservato che, indipendentemente dal nomen iuris adottato dall'opponente, la presente azione deve correttamente inquadrarsi, sotto il profilo giuridico, tanto quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la parte in cui si contesta il diritto sostanziale sotteso al credito azionato, quanto
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quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., nella parte in cui si lamenta la presunta omissione della notifica del titolo esecutivo e la mancata indicazione della data di tale notifica all'interno dell'atto di precetto.
Com'è noto, i vizi formali relativi al titolo esecutivo o al precetto, quali la mancata indicazione della data di notifica del titolo o i vizi relativi alla notifica medesima, integrano motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
soggetta a un termine perentorio di decadenza pari a venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, l'atto di precetto risulta notificato al in data 8.05.2021. Parte_1
L'atto di citazione con cui si introduce l'opposizione, tuttavia, è stato notificato dal solo in data 7.06.2021, ossia oltre il termine perentorio previsto dalla Parte_1
legge.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui essa assume la natura di opposizione agli atti esecutivi.
Ad ogni modo, per mera completezza, va rilevato che l'opposta ha puntualmente dimostrato, mediante produzione dell'attestazione rilasciata dal funzionario UNEP della Corte d'Appello di Catania, che il titolo esecutivo (sentenza n. 3542/2010 del
Tribunale di Catania, munita di formula esecutiva) era stato regolarmente notificato al in data 12.12.2018, contestualmente a un primo precetto. Trattasi di Parte_1
dichiarazione proveniente da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni che non è stata in alcun modo contestata dalla parte opponente nel corso del giudizio.
Tanto premesso, e passando ad esaminare il merito dell'opposizione all'esecuzione
ex art. 615, comma 1, c.p.c., va preliminarmente osservato che, nel caso di specie,
risultano circostanze non controverse fra le parti tanto la sussistenza del titolo
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esecutivo quanto l'entità dei singoli ratei, nonché la correttezza dei conteggi riportati nell'atto di precetto, i quali non sono mai stati oggetto di specifica censura o rilievo critico da parte dell'opponente.
Pertanto, deve ritenersi pacifica sia la sussistenza del credito indicato nel precetto, sia la correttezza dell'ammontare intimato, fatta ovviamente salva la verifica in ordine alle eccezioni di prescrizione e di compensazione, le uniche sollevate in modo specifico e che, in quanto tali, costituiscono l'effettivo oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione.
Orbene, l'eccezione di compensazione si rivela del tutto priva di pregio, sia sul piano fattuale che su quello giuridico.
Sotto il primo profilo, va rilevato che il procedimento instaurato da Parte_1
innanzi al Tribunale di Catania (R.G. n. 5077/2019), con cui era stata
[...]
domandata la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto per la figlia, si è concluso con il rigetto integrale delle domande proposte.
Ma anche a voler prescindere dall'esito sfavorevole di tale giudizio, l'asserito controcredito si rivela in ogni caso, già ab origine, giuridicamente inidoneo ad essere opposto in compensazione. Com'è noto, ai sensi dell'art. 1243 c.c., affinché
la compensazione possa operare è necessario che il credito contrapposto presenti i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità. Requisiti che, nel caso in esame, non risultavano sussistere neppure in astratto, trattandosi di un controcredito meramente eventuale, subordinato all'esito favorevole di un autonomo giudizio in corso all'epoca della proposizione dell'opposizione.
In altri termini, l'opponente ha fatto valere in compensazione un preteso diritto futuro e incerto, ancora sub iudice all'epoca della proposizione dell'opposizione,
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così da risultare privo — anche solo in via astratta — dei presupposti minimi per essere opposto in compensazione.
Ne discende, pertanto, che l'eccezione di compensazione deve essere rigettata.
Resta da affrontare la questione concernente la prescrizione parziale del credito.
Dalle allegazioni delle parti, puntualmente riscontrate dalla documentazione versata in atti, emerge con chiarezza che il credito fatto valere da trova CP_1
fondamento nella sentenza n. 3542/2010, emessa dal Tribunale di Catania in data
4.10.2010, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. In forza del suddetto provvedimento, è stato posto a carico di l'obbligo di versare all'opposta, per il mantenimento Parte_1
della figlia , un assegno mensile pari ad € 400,00. Persona_1
In virtù del suddetto titolo giudiziale si è instaurato un rapporto obbligatorio a carattere periodico, destinato a protrarsi nel tempo secondo scadenze mensili predeterminate, e connotato da prestazioni autonome e distinte. Da un lato, pertanto,
si configura il diritto della a percepire con regolarità il contributo al CP_1
mantenimento della figlia;
dall'altro, si è consolidato in capo all'obbligato un dovere di adempimento scandito nel tempo e articolato in una pluralità di obbligazioni pecuniarie autonome.
Orbene, sebbene il diritto al mantenimento della prole minorenne — o maggiorenne non economicamente autosufficiente — sia imprescrittibile in quanto espressione di un diritto fondamentale tutelato dall'ordinamento, tale imprescrittibilità non si estende ai crediti pecuniari derivanti dalle singole prestazioni periodiche.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che, in materia di separazione e divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento
— sia in favore dell'ex coniuge, sia in favore della prole — non si prescrive
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unitariamente dalla data della sentenza che ne costituisce la fonte, bensì dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento (v., per tutte, Cass. n. 6975/2005).
I singoli ratei dell'assegno di mantenimento soggiacciono alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza autonoma dalle singole scadenze, ai sensi dell'art. 2935 c.c..
In questo senso si è pronunciata Cass. n. 13414/2010, con cui è stato chiarito che “i
ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di
separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono
essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948
cod. civ., n. 4, si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività
di tale norma - anzichè di quella dell'art. 2953 c.c. - il fatto che essi siano dovuti in
forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa
fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei,
ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione”.
Tutto ciò premesso, risulta documentalmente comprovato che l'opposta ha provveduto a notificare la sentenza n. 3542/2010 del Tribunale di Catania, in data
12.12.2018, unitamente all'atto di precetto, come si evince dall'attestazione rilasciata dal funzionario UNEP della Corte d'Appello di Catania (v. all. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Tale notifica rappresenta, ai sensi dell'art. 2943 c.c., il primo atto interruttivo della prescrizione.
Prima di tale data, invero, non risulta acquisito agli atti alcun documento idoneo a interrompere la prescrizione, né è stato allegato alcun fatto concludente idoneo a tal fine. Deve pertanto ritenersi che, alla data del 12.12.2018, risultava già maturata la
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prescrizione quinquennale relativa a tutti i ratei dell'assegno di mantenimento scaduti anteriormente al dicembre 2013.
In particolare, trattandosi di obbligazioni mensili dell'importo di € 400,00, sono prescritti n. 38 ratei, relativi al periodo compreso tra ottobre 2010 e novembre 2013, per un importo complessivo pari ad € 15.200,00.
Rimane, invece, integralmente esigibile la parte residua del credito, pari a n. 89
mensilità complessive, così suddivise:
(i) n. 55 mensilità da dicembre 2013 a giugno 2018, per un importo di € 400,00 ciascuna, per un totale di € 22.000,00;
(ii) n. 34 mensilità da luglio 2018 ad aprile 2021, per un importo di € 300,00 ciascuna, pari a € 10.200,00.
Il credito complessivo non prescritto ammonta, dunque, a € 32.200,00. A tale somma vanno aggiunti gli onorari di cui al precetto, pari a € 315,00, il rimborso forfettario del 15% pari a € 47,25 e il contributo integrativo previdenziale pari a €
14,49.
Pertanto, in esito all'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, il credito azionato da nei confronti di deve essere CP_1 Parte_1
rideterminato nell'importo complessivo di € 32.576,74.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/3.
La restante parte va posta a carico di parte opponente e, al netto della predetta compensazione, si liquida — tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 (fasi di studio, introduttiva e decisionale) e del valore della controversia,
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da rapportarsi al decisum (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) — in complessivi € 3.873,33 oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti, come per legge.
Non v'è luogo, invece, per provvedere alla condanna dell'opponente ex art. 96
c.p.c., atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'agire o il resistere della parte, oltre che patentemente infondati, siano tali da dimostrare la consapevolezza della loro infondatezza o un'ignoranza gravemente colpevole di tale infondatezza (arg. ex Cass. n. 15629.2010; Cass. n. 19976.2005). Nel caso di specie, simili elementi soggettivi non risultano emergere dagli atti di causa, né sono stati in alcun modo allegati o dimostrati dalla parte resistente. Peraltro, deve tenersi conto del fatto che l'opposizione è stata accolta, seppure parzialmente, quanto alla prescrizione di una porzione del credito azionato. Circostanza, questa, che esclude in radice l'evidente infondatezza dell'iniziativa giudiziale e, con essa,
l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617,
comma 1, c.p.c. proposta da;
Parte_1
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. proposta da;
Parte_1
ACCERTA E DICHIARA che il credito di nei confronti di CP_1 [...]
ammonta ad € 32.576,74; Parte_1
DICHIARA, per l'effetto, l'inefficacia parziale del precetto opposto (datato
16.04.2021 e notificato a parte opponente in data 8.05.2021) limitatamente alla
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somma eccedente € 32.576,74, restando il medesimo valido ed efficace per l'importo riconosciuto come spettante all'opposta;
COMPENSA le spese di lite nella misura di 1/3;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della restante parte, liquidata in complessivi € 3.873,33, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese, in data 29/06/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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