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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/11/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti
Magistrati:
1. IU dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. AU PP giudice rel. est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1670/2021 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ferdinando Adrianelli
attrice
e
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
) e (C.F. , CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Greco
convenuti nonché
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5 dagli Avv.ti Antonio Greco e Ferruccio Manica convenuto
OGGETTO: riduzione.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 3.6.2025, con ordinanza di pari data, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190, c.
1 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Occorre, innanzitutto, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118
1 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n.
9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
1.1. Va, altresì, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. Istruita mediante documentazione, prova orale e ctu estimativa, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c. 1 c.p.c..
3. Va, in primo luogo, osservato che la presente causa rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (riduzione per lesione di legittima) dell'art. 50 bis c.p.c. e come tale è riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale (trattandosi di causa già pendente alla data dell'1.3.2023).
3.1. Deve, poi, precisarsi che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
2 4. Deve rilevarsi, con carattere assorbente rispetto a ogni altra questione dedotta e trattata dalle parti, che è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda, svolta dai convenuti, inerente all'omessa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'attrice.
Al riguardo, quest'ultima ha chiesto al Tribunale adito di accertare la simulazione relativa del contratto di compravendita del
20.7.2010, con cui la de cuius ha trasferito alla Persona_1 figlia e al genero la quota di CP_3 Controparte_2 comproprietà indivisa pari ad 1/3 sull'immobile catastalmente individuato in atti e di dichiarare che essa dissimula una donazione in favore dei medesimi;
ha chiesto altresì di disporre la riduzione della suddetta donazione in proprio favore, nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima.
Orbene, in termini generali va osservato che per poter utilizzare lo strumento processuale dell'azione di simulazione, si devono soddisfare le medesime condizioni processuali poste per l'azione di riduzione e ciò perché tra azione di riduzione (per lesione di legittima) e azione di simulazione sussiste un rapporto di strumentalità necessaria.
Si afferma, infatti, in giurisprudenza che l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato (anche o solo) con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato - nella specie di una donazione
-, deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c. con la conseguenza che l'ammissibilità della domanda è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (v. da ultimo
Cass. n. 8666/2024; v. anche, tra le tante: Cass. n. 15546/2017;
Cass. n. 29224/2018; Cass. n. 18068/2012; Cass. n. 17896/2011; Cass.
n. 10262/2003; Cass. n. 6315/2003).
Inoltre, si ritiene che l'accettazione beneficiata non sia necessaria soltanto quando il legittimario sia stato totalmente
3 pretermesso (Cass. n. 16635/2013), non essendo concepibile che intervenga accettazione in mancanza di delazione ereditaria.
Infine, la giurisprudenza ha anche precisato che l'accettazione beneficiata deve precedere la domanda di riduzione, poiché questa, altrimenti, assume il valore di accettazione pura e semplice, e rende quindi inefficace l'eventuale dichiarazione successiva di voler accettare con il beneficio d'inventario (Cass. nn. 2200/1971,
18068/2012).
4.1. Sulla scorta dei principi esposti, deve affermarsi che le domande di simulazione e riduzione proposte sono inammissibili, poiché sono state rivolte (anche) nei confronti di un terzo non chiamato alla successione, ossia il convenuto e Controparte_2
l'azione – come è pacifico - non è stata preceduta dall'accettazione dell'eredità beneficiata.
Invero, il , essendo il coniuge di una delle figlie (ossia CP_2
originaria convenuta) della de cuius, non è erede CP_3 legittimo di quest'ultima (non rientrando tra i successibili di cui all'art 565 c.c.), né risulta che sia erede testamentario, vertendosi nell'ambito di una successione ad intestato.
Né l'attrice - contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto - può essere considerata una legittimaria totalmente pretermessa, in quanto con l'atto di donazione de quo la de cuius non ha esaurito l'asse ereditario, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato in capo alla stessa una massa attiva di € 2.375,65 alla data del decesso (v. relazione peritale in atti, a cui si aderisce in quanto frutto di un iter logico privo di contraddizioni e sorretta da una motivazione approfondita, completa e dettagliata).
Peraltro, è emerso che l'attrice ha ricevuto elargizioni in vita dalla de cuius (cfr. all. 8 citazione e all. 2 comparsa CP_2
), da includere nel calcolo complessivo del patrimonio della
[...] defunta.
Pertanto, inconferenti sono le risultanze della ctu in ordine alla lesione della quota legittima spettante all'attrice, allorché non sia stata preliminarmente soddisfatta la suddetta condizione di ammissibilità dell'azione.
4 La domanda di riduzione doveva, infatti, essere preceduta dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, ai sensi dell'art. 564 comma 1 c.c., perché è stata proposta (anche) contro una persona non chiamata come coerede;
pertanto, essa va dichiarata inammissibile.
Anche l'azione di simulazione deve, conseguentemente, essere dichiarata inammissibile. E invero, secondo la prospettazione attorea, la vendita dell'immobile effettuata dalla de cuius dissimula una donazione e il suo accertamento è funzionale all'accertamento della assunta lesione di legittima della quota riservata.
Ne deriva, alla stregua dei principi su illustrati e condivisi dal
Collegio, che la mancata accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non consente l'esame nel merito delle domande avanzate in giudizio, dovendo ritenersi assorbite le ulteriori questioni dedotte.
5. La natura e le ragioni della decisione (arrestatasi alla definizione in rito) giustificano la compensazione delle spese.
Viceversa, stante l'esito della lite, le spese occorse per la ctu, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'Erario, essendo l'attrice stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (v. Cass. n. 24331/2024).
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande;
- compensa le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di ctu, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio in data 19 novembre
2025.
Il Giudice est. La Presidente
AU PP RD Alessandra NG
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti
Magistrati:
1. IU dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. AU PP giudice rel. est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1670/2021 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ferdinando Adrianelli
attrice
e
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
) e (C.F. , CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Greco
convenuti nonché
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5 dagli Avv.ti Antonio Greco e Ferruccio Manica convenuto
OGGETTO: riduzione.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 3.6.2025, con ordinanza di pari data, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190, c.
1 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Occorre, innanzitutto, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118
1 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n.
9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
1.1. Va, altresì, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. Istruita mediante documentazione, prova orale e ctu estimativa, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c. 1 c.p.c..
3. Va, in primo luogo, osservato che la presente causa rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (riduzione per lesione di legittima) dell'art. 50 bis c.p.c. e come tale è riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale (trattandosi di causa già pendente alla data dell'1.3.2023).
3.1. Deve, poi, precisarsi che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
2 4. Deve rilevarsi, con carattere assorbente rispetto a ogni altra questione dedotta e trattata dalle parti, che è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda, svolta dai convenuti, inerente all'omessa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'attrice.
Al riguardo, quest'ultima ha chiesto al Tribunale adito di accertare la simulazione relativa del contratto di compravendita del
20.7.2010, con cui la de cuius ha trasferito alla Persona_1 figlia e al genero la quota di CP_3 Controparte_2 comproprietà indivisa pari ad 1/3 sull'immobile catastalmente individuato in atti e di dichiarare che essa dissimula una donazione in favore dei medesimi;
ha chiesto altresì di disporre la riduzione della suddetta donazione in proprio favore, nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima.
Orbene, in termini generali va osservato che per poter utilizzare lo strumento processuale dell'azione di simulazione, si devono soddisfare le medesime condizioni processuali poste per l'azione di riduzione e ciò perché tra azione di riduzione (per lesione di legittima) e azione di simulazione sussiste un rapporto di strumentalità necessaria.
Si afferma, infatti, in giurisprudenza che l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato (anche o solo) con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato - nella specie di una donazione
-, deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c. con la conseguenza che l'ammissibilità della domanda è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (v. da ultimo
Cass. n. 8666/2024; v. anche, tra le tante: Cass. n. 15546/2017;
Cass. n. 29224/2018; Cass. n. 18068/2012; Cass. n. 17896/2011; Cass.
n. 10262/2003; Cass. n. 6315/2003).
Inoltre, si ritiene che l'accettazione beneficiata non sia necessaria soltanto quando il legittimario sia stato totalmente
3 pretermesso (Cass. n. 16635/2013), non essendo concepibile che intervenga accettazione in mancanza di delazione ereditaria.
Infine, la giurisprudenza ha anche precisato che l'accettazione beneficiata deve precedere la domanda di riduzione, poiché questa, altrimenti, assume il valore di accettazione pura e semplice, e rende quindi inefficace l'eventuale dichiarazione successiva di voler accettare con il beneficio d'inventario (Cass. nn. 2200/1971,
18068/2012).
4.1. Sulla scorta dei principi esposti, deve affermarsi che le domande di simulazione e riduzione proposte sono inammissibili, poiché sono state rivolte (anche) nei confronti di un terzo non chiamato alla successione, ossia il convenuto e Controparte_2
l'azione – come è pacifico - non è stata preceduta dall'accettazione dell'eredità beneficiata.
Invero, il , essendo il coniuge di una delle figlie (ossia CP_2
originaria convenuta) della de cuius, non è erede CP_3 legittimo di quest'ultima (non rientrando tra i successibili di cui all'art 565 c.c.), né risulta che sia erede testamentario, vertendosi nell'ambito di una successione ad intestato.
Né l'attrice - contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto - può essere considerata una legittimaria totalmente pretermessa, in quanto con l'atto di donazione de quo la de cuius non ha esaurito l'asse ereditario, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato in capo alla stessa una massa attiva di € 2.375,65 alla data del decesso (v. relazione peritale in atti, a cui si aderisce in quanto frutto di un iter logico privo di contraddizioni e sorretta da una motivazione approfondita, completa e dettagliata).
Peraltro, è emerso che l'attrice ha ricevuto elargizioni in vita dalla de cuius (cfr. all. 8 citazione e all. 2 comparsa CP_2
), da includere nel calcolo complessivo del patrimonio della
[...] defunta.
Pertanto, inconferenti sono le risultanze della ctu in ordine alla lesione della quota legittima spettante all'attrice, allorché non sia stata preliminarmente soddisfatta la suddetta condizione di ammissibilità dell'azione.
4 La domanda di riduzione doveva, infatti, essere preceduta dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, ai sensi dell'art. 564 comma 1 c.c., perché è stata proposta (anche) contro una persona non chiamata come coerede;
pertanto, essa va dichiarata inammissibile.
Anche l'azione di simulazione deve, conseguentemente, essere dichiarata inammissibile. E invero, secondo la prospettazione attorea, la vendita dell'immobile effettuata dalla de cuius dissimula una donazione e il suo accertamento è funzionale all'accertamento della assunta lesione di legittima della quota riservata.
Ne deriva, alla stregua dei principi su illustrati e condivisi dal
Collegio, che la mancata accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non consente l'esame nel merito delle domande avanzate in giudizio, dovendo ritenersi assorbite le ulteriori questioni dedotte.
5. La natura e le ragioni della decisione (arrestatasi alla definizione in rito) giustificano la compensazione delle spese.
Viceversa, stante l'esito della lite, le spese occorse per la ctu, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'Erario, essendo l'attrice stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (v. Cass. n. 24331/2024).
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande;
- compensa le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di ctu, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio in data 19 novembre
2025.
Il Giudice est. La Presidente
AU PP RD Alessandra NG
5