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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 31/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'UR SE, Presidente
TE FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 888/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Liquidatore - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220028315245000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2025 depositato il
07/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. 888/2024 la “Società_1 S.r.l.”, P.I. P.IVA_1, con sede legale in Fondi (LT), alla Indirizzo_1, cancellata dal Registro delle Imprese in data 3 dicembre 2020 e il sig. Ricorrente_1 in proprio, già socio, amministratore e liquidatore della Società anzidetta, hanno adito questa Corte di giustizia per l'annullamento della cartella di pagamento n. 05720220028315245000, notificata al sig. Rappresentante_1 già amministratore, socio e liquidatore della Società_1 s.r.l. non presso la sede legale della Società, tramite consegna nelle mani di terza persona insebitamente qualificatasi addetta alla ricezione.
Parte ricorrente premette che la cartella esattoriale in contestazione risulta esser stata emessa a seguito di attività di controllo periodico dell'IVA, anno 2017, terzo e quarto trimestre a seguito dell'accertamento eseguito dall'Agenzia delle entrate ex art. 54 bis del d.p.r. n. 633/1972rispettivamente per euro 27.916,78 e per euro
23.941,23, nonché a titolo IRAP, anno 2018, a seguito di accertamento ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del
1973, per euro 2.643,24.
Premette, altresì, che la Società odierna ricorrente risulta cancellata dal registro delle imprese in data 3 dicembre 2020, come da visura camerale ad opera del sig. Rappresentante_1 residente a [...].
Avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti doglianze:
-Nullità della notifica della cartella esattoriale per consegna a persona diversa dal destinatario (art. 60, b- bis, D.P.R. n. 600/73 – art. 7, comma 6, L. 890/82): obbligo di prova dell'invio e della ricezione della lettera informativa, in quanto eseguita nella mani della sig.ra Italia Nominativo_1 qualificatasi addetta alla ricezione – ancorchè non avente alcun collegamento funzionale con la parte ricorrente e non addetta alla ricezione di alcun tipo di atto - e non presso la sede della Società o presso la residenza dell'ex socio, ex amministratore ed ex liquidatore della Società_1 s.r.l. .
Deduce, peraltro, che la cartella esattoriale oggetto d'impugnativa sarebbe stata indirizzata esclusivamente presso l'indirizzo della sede della Società (Indirizzo_2 in Fondi, LT) e che pertanto ivi sarebbe dovuta esser notificata, o al più presso l'indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1, non potendosi peraltro attribuire alcuna efficacia sanante rispetto alla nullità della notificazione della cartella esattoriale alla spedizione della sola raccomandata informativa presso l'indirizzo di residenza del sig. Rappresentante_1 non qualificato quale destinatario in violazione dell'art. 145 c.p.c. .
-Nullità dell'atto impugnato per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. - Inintelligibilità del tasso di interessi applicato e delle modalità di calcolo usate e lesione del diritto di difesa, tale da non rendere intellegibile al contribuente l'iter di calcolo delle competenze accessorie al fine di poterne comprendere l'esattezza, con conseguente difetto di motivazione dell'atto impositivo.
-Carenza dei poteri di firma di tutti i firmatari che hanno sottoscritto la formazione dei singoli ruoli. - Inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento, stante l'assenza dei poteri di firma in capo a tutti i soggetti che hanno sottoscritto i singoli ruoli e da cui è scaturita la cartella impugnata. -Nullità ed inefficacia della cartella di pagamento e di ogni atto presupposto sotto ulteriori profili. - Mancata prova in ordine alla sottoscrizione del ruolo (art. 36, co, 4-ter d.l. n. 248/2007). - Difetto di motivazione della cartella impugnata, tenuto conto dell''omessa sottoscrizione del rappresentante legale della ADER della cartella di pagamento impugnata.
- Omessa allegazione alla cartella esattoriale degli atti impositivi ad essa prodromici e, segnatamente, dell'atto di accertamento.
- Decadenza, ex art. 13 D.P.R. n. 641/72, dall'accertamento delle violazioni. - Decadenza, ex art. 25 del D.
P.R. n. 602/1973, della pretesa erariale per omessa notifica della cartella di pagamento nel termine di tre anni ex art. 13 D.P.R. n. 641/72, laddove è previsto che l'erario può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione, nonché di quella derivante dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, laddove è previsto che il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo, in assenza della notificazione di alcun atto intermedio, con conseguente prescrizione quinquennale della pretesa tributaria azionata.
- Liquidazione e cancellazione della società “Società_1 srl” dal R. I. in data 4 dicembre 2020. - Mancata distribuzione degli utili sociali. - Pretesa erariale inopponibile ai soci, non potendosi avanzare pretese infondate nei confronti del sig. Ricorrente_1, ex amministratore, ex liquida tore ed ex socio della “Società_1 srl”.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che chiede il rigetto del ricorso, controdeducendo che la cartella esattoriale n. 05720220028315245000 è stata notificata una prima volta in data 10.5.2023 nei confronti del sig. Rappresentante_1 ai sensi dell'art. 140 cpc in qualità di legale rappresentante della Società presso il suo indirizzo di residenza in Indirizzo_3 in Fondi (LT), assieme ad altre cartelle e già gravata in altro giudizio R.G. n.r. 651/23, e successivamente tale cartella di nuovo notificata in data 9.4.2024 nelle mani della sig.ra Nominativo_1, qualificatasi addetta alla ricezione sempre presso il predetto indirizzo, unitamente alla raccomandata informativa ex art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 e art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973; precisa altresì di non aver proceduto a tale notifica presso la sede della Società in quanto già cancellata dal registro delle imprese, circostanza che avrebbe condotto senz'altro ad esito negativo delle operazioni di notifica.
Eccepisce, dunque, l'inammissibilità del presente ricorso in quanto proposto avverso atto impositivo già ritualmente gravato dinanzi a questa Corte di giustizia (r.g. n. 651/1923).
Nel merito asserisce l'infondatezza delle doglianze proposte dagli odierni ricorrenti.
E' intervenuta in giudizio l'Agenzia delle entrate ex art. 14 del decreto legislativo n. 546/1992 che chiede il rigetto del ricorso precisando che la cartella di pagamento, in epigrafe indicata, è stata notificata al sig.
Rappresentante_1 non in proprio ma in qualità di liquidatore della Società ex art. 145 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene doversi pronunciare, in via preliminare, sull'eccezione di inammissibilità opposta dall'ADER essendo la presente impugnativa proposta avverso cartella esattoriale già oggetto di precedente giudizio
(r.g. 651/2023) instaurato dagli odierni ricorrenti.
L'eccezione è fondata e, pertanto, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile risultando, per tabulas, già proposta in altro giudizio, innanzi indicato, l'impugnativa della cartella esattoriale n. 05720220028315245000. Tale giudizio risulta, peraltro, esser stato definito in senso sfavorevole agli odierni ricorrenti con sentenza di questa Corte di giustizia n. 790/2024, dovendosi, dunque, nel caso di specie, invocare il principio del ne bis in idem volto ad evitare che su un medesimo provvedimento possano formarsi più decisioni tali da comportare un conflitto di giudicati, realizzatasi rispetto al contenzioso in esame all'atto della proposizione dell'odierno ricorso.
Pertanto, per quanto innanzi specificato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese poste a carico dei soccombenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in euro
1500,00 a favore di ciascuna parte costituita.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 31/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'UR SE, Presidente
TE FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 888/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Liquidatore - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220028315245000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2025 depositato il
07/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. 888/2024 la “Società_1 S.r.l.”, P.I. P.IVA_1, con sede legale in Fondi (LT), alla Indirizzo_1, cancellata dal Registro delle Imprese in data 3 dicembre 2020 e il sig. Ricorrente_1 in proprio, già socio, amministratore e liquidatore della Società anzidetta, hanno adito questa Corte di giustizia per l'annullamento della cartella di pagamento n. 05720220028315245000, notificata al sig. Rappresentante_1 già amministratore, socio e liquidatore della Società_1 s.r.l. non presso la sede legale della Società, tramite consegna nelle mani di terza persona insebitamente qualificatasi addetta alla ricezione.
Parte ricorrente premette che la cartella esattoriale in contestazione risulta esser stata emessa a seguito di attività di controllo periodico dell'IVA, anno 2017, terzo e quarto trimestre a seguito dell'accertamento eseguito dall'Agenzia delle entrate ex art. 54 bis del d.p.r. n. 633/1972rispettivamente per euro 27.916,78 e per euro
23.941,23, nonché a titolo IRAP, anno 2018, a seguito di accertamento ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del
1973, per euro 2.643,24.
Premette, altresì, che la Società odierna ricorrente risulta cancellata dal registro delle imprese in data 3 dicembre 2020, come da visura camerale ad opera del sig. Rappresentante_1 residente a [...].
Avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti doglianze:
-Nullità della notifica della cartella esattoriale per consegna a persona diversa dal destinatario (art. 60, b- bis, D.P.R. n. 600/73 – art. 7, comma 6, L. 890/82): obbligo di prova dell'invio e della ricezione della lettera informativa, in quanto eseguita nella mani della sig.ra Italia Nominativo_1 qualificatasi addetta alla ricezione – ancorchè non avente alcun collegamento funzionale con la parte ricorrente e non addetta alla ricezione di alcun tipo di atto - e non presso la sede della Società o presso la residenza dell'ex socio, ex amministratore ed ex liquidatore della Società_1 s.r.l. .
Deduce, peraltro, che la cartella esattoriale oggetto d'impugnativa sarebbe stata indirizzata esclusivamente presso l'indirizzo della sede della Società (Indirizzo_2 in Fondi, LT) e che pertanto ivi sarebbe dovuta esser notificata, o al più presso l'indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1, non potendosi peraltro attribuire alcuna efficacia sanante rispetto alla nullità della notificazione della cartella esattoriale alla spedizione della sola raccomandata informativa presso l'indirizzo di residenza del sig. Rappresentante_1 non qualificato quale destinatario in violazione dell'art. 145 c.p.c. .
-Nullità dell'atto impugnato per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. - Inintelligibilità del tasso di interessi applicato e delle modalità di calcolo usate e lesione del diritto di difesa, tale da non rendere intellegibile al contribuente l'iter di calcolo delle competenze accessorie al fine di poterne comprendere l'esattezza, con conseguente difetto di motivazione dell'atto impositivo.
-Carenza dei poteri di firma di tutti i firmatari che hanno sottoscritto la formazione dei singoli ruoli. - Inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento, stante l'assenza dei poteri di firma in capo a tutti i soggetti che hanno sottoscritto i singoli ruoli e da cui è scaturita la cartella impugnata. -Nullità ed inefficacia della cartella di pagamento e di ogni atto presupposto sotto ulteriori profili. - Mancata prova in ordine alla sottoscrizione del ruolo (art. 36, co, 4-ter d.l. n. 248/2007). - Difetto di motivazione della cartella impugnata, tenuto conto dell''omessa sottoscrizione del rappresentante legale della ADER della cartella di pagamento impugnata.
- Omessa allegazione alla cartella esattoriale degli atti impositivi ad essa prodromici e, segnatamente, dell'atto di accertamento.
- Decadenza, ex art. 13 D.P.R. n. 641/72, dall'accertamento delle violazioni. - Decadenza, ex art. 25 del D.
P.R. n. 602/1973, della pretesa erariale per omessa notifica della cartella di pagamento nel termine di tre anni ex art. 13 D.P.R. n. 641/72, laddove è previsto che l'erario può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione, nonché di quella derivante dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, laddove è previsto che il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo, in assenza della notificazione di alcun atto intermedio, con conseguente prescrizione quinquennale della pretesa tributaria azionata.
- Liquidazione e cancellazione della società “Società_1 srl” dal R. I. in data 4 dicembre 2020. - Mancata distribuzione degli utili sociali. - Pretesa erariale inopponibile ai soci, non potendosi avanzare pretese infondate nei confronti del sig. Ricorrente_1, ex amministratore, ex liquida tore ed ex socio della “Società_1 srl”.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che chiede il rigetto del ricorso, controdeducendo che la cartella esattoriale n. 05720220028315245000 è stata notificata una prima volta in data 10.5.2023 nei confronti del sig. Rappresentante_1 ai sensi dell'art. 140 cpc in qualità di legale rappresentante della Società presso il suo indirizzo di residenza in Indirizzo_3 in Fondi (LT), assieme ad altre cartelle e già gravata in altro giudizio R.G. n.r. 651/23, e successivamente tale cartella di nuovo notificata in data 9.4.2024 nelle mani della sig.ra Nominativo_1, qualificatasi addetta alla ricezione sempre presso il predetto indirizzo, unitamente alla raccomandata informativa ex art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 e art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973; precisa altresì di non aver proceduto a tale notifica presso la sede della Società in quanto già cancellata dal registro delle imprese, circostanza che avrebbe condotto senz'altro ad esito negativo delle operazioni di notifica.
Eccepisce, dunque, l'inammissibilità del presente ricorso in quanto proposto avverso atto impositivo già ritualmente gravato dinanzi a questa Corte di giustizia (r.g. n. 651/1923).
Nel merito asserisce l'infondatezza delle doglianze proposte dagli odierni ricorrenti.
E' intervenuta in giudizio l'Agenzia delle entrate ex art. 14 del decreto legislativo n. 546/1992 che chiede il rigetto del ricorso precisando che la cartella di pagamento, in epigrafe indicata, è stata notificata al sig.
Rappresentante_1 non in proprio ma in qualità di liquidatore della Società ex art. 145 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene doversi pronunciare, in via preliminare, sull'eccezione di inammissibilità opposta dall'ADER essendo la presente impugnativa proposta avverso cartella esattoriale già oggetto di precedente giudizio
(r.g. 651/2023) instaurato dagli odierni ricorrenti.
L'eccezione è fondata e, pertanto, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile risultando, per tabulas, già proposta in altro giudizio, innanzi indicato, l'impugnativa della cartella esattoriale n. 05720220028315245000. Tale giudizio risulta, peraltro, esser stato definito in senso sfavorevole agli odierni ricorrenti con sentenza di questa Corte di giustizia n. 790/2024, dovendosi, dunque, nel caso di specie, invocare il principio del ne bis in idem volto ad evitare che su un medesimo provvedimento possano formarsi più decisioni tali da comportare un conflitto di giudicati, realizzatasi rispetto al contenzioso in esame all'atto della proposizione dell'odierno ricorso.
Pertanto, per quanto innanzi specificato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese poste a carico dei soccombenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in euro
1500,00 a favore di ciascuna parte costituita.