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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI MAURIZIO, Presidente D'AMATO MASSIMO, Relatore GIRALDI CARMEN GIOVANNA ANTO, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 748/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PIACENZA sez. 1 e pubblicata il 21/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2018
1 - sull'appello n. 753/2022 depositato il 30/05/2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PIACENZA sez. 1 e pubblicata il 21/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vedi infra Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 48/2022 del 20.9.2021, notificata il 22.3.2022, la Commissione
Ricorrente_1Tributaria Provinciale di Piacenza respingeva il ricorso presentato dalle Sig.re e
Ricorrente_2 contro l'avviso di accertamento n. 2018IT000314000000 con cui l'Agenzia delle Entrate di Piacenza chiedeva l'importo di € 97.904,00 per imposte ipotecarie, catastali e di donazione, rettificando l'importo di € 1.600.000,00 indicato nell'atto a rogito Notaio Nominativo_2 di donazione in favore delle ricorrenti da parte del
2 Nominativo_3loro ascendente , avente ad oggetto sia titoli di valore pari ad €
488.535,35, sia un compendio immobiliare (fabbricati e terreni) per un complessivo valore dichiarato di € 1.111.464,68.
L'Ufficio, affermando che i contribuenti, pur in presenza di una pluralità di cespiti oggetto di donazione, non avevano indicato analiticamente il valore dei singoli cespiti, non riteneva legittima l'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 34
D.Lgs 31/10/1990 N. 346 riguardante l'accertamento della stima dei beni con criterio automatico, perché non permetteva all'Amministrazione finanziaria di controllare la corrispondenza dei singoli valori indicati ai parametri di valutazione automatica, e pertanto rettificava il valore dichiarato in € 3.227.208 di cui € 2.738.673,00 per il compendio immobiliare ed € 488.535 per titoli, ritenuto il loro valore di mercato.
La Commissione Tributaria Provinciale, dopo aver disposto CTU volta ad accertare il valore venale degli immobili, accoglieva parzialmente il ricorso perché l'atto di donazione era carente della specifica valorizzazione di ciascun cespite, ma il valore complessivo del compendio immobiliare era pari ad € 2.245.200,00, come indicato dal
CTU.
Con appello del 18/5/2022 il contribuente, costituendosi in giudizio in data 27/05/2022, affermava il proprio diritto all'applicazione dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs 346/1990 che non prevedeva espressamente, in caso di donazione cumulativa di beni immobili, la specifica indicazione del valore di ogni singolo cespite, che comunque era ricavabile
Nominativo_2dall'atto del notaio che conteneva la dettagliata descrizione di ogni singola unità immobiliare con gli estremi catastali necessari alla identificazione del foglio, particella, sub, classe, categoria, superficie, rendita per gli immobili e superficie, reddito agrario, reddito domenicale per i terreni.
3 Con riguardo al terreno edificabile i contribuenti affermavano che la valutazione dell'Agenzia non consentiva il superamento dell'importo del compendio immobiliare complessivamente dichiarato in € 1.111.464,68 e con riferimento ai valori di mercato del compendio immobiliare i contribuenti ritenevano maggiormente corrispondenti ai
Nominativo_4valori di mercato quelli attribuiti e motivati dal Geom. , tecnico del settore operante nelle specifiche zone territoriali del Parmense e del Piacentino, che indicava ad
€ 1.514.332 il prezzo di mercato.
L'Ufficio, in data 23/6/2022, presentava controdeduzioni ed appello incidentale affermando che a fronte di un unico valore dichiarato dalla ricorrente per la totalità degli immobili donati, l'Ufficio aveva dettagliato per ogni cespite il valore venale pervenendo ad un totale di €. 2.738.673,00.
Pregiudizialmente l'Ufficio eccepiva l'inammissibilità dell'appello dei contribuenti perchè carente di specifici motivi di impugnazione della sentenza, essendosi limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo e respinte dai primi giudici. Nel merito l'Ufficio affermava che il contribuente non poteva limitarsi a specificare le semplici rendite catastali, ma doveva dichiarare, per ciascun immobile, un valore che raffrontato ai valori tabellari consentiva all'Ufficio di determinarne la congruità. In presenza di un unico valore globale, l'Amministrazione aveva il potere di rettificare il valore dichiarato attraverso il ricorso al criterio del valore di mercato come affermata da costante giurisprudenza, ed a maggior ragione quando l'insieme dei beni donati comprendeva anche un terreno edificabile che non rientrava nella previsione del comma 5, dell'art. 34 del D.Lgs. 346/1990.
Nominativo_4Le risultanze della valutazione del Geom. erano, secondo l'Ufficio, del tutto indimostrate perchè la quantificazione del valore dei vari cespiti non era sostenuta da alcuna prova ed appariva del tutto immotivata, mentre il valore attribuito dall'Ufficio
4 alla consistenza donata era stato determinato in base ai valori correnti in comune commercio alla data del trasferimento per atti similari di recente vendita, nonché ai valori OMI, per i fabbricati, ed alle tabelle dei VAM, per i terreni agricoli.
Nominativo_5Le risultanze della perizia del consulente tecnico, geom. , non erano state neppure contestate dal contribuente, che ne aveva riconosciuto implicitamente la validità.
Con appello incidentale l'Ufficio affermava che i primi giudici avevano rideterminato in
€ 2.245.200,00 il valore complessivo dei cespiti per mero errore materiale nella trascrizione dell'importo perché il valore indicato nella perizia del consulente tecnico,
Nominativo_5geom. , era pari ad € 2.310.600,00, per cui la differenza di € 65.400,00 doveva essere corretta.
L'Ufficio rilevava che i giudici non avevano motivato perché le valutazioni operate dalla CTU erano maggiormente fondate rispetto a quanto indicato nell'avviso di accertamento, ribadendo per ogni immobile la procedura effettuata per determinarne il valore di mercato.
In data 19 settembre 2022 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna respingeva l'istanza sospensiva.
All'udienza del 22 maggio 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna si riservava la decisione.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli appellanti contribuenti concludevano chiedendo: in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, se de! caso in via d'urgenza con proprio decreto, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
5 consequenziale, in quanto senza alcun dubbio idoneo a produrre un danno grave e irreparabile al patrimonio della ricorrente;
in via principale, annullare per i motivi esposti in fatto e in diritto l'avviso di rettifica e liquidazione in oggetto e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
in via subordinata, rideterminare il valore della donazione, quanto ai beni immobili come da precedente tabella, in Euro 1.514.332,00, oltre a titoli per Euro 488.535,00 e quindi per un totale € 2.002.867,00.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
L'appellato Ufficio concludeva chiedendo:
- in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello proposto dal contribuente, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 546/92, in quanto del tutto carente di specifici motivi di impugnazione della sentenza e l'accoglimento dell'appello incidentale, con riforma parziale della sentenza e conferma integrale della ripresa fiscale;
- in via principale:
1) il rigetto dell'appello principale;
2) in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello incidentale;
3) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
4) la condanna dell'appellante principale alle spese di giudizio.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte, osservando che le due contribuenti hanno impugnato la medesima sentenza con due distinti appelli, identici nei contenuti, a cui sono stati assegnati due R.G.A. diversi, riunisce l'appello avente R.G.A. 753-2022 a quello avente
R.G.A. 748-2022.
6 Altrettanto preliminarmente non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello come richiesto dall'Ufficio, ben avendo il contribuente il diritto di impugnare la sentenza di prime cure affermando la sua erroneità nell'esaminare doglianze già espresse nel ricorso introduttivo ma restrittivamente interpretate dai primi giudici.
L'appello nel merito è pienamente condivisibile.
La motivazione dell'atto di accertamento è la seguente:
E' lo stesso ufficio che afferma che la disposizione non si applica al solo terreno per il quale gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, per cui risulta palese che la disposizione si applichi a tutti gli altri immobili e terreni non edificabili.
Prosegue la motivazione affermando:
Il comma 5 dell'art. 34 del D.Lgs 346/90 prevede:
Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria 7 La norma non prevede quindi, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, che il contribuente debba dichiarare il valore di ogni singolo immobile, ben potendo egli dichiarare un unico valore complessivo comprensivo di tutti gli immobili se fornisce all'Ufficio tutti gli elementi necessari per poter effettuare la valutazione automatica.
L'atto di donazione contiene tutti gli elementi per effettuare la valutazione automatica prevista dall'articolo citato, per cui l'Ufficio non può modificare il criterio di valutazione, da automatico a valore di mercato, se è in possesso di tutti gli elementi necessari a stabilire se l'importo dichiarato nella donazione sia superiore alla sommatoria dei singoli valori automatici.
Il valore della donazione indicato come valore complessivo di € 1.600.000, di cui €
1.111.464,68 per la parte immobiliare, ben può essere stato indicato dai contribuenti mediante una propria valutazione che tiene conto del coacervo di beni, che considerati come un unicum assumono un valore tra le parti differente dal valore del singolo bene unitario. L'Ufficio pretende che il valore complessivo dell'unicum sia ripartito tra le sue componenti, ma questo non è previsto dalla normativa. Considerando il tutto come un unicum, il valore degli immobili è anch'esso un unicum che deve essere superiore a quello catastale, preso come sommatoria dei singoli componenti.
Per quanto riguarda poi il terreno edificabile, al quale non può applicarsi la valutazione automatica, l'importo assegnato dall'Ufficio è pari ad € 30.750,00, e poiché il valore totale risultante dalla somma dei valori delle singole unità, compreso il terreno valutato a prezzo di mercato, è pari ad € 1.026.572,72, è inferiore a quello dichiarato di €
1.111.464,68, esso è ininfluente.
L'appello va quindi accolto e l'accertamento annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 In riforma della sentenza appellata la Corte accoglie l'appello dei contribuenti ed annulla l'accertamento dell'Ufficio, condannalo alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio liquidate complessivamente in € 3.000,00 oltre oneri di legge.
Bologna, 19 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
(dott. Massimo d'Amato) (dott. Maurizio Marchesini)
9
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI MAURIZIO, Presidente D'AMATO MASSIMO, Relatore GIRALDI CARMEN GIOVANNA ANTO, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 748/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PIACENZA sez. 1 e pubblicata il 21/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2018
1 - sull'appello n. 753/2022 depositato il 30/05/2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PIACENZA sez. 1 e pubblicata il 21/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018IT000314000000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vedi infra Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 48/2022 del 20.9.2021, notificata il 22.3.2022, la Commissione
Ricorrente_1Tributaria Provinciale di Piacenza respingeva il ricorso presentato dalle Sig.re e
Ricorrente_2 contro l'avviso di accertamento n. 2018IT000314000000 con cui l'Agenzia delle Entrate di Piacenza chiedeva l'importo di € 97.904,00 per imposte ipotecarie, catastali e di donazione, rettificando l'importo di € 1.600.000,00 indicato nell'atto a rogito Notaio Nominativo_2 di donazione in favore delle ricorrenti da parte del
2 Nominativo_3loro ascendente , avente ad oggetto sia titoli di valore pari ad €
488.535,35, sia un compendio immobiliare (fabbricati e terreni) per un complessivo valore dichiarato di € 1.111.464,68.
L'Ufficio, affermando che i contribuenti, pur in presenza di una pluralità di cespiti oggetto di donazione, non avevano indicato analiticamente il valore dei singoli cespiti, non riteneva legittima l'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 34
D.Lgs 31/10/1990 N. 346 riguardante l'accertamento della stima dei beni con criterio automatico, perché non permetteva all'Amministrazione finanziaria di controllare la corrispondenza dei singoli valori indicati ai parametri di valutazione automatica, e pertanto rettificava il valore dichiarato in € 3.227.208 di cui € 2.738.673,00 per il compendio immobiliare ed € 488.535 per titoli, ritenuto il loro valore di mercato.
La Commissione Tributaria Provinciale, dopo aver disposto CTU volta ad accertare il valore venale degli immobili, accoglieva parzialmente il ricorso perché l'atto di donazione era carente della specifica valorizzazione di ciascun cespite, ma il valore complessivo del compendio immobiliare era pari ad € 2.245.200,00, come indicato dal
CTU.
Con appello del 18/5/2022 il contribuente, costituendosi in giudizio in data 27/05/2022, affermava il proprio diritto all'applicazione dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs 346/1990 che non prevedeva espressamente, in caso di donazione cumulativa di beni immobili, la specifica indicazione del valore di ogni singolo cespite, che comunque era ricavabile
Nominativo_2dall'atto del notaio che conteneva la dettagliata descrizione di ogni singola unità immobiliare con gli estremi catastali necessari alla identificazione del foglio, particella, sub, classe, categoria, superficie, rendita per gli immobili e superficie, reddito agrario, reddito domenicale per i terreni.
3 Con riguardo al terreno edificabile i contribuenti affermavano che la valutazione dell'Agenzia non consentiva il superamento dell'importo del compendio immobiliare complessivamente dichiarato in € 1.111.464,68 e con riferimento ai valori di mercato del compendio immobiliare i contribuenti ritenevano maggiormente corrispondenti ai
Nominativo_4valori di mercato quelli attribuiti e motivati dal Geom. , tecnico del settore operante nelle specifiche zone territoriali del Parmense e del Piacentino, che indicava ad
€ 1.514.332 il prezzo di mercato.
L'Ufficio, in data 23/6/2022, presentava controdeduzioni ed appello incidentale affermando che a fronte di un unico valore dichiarato dalla ricorrente per la totalità degli immobili donati, l'Ufficio aveva dettagliato per ogni cespite il valore venale pervenendo ad un totale di €. 2.738.673,00.
Pregiudizialmente l'Ufficio eccepiva l'inammissibilità dell'appello dei contribuenti perchè carente di specifici motivi di impugnazione della sentenza, essendosi limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo e respinte dai primi giudici. Nel merito l'Ufficio affermava che il contribuente non poteva limitarsi a specificare le semplici rendite catastali, ma doveva dichiarare, per ciascun immobile, un valore che raffrontato ai valori tabellari consentiva all'Ufficio di determinarne la congruità. In presenza di un unico valore globale, l'Amministrazione aveva il potere di rettificare il valore dichiarato attraverso il ricorso al criterio del valore di mercato come affermata da costante giurisprudenza, ed a maggior ragione quando l'insieme dei beni donati comprendeva anche un terreno edificabile che non rientrava nella previsione del comma 5, dell'art. 34 del D.Lgs. 346/1990.
Nominativo_4Le risultanze della valutazione del Geom. erano, secondo l'Ufficio, del tutto indimostrate perchè la quantificazione del valore dei vari cespiti non era sostenuta da alcuna prova ed appariva del tutto immotivata, mentre il valore attribuito dall'Ufficio
4 alla consistenza donata era stato determinato in base ai valori correnti in comune commercio alla data del trasferimento per atti similari di recente vendita, nonché ai valori OMI, per i fabbricati, ed alle tabelle dei VAM, per i terreni agricoli.
Nominativo_5Le risultanze della perizia del consulente tecnico, geom. , non erano state neppure contestate dal contribuente, che ne aveva riconosciuto implicitamente la validità.
Con appello incidentale l'Ufficio affermava che i primi giudici avevano rideterminato in
€ 2.245.200,00 il valore complessivo dei cespiti per mero errore materiale nella trascrizione dell'importo perché il valore indicato nella perizia del consulente tecnico,
Nominativo_5geom. , era pari ad € 2.310.600,00, per cui la differenza di € 65.400,00 doveva essere corretta.
L'Ufficio rilevava che i giudici non avevano motivato perché le valutazioni operate dalla CTU erano maggiormente fondate rispetto a quanto indicato nell'avviso di accertamento, ribadendo per ogni immobile la procedura effettuata per determinarne il valore di mercato.
In data 19 settembre 2022 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna respingeva l'istanza sospensiva.
All'udienza del 22 maggio 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna si riservava la decisione.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli appellanti contribuenti concludevano chiedendo: in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, se de! caso in via d'urgenza con proprio decreto, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
5 consequenziale, in quanto senza alcun dubbio idoneo a produrre un danno grave e irreparabile al patrimonio della ricorrente;
in via principale, annullare per i motivi esposti in fatto e in diritto l'avviso di rettifica e liquidazione in oggetto e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
in via subordinata, rideterminare il valore della donazione, quanto ai beni immobili come da precedente tabella, in Euro 1.514.332,00, oltre a titoli per Euro 488.535,00 e quindi per un totale € 2.002.867,00.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
L'appellato Ufficio concludeva chiedendo:
- in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello proposto dal contribuente, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 546/92, in quanto del tutto carente di specifici motivi di impugnazione della sentenza e l'accoglimento dell'appello incidentale, con riforma parziale della sentenza e conferma integrale della ripresa fiscale;
- in via principale:
1) il rigetto dell'appello principale;
2) in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello incidentale;
3) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
4) la condanna dell'appellante principale alle spese di giudizio.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte, osservando che le due contribuenti hanno impugnato la medesima sentenza con due distinti appelli, identici nei contenuti, a cui sono stati assegnati due R.G.A. diversi, riunisce l'appello avente R.G.A. 753-2022 a quello avente
R.G.A. 748-2022.
6 Altrettanto preliminarmente non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello come richiesto dall'Ufficio, ben avendo il contribuente il diritto di impugnare la sentenza di prime cure affermando la sua erroneità nell'esaminare doglianze già espresse nel ricorso introduttivo ma restrittivamente interpretate dai primi giudici.
L'appello nel merito è pienamente condivisibile.
La motivazione dell'atto di accertamento è la seguente:
E' lo stesso ufficio che afferma che la disposizione non si applica al solo terreno per il quale gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, per cui risulta palese che la disposizione si applichi a tutti gli altri immobili e terreni non edificabili.
Prosegue la motivazione affermando:
Il comma 5 dell'art. 34 del D.Lgs 346/90 prevede:
Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria 7 La norma non prevede quindi, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, che il contribuente debba dichiarare il valore di ogni singolo immobile, ben potendo egli dichiarare un unico valore complessivo comprensivo di tutti gli immobili se fornisce all'Ufficio tutti gli elementi necessari per poter effettuare la valutazione automatica.
L'atto di donazione contiene tutti gli elementi per effettuare la valutazione automatica prevista dall'articolo citato, per cui l'Ufficio non può modificare il criterio di valutazione, da automatico a valore di mercato, se è in possesso di tutti gli elementi necessari a stabilire se l'importo dichiarato nella donazione sia superiore alla sommatoria dei singoli valori automatici.
Il valore della donazione indicato come valore complessivo di € 1.600.000, di cui €
1.111.464,68 per la parte immobiliare, ben può essere stato indicato dai contribuenti mediante una propria valutazione che tiene conto del coacervo di beni, che considerati come un unicum assumono un valore tra le parti differente dal valore del singolo bene unitario. L'Ufficio pretende che il valore complessivo dell'unicum sia ripartito tra le sue componenti, ma questo non è previsto dalla normativa. Considerando il tutto come un unicum, il valore degli immobili è anch'esso un unicum che deve essere superiore a quello catastale, preso come sommatoria dei singoli componenti.
Per quanto riguarda poi il terreno edificabile, al quale non può applicarsi la valutazione automatica, l'importo assegnato dall'Ufficio è pari ad € 30.750,00, e poiché il valore totale risultante dalla somma dei valori delle singole unità, compreso il terreno valutato a prezzo di mercato, è pari ad € 1.026.572,72, è inferiore a quello dichiarato di €
1.111.464,68, esso è ininfluente.
L'appello va quindi accolto e l'accertamento annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 In riforma della sentenza appellata la Corte accoglie l'appello dei contribuenti ed annulla l'accertamento dell'Ufficio, condannalo alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio liquidate complessivamente in € 3.000,00 oltre oneri di legge.
Bologna, 19 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
(dott. Massimo d'Amato) (dott. Maurizio Marchesini)
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