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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 774/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2877/2021 depositato il 14/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
E_ - CF_E_
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1701/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3
e pubblicata il 25/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DM00994-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DM00994-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DM00994-2018 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. E_ impugnava, dinnanzi la CTP di Agrigento, l'avviso di accertamento in epigrafe relativo ad IRPEF per l'anno 2013.
Tale avviso di accertamento traeva origine da un controllo sia della posizione fiscale del dott. E_, nonché della posizione fiscale della Società_1 SAS.
Da tale controllo era emerso un maggior reddito di partecipazione di euro 33.560,00 ed una plusvalenza imponibile di euro 332.339,00.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate di Agrigento, esaminata la documentazione in proprio possesso, aveva rilevato che: - con atto pubblico del 14.03.2013 era stata costituita la società in accomandita semplice
“Società_1”, con la partecipazione di una quota sociale pari al 99% in capo al dott. E_ e la residua quota dell'1% appartenente al dott. Nominativo_1, anch'esso farmacista;
-il dott. E_, a copertura di detta quota sociale, aveva conferito la propria farmacia, a cui alla data del 31.12.2012 era stato attribuito un valore di € 10.000,00, mentre l'altro socio dott. Nominativo_1 aveva sottoscritto la residua quota di € 100,00; - con atto pubblico del 7.6.2013, il dott. E_ aveva ceduto al dott. Nominativo_1 una quota del 40,5% per il corrispettivo di
€ 1.215.000,00 ed al dott. Nominativo_2, un'altra quota pari al 41,5%, per il prezzo di euro 1.245.000,00; - in data 24.06.2014, i predetti soci avevano rettificato il valore di cessione delle quote cedute pari all'82%, da € 2.460.000,00 ad € 676.621,00, al netto delle passività di bilancio di € 1.783.379,00 esistenti al momento della cessione delle quote.
L'Ufficio, ritenuto che all'atto di costituzione della società (14.03.2013) non era stata riportata alcuna clausola di conguaglio, rideterminava il valore fiscale della quota di partecipazione sulla base del valore di conferimento risultante dal libro giornale della società alla data del 01.06.2013, da cui risultava il patrimonio costituito soltanto dal capitale sociale di € 10.000,00.
Quindi, al fine di quantificare l'ammontare del reddito diverso conseguito da E_ , l'Ufficio procedeva attraverso il calcolo della differenza tra i corrispettivi percepiti dalla cessione delle quote pari ad
€ 676.621,00, al netto della rettifica del valore intervenuta con atto del 24.06.2014 ed il valore del capitale sociale ceduto dell'82% pari ad € 8.200,00 così determinando una plusvalenza di € 668.421,00 imponibile, ai sensi dell'art. 68 comma 3 del Tuir, nella misura del 49,72% pari ad euro 332.339,00.
Il medesimo Ufficio rilevava, a seguito di esame alla data del 31.12.2012 della situazione patrimoniale dell'azienda conferita, un valore fiscale di avviamento pari ad € 506.786,00 per effetto dell'acquisto da parte di E_ avvenuto in data 27.12.2001.
Con un unico motivo di ricorso, il contribuente lamentava la violazione dell'art. 176 del Tuir, ove è stabilito che il soggetto conferente deve assumere quale valore della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ribadiva la legittimità dell'avviso di accertamento, evidenziando, in particolare, che, così come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 04.03.2010,
l'avviamento nel caso di conferente imprenditore individuale non può concorrere alla formazione del valore della partecipazione oggetto di cessione, ma rimane in capo al conferente, poiché viene considerato come un elemento scindibile dal complesso di beni aziendali che non può essere, appunto, oggetto di conferimento.
La CTP di Agrigento, con sentenza n. 1701/20 depositata il 25.11.2020, accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo che l'Ufficio procedesse a rideterminare imposte ed accessori sulla base di una plusvalenza a titolo di redditi diversi di euro 125.761,01. Compensava le spese.
Avverso questa sentenza l'Agenzia delle Entrate interponeva appello, censurando la decisione per violazione dell'art. 176 del Tuir , che prevede il subentro del soggetto conferitario nel valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.
Il contribuente non si costituiva.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'Agenzia delle Entrate deduce, in buona sostanza, che il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita non si trasferisce in capo alla conferitaria ma rimane in capo al conferente e ciò in quanto l'avviamento costituisce elemento scindibile dal complesso dei beni aziendali che non può essere oggetto di conferimento.
A tal fine evidenzia che:
-L'art. 176 TUIR, comma 1, stabilisce: “I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia, il soggetto conferente deve assumere, quale valore fiscale delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti”.
-come chiarito dalla circolare n. 8/E 04.03.2010, il concetto di azienda conferita deve ricondursi al complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell'operazione straordinaria in esame;
-in tale contesto, considerato che il valore dell' "asset" avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla
"dismissione" del compendio aziendale di riferimento), tale posta contabile deve essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art.176, comma 1, del TUIR e ciò anche nella ipotesi in cui, sotto il profilo contabile, il valore dell'avviamento sia incluso nel valore delle attività dismesse ai fini della quantificazione dell'utile o della perdita da conferimento.
Senonchè, come rilevato dai Giudici di prime cure, l'assunto dell'Ufficio non può essere condiviso alla luce della norma di comportamento Aidc del 10 giugno 2011 che ha infatti affermato che in caso “di conferimento d'azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l'avviamento unitamente agli elementi che compongono l'azienda e subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente”.
Giova ricordare che l'avviamento indica l'attitudine di un complesso aziendale a produrre reddito e costituisce una qualità dell'azienda, non suscettibile di rapporti giuridici separati.
Il valore dell'avviamento, in quanto facente parte del conferimento, può essere trasferito al conferitario e costituisce un elemento patrimoniale attivo per l'acquirente, trovando la sua causa genetica nella sua acquisizione a titolo oneroso.
Ne consegue che il conferitario subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, così come accade per gli altri elementi che compongono l'azienda.
Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, il dott. E_ aveva acquistato l'azienda, poi in parte conferita, in data 27.12.2001 per il prezzo complessivo di € 1.306.635,95 di cui € 1.208.509,14 per avviamento.
Ora, dalla situazione contabile allegata all'atto di cessione del 7.6.2013 emerge un avviamento residuo di
€ 506.686,00 che deve essere compreso nell'azienda conferita, secondo le quote sociali trasferite pari all'82%.
Ne deriva che al valore riconosciuto dall'Ufficio di € 8.200,00 (pari al valore del capitale sociale ceduto) deve aggiungersi l'avviamento di € 415.482,52 (pari all'82% del valore residuo di € 506.686,00 anch'esso ceduto)
e così complessivamente € 423.682,52.
Pertanto, dalla somma di € 676.621,00 (corrispondente al valore delle quote sociali determinate al netto delle passività), deve essere detratta la suddetta somma di € 423.682,52 a titolo di avviamento e così operando si determina una plusvalenza imponibile di € 125.761,01 pari al 49% di € 252.938,48.
In conclusione l'appello va rigettato.
Nulla si statuisce per le spese non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 9, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Palermo, 21.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA Lo Manto Baldassare Quartararo
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2877/2021 depositato il 14/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
E_ - CF_E_
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1701/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3
e pubblicata il 25/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DM00994-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DM00994-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DM00994-2018 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. E_ impugnava, dinnanzi la CTP di Agrigento, l'avviso di accertamento in epigrafe relativo ad IRPEF per l'anno 2013.
Tale avviso di accertamento traeva origine da un controllo sia della posizione fiscale del dott. E_, nonché della posizione fiscale della Società_1 SAS.
Da tale controllo era emerso un maggior reddito di partecipazione di euro 33.560,00 ed una plusvalenza imponibile di euro 332.339,00.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate di Agrigento, esaminata la documentazione in proprio possesso, aveva rilevato che: - con atto pubblico del 14.03.2013 era stata costituita la società in accomandita semplice
“Società_1”, con la partecipazione di una quota sociale pari al 99% in capo al dott. E_ e la residua quota dell'1% appartenente al dott. Nominativo_1, anch'esso farmacista;
-il dott. E_, a copertura di detta quota sociale, aveva conferito la propria farmacia, a cui alla data del 31.12.2012 era stato attribuito un valore di € 10.000,00, mentre l'altro socio dott. Nominativo_1 aveva sottoscritto la residua quota di € 100,00; - con atto pubblico del 7.6.2013, il dott. E_ aveva ceduto al dott. Nominativo_1 una quota del 40,5% per il corrispettivo di
€ 1.215.000,00 ed al dott. Nominativo_2, un'altra quota pari al 41,5%, per il prezzo di euro 1.245.000,00; - in data 24.06.2014, i predetti soci avevano rettificato il valore di cessione delle quote cedute pari all'82%, da € 2.460.000,00 ad € 676.621,00, al netto delle passività di bilancio di € 1.783.379,00 esistenti al momento della cessione delle quote.
L'Ufficio, ritenuto che all'atto di costituzione della società (14.03.2013) non era stata riportata alcuna clausola di conguaglio, rideterminava il valore fiscale della quota di partecipazione sulla base del valore di conferimento risultante dal libro giornale della società alla data del 01.06.2013, da cui risultava il patrimonio costituito soltanto dal capitale sociale di € 10.000,00.
Quindi, al fine di quantificare l'ammontare del reddito diverso conseguito da E_ , l'Ufficio procedeva attraverso il calcolo della differenza tra i corrispettivi percepiti dalla cessione delle quote pari ad
€ 676.621,00, al netto della rettifica del valore intervenuta con atto del 24.06.2014 ed il valore del capitale sociale ceduto dell'82% pari ad € 8.200,00 così determinando una plusvalenza di € 668.421,00 imponibile, ai sensi dell'art. 68 comma 3 del Tuir, nella misura del 49,72% pari ad euro 332.339,00.
Il medesimo Ufficio rilevava, a seguito di esame alla data del 31.12.2012 della situazione patrimoniale dell'azienda conferita, un valore fiscale di avviamento pari ad € 506.786,00 per effetto dell'acquisto da parte di E_ avvenuto in data 27.12.2001.
Con un unico motivo di ricorso, il contribuente lamentava la violazione dell'art. 176 del Tuir, ove è stabilito che il soggetto conferente deve assumere quale valore della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ribadiva la legittimità dell'avviso di accertamento, evidenziando, in particolare, che, così come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 04.03.2010,
l'avviamento nel caso di conferente imprenditore individuale non può concorrere alla formazione del valore della partecipazione oggetto di cessione, ma rimane in capo al conferente, poiché viene considerato come un elemento scindibile dal complesso di beni aziendali che non può essere, appunto, oggetto di conferimento.
La CTP di Agrigento, con sentenza n. 1701/20 depositata il 25.11.2020, accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo che l'Ufficio procedesse a rideterminare imposte ed accessori sulla base di una plusvalenza a titolo di redditi diversi di euro 125.761,01. Compensava le spese.
Avverso questa sentenza l'Agenzia delle Entrate interponeva appello, censurando la decisione per violazione dell'art. 176 del Tuir , che prevede il subentro del soggetto conferitario nel valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.
Il contribuente non si costituiva.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'Agenzia delle Entrate deduce, in buona sostanza, che il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita non si trasferisce in capo alla conferitaria ma rimane in capo al conferente e ciò in quanto l'avviamento costituisce elemento scindibile dal complesso dei beni aziendali che non può essere oggetto di conferimento.
A tal fine evidenzia che:
-L'art. 176 TUIR, comma 1, stabilisce: “I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia, il soggetto conferente deve assumere, quale valore fiscale delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti”.
-come chiarito dalla circolare n. 8/E 04.03.2010, il concetto di azienda conferita deve ricondursi al complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell'operazione straordinaria in esame;
-in tale contesto, considerato che il valore dell' "asset" avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla
"dismissione" del compendio aziendale di riferimento), tale posta contabile deve essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art.176, comma 1, del TUIR e ciò anche nella ipotesi in cui, sotto il profilo contabile, il valore dell'avviamento sia incluso nel valore delle attività dismesse ai fini della quantificazione dell'utile o della perdita da conferimento.
Senonchè, come rilevato dai Giudici di prime cure, l'assunto dell'Ufficio non può essere condiviso alla luce della norma di comportamento Aidc del 10 giugno 2011 che ha infatti affermato che in caso “di conferimento d'azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l'avviamento unitamente agli elementi che compongono l'azienda e subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente”.
Giova ricordare che l'avviamento indica l'attitudine di un complesso aziendale a produrre reddito e costituisce una qualità dell'azienda, non suscettibile di rapporti giuridici separati.
Il valore dell'avviamento, in quanto facente parte del conferimento, può essere trasferito al conferitario e costituisce un elemento patrimoniale attivo per l'acquirente, trovando la sua causa genetica nella sua acquisizione a titolo oneroso.
Ne consegue che il conferitario subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, così come accade per gli altri elementi che compongono l'azienda.
Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, il dott. E_ aveva acquistato l'azienda, poi in parte conferita, in data 27.12.2001 per il prezzo complessivo di € 1.306.635,95 di cui € 1.208.509,14 per avviamento.
Ora, dalla situazione contabile allegata all'atto di cessione del 7.6.2013 emerge un avviamento residuo di
€ 506.686,00 che deve essere compreso nell'azienda conferita, secondo le quote sociali trasferite pari all'82%.
Ne deriva che al valore riconosciuto dall'Ufficio di € 8.200,00 (pari al valore del capitale sociale ceduto) deve aggiungersi l'avviamento di € 415.482,52 (pari all'82% del valore residuo di € 506.686,00 anch'esso ceduto)
e così complessivamente € 423.682,52.
Pertanto, dalla somma di € 676.621,00 (corrispondente al valore delle quote sociali determinate al netto delle passività), deve essere detratta la suddetta somma di € 423.682,52 a titolo di avviamento e così operando si determina una plusvalenza imponibile di € 125.761,01 pari al 49% di € 252.938,48.
In conclusione l'appello va rigettato.
Nulla si statuisce per le spese non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 9, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Palermo, 21.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA Lo Manto Baldassare Quartararo