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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2779/2024 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n.4493/2024 vertente
TRA
( ), già legale rapp.te della Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(p.iva ), rappresentata e difesa anche Controparte_1 P.IVA_1 disgiuntamente dagli avv.ti Claudio D'Amato (C.F. del Foro di C.F._2
Salerno e dall'avv.Domenico Leo (C.F. ) del Foro di Torre C.F._3
Annunziata, in virtù di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Salerno alla via Armando Diaz n.28
APPELLANTE
E
( ), in persona del rappresentante legale pro tempore, con CP_2 P.IVA_2
sede legale in Napoli alla via Ponti Rossi n.217
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello notificato in data 6.6.2024 , già legale già legale Parte_1
rappresenante della proponeva appello avverso la Controparte_1 sentenza n.4493/2024 del Tribunale di Napoli, che così provvedeva: “rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n°9181/2018 emesso in data 6/12/2018 dal Tribunale di
Napoli; condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che liquida in complessivi 5.077,00 per compensi di giudizio CP_2 ordinario, oltre spese generali 15% C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avv.
Alberto Segreti, dichiaratosi antistatario”.
Non si costituiva l'appellata benchè regolarmente citata, restando pertanto CP_2
contumace.
Nel termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione della prima udienza di comparizione del 9.1.2025, assegnato con decreto dell'11.12.2024, comunicato in pari data, nessuna delle parti depositava note scritte e la causa era rinviata ai sensi dell'art.309 c.p.c. con provvedimento ritualmente notificato all'odierna udienza del 30.1.2025 da celebrarsi in presenza.
All'udienza del 30.1.2025 nessuna delle parti è comparsa.
Preso atto di ciò, il Presidente Istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
La citata norma è applicabile anche ai giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello in forza del rinvio fatto dall'art.359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. in tal senso, Cass. n. 858/00).
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite ha presentato le note scritte nel termine assegnato in sostituzione della udienza del 9.1.2025 con provvedimento regolarmente comunicato;
inoltre nessuno è comparso all'odierna udienza del 30.1.1015 celebrata in presenza.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2019, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.4493/2024 del Tribunale di Napoli, con atto Parte_1
notificato in data 6.6.2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 30.1.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2779/2024 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n.4493/2024 vertente
TRA
( ), già legale rapp.te della Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(p.iva ), rappresentata e difesa anche Controparte_1 P.IVA_1 disgiuntamente dagli avv.ti Claudio D'Amato (C.F. del Foro di C.F._2
Salerno e dall'avv.Domenico Leo (C.F. ) del Foro di Torre C.F._3
Annunziata, in virtù di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Salerno alla via Armando Diaz n.28
APPELLANTE
E
( ), in persona del rappresentante legale pro tempore, con CP_2 P.IVA_2
sede legale in Napoli alla via Ponti Rossi n.217
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello notificato in data 6.6.2024 , già legale già legale Parte_1
rappresenante della proponeva appello avverso la Controparte_1 sentenza n.4493/2024 del Tribunale di Napoli, che così provvedeva: “rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n°9181/2018 emesso in data 6/12/2018 dal Tribunale di
Napoli; condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che liquida in complessivi 5.077,00 per compensi di giudizio CP_2 ordinario, oltre spese generali 15% C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avv.
Alberto Segreti, dichiaratosi antistatario”.
Non si costituiva l'appellata benchè regolarmente citata, restando pertanto CP_2
contumace.
Nel termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione della prima udienza di comparizione del 9.1.2025, assegnato con decreto dell'11.12.2024, comunicato in pari data, nessuna delle parti depositava note scritte e la causa era rinviata ai sensi dell'art.309 c.p.c. con provvedimento ritualmente notificato all'odierna udienza del 30.1.2025 da celebrarsi in presenza.
All'udienza del 30.1.2025 nessuna delle parti è comparsa.
Preso atto di ciò, il Presidente Istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
La citata norma è applicabile anche ai giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello in forza del rinvio fatto dall'art.359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. in tal senso, Cass. n. 858/00).
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite ha presentato le note scritte nel termine assegnato in sostituzione della udienza del 9.1.2025 con provvedimento regolarmente comunicato;
inoltre nessuno è comparso all'odierna udienza del 30.1.1015 celebrata in presenza.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2019, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.4493/2024 del Tribunale di Napoli, con atto Parte_1
notificato in data 6.6.2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 30.1.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio