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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 23/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PP Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. MATAR SAHD Parte_1 C.F._1
DARIO e GIUNTI ANDREA GINO ( ) ; , elettivamente domiciliato in RUE C.F._2
DE LA MALADIERE, 90 11020 SAINT CHRISTOPHE, presso il difensore avv. MATAR SAHD
DARIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZI CAROLA CP_1 C.F._3
ROSA e elettivamente domiciliata
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Aymavilles in data
06/09/2014 (trascritto nel registro dello Stato Civile di detto
Comune al n. 6 Parte II Serie A degli Atti di matrimonio), con ogni conseguenziale provvedimento in ordine all'annotazione e pagina 1 di 6 trascrizione della sentenza;
alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con previsione di responsabilità anche disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione;
2) il minore manterrà la propria residenza e dimora abituale presso la casa della madre, la quale si impegna a mantenere la residenza ed il domicilio in Aosta o comuni limitrofi e, comunque, in Valle
d'Aosta; le parti danno atto che all'esito della separazione la signora ha già rilasciato l'immobile “familiare” condotto in CP_1
locazione dal signor per trasferirsi in altra abitazione da Pt_1
lei condotta in locazione e che la stessa ha già ritirato tutti i propri effetti personali e/o beni.
3) il dr. potrà tenere con sé il figlio minore con le Pt_1
seguenti modalità:
3.1) 1^ settimana: dal mercoledì all'uscita dalla scuola al venerdì
mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola ovvero, in orario corrispondente, a casa della madre o ai centri estivi, in periodo non scolastico;
3.2) 2^ settimana: dal lunedì all'uscita dalla scuola al martedì
mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola ovvero, in orario corrispondente, a casa della madre o ai centri estivi, in periodo non scolastico;
dal venerdì all'uscita dalla scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 9.00) alla domenica alle ore 19,
allorquando lo riaccompagnerà a casa della madre;
4) La sig.ra potrà recarsi col figlio in qualsiasi CP_1
paese della Comunità Europea ed in Moldavia, nonché, previo assenso del dr. , in qualsiasi parte del mondo, per 11 settimane Pt_1
all'anno non tutte consecutive, salvo volta a volta diverso accordo pagina 2 di 6 ed impregiudicati gli obblighi scolastici. Pertanto, di dette settimane 9 saranno fruite durante le vacanze scolastiche estive, una durante quelle natalizie, ma non coincidente col Natale cattolico e
Santo Stefano, ed una a Pasqua. In relazione alle vacanze natalizie il periodo comprensivo del giorno di Santo Stefano sarà, infatti,
sempre trascorso dal minore con la famiglia del padre, di talché la madre terrà seco il figlio nel secondo periodo di vacanze
(comprensivo del Capodanno). Durante detti periodi la signora
[...]
dovrà garantire al dr. una video chiamata quotidiana, CP_1 Pt_1
pena l'immediato rientro presso il padre. Del pari, il dr. Pt_1
dovrà garantire alla sig.ra una videochiamata quotidiana CP_1
con il figlio, nei periodi di vacanza in cui terrà seco Per_1
per più giorni consecutivi.
[...]
5) Il dr. contribuirà al mantenimento, educazione ed Pt_1
istruzione del figlio corrispondendo alla madre la somma mensile di €
2.100 non rivalutabile a fronte dell'entità della stessa e, pertanto,
con espressa rinuncia da parte della signora CP_1
all'adeguamento ISTAT;
la signora delega irrevocabilmente CP_1
il dr. a corrispondere direttamente al locatore dell'immobile Pt_1
dalla stessa individuato il canone di locazione, che andrà detratto dal suddetto importo di € 2.100,00 con conseguente corresponsione del residuo alla signora . CP_1
6) In deroga al Protocollo siglato dagli Avvocati e Magistrati di
Aosta, il dr. si farà carico unicamente delle seguenti spese Pt_1
straordinarie nella misura del 100%:
spese mediche non coperte da SSN e prescritte dal medico (eventuali visite specialistiche che fossero opportune, apparecchio per i denti,
occhiali, ecc.); spese scolastiche (gite scolastiche, eventuali pagina 3 di 6 ripetizioni che il sig. ritenesse necessarie, tasse, Pt_1
trasporti); spese per tasse, trasporti e alloggio qualora PP si recasse all'Università fuori da Aosta;
spese sportive. Tutte dette spese dovranno essere concordate e pagate direttamente dal dr.
; eventuali ulteriori spese straordinarie andranno verificate Pt_1
e concordate di concerto tra i genitori che vi provvederanno in ragione del 50% cadauno.
7) I ricorrenti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio.
8) Spese legali compensate.
I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 12 luglio 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi 26 settembre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i pagina 4 di 6 coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Aymavilles il 6 settembre 2014 tra nata ad [...] - Moldavia) il CP_1
20.04.1987 c.f. ) C.F._3
e
, nato ad [...] il [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aymavilles al n°6, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AYMAVILLES per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 17/4/2025
pagina 5 di 6 Il Presidente
Dr. PP Colazingari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PP Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. MATAR SAHD Parte_1 C.F._1
DARIO e GIUNTI ANDREA GINO ( ) ; , elettivamente domiciliato in RUE C.F._2
DE LA MALADIERE, 90 11020 SAINT CHRISTOPHE, presso il difensore avv. MATAR SAHD
DARIO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZI CAROLA CP_1 C.F._3
ROSA e elettivamente domiciliata
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Aymavilles in data
06/09/2014 (trascritto nel registro dello Stato Civile di detto
Comune al n. 6 Parte II Serie A degli Atti di matrimonio), con ogni conseguenziale provvedimento in ordine all'annotazione e pagina 1 di 6 trascrizione della sentenza;
alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con previsione di responsabilità anche disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione;
2) il minore manterrà la propria residenza e dimora abituale presso la casa della madre, la quale si impegna a mantenere la residenza ed il domicilio in Aosta o comuni limitrofi e, comunque, in Valle
d'Aosta; le parti danno atto che all'esito della separazione la signora ha già rilasciato l'immobile “familiare” condotto in CP_1
locazione dal signor per trasferirsi in altra abitazione da Pt_1
lei condotta in locazione e che la stessa ha già ritirato tutti i propri effetti personali e/o beni.
3) il dr. potrà tenere con sé il figlio minore con le Pt_1
seguenti modalità:
3.1) 1^ settimana: dal mercoledì all'uscita dalla scuola al venerdì
mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola ovvero, in orario corrispondente, a casa della madre o ai centri estivi, in periodo non scolastico;
3.2) 2^ settimana: dal lunedì all'uscita dalla scuola al martedì
mattina, allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola ovvero, in orario corrispondente, a casa della madre o ai centri estivi, in periodo non scolastico;
dal venerdì all'uscita dalla scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 9.00) alla domenica alle ore 19,
allorquando lo riaccompagnerà a casa della madre;
4) La sig.ra potrà recarsi col figlio in qualsiasi CP_1
paese della Comunità Europea ed in Moldavia, nonché, previo assenso del dr. , in qualsiasi parte del mondo, per 11 settimane Pt_1
all'anno non tutte consecutive, salvo volta a volta diverso accordo pagina 2 di 6 ed impregiudicati gli obblighi scolastici. Pertanto, di dette settimane 9 saranno fruite durante le vacanze scolastiche estive, una durante quelle natalizie, ma non coincidente col Natale cattolico e
Santo Stefano, ed una a Pasqua. In relazione alle vacanze natalizie il periodo comprensivo del giorno di Santo Stefano sarà, infatti,
sempre trascorso dal minore con la famiglia del padre, di talché la madre terrà seco il figlio nel secondo periodo di vacanze
(comprensivo del Capodanno). Durante detti periodi la signora
[...]
dovrà garantire al dr. una video chiamata quotidiana, CP_1 Pt_1
pena l'immediato rientro presso il padre. Del pari, il dr. Pt_1
dovrà garantire alla sig.ra una videochiamata quotidiana CP_1
con il figlio, nei periodi di vacanza in cui terrà seco Per_1
per più giorni consecutivi.
[...]
5) Il dr. contribuirà al mantenimento, educazione ed Pt_1
istruzione del figlio corrispondendo alla madre la somma mensile di €
2.100 non rivalutabile a fronte dell'entità della stessa e, pertanto,
con espressa rinuncia da parte della signora CP_1
all'adeguamento ISTAT;
la signora delega irrevocabilmente CP_1
il dr. a corrispondere direttamente al locatore dell'immobile Pt_1
dalla stessa individuato il canone di locazione, che andrà detratto dal suddetto importo di € 2.100,00 con conseguente corresponsione del residuo alla signora . CP_1
6) In deroga al Protocollo siglato dagli Avvocati e Magistrati di
Aosta, il dr. si farà carico unicamente delle seguenti spese Pt_1
straordinarie nella misura del 100%:
spese mediche non coperte da SSN e prescritte dal medico (eventuali visite specialistiche che fossero opportune, apparecchio per i denti,
occhiali, ecc.); spese scolastiche (gite scolastiche, eventuali pagina 3 di 6 ripetizioni che il sig. ritenesse necessarie, tasse, Pt_1
trasporti); spese per tasse, trasporti e alloggio qualora PP si recasse all'Università fuori da Aosta;
spese sportive. Tutte dette spese dovranno essere concordate e pagate direttamente dal dr.
; eventuali ulteriori spese straordinarie andranno verificate Pt_1
e concordate di concerto tra i genitori che vi provvederanno in ragione del 50% cadauno.
7) I ricorrenti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio.
8) Spese legali compensate.
I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 12 luglio 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi 26 settembre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i pagina 4 di 6 coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Aymavilles il 6 settembre 2014 tra nata ad [...] - Moldavia) il CP_1
20.04.1987 c.f. ) C.F._3
e
, nato ad [...] il [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aymavilles al n°6, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AYMAVILLES per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 17/4/2025
pagina 5 di 6 Il Presidente
Dr. PP Colazingari
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