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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 616/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Toni Zimbone, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore;
Appellata contumace
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti;
Appellato OGGETTO: intimazione di pagamento e sotteso avviso di addebito - esatto periodo di sospensione dei termini prescrizionali disposto dai decreti emergenziali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 264/2023 del 25.01.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, accoglieva l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229002683443000 e il sotteso avviso di addebito n. 59320150005135434000, avente ad oggetto contributi previdenziali, decidendo la causa in applicazione del principio della ragione più liquida.
Premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far data dalla notifica del titolo non opposto doveva qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo, riteneva fondata l'opposizione all'esecuzione, essendo decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica dell'avviso di addebito opposto (26.11.2015) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (16.02.2022).
Precisava che ai fini del decorso del termine prescrizionale occorreva considerare sia la sospensione dei termini prescrizionali per 129 giorni, dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, disposta dall'art. 37 del D.L. n.18/2020, c.d. Decreto
Cura, sia l'ulteriore periodo di sospensione, pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, successivamente previsto dal decreto
Milleproroghe (art.11, comma 9, D.L. n.183/2020), per un periodo complessivo di 311 giorni di sospensione.
Rilevava che, pur considerando tale periodo complessivo di sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento il termine quinquennale era già spirato, con conseguente estinzione del credito contributivo portato dall'avviso opposto.
Evidenziava infatti che non vi era prova in atti di alcun atto interruttivo della prescrizione medio tempore intervenuto, né di alcuna eventuale richiesta di rateizzazione del credito avanzata dalla società opponente.
Dichiarava, pertanto, prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito opposto, con conseguente impossibilità di procedere ad esecuzione in forza di tale titolo;
condannava l' al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore della società ricorrente, atteso che all'inerzia dell'Agente della riscossione andava imputata la prescrizione del credito contributivo, e le compensava tra quest'ultimo e l' . CP_2
Avverso la citata sentenza proponeva appello l Parte_1
, con ricorso depositato il 21 luglio 2023; si costituiva in giudizio
[...]
anche l'ente previdenziale, aderendo al gravame dell;
Controparte_3
restava contumace la società appellata, nonostante la regolarità della notificazione dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L con il primo motivo di gravame Parte_1
impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione.
Lamenta che il giudice ha erroneamente considerato il periodo di prescrizione fino al 30.06.2021 e non fino al 31.08.2021.
Elenca tutti i decreti emergenziali susseguitisi durante il periodo della pandemia da COVID-19 ed evidenzia che l'ultimo di essi, il decreto-legge n.41/2021, all'art. 4 ha prorogato la sospensione delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli altri atti del Riscossore sino al 31 agosto 2021, e non sino al 30 giugno 2021, come, ribadisce l'appellante, erroneamente calcolato dal giudice di primo grado. Aggiunge che l'art. 68 D.L. n. 18/2020 richiama l'art. 12 D.lgs.
159/2015, il quale espressamente prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione (…) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (…)”.
Eccepisce, quindi, che, tenendo conto del corretto periodo di sospensione dei termini, l'intimazione di pagamento oggetto di giudizio ha azionato crediti ancora dovuti e che nessuna prescrizione è maturata con riferimento all'avviso di addebito n. 59320150005135434000.
2. Premessa la correttezza del proprio operato, con il secondo motivo di gravame censura, di conseguenza, la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite.
Ribadisce infatti aver provveduto, subito dopo aver ricevuto il ruolo, alla regolare notifica dell'intimazione di pagamento, entro i termini di prescrizione.
Deduce quindi che il giudice avrebbe dovuto rigettare il ricorso della società e condannare quest'ultima, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese processuali.
Chiede, pertanto alla Corte, di riformare la sentenza impugnata, rigettando il ricorso proposto in primo grado dalla e condannando Controparte_1
quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nonché disponendo la restituzione all'Agente della riscossione di quanto già versato alla società a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza impugnata, con condanna della società appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. 3. L' nella memoria difensiva dichiara di aderire al ricorso in appello di CP_2
e chiede alla Corte, in accoglimento del gravame proposto dall' CP_4 [...]
, di rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla società, con Controparte_3
condanna della stessa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. L'appello è inammissibile.
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi formali della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La
Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno chiarito che il difetto di legitimatio ad causam
è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. - Cassazione civile , sez. un.
08/03/2022 n. 7514 cit.
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 5769/2025 (“Il concessionario non ha dunque interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva, profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire (di recente, Cass., sez. lav., 29 novembre 2024, n. 30717, punto 6.3. del Ritenuto”).
5. L' si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento CP_2
dell'appello di CP_4
La domanda dell' può qualificarsi come impugnazione adesiva CP_2
incidentale rivolta contro la parte cui è rivolta l'impugnazione principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono semplicemente richiamati configurando un “appello per relationem”) e, tuttavia,
l'ente previdenziale non ha notificato la memoria di costituzione all'appellata
Controparte_1
Poiché l'appello principale è inammissibile per le ragioni sopra esposte, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione adesiva, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza.
L'appello adesivo dell' in mancanza di notifica all'appellato va dichiarato CP_2
improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav. 19/01/2016, n.
837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n.
23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 - secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso
e del decreto di fissazione della udienza - che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cassazione civile , sez. lav. 19/10/2017 n. 24742, cfr. Cassazione civile sez. III 17.2.2023 n.
5166, Cassazione civile , sez. lav. 09/10/2020 n. 21889 ).
3. In definitiva l'appello di deve dichiararsi Parte_1
inammissibile; l'appello adesivo dell' deve dichiararsi improcedibile. CP_2
Le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili nei confronti della società appellata, rimasta contumace, e compensate tra le altre parti, in assenza di soccombenza. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico di
CP_4
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello di , Parte_1
dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell' . CP_2
spese processuali irripetibili nei confronti della società appellata e compensate tra le altre parti.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico di CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 616/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Toni Zimbone, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore;
Appellata contumace
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti;
Appellato OGGETTO: intimazione di pagamento e sotteso avviso di addebito - esatto periodo di sospensione dei termini prescrizionali disposto dai decreti emergenziali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 264/2023 del 25.01.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, accoglieva l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229002683443000 e il sotteso avviso di addebito n. 59320150005135434000, avente ad oggetto contributi previdenziali, decidendo la causa in applicazione del principio della ragione più liquida.
Premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far data dalla notifica del titolo non opposto doveva qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo, riteneva fondata l'opposizione all'esecuzione, essendo decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica dell'avviso di addebito opposto (26.11.2015) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (16.02.2022).
Precisava che ai fini del decorso del termine prescrizionale occorreva considerare sia la sospensione dei termini prescrizionali per 129 giorni, dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, disposta dall'art. 37 del D.L. n.18/2020, c.d. Decreto
Cura, sia l'ulteriore periodo di sospensione, pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, successivamente previsto dal decreto
Milleproroghe (art.11, comma 9, D.L. n.183/2020), per un periodo complessivo di 311 giorni di sospensione.
Rilevava che, pur considerando tale periodo complessivo di sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento il termine quinquennale era già spirato, con conseguente estinzione del credito contributivo portato dall'avviso opposto.
Evidenziava infatti che non vi era prova in atti di alcun atto interruttivo della prescrizione medio tempore intervenuto, né di alcuna eventuale richiesta di rateizzazione del credito avanzata dalla società opponente.
Dichiarava, pertanto, prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito opposto, con conseguente impossibilità di procedere ad esecuzione in forza di tale titolo;
condannava l' al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore della società ricorrente, atteso che all'inerzia dell'Agente della riscossione andava imputata la prescrizione del credito contributivo, e le compensava tra quest'ultimo e l' . CP_2
Avverso la citata sentenza proponeva appello l Parte_1
, con ricorso depositato il 21 luglio 2023; si costituiva in giudizio
[...]
anche l'ente previdenziale, aderendo al gravame dell;
Controparte_3
restava contumace la società appellata, nonostante la regolarità della notificazione dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L con il primo motivo di gravame Parte_1
impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione.
Lamenta che il giudice ha erroneamente considerato il periodo di prescrizione fino al 30.06.2021 e non fino al 31.08.2021.
Elenca tutti i decreti emergenziali susseguitisi durante il periodo della pandemia da COVID-19 ed evidenzia che l'ultimo di essi, il decreto-legge n.41/2021, all'art. 4 ha prorogato la sospensione delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli altri atti del Riscossore sino al 31 agosto 2021, e non sino al 30 giugno 2021, come, ribadisce l'appellante, erroneamente calcolato dal giudice di primo grado. Aggiunge che l'art. 68 D.L. n. 18/2020 richiama l'art. 12 D.lgs.
159/2015, il quale espressamente prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione (…) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (…)”.
Eccepisce, quindi, che, tenendo conto del corretto periodo di sospensione dei termini, l'intimazione di pagamento oggetto di giudizio ha azionato crediti ancora dovuti e che nessuna prescrizione è maturata con riferimento all'avviso di addebito n. 59320150005135434000.
2. Premessa la correttezza del proprio operato, con il secondo motivo di gravame censura, di conseguenza, la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite.
Ribadisce infatti aver provveduto, subito dopo aver ricevuto il ruolo, alla regolare notifica dell'intimazione di pagamento, entro i termini di prescrizione.
Deduce quindi che il giudice avrebbe dovuto rigettare il ricorso della società e condannare quest'ultima, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese processuali.
Chiede, pertanto alla Corte, di riformare la sentenza impugnata, rigettando il ricorso proposto in primo grado dalla e condannando Controparte_1
quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nonché disponendo la restituzione all'Agente della riscossione di quanto già versato alla società a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza impugnata, con condanna della società appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. 3. L' nella memoria difensiva dichiara di aderire al ricorso in appello di CP_2
e chiede alla Corte, in accoglimento del gravame proposto dall' CP_4 [...]
, di rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla società, con Controparte_3
condanna della stessa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. L'appello è inammissibile.
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi formali della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La
Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno chiarito che il difetto di legitimatio ad causam
è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. - Cassazione civile , sez. un.
08/03/2022 n. 7514 cit.
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 5769/2025 (“Il concessionario non ha dunque interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva, profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire (di recente, Cass., sez. lav., 29 novembre 2024, n. 30717, punto 6.3. del Ritenuto”).
5. L' si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento CP_2
dell'appello di CP_4
La domanda dell' può qualificarsi come impugnazione adesiva CP_2
incidentale rivolta contro la parte cui è rivolta l'impugnazione principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono semplicemente richiamati configurando un “appello per relationem”) e, tuttavia,
l'ente previdenziale non ha notificato la memoria di costituzione all'appellata
Controparte_1
Poiché l'appello principale è inammissibile per le ragioni sopra esposte, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione adesiva, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza.
L'appello adesivo dell' in mancanza di notifica all'appellato va dichiarato CP_2
improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav. 19/01/2016, n.
837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n.
23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 - secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso
e del decreto di fissazione della udienza - che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cassazione civile , sez. lav. 19/10/2017 n. 24742, cfr. Cassazione civile sez. III 17.2.2023 n.
5166, Cassazione civile , sez. lav. 09/10/2020 n. 21889 ).
3. In definitiva l'appello di deve dichiararsi Parte_1
inammissibile; l'appello adesivo dell' deve dichiararsi improcedibile. CP_2
Le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili nei confronti della società appellata, rimasta contumace, e compensate tra le altre parti, in assenza di soccombenza. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico di
CP_4
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello di , Parte_1
dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell' . CP_2
spese processuali irripetibili nei confronti della società appellata e compensate tra le altre parti.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico di CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà