Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2024, proposto da
ER MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Paolo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cirò Marina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicodemo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Ciro Marina del 5 aprile 2024, prot. n. 11731, avente a oggetto: “richiesta di permesso di costruire – diniego” ;
- dell’atto endoprocedimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone del 2 aprile 2024, con cui e stato reso “parere sfavorevole” al rilascio del nulla osta ex art. 55 cod. nav.;
- del provvedimento del Comune di Ciro Marina del 15 marzo 2024, prot. n. 9182, avente a oggetto: “ER MA – “Richiesta di progetto per la realizzazione di 2 una struttura a quattro piani fuori terra con struttura portante in C.A. a destinazione ricettiva e residenziale sito nel Comune di Cirò Marina (KR) in via Lungomare Stefano Pugliese” – Conferenza dei servizi asincrona indetta ex art. 14 ss. L. 241/1990 del 05.10.2023 -Prot. N. 26077 – Istanza di sollecito rilascio certificazione del silenzio assenso ex art. 20 L. 241/1990. RISCONTRO” ;
- della Comunicazione della Capitaneria di Porto di Crotone del 3 gennaio 2024, con la quale è stato comunicato al Comune di Ciro Marina la sospensione ogni determinazione in merito al rilascio del nulla osta per dubbi sulla natura privata o demaniale del terreno oggetto di intervento;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi prodromico e/o connesso e/o consequenziale, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cirò Marina e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 22 giugno 2023 ER ME ha richiesto al Comune di Cirò Marina il permesso di costruire al fine di realizzare un fabbricato a quattro piani fuori terra con struttura portante in cemento armato, a destinazione ricettiva e residenziale, sita nel territorio comunale, in lungomare Stefano Pugliese, su un’area meglio identificata in catasto al foglio 28, particella 57.
Contestualmente, ha richiesto il nullaosta ai sensi dell’art. 55 cod.nav.
2. – In data 5 ottobre 2024 l’Ente comunale ha indetto conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona, ai sensi dell’art. 14, comma 2 l. 77 agosto 1990, n. 241.
In data 3 gennaio 2024 la Capitaneria di Porto di Crotone ha comunicato la sospensione di ogni determinazione in merito al rilascio del nullaosta per dubbi sulla natura privata o demaniale del terreno oggetto di intervento.
L’amministrazione procedente, con nota del 15 marzo 2024, ha disposto la proroga al 2 aprile 2024 dei termini per il rilascio del parere sulla richiesta di nulla osta.
Proprio nella data in cui veniva a scadere il termine assegnato, la Capitaneria di Porto di Crotone ha comunicato parere sfavorevole, giacché, nonostante avesse richiesto all’Agenzia del Demanio di chiarire i dubbi sulla titolarità del diritto di proprietà sull’area oggetto dell’intervento edilizio, tali chiarimenti non erano ancora pervenuti.
Pertanto, con provvedimento del 5 aprile 2024 il Comune di Cirò Marina ha concluso negativamente il procedimento avviato sull’istanza della ricorrente.
3. – ER MA ha quindi adito questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità del provvedimento negativo, di cui ha chiesto l’annullamento.
Ha premesso in fatto che con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 24 giugno 2006, n. 1239, resa tra l’amministrazione finanziaria e il suo dante causa, era stata accertata la natura non demaniale dell’area de qua .
Sempre in fatto, ha dedotto che, in data 29 gennaio 2024, non avendo avuto alcuna notizia del procedimento avviato su sua istanza, aveva richiesto il rilascio della certificazione di formazione del titolo edilizio mercé dell’operatività del silenzio-assenso.
Successivamente, avuta contezza della proroga dei termini concessi alla Capitaneria di Porto di Crotone per il rilascio del parere sulla richiesta di nullaosta, ha trasmesso all’amministrazione la sentenza testé citata.
In diritto, ha sostenuto che il provvedimento sia affetto dai seguenti vizi.
3.1. – Innanzitutto, sarebbe stato volato il citato art. 20, comma 8 d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che, trascorso il termine di conclusione del procedimento, nell’inerzia dell’amministrazione deve intendersi formato il titolo edilizio per silenzio-assenso.
Nel caso di specie, inoltre, l’amministrazione comunale avrebbe tardivamente convocato la conferenza di servizi quando il titolo edilizio si era già formato per IU , introducendo una forma surrettizia di intervento in autotutela in assenza dei presupposti di cui all’art. 21- nonies l. n. 241 del 1990.
3.2. – Risulterebbero altresì violati l’art. 14 e 14- bis l. n. 241 del 1990.
In primo luogo, come già sottolineato, il Comune di Cirò Marina avrebbe indetto tardivamente la conferenza di servizi e poi avrebbe arbitrariamente prorogato i termini per la trasmissione del parere da parte delle amministrazioni partecipanti.
Dal canto suo, il diniego di nulla osta da parte della Capitaneria di Porto sarebbe pervenuto quanto era scaduto il termine perentorio di cui all’art. 14- bis comma 2, lett. c) , cosicché il parere deve intendersi positivo senza condizioni.
Non solo: il provvedimento di diniego tardivo non sarebbe comunque adeguatamente motivato, basandosi semplicemente sul dubbio circa la natura dell’area in cui l’intervento edilizio deve essere realizzato.
3.3. – In ogni caso, la natura demaniale del terreno sarebbe stata definitivamente esclusa dal giudice ordinario, con sentenza che fa stato tra le parti.
D’altra parte, l’odierna ricorrente, in relazione ad altro intervento edilizio che ha interessato il medesimo terreno, avrebbe ottenuto, in data 22 aprile 2022, il parere favorevole ai sensi dell’art. 55 cod.nav. da parte della medesima Capitaneria di Porto di Crotone.
4. – Il Comune di Cirò Marina, costituitosi, ha difeso la correttezza del proprio operato e ha dedotto che, poiché il provvedimento ex art. 55 cod.nav. ha natura concessoria, non opererebbe l’istituto del “silenzio assenso”.
Ogni discussione sulla natura, demaniale o privata, dell’area oggetto dell’ipotizzato intervento sarebbe irrilevante, dal momento che l’art. 55 cod.nav. riguarda la diversa questione del necessario rispetto della fascia di distanza (30 metri) tra il punto di esecuzione della nuova opera ed il demanio marittimo o il ciglio dei terreni elevati sul mare che, nel caso di specie, non sussisterebbe.
5. – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituitosi, ha insistito sulla natura demaniale del terreno su cui è stato programmato l’intervento controverso.
6. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 27 novembre 2024.
7. – Ricorda il Tribunale Amministrativo Regionale che la controversia sulla natura, demaniale o privata, di un terreno spetta al giudice ordinario.
Nel caso di specie, il sindacato giurisdizionale è stato esercitato con la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1239 del 2006.
Essa, passata in cosa giudicata (in proposito, vi è in atti il parere dell’Avvocatura dello Stato che sconsiglia all’amministrazione l’appello, ritenendo corretta la decisione), ha accertato che sul terreno di cui si tratta vi è «carenza di qualunque diritto vantato dai Ministeri convenuti (…) , per non essere, detti immobili oggetto del giudizio, compresi nel demanio» .
Come, dunque, argomentato dalla parte ricorrente con il terzo motivo, il dubbio manifestato dalla Capitaneria di Porto sulla natura dell’area è inconsistente.
E, d’altra parte, esso è pure inconferente, rispetto all’oggetto del parere richiesto, di nulla osta all’edificazione di un fabbricato che si colloca a meno di trenta metri dal limite dell’area demaniale.
8. – I provvedimenti impugnati, già viziati sotto il profilo testé sottolineato, presentano un ulteriore vizio.
Va premesso che è incontroversa la necessità, nel caso di specie, del nullaosta di cui all’art. 55 cod.nav.
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, ultimo periodo del d.P.R. n. 380 del 2001, quindi, il modulo decisionale da seguire è quello della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 ss. l. n. 241 del 1991, non operando invece il meccanismo del “silenzio assenso” di cui al comma 8 del medesimo articolo.
Ed allora, alla stregua dell’art. 14- bis , comma 2, il parere della Capitaneria di Porto doveva giungere perentoriamente nel termine massimo di 90 giorni dall’indizione della conferenza.
Il ritardo nel rendere il parere comporta, a mente del successivo comma 4, che si debba intendere prestato un assenso condizionato.
Secondo la giurisprudenza, il parere delle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi semplificata deve essere reso entro il termine perentorio previsto alla lett. c) del comma 2 dell'art. 14-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 decorrente dalla prima indizione della conferenza di servizi, senza possibilità di posticipazione mediante una successiva assegnazione di un nuovo termine; deve quindi considerarsi tamquam non esset , con conseguente formazione del silenzio assenso incondizionato, il parere negativo reso oltre il termine decorrente dalla prima convocazione e facendo affidamento sulla determinazione di un nuovo termine di decadenza (TAR Lazio – Latina, Sez. II, 29 novembre 2023, n. 823).
In altri termini (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III, 4 dicembre 2023, n. 18141), la previsione di termini perentori, in cui le amministrazioni evocate nella conferenza di servizi sono chiamate ad esprimersi, e del correlato meccanismo dell'assenso implicito, ove le stesse rimangano silenti, rappresentano una deroga al principio generale dell'inesauribilità del potere amministrativo e assolvono ad una finalità di semplificazione e di accelerazione del procedimento. Il perfezionamento del meccanismo dell'assenso implicito è subordinato al fatto che vi sia stata — come nella specie — la regolare e tempestiva convocazione delle amministrazioni poi risultate assenti o silenti. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi di un'amministrazione o il suo silenzio nei termini perentori per l'interlocuzione comporta, quindi, che le valutazioni espresse dopo la definizione del procedimento siano tardive e illegittime, atteso che la formazione dell'assenso implicito determina l'esaurimento o la consumazione del potere di provvedere: i successivi atti di dissenso o di assenso condizionato sono, pertanto, illegittimi.
Dunque, nel rendere la propria determinazione finale, il Comune di Cirò Marina non poteva tener conto del parere negativo reso dalla Capitaneria di Porto di Crotone, ma considerare pervenuto, da parte di questa, un atto di assenso incondizionato.
9. – In questi termini, il ricorso va accolto, con annullamento del provvedimento del Comune di Ciro Marina del 5 aprile 2024, prot. n. 11731, e del presupposto parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone del 2 aprile 2024.
Il Comune si dovrà tempestivamente ripronunciare sulla domanda della ricorrente.
10. – Le spese di lite sostenute dal ricorrente debbono essere poste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui condotta illegittima ha dato causa al provvedimento annullato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla:
a) il provvedimento del Comune di Ciro Marina del 5 aprile 2024, prot. n. 11731;
b) il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone del 2 aprile 2024.Pone a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le spese di lite sopportate da parte ER MA, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO