Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 25 luglio 2023
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2023
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/04/2026, n. 7171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7171 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02897/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2897 del 2023, proposto da
Abbott Rapid Diagnostics s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti, Francesco Fratini e Elio Leonetti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e Regione Siciliana Assessorato regionale della salute in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
Azienda sanitaria provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Pindemonte 88;
nei confronti
Diasorin S.p.A., Diasorin Italia S.p.A., Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione PI, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione autonoma Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Azienda regionale della salute Regione Sardegna (Ares Sardegna), Arnas “G. Brotzu”, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”);
- della nota della Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell'igiene e della sanità e dell'assistenza sociale – Direzione generale della sanità prot. n. 0027077 del 29 novembre 2022 (trasmessa via pec in pari data) avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento” con la quale è stata resa nota ad Abbott Rapid Diagnostics s.r.l. l'intervenuta adozione della determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28.11.2022 e comunicate le modalità per procedere al pagamento di quanto richiesto a titolo di payback ;
- del Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”;
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:
- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
- l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9- ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018”;
- per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la documentazione ostesa dalla Regione Sardegna a fronte dell'istanza di accesso, tra cui la nota denominata “Procedimento seguito a partire dai file excel aziendali” e le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Deliberazione di ripiano con le quali sono certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'ARES – Azienda Regionale della Salute della Regione Sardegna n. 243 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'ARNAS – Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu n. 1331 del 15.11.2022, deliberazione del Direttore Generale dell'AOU – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari n. 1044 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'AOU – Azienda Ospedaliero- Universitaria di Cagliari n. 1020 del 15.11.2022).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa IL PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha censurato i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali la Regione Sardegna ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9- ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché i presupposti provvedimenti ministeriali e l’accordo del 7 novembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Rilevato che con atto depositato in data 19 marzo 2026 parte ricorrente - nel chiedere il passaggio in decisione della causa- ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56, e di aver provveduto al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitatole, chiedendo pertanto la declaratoria di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”;
Considerato che ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56 “ Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [ ]. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite ”;
Rilevato che dalla lettura della norma emerge chiaramente che, affinchè possa determinarsi la cessazione della materia del contendere nell’ambito dei giudizi inerenti il riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, debbano ricorrere cumulativamente, oltre al tempestivo pagamento da parte delle aziende fornitrici della quota di ripiano sulle stesse ricadente, anche l’attestazione adottata dal competente ente regionale o provinciale circa l’avvenuto tempestivo pagamento, venendo a configurarsi una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi;
Considerato che parte ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio e che tuttavia non può ritenersi integrata la fattispecie legale di cui alla richiamata disposizione, mancando il deposito nel fascicolo di causa del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento e la relativa comunicazione alla segreteria, mentre possono ritenersi sussistenti i presupposti per ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a.,
Ritenuto pertanto che debba prendersi atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere, potendosi dalla stessa evincere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “ il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, tenuto conto della intervenuta adesione alla procedura di decurtazione di cui all’ art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56 e dell’affermato adempimento alle conseguenti obbligazioni pecuniarie gravanti su parte ricorrente;
Ritenuto infine che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione terza quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
IL PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IL PI | TO AR |
IL SEGRETARIO