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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3356 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.03.1974, elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA), al viale Elena n. 12, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Martoriello, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato in [...], l'[...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente si è riportato al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento.
Il P.M. ha reso parere in data 09.04.2025 ha concluso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in data 28.08.1999, in Controparte_1
Boscoreale.
La ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio non erano nati figli e che i coniugi erano separati dal 16.10.2013, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la
1 separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 1632/2013, passata in cosa giudicata come da attestazione di cancelleria del 25.06.2024.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla chiedere in ordine ai provvedimenti accessori.
All'udienza del 20.01.2025, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e dei provvedimenti successivi al resistente avvenuta ai Controparte_1 sensi dell'art. 143 c.p.c., non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del predetto resistente, confermava le condizioni della separazione e riservava la causa in decisione al Collegio;
disponeva, altresì, trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M, in data 09.04.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia del resistente , il quale non si è costituito Controparte_1 in giudizio, sebbene ritualmente citato (cfr notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
02.10.2024 dopo notifica tentata all'ultimo indirizzo di residenza nota in Boscoreale alla via Bellini
n. 28, ove il resistente è risultato irreperibile).
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi (16.10.2013) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che la ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto, dal momento che la ricorrente ha dichiarato di nulla pretendere dal marito.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 28.08.1999 in Boscoreale (atto n. 35, parte II, serie A, Ufficio 2, anno 1999 Controparte_1
del Comune di Boscoreale);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
2 3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 07.05.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3356 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.03.1974, elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA), al viale Elena n. 12, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Martoriello, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato in [...], l'[...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente si è riportato al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento.
Il P.M. ha reso parere in data 09.04.2025 ha concluso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in data 28.08.1999, in Controparte_1
Boscoreale.
La ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio non erano nati figli e che i coniugi erano separati dal 16.10.2013, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la
1 separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 1632/2013, passata in cosa giudicata come da attestazione di cancelleria del 25.06.2024.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla chiedere in ordine ai provvedimenti accessori.
All'udienza del 20.01.2025, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e dei provvedimenti successivi al resistente avvenuta ai Controparte_1 sensi dell'art. 143 c.p.c., non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del predetto resistente, confermava le condizioni della separazione e riservava la causa in decisione al Collegio;
disponeva, altresì, trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M, in data 09.04.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia del resistente , il quale non si è costituito Controparte_1 in giudizio, sebbene ritualmente citato (cfr notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
02.10.2024 dopo notifica tentata all'ultimo indirizzo di residenza nota in Boscoreale alla via Bellini
n. 28, ove il resistente è risultato irreperibile).
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi (16.10.2013) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che la ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto, dal momento che la ricorrente ha dichiarato di nulla pretendere dal marito.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 28.08.1999 in Boscoreale (atto n. 35, parte II, serie A, Ufficio 2, anno 1999 Controparte_1
del Comune di Boscoreale);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
2 3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 07.05.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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