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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/11/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 377/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 377/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Cerrato e Parte_1
US OL ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cpc, dai Controparte_1
dott.ri Laura Bergonzi, dirigente, e Alberto Pavanello, funzionario resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega che il 28.10.2017 aveva presentato domanda di inserimento nelle Parte_1
graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia, personale ATA, triennio 2017/20; di aver indicato il servizio svolto presso la scuola paritaria Associazione Centro Paideia dal 2.1.2017 al 30.10.2017; di aver avuto assegnati vari incarichi in ragione del punteggio, con qualifica di collaboratore scolastico, presso l'IC HE di CA B.da e presso l'IC 3 di AL M.to; di essere stato assunto a tempo determinato dal 1.9.2021 al 30.6.2022 e, successivamente, a tempo indeterminato dal 1.9.2022 presso l'IC HE di CA B.da a seguito di inserimento nella graduatoria permanente
ATA; che il 29.6.2023 era stato escluso dalle graduatorie di istituto di 3^ fascia valide per il triennio
2017/20, ai sensi dell'art. 8, comma 2 lettera d), del D.M. n. 640/2017; che il 16.8.2023 era stato destinatario di provvedimento di esclusione dalle graduatorie ATA con revoca dell'incarico a tempo indeterminato, per aver falsamente dichiarato il servizio prestato presso l'Associazione Centro
Paideia dal 2 gennaio al 30 ottobre 2017; che il provvedimento era da considerarsi illegittimo perché fondato su dati non certi e, in particolare, su indagini che avevano portato all'emissione, da parte del
GIP preso il Tribunale di Nocera Inferiore, di provvedimento cautelare.
Tanto premesso, così conclude: «Nel merito, in via principale, per tutti i motivi spiegati con il presente ricorso: 1) – Accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, in ragione dei documenti e delle prove prodotte dal Ricorrente, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato e/o l'effettivo svolgimento del servizio prestato dal Sig. presso la scuola paritaria Associazione Centro Pt_1
Paideia di Nocera Inferiore, dal 02.01.2017 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 al 30.10.2017, con conseguente riconoscimento del punteggio di 2.5 punti assegnato al Ricorrente in sede di presentazione della domanda per l'inserimento in graduatoria di III Fascia personale ATA per il triennio 2017/2020 (compresa la proroga inerente al 2020), con ogni statuizione consequenziale inerente all'assenza dei presupposti, da parte dell'Amministrazione resistente, per contestare la ritenuta falsità delle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento della presentazione della domanda di inserimento nelle suddette graduatorie. 2) – Accertare e/o dichiarare l'illegittimità e/o tardività
e/o inammissibilità e/o inefficacia, per tutti i motivi dedotti con il presente ricorso, del decreto prot.
2329 del 29.06.2023 con cui l'I.C. “ ” di disponeva l'esclusione CP_2 Controparte_3
del Sig. dalla graduatoria di III Fascia personale ATA per il triennio 2017/2020; Parte_1
del decreto di esclusione dalle graduatorie permanenti del 2021; del decreto conseguente con cui
l'Amministrazione risolveva il contratto di lavoro a tempo indeterminato, disposti dal Dirigente
Scolastico del cennato Istituto, e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti stessi, per i motivi meglio specificati in fatto e in diritto, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti, e pertanto 3) – Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità/illiceità/violazioni commesse dall'Amministrazione scolastica e sopra esposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito
e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto permanenti del personale ATA di III fascia, con il riconoscimento della validità giuridica dei servizi prestati in vigenza di tale graduatoria e con il punteggio maturato sino alla revoca del ruolo. 4) – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il diritto del Ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro con l' e/o Controparte_4
alla riammissione in servizio del Sig. , con contestuale riconoscimento giuridico del servizio Pt_1
finora prestato ai fini del punteggio maturato e maturando, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione in carriera. 5) – Condannare l' Controparte_5 resistente all'adozione dei provvedimenti di revoca dei decreti sopra indicati, con ogni provvedimento necessario e consequenziale. 6) – Accertare e dichiarare, in accoglimento delle superiori conclusioni, il diritto del Ricorrente ad ottenere l'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. cedolini paga in atti) corrispondente al periodo dal giorno della risoluzione del rapporto fino a quello dell'effettiva reintegrazione/riassunzione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il Sig. ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, Pt_1 debitamente documentato dall'esponente Difesa, condannando altresì l'Amministrazione resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 7) – Adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario. In via meramente subordinata: 8) – Nel caso in cui il G.d.L. non dovesse ritenere provato il rapporto di lavoro svolto dal Ricorrente alle dipendenze della scuola paritaria “Paideia”, con conseguente non riconoscimento della validità del punteggio di 2.5 derivante dallo svolgimento della cennata prestazione lavorativa, accertare e dichiarare, in ogni caso, che il Sig. , con il minor punteggio di 10.30 – questo non contestato Pt_1
inter partes – avrebbe parimenti svolto le supplenze, in qualità di Collaboratore Scolastico, presso
l'I.C. HE o altro istituto scolastico statale della provincia di Alessandria, con conseguente maturazione del punteggio e dei requisiti per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti e per la successiva immissione in ruolo presso il medesimo Istituto e, per l'effetto, accogliere integralmente le domande formulate con il presente ricorso. 9) – Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge e oltre alle spese successive occorrende, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari».
Resiste il che, contestate le pretese del ricorrente conclude per Controparte_1
il rigetto della domanda.
II) ricorre perché sia accertata l'illegittimità dei provvedimenti con i quali Parte_1
l'Amministrazione scolastica ha disconosciuto il periodo di lavoro asseritamente prestato presso la
Associazione Centro Paideia con sede in Nocera Inferiore.
Per effetto di tale disconoscimento, di cui il ricorrente chiede la disapplicazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, egli si duole dell'esclusione dalle graduatorie permanenti del personale
ATA (art. 554 D.Lgs. n. 297 del 1994), dell'annullamento dell'incarico a tempo determinato presso l' di CA B.da dal 1.9.2021 al 30.6.2022 (decreto prot. 2329 del 29.6.2023), Controparte_4
della revoca del ruolo disposta con provvedimento del 17.8.2023 con decorrenza dal 1.9.2022 per il profilo di collaboratore scolastico.
Nella domanda di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA del triennio 2017/21 il ricorrente, quale unico servizio prestato, ha dichiarato all'Amministrazione scolastica lo svolgimento di un periodo di servizio, dal 2.1.2017 al 30.10.2017, alle dipendenze dell'Associazione
Centro Paideia di Nocera Inferiore.
Il ricorrente afferma che, nel corso del predetto rapporto di lavoro, era sottoposto ad ordini e direttive di tal lavorava, con orario variabile, dal lunedì al mercoledì, talvolta solo il giovedì Persona_1
e il venerdì, per tre ore al giorno, dalle 8,30 alle 11,30, di essere sempre stato retribuito per contanti, che, non essendo possessore di mezzo di locomozione, in tutte le occasioni era stato accompagnato al lavoro e riportato a casa dai due amici, ed e che, Parte_2 Persona_2 trattandosi di servizio prestato presso scuola paritaria, aveva avuti attribuiti 2,5 punti pari a 0,25 punti per ogni mese di servizio.
Seguivano, anche grazie al servizio dichiarato presso l'Associazione Centro Paideia, incarichi a tempo determinato presso l'IC HE di CA B.da (dal 20.9.2018 al 30.6.2019), l'IC 3 di
AL M.to (dal 9.9.2019 al 16.9.2019) e, ancora, presso l'IC HE (dal 17.9.2019 al 30.6.2020
e dal 7.9.2020 al 30.6.2020).
A seguito della maturazione di più di 24 mesi di servizio come collaboratore scolastico per istituti scolastici statali, il ricorrente veniva inserito nella graduatoria permanente ATA, di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/94, e quindi assunto a tempo determinato dal 1.9.2021 al 30.6.2022 come collaboratore scolastico presso l'IC HE e, infine, assunto in ruolo, a decorrere dal 1.9.2022, con decreto prot. 3680 del 23.8.2022 dell'UST di Alessandria, sempre presso l'IC HE.
Risulta dalla documentazione versata in atti, che il 22.12.2002 è pervenuta all'Amministrazione scolastica, dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, informativa relativa ad indagini, culminate con emissione di provvedimento di natura cautelare, relative a condotte penalmente illecite, poste in essere anche dai legali rappresentanti dell'Associazione Centro Paideia, consistite, in sostanza, nel creare fittiziamente una serie di rapporti di lavoro subordinato al solo scopo di attribuire, falsamente, evidentemente dietro pagamento di somme di denaro, punteggi da utilizzare nelle graduatorie di merito per l'accesso agli impieghi pubblici e, in particolare, per le graduatorie ATA.
Risulta, inoltre, che l'Amministrazione scolastica, una volta ricevuta la nota informativa, si sia immediatamente attivata ordinando i controlli del caso a livello periferico;
controlli effettuati in tempi assolutamente ragionevoli, tenuto conto della mole e complessità delle articolazioni scolastiche locali e considerato che, per quanto riguarda il caso oggetto di giudizio, il provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo, e cioè la revoca dell'incarico a tempo indeterminato, previi provvedimenti di esclusione dalle graduatorie di istituto e permanenti, è sopraggiunto in tempi assolutamente ragionevoli e compatibili con le prescrizioni di legge, laddove l'avverbio «tempestivamente» deve essere interpretato con ragionevolezza, in considerazione del complesso degli adempimenti da espletare.
L'eccezione secondo cui l'Amministrazione non avrebbe dato corso con la dovuta tempestività ai controlli in riferimento alla prescrizione di cui alla legge n. 69 del 2009 è, dunque, non fondata perché, se riferita ai controlli eseguiti sulla base di quanto dichiarato e prodotto dal ricorrente, essi sono stati certamente tempestivi ma fuorviati nel risultato da accadimenti che in allora non erano noti, se riferito ai successivi controlli eseguiti a seguito della segnalazione della Procura della Repubblica di Nocera
Inferiore, allora, come detto, debbono certamente considerarsi tempestivi, non tanto perché effettuati nei trenta giorni, ma perché attivati entro tale termine. Le indagini penali hanno preso le mosse anche dal fatto che nel gennaio 2018 la Direzione Centrale
di Roma aveva registrato un incremento anomalo di regolarizzazioni contributive, soprattutto CP_6 postume (cioè non nel rispetto dell'art. 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, che impone ai datori di lavoro di comunicare all' entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello del pagamento i CP_6
dati per il calcolo delle contribuzioni), di personale ATA che era o era stato impiegato presso istituti paritari.
Si trattava di un numero così elevato da apparire assolutamente sproporzionato e incomprensibile rispetto al numero di docenti impiegato presso detti istituti paritari, e peraltro riferito anche a periodi risalenti nel tempo, tanto che l'Istituto previdenziale ha ritenuto di dare corso ad accesso ispettivo.
Quanto all'Associazione Centro Paideia, il personale ispettivo dell' ha accertato che, rispetto CP_6 all'esiguo numero di alunni e di personale dichiarato nelle schede di funzionamento in possesso dell' , erano stati assunti numerosi dipendenti con qualifica Parte_3
di collaboratore scolastico.
In particolare, nell'anno scolastico 2016/17 erano iscritti 12 alunni e nell'anno scolastico 2017/18 7 alunni e, malgrado ciò, da gennaio 2017 a maggio 2018 erano stati assunti 368 dipendenti, di cui 17 docenti, 22 assistenti amministrativi e 329 collaboratori scolastici, a fronte della consistenza organica, prevista dal DPR n. 119 del 2009, di un collaboratore scolastico ogni 66-92 alunni.
È stato, poi, accertato che tutti gli del medesimo periodo erano frutto di regolarizzazioni Pt_4
tardive con instaurazione retroattiva dei rapporti di lavoro, peraltro tutti part time (anche quello del ricorrente) senza che, tuttavia, fossero presenti i relativi testi negoziali scritti presso l'Associazione
Centro Paideia.
Quest'ultima regolarizzazione è stata, con tutta evidenza, necessitata dal fatto che nel modulo della domanda di aggiornamento/nuovo inserimento nelle graduatorie è stato domandato ai candidati, rispetto al passato, di dichiarare l'avvenuto assolvimento delle prestazioni contributive nell'ipotesi in cui avessero prestato servizio in scuole non statali.
Ma non è tutto.
È stato anche accertato che nel medesimo periodo il volume d'affari dell'Associazione Centro Paideia non era stato così “florido” da permettere, se non mediante assunzioni fittizie senza corresponsione né di contributi, né di retribuzioni, ragionevolmente l'assunzione di una tale mole di personale dipendente: € 35.155,00 nel 2016, € 4.278,00 nel 2017.
Per contro, una volta “costretta” la scuola paritaria alla regolarizzazione contributiva, perché altrimenti coloro che avevano (verosimilmente) pagato per ottenere un fittizio impiego da “spendere” come punteggio nelle graduatorie probabilmente in qualche modo avrebbero protestato non essendo stati versati i contributi, requisito essenziale della domanda di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie, il problema era certamente quello di evitare il pagamento effettivo delle contribuzioni e così, con banale, quasi ridicola, iniziativa, gli amministratori dell'Associazione Centro Paideia hanno pensato bene di creare acquisti fittizi (tali in ragione del volume d'affari dichiarato) addirittura per oltre 900.000,00 euro, creandosi così un altrettanto fittizio credito IVA (poi dichiarato inesistente dall'Agenzia delle Entrate) da compensare con il debito contributivo.
Va da sé che i rapporti di lavoro in oggetto, compreso quello del ricorrente, sono stati, a fini contributivi, ritenuti inesistenti dall' . CP_6
III) Ciò posto, va analizzata la posizione del ricorrente rispetto a detta vicenda che lo ha visto certamente, se non protagonista diretto, quanto meno coinvolto.
Non risulta abbia impugnato il provvedimento con il quale l' ha disconosciuto, a fini CP_6 contributivi, il rapporto di lavoro con l'Associazione Centro Paideia.
Anzi, in causa, essendo la circostanza stata allegata dal convenuto, è dato pacifico perché CP_1
non contestato.
Se avesse lavorato davvero, se davvero avesse profuso energie lavorative, avrebbe certamente reagito all'operato del personale ispettivo facendo valere il proprio diritto al riconoscimento dei CP_6
contributi.
Non ha dimostrato di aver ricevuto la retribuzione durante il rapporto di lavoro con Associazione
Centro Paideia.
Non basta, certamente, la sola produzione delle buste paga e la laconica affermazione di essere stato pagato per contanti è rimasta priva del benché minimo riscontro. Al di là dell'anomalia di un pagamento, peraltro all'epoca lecito, per contanti della retribuzione, il ricorrente avrebbe dovuto, per dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e lo svolgersi effettivo dello stesso, provare di aver ricevuto la retribuzione.
Anche a voler credere, con parecchia fantasia, che il ricorrente sia legato ai due testimoni da un'amicizia salda, profonda e duratura nel tempo, non è credibile che un estraneo per ben dieci mesi tre volte la settimana accompagni con l'automobile l'amico al lavoro e lo vada a riprendere e che quando talvolta è impedito vi sia altro amico, altrettanto disponibile, a rendere, con assoluto spirito di abnegazione, lo stesso servizio.
In ogni caso, i testimoni non sono mai entrati all'interno dei locali dell'Associazione Centro Paideia, per cui non hanno saputo dire cosa di preciso il ricorrente colà si recasse a fare.
E, ancora, il ricorrente non ha saputo indicare neppure il nome di un collega di lavoro, eppure erano in centinaia che lavoravano quotidianamente, evidentemente a contatto di gomito, presso i locali datoriali che, tenuto conto del più che esiguo numero di studenti, non erano certo di smisurata ampiezza. A ciò si aggiunga che il , mediante le produzioni documentali in atti che, in quanto CP_1 provenienti da Pubbliche Amministrazioni ( ) e dall'Autorità Giudiziaria (Ufficio GIP e Procura CP_6
della Repubblica), godono di considerevole credibilità, ha dimostrato ragionevolmente la sussistenza di elementi, di fatto e di diritto, idonei a fondare i provvedimenti in questa sede impugnati dal ricorrente.
Tra le prove il codice civile annovera agli artt. 2727-2729, immediatamente dopo la testimonianza, le presunzioni.
Non si verte in materia nella quale non è ammessa la prova testimoniale, per cui è certamente ammissibile fare ricorso alla prova presuntiva.
Le presunzioni, recita l'art. 2727 cc, sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.
Le presunzioni non stabilite dalla legge, come nel caso in esame, sono lasciate, secondo l'art. 2729 cc, alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
La Corte di cassazione ha autorevolmente affermato che «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi»
(sez. II, ord. 21.3.2022, n. 9054).
Facendo applicazione dell'insegnamento del giudice di legittimità, il fatto noto, costituito dalla condotta illecita dell'Associazione Centro Paideia funzionale a costituire fittiziamente posizioni lavorative funzionali ad attribuire punteggi spendibili nelle procedure di selezione del personale ATA nell'ambito scolastico è, a seguito di quanto dettagliatamente emerso dalle indagini ispettive e penali, certamente ben determinato nella realtà storica, per cui ricorre il requisito della precisione.
Quanto alla gravità, tenuto conto dell'assenza di prove, che avrebbero dovuto essere fornite dal ricorrente, secondo il riparto dell'onere e il principio di vicinanza, circa l'effettivo, concreto e costante svolgimento di mansioni rientranti nella qualifica attribuita, da parte del ricorrente presso l'Associazione Centro Paideia, in esecuzione della pretesa posizione lavorativa attributiva di punteggio, il fatto ignoto, costituito dalla fittizietà del rapporto di lavoro, è altamente verosimile e probabile che sia sussistente, convergendo in tal senso tutti gli elementi dianzi descritti così come emergenti dalle indagini amministrative e penali e soprattutto, dalla documentazione acquisita, e in ciò riposa il requisito della concordanza derivante, appunto dalla pluralità di indizi univocamente orientati, come si evince dalla lucida ricostruzione dei fatti operata dal personale ispettivo e dal CP_6
GIP presso il Tribunale di Nocera inferiore.
Risulta, quindi, dimostrata la inesistenza in concreto del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'Associazione Centro Paideia, con conseguente piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica.
Infine, neppure l'eccezione circa l'operatività nella specie della c.d. «prova della resistenza» appare fondata.
È del tutto irrilevante il fatto che, eliminando il punteggio di 2,5 relativo al (fittizio) rapporto di lavoro con l'Associazione Centro Paideia il ricorrente avrebbe potuto comunque essere destinatario di incarico, perché, come sottolineato correttamente dal , l'art. 8, comma 2 lett. d), del D.M. CP_1
n. 640 del 20187 dispone l'automatica esclusione dalle graduatorie di coloro che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false, indipendentemente dall'indagine sull'elemento soggettivo del dichiarante e indipendentemente dal fatto che tali certificazioni o autocertificazioni non abbiano ad oggetto i requisiti di accesso alla graduatoria ma solo titoli aggiuntivi finalizzati all'attribuzione di un maggior punteggio, trattandosi di comportamento che, comunque, incrina irrimediabilmente il rapporto fiduciario che è posto alla base di ogni rapporto di lavoro subordinato.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge, se dovuti.
Alessandria, 23 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
EF AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 377/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Cerrato e Parte_1
US OL ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cpc, dai Controparte_1
dott.ri Laura Bergonzi, dirigente, e Alberto Pavanello, funzionario resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega che il 28.10.2017 aveva presentato domanda di inserimento nelle Parte_1
graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia, personale ATA, triennio 2017/20; di aver indicato il servizio svolto presso la scuola paritaria Associazione Centro Paideia dal 2.1.2017 al 30.10.2017; di aver avuto assegnati vari incarichi in ragione del punteggio, con qualifica di collaboratore scolastico, presso l'IC HE di CA B.da e presso l'IC 3 di AL M.to; di essere stato assunto a tempo determinato dal 1.9.2021 al 30.6.2022 e, successivamente, a tempo indeterminato dal 1.9.2022 presso l'IC HE di CA B.da a seguito di inserimento nella graduatoria permanente
ATA; che il 29.6.2023 era stato escluso dalle graduatorie di istituto di 3^ fascia valide per il triennio
2017/20, ai sensi dell'art. 8, comma 2 lettera d), del D.M. n. 640/2017; che il 16.8.2023 era stato destinatario di provvedimento di esclusione dalle graduatorie ATA con revoca dell'incarico a tempo indeterminato, per aver falsamente dichiarato il servizio prestato presso l'Associazione Centro
Paideia dal 2 gennaio al 30 ottobre 2017; che il provvedimento era da considerarsi illegittimo perché fondato su dati non certi e, in particolare, su indagini che avevano portato all'emissione, da parte del
GIP preso il Tribunale di Nocera Inferiore, di provvedimento cautelare.
Tanto premesso, così conclude: «Nel merito, in via principale, per tutti i motivi spiegati con il presente ricorso: 1) – Accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, in ragione dei documenti e delle prove prodotte dal Ricorrente, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato e/o l'effettivo svolgimento del servizio prestato dal Sig. presso la scuola paritaria Associazione Centro Pt_1
Paideia di Nocera Inferiore, dal 02.01.2017 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 al 30.10.2017, con conseguente riconoscimento del punteggio di 2.5 punti assegnato al Ricorrente in sede di presentazione della domanda per l'inserimento in graduatoria di III Fascia personale ATA per il triennio 2017/2020 (compresa la proroga inerente al 2020), con ogni statuizione consequenziale inerente all'assenza dei presupposti, da parte dell'Amministrazione resistente, per contestare la ritenuta falsità delle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento della presentazione della domanda di inserimento nelle suddette graduatorie. 2) – Accertare e/o dichiarare l'illegittimità e/o tardività
e/o inammissibilità e/o inefficacia, per tutti i motivi dedotti con il presente ricorso, del decreto prot.
2329 del 29.06.2023 con cui l'I.C. “ ” di disponeva l'esclusione CP_2 Controparte_3
del Sig. dalla graduatoria di III Fascia personale ATA per il triennio 2017/2020; Parte_1
del decreto di esclusione dalle graduatorie permanenti del 2021; del decreto conseguente con cui
l'Amministrazione risolveva il contratto di lavoro a tempo indeterminato, disposti dal Dirigente
Scolastico del cennato Istituto, e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti stessi, per i motivi meglio specificati in fatto e in diritto, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti, e pertanto 3) – Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità/illiceità/violazioni commesse dall'Amministrazione scolastica e sopra esposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserito
e/o ricollocato nelle graduatorie d'istituto permanenti del personale ATA di III fascia, con il riconoscimento della validità giuridica dei servizi prestati in vigenza di tale graduatoria e con il punteggio maturato sino alla revoca del ruolo. 4) – Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il diritto del Ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro con l' e/o Controparte_4
alla riammissione in servizio del Sig. , con contestuale riconoscimento giuridico del servizio Pt_1
finora prestato ai fini del punteggio maturato e maturando, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione in carriera. 5) – Condannare l' Controparte_5 resistente all'adozione dei provvedimenti di revoca dei decreti sopra indicati, con ogni provvedimento necessario e consequenziale. 6) – Accertare e dichiarare, in accoglimento delle superiori conclusioni, il diritto del Ricorrente ad ottenere l'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. cedolini paga in atti) corrispondente al periodo dal giorno della risoluzione del rapporto fino a quello dell'effettiva reintegrazione/riassunzione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il Sig. ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, Pt_1 debitamente documentato dall'esponente Difesa, condannando altresì l'Amministrazione resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 7) – Adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario. In via meramente subordinata: 8) – Nel caso in cui il G.d.L. non dovesse ritenere provato il rapporto di lavoro svolto dal Ricorrente alle dipendenze della scuola paritaria “Paideia”, con conseguente non riconoscimento della validità del punteggio di 2.5 derivante dallo svolgimento della cennata prestazione lavorativa, accertare e dichiarare, in ogni caso, che il Sig. , con il minor punteggio di 10.30 – questo non contestato Pt_1
inter partes – avrebbe parimenti svolto le supplenze, in qualità di Collaboratore Scolastico, presso
l'I.C. HE o altro istituto scolastico statale della provincia di Alessandria, con conseguente maturazione del punteggio e dei requisiti per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti e per la successiva immissione in ruolo presso il medesimo Istituto e, per l'effetto, accogliere integralmente le domande formulate con il presente ricorso. 9) – Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge e oltre alle spese successive occorrende, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari».
Resiste il che, contestate le pretese del ricorrente conclude per Controparte_1
il rigetto della domanda.
II) ricorre perché sia accertata l'illegittimità dei provvedimenti con i quali Parte_1
l'Amministrazione scolastica ha disconosciuto il periodo di lavoro asseritamente prestato presso la
Associazione Centro Paideia con sede in Nocera Inferiore.
Per effetto di tale disconoscimento, di cui il ricorrente chiede la disapplicazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, egli si duole dell'esclusione dalle graduatorie permanenti del personale
ATA (art. 554 D.Lgs. n. 297 del 1994), dell'annullamento dell'incarico a tempo determinato presso l' di CA B.da dal 1.9.2021 al 30.6.2022 (decreto prot. 2329 del 29.6.2023), Controparte_4
della revoca del ruolo disposta con provvedimento del 17.8.2023 con decorrenza dal 1.9.2022 per il profilo di collaboratore scolastico.
Nella domanda di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA del triennio 2017/21 il ricorrente, quale unico servizio prestato, ha dichiarato all'Amministrazione scolastica lo svolgimento di un periodo di servizio, dal 2.1.2017 al 30.10.2017, alle dipendenze dell'Associazione
Centro Paideia di Nocera Inferiore.
Il ricorrente afferma che, nel corso del predetto rapporto di lavoro, era sottoposto ad ordini e direttive di tal lavorava, con orario variabile, dal lunedì al mercoledì, talvolta solo il giovedì Persona_1
e il venerdì, per tre ore al giorno, dalle 8,30 alle 11,30, di essere sempre stato retribuito per contanti, che, non essendo possessore di mezzo di locomozione, in tutte le occasioni era stato accompagnato al lavoro e riportato a casa dai due amici, ed e che, Parte_2 Persona_2 trattandosi di servizio prestato presso scuola paritaria, aveva avuti attribuiti 2,5 punti pari a 0,25 punti per ogni mese di servizio.
Seguivano, anche grazie al servizio dichiarato presso l'Associazione Centro Paideia, incarichi a tempo determinato presso l'IC HE di CA B.da (dal 20.9.2018 al 30.6.2019), l'IC 3 di
AL M.to (dal 9.9.2019 al 16.9.2019) e, ancora, presso l'IC HE (dal 17.9.2019 al 30.6.2020
e dal 7.9.2020 al 30.6.2020).
A seguito della maturazione di più di 24 mesi di servizio come collaboratore scolastico per istituti scolastici statali, il ricorrente veniva inserito nella graduatoria permanente ATA, di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/94, e quindi assunto a tempo determinato dal 1.9.2021 al 30.6.2022 come collaboratore scolastico presso l'IC HE e, infine, assunto in ruolo, a decorrere dal 1.9.2022, con decreto prot. 3680 del 23.8.2022 dell'UST di Alessandria, sempre presso l'IC HE.
Risulta dalla documentazione versata in atti, che il 22.12.2002 è pervenuta all'Amministrazione scolastica, dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, informativa relativa ad indagini, culminate con emissione di provvedimento di natura cautelare, relative a condotte penalmente illecite, poste in essere anche dai legali rappresentanti dell'Associazione Centro Paideia, consistite, in sostanza, nel creare fittiziamente una serie di rapporti di lavoro subordinato al solo scopo di attribuire, falsamente, evidentemente dietro pagamento di somme di denaro, punteggi da utilizzare nelle graduatorie di merito per l'accesso agli impieghi pubblici e, in particolare, per le graduatorie ATA.
Risulta, inoltre, che l'Amministrazione scolastica, una volta ricevuta la nota informativa, si sia immediatamente attivata ordinando i controlli del caso a livello periferico;
controlli effettuati in tempi assolutamente ragionevoli, tenuto conto della mole e complessità delle articolazioni scolastiche locali e considerato che, per quanto riguarda il caso oggetto di giudizio, il provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo, e cioè la revoca dell'incarico a tempo indeterminato, previi provvedimenti di esclusione dalle graduatorie di istituto e permanenti, è sopraggiunto in tempi assolutamente ragionevoli e compatibili con le prescrizioni di legge, laddove l'avverbio «tempestivamente» deve essere interpretato con ragionevolezza, in considerazione del complesso degli adempimenti da espletare.
L'eccezione secondo cui l'Amministrazione non avrebbe dato corso con la dovuta tempestività ai controlli in riferimento alla prescrizione di cui alla legge n. 69 del 2009 è, dunque, non fondata perché, se riferita ai controlli eseguiti sulla base di quanto dichiarato e prodotto dal ricorrente, essi sono stati certamente tempestivi ma fuorviati nel risultato da accadimenti che in allora non erano noti, se riferito ai successivi controlli eseguiti a seguito della segnalazione della Procura della Repubblica di Nocera
Inferiore, allora, come detto, debbono certamente considerarsi tempestivi, non tanto perché effettuati nei trenta giorni, ma perché attivati entro tale termine. Le indagini penali hanno preso le mosse anche dal fatto che nel gennaio 2018 la Direzione Centrale
di Roma aveva registrato un incremento anomalo di regolarizzazioni contributive, soprattutto CP_6 postume (cioè non nel rispetto dell'art. 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, che impone ai datori di lavoro di comunicare all' entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello del pagamento i CP_6
dati per il calcolo delle contribuzioni), di personale ATA che era o era stato impiegato presso istituti paritari.
Si trattava di un numero così elevato da apparire assolutamente sproporzionato e incomprensibile rispetto al numero di docenti impiegato presso detti istituti paritari, e peraltro riferito anche a periodi risalenti nel tempo, tanto che l'Istituto previdenziale ha ritenuto di dare corso ad accesso ispettivo.
Quanto all'Associazione Centro Paideia, il personale ispettivo dell' ha accertato che, rispetto CP_6 all'esiguo numero di alunni e di personale dichiarato nelle schede di funzionamento in possesso dell' , erano stati assunti numerosi dipendenti con qualifica Parte_3
di collaboratore scolastico.
In particolare, nell'anno scolastico 2016/17 erano iscritti 12 alunni e nell'anno scolastico 2017/18 7 alunni e, malgrado ciò, da gennaio 2017 a maggio 2018 erano stati assunti 368 dipendenti, di cui 17 docenti, 22 assistenti amministrativi e 329 collaboratori scolastici, a fronte della consistenza organica, prevista dal DPR n. 119 del 2009, di un collaboratore scolastico ogni 66-92 alunni.
È stato, poi, accertato che tutti gli del medesimo periodo erano frutto di regolarizzazioni Pt_4
tardive con instaurazione retroattiva dei rapporti di lavoro, peraltro tutti part time (anche quello del ricorrente) senza che, tuttavia, fossero presenti i relativi testi negoziali scritti presso l'Associazione
Centro Paideia.
Quest'ultima regolarizzazione è stata, con tutta evidenza, necessitata dal fatto che nel modulo della domanda di aggiornamento/nuovo inserimento nelle graduatorie è stato domandato ai candidati, rispetto al passato, di dichiarare l'avvenuto assolvimento delle prestazioni contributive nell'ipotesi in cui avessero prestato servizio in scuole non statali.
Ma non è tutto.
È stato anche accertato che nel medesimo periodo il volume d'affari dell'Associazione Centro Paideia non era stato così “florido” da permettere, se non mediante assunzioni fittizie senza corresponsione né di contributi, né di retribuzioni, ragionevolmente l'assunzione di una tale mole di personale dipendente: € 35.155,00 nel 2016, € 4.278,00 nel 2017.
Per contro, una volta “costretta” la scuola paritaria alla regolarizzazione contributiva, perché altrimenti coloro che avevano (verosimilmente) pagato per ottenere un fittizio impiego da “spendere” come punteggio nelle graduatorie probabilmente in qualche modo avrebbero protestato non essendo stati versati i contributi, requisito essenziale della domanda di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie, il problema era certamente quello di evitare il pagamento effettivo delle contribuzioni e così, con banale, quasi ridicola, iniziativa, gli amministratori dell'Associazione Centro Paideia hanno pensato bene di creare acquisti fittizi (tali in ragione del volume d'affari dichiarato) addirittura per oltre 900.000,00 euro, creandosi così un altrettanto fittizio credito IVA (poi dichiarato inesistente dall'Agenzia delle Entrate) da compensare con il debito contributivo.
Va da sé che i rapporti di lavoro in oggetto, compreso quello del ricorrente, sono stati, a fini contributivi, ritenuti inesistenti dall' . CP_6
III) Ciò posto, va analizzata la posizione del ricorrente rispetto a detta vicenda che lo ha visto certamente, se non protagonista diretto, quanto meno coinvolto.
Non risulta abbia impugnato il provvedimento con il quale l' ha disconosciuto, a fini CP_6 contributivi, il rapporto di lavoro con l'Associazione Centro Paideia.
Anzi, in causa, essendo la circostanza stata allegata dal convenuto, è dato pacifico perché CP_1
non contestato.
Se avesse lavorato davvero, se davvero avesse profuso energie lavorative, avrebbe certamente reagito all'operato del personale ispettivo facendo valere il proprio diritto al riconoscimento dei CP_6
contributi.
Non ha dimostrato di aver ricevuto la retribuzione durante il rapporto di lavoro con Associazione
Centro Paideia.
Non basta, certamente, la sola produzione delle buste paga e la laconica affermazione di essere stato pagato per contanti è rimasta priva del benché minimo riscontro. Al di là dell'anomalia di un pagamento, peraltro all'epoca lecito, per contanti della retribuzione, il ricorrente avrebbe dovuto, per dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e lo svolgersi effettivo dello stesso, provare di aver ricevuto la retribuzione.
Anche a voler credere, con parecchia fantasia, che il ricorrente sia legato ai due testimoni da un'amicizia salda, profonda e duratura nel tempo, non è credibile che un estraneo per ben dieci mesi tre volte la settimana accompagni con l'automobile l'amico al lavoro e lo vada a riprendere e che quando talvolta è impedito vi sia altro amico, altrettanto disponibile, a rendere, con assoluto spirito di abnegazione, lo stesso servizio.
In ogni caso, i testimoni non sono mai entrati all'interno dei locali dell'Associazione Centro Paideia, per cui non hanno saputo dire cosa di preciso il ricorrente colà si recasse a fare.
E, ancora, il ricorrente non ha saputo indicare neppure il nome di un collega di lavoro, eppure erano in centinaia che lavoravano quotidianamente, evidentemente a contatto di gomito, presso i locali datoriali che, tenuto conto del più che esiguo numero di studenti, non erano certo di smisurata ampiezza. A ciò si aggiunga che il , mediante le produzioni documentali in atti che, in quanto CP_1 provenienti da Pubbliche Amministrazioni ( ) e dall'Autorità Giudiziaria (Ufficio GIP e Procura CP_6
della Repubblica), godono di considerevole credibilità, ha dimostrato ragionevolmente la sussistenza di elementi, di fatto e di diritto, idonei a fondare i provvedimenti in questa sede impugnati dal ricorrente.
Tra le prove il codice civile annovera agli artt. 2727-2729, immediatamente dopo la testimonianza, le presunzioni.
Non si verte in materia nella quale non è ammessa la prova testimoniale, per cui è certamente ammissibile fare ricorso alla prova presuntiva.
Le presunzioni, recita l'art. 2727 cc, sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.
Le presunzioni non stabilite dalla legge, come nel caso in esame, sono lasciate, secondo l'art. 2729 cc, alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
La Corte di cassazione ha autorevolmente affermato che «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi»
(sez. II, ord. 21.3.2022, n. 9054).
Facendo applicazione dell'insegnamento del giudice di legittimità, il fatto noto, costituito dalla condotta illecita dell'Associazione Centro Paideia funzionale a costituire fittiziamente posizioni lavorative funzionali ad attribuire punteggi spendibili nelle procedure di selezione del personale ATA nell'ambito scolastico è, a seguito di quanto dettagliatamente emerso dalle indagini ispettive e penali, certamente ben determinato nella realtà storica, per cui ricorre il requisito della precisione.
Quanto alla gravità, tenuto conto dell'assenza di prove, che avrebbero dovuto essere fornite dal ricorrente, secondo il riparto dell'onere e il principio di vicinanza, circa l'effettivo, concreto e costante svolgimento di mansioni rientranti nella qualifica attribuita, da parte del ricorrente presso l'Associazione Centro Paideia, in esecuzione della pretesa posizione lavorativa attributiva di punteggio, il fatto ignoto, costituito dalla fittizietà del rapporto di lavoro, è altamente verosimile e probabile che sia sussistente, convergendo in tal senso tutti gli elementi dianzi descritti così come emergenti dalle indagini amministrative e penali e soprattutto, dalla documentazione acquisita, e in ciò riposa il requisito della concordanza derivante, appunto dalla pluralità di indizi univocamente orientati, come si evince dalla lucida ricostruzione dei fatti operata dal personale ispettivo e dal CP_6
GIP presso il Tribunale di Nocera inferiore.
Risulta, quindi, dimostrata la inesistenza in concreto del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'Associazione Centro Paideia, con conseguente piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica.
Infine, neppure l'eccezione circa l'operatività nella specie della c.d. «prova della resistenza» appare fondata.
È del tutto irrilevante il fatto che, eliminando il punteggio di 2,5 relativo al (fittizio) rapporto di lavoro con l'Associazione Centro Paideia il ricorrente avrebbe potuto comunque essere destinatario di incarico, perché, come sottolineato correttamente dal , l'art. 8, comma 2 lett. d), del D.M. CP_1
n. 640 del 20187 dispone l'automatica esclusione dalle graduatorie di coloro che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false, indipendentemente dall'indagine sull'elemento soggettivo del dichiarante e indipendentemente dal fatto che tali certificazioni o autocertificazioni non abbiano ad oggetto i requisiti di accesso alla graduatoria ma solo titoli aggiuntivi finalizzati all'attribuzione di un maggior punteggio, trattandosi di comportamento che, comunque, incrina irrimediabilmente il rapporto fiduciario che è posto alla base di ogni rapporto di lavoro subordinato.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge, se dovuti.
Alessandria, 23 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
EF AS