Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.399.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Con il proc. avv. Inguscio dom.
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito tempestivamente, in data 12.1.23, questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2018 CP_ (150gg), 2019 (130gg), 2020 (102gg), con conseguente condanna di alla relativa iscrizione;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di avere lavorato dal 10.4.18 al 31.10.18 , dal 2.1.19 al 26.6.19 e dall'1.3.20 al 30.10.20 per la coltivazione e raccolta di ortaggi e nell'ultimo anno anche di fragole con pulizia dei terreni alle dipendenze della Società agricola salentina srl su un terreno sito in agro di Copertino ma di essere stata cancellata con provvedimento infondato.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come parte ricorrente avrebbe lavorato per detta cooperativa nel 2019 da aprile da settembre e nel 2020 sino a giugno a partire da un mese non meglio precisato;
come avesse lavorato presso le serre in agro di Leverano e poi presso i terreni per la piantagione e raccolta di ortaggi, funghi,
come si lavorasse dalle 5,30\7,30 a seconda del periodo verso un compenso di euro 50,00 in contanti con consegna, non sempre con regolarità, delle buste paga;
come le direttive fossero date per lo più da ed a volte dal padre , Persona_1 Per_2 CP_2 che cancellata ha introdotto analogo giudizio, indicando il ricorrente quale teste]; come il ricorrente avrebbe lavorato nel 2018 da aprile a settembre e nel 2019 da gennaio sino a poco tempo prima settembre;
e nel 2020 iniziando forse a marzo\aprile sino a giugno;
come lavorassero su terreni in agro di Leverano e uno in c.da Grottella di Copertino;
come si coltivassero zucchine, pomodori e fagiolini ma di non avere mai coltivato funghi;
come le direttive fossero impartite da e la retribuzione ammontasse a 40,00 euro Persona_1 al giorno;
come si lavorasse con inizio alle 5,30\7,00 in base al periodo;
di avere lavorato forse nel 2019 con [D'adamo che, cancellata, ha introdotto analogo giudizio CP_2 indicando il ricorrente come teste]; come il ricorrente abbia lavorato per la cooperativa in questione almeno da agosto ad ottobre 2018, da marzo a settembre 2020 ma di non avere visto il ricorrente da luglio a dicembre 2019; di avere lavorato in c.da agro di Per_3
Leverano ed c.da Grottella agro di Copertino per la piantagione e raccolta di fagiolini, peperoni e finocchi con orario 6\11,30 o 7\12,30; come le direttive fossero impartite da ed il salario corrisposto mediante bonifici per euro 40,00 giornaliere Persona_1
[Ruberti che, cancellata, ha introdotto analogo giudizio indicando il ricorrente come teste].
Nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario;
cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96, Cass. civ. sez. lav. n.3745/95).
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore (cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal
Giudice, può essere valutato talvolta come prova sufficiente, ove si delineino le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa (cfr. Cass. civ. n.3746/95).
Pertanto, è da una valutazione globale dei suddetti elementi indiziari che devono comunque individuarsi le caratteristiche essenziali del rapporto subordinato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti legali per il sorgere del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (numero delle giornate, svolgimento di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso).
Ebbene, a dispetto dell'esito della prova testimoniale che ha offerto apparente riscontro alle allegazioni attoree, deve osservarsi come la attendibilità dei testimoni (peraltro anch'essi cancellati e che hanno introdotto analogo giudizio indicando l'odierno ricorrente quale teste) appare minata dalle circostanze emerse all'esito degli accertamenti in sede amministrativa.
In proposito, vale ricordare come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti cui è tenuta l'autorità giudiziaria chiamata ad una attività selettiva che si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova [Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017].
Dal verbale ispettivo in atti è infatti emerso:
-sproporzione tra fabbisogno lavorativo ettaro\coltura e manodopera avviata;
-inesistenza di dichiarazioni reddituali per il 2020; di dichiarazione Iva e 770 nel 2019; di alcuna dichiarazione fiscale per il 2018;
-denunzia di giornate lavorate anche in periodi in cui per le condizioni meteorologiche non era possibile svolgere attività;
-come abbia indicato la disponibilità di due appezzamenti in agro di Persona_1
Copertino in prossimità del cimitero, sprovvisti di riserva di acqua e che ha Per_1 dichiarato essere mai stati coltivati;
di un terreno sulla strada Copertino -Collemeto di proprietà di su cui ha dichiarato di avere coltivato ortaggi tra i filari degli Pt_2 Per_1 ulivi ed altro terreno posto dietro le cave sempre coltivato ad ortaggi irrigui;
entrambi di proprietà di che tuttavia aveva presentato denunzia Agea dichiarandone la Pt_2 coltivazione in proprio sino al 2020; circostanza questa confermata dagli eredi essendo deceduto nel 2021; un terreno posto sulla strada Copertino -San Donato, recintato Pt_2 con muro e chiuso cin cancello, di proprietà di (che tuttavia aveva presentato Parte_3 denunzia Agea dichiarandone la coltivazione in proprio sino al 2020; circostanza questa confermata dagli eredi essendo deceduto nel 2021) e che a dire di sarebbe Parte_3 Per_1 stato coltivato ad ortaggi.
Pertanto emerge non solo che i testi hanno riferito fondi (in agro di Leverano) ed attività
(coltivazioni di funghi e fragole) non indicate da ma come i terreni che lo stesso Per_1 allegato datore di lavoro ha indicato risultavano negli anni in questione nella effettiva disponibilità di terzi. A dette criticità si aggiungono quelle relative in punto di inverosimiglianza di gestione economica non redditizia, di inesistenza di documentazione contabile e fiscale.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 20/05/2025
Lorenzo Bellanova