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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9302 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 30 dicembre 2024 e vertente
TRA
Nato a Korce (ALBANIA) il 11/06/1988, cittadino italiano;
Parte_1
Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'avv. l'Avv. LEONE ANNA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nata a Pac Tropoje (ALBANIA) il 05/05/1991, cittadina albanese;
Cod. Fisc. Controparte_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: ZI EN
CONCLUSIONI COME IN ATTI rassegnate all'udienza del 27 novembre 2025
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30 dicembre 2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Tirana (Albania) in data 18 luglio 2014 (in seguito iscritto presso i registri dello Stato civile del
Comune di Milano al n. 1045 dell'anno 2019, parte II, Serie C/1) con dalla cui unione Controparte_1
è nato il figlio minore nato il [...], e dalla quale si era separato con sentenza di separazione n. Per_1
10081/23 del 29.11.2023 (pubblicata il 13.12.2023) del Tribunale di Milano (passata in giudicato), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, e con la conferma dell'assegno di mantenimento a suo carico di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., così differita dal 10.06.2025, attesa la non regolarità della notifica e quindi la necessità di riassegnare i termini per la rinnovazione, svoltasi in data 27 novembre 2025, il Giudice delegato verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dando atto che la convenuta benché ritualmente citata non era comparsa personalmente né si era costituita, ne dichiarava la contumacia. Procedeva pertanto a sentire la parte attrice, la quale, dopo aver conferma integralmente le dichiarazioni già rese davanti al Giudice
Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 13 maggio 2025, così dichiarava:” io vedo Per_1 quasi tutti i giorni, mi metto d'accordo con mia moglie. Lo vado a prendere a scuola lui fa la IV elementare, lo porto a casa mia dove vivo con mia mamma. Dorme da me e lo riporto a scuola il giorno dopo. Questo avviene sempre, no forse avviene due o tre giorni a settimana, a seconda dei nostri accordi, mi chiama la signora. Io lo vado a prendere alle 16,30, quando esce da scuola. Poi lo prendo quasi tutti i fine settimana, lo prendo spesso, lui chiede di venire da me, a fare i compiti. Io lo prendo il venerdì all'uscita di scuola ma più spesso il sabato verso le 12 o le 14,00, lo tengo fino a lunedì mattina quando lo riaccompagno a scuola. io lavoro con un'impresa di pulizia con contratto part time presso la lavoro 5 ore al giorno lavoro al mattino Parte_2 presto, inizio alle 3 e torno a casa alle 8. Quando il bambino sta da me rimane la nonna. La casa è di proprietà di mia madre che lavora come badante, lavora al mattino, dalle 8 alle 12. Riusciamo ad organizzarci io e mia mamma per tenere il bambino. Oppure lo lascio alla mamma. Certo io lavoro dal lunedì al venerdì. Nella casa ci sono due stanze, in una dorme mia madre e nell'altra dormo io e il bambino dorme nella mia stanza assieme a me. Io esco alle 3 di mattina ogni giorno, io mi vesto e vado a lavorare. C'è mia mamma vicino. Ho sbagliato mi sveglio alle 2,30, ho il furgone e vado nei condomini, inizio a lavorare alle 3,15. Finisco di lavorare alle
7,00. Faccio solo 4 ore e quindi non 5. Arrivo alle 7 e sveglio io il bambino. Io guadagno 800 euro. Faccio ogni tanto degli extra. Verso ogni mese 200 euro alla madre per il mantenimento poi pago per le altre spese quando ha bisogno. La casa dove vive mia moglie è stata assegnata dagli assistenti sociali, vive credo da sola, non sono mai entrato in casa, credo sia un bilocale ma non so nulla. La madre fa la badante credo ma non so nulla. Non conosco gli orari. Parliamo solo del bambino. E' lui che vuole venire da me. da più di un anno che ho chiuso con i Servizi. Mi hanno detto che avevano concluso con me. Ho parlato di questa causa a mia moglie lei mi ha detto che non sarebbe venuta in quanto non vuole il divorzio. Vuole ricongiungersi ancora con me. me lo ha pagina 2 di 7 detto. Io non sono disposto a rischiare. Voglio il divorzio solo. Questa estate il bambino è venuto in vacanza con me per un mese in Albania a Durazzo. Abbiano chiesto ai Servizi e me lo hanno concesso. In Albania gli ho fatto fare dei trattamenti ai denti, la bocca era messa male. Poi si è sposata mia sorella. Era stata mia moglie che aveva denunciato mia madre per maltrattamenti su di lei, poi la denuncia è stata archiviata. Poi mia moglie aveva chiesto la separazione”.
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande di cui agli atti introduttivi, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie;
chiedeva comunque la pronuncia di sentenza parziale.
All'esito della discussione il Giudice delegato si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato, pronunciava la seguente ordinanza:
“Rilevato che il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto provvisorio del 30.06.2020 e successivo decreto definitivo del 24/28 marzo 2022 ha confermato l'affido del figlio minore della coppia (nato il Per_1
20.06.2016) al Comune di Milano, il suo collocamento all'epoca unitamente alla madre in comunità protetta proseguendo gli interventi di supporto con accompagnamento della diade in un progetto di semi autonomina e poi autonomia, con regolamentazione degli incontri padre figlio in una prospettiva di maggiore liberalizzazione con ulteriori incarichi.
Osservato, altresì che le parti si sono successivamente separate con sentenza del Tribunale ordinario di Milano
n.10081/23 del 29/11/2023 pubblicata il 13.12.2023 che prevedeva la conferma dell'affido del minore al
Comune di Milano, il suo collocamento presso la madre, la conferma degli incarichi anche di regolamentazione degli incontri padre-figli e con un contributo di mantenimento a carico del padre di € 200,00 al mese oltre al
50% delle spese straordinarie.
Rilevato, pertanto, in assenza peraltro della parte convenuta collocataria del minore e non essendo pervenuta la relazione richiesta dai Servizi dell'Ente e quindi in attesa degli accertamenti da parte dei Servizi Sociali che sin d'ora si incaricheranno di nuovo e fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione, non può che confermarsi in questa fase l'affido del minore al Comune di Milano come già disposto e attualmente vigente con limitazioni della responsabilità genitoriale.
Osservato, altresì, come debba essere mantenuto il collocamento del minore presso la madre, figura che comunque, pur con le fragilità e criticità emerse nel corso dei precedenti giudizi - peraltro non essendosi ancora costituita in giudizio e auspicandone l'intervento in giudizio - risulta la persona che si è presa cura dello stesso e provveduto alle sue esigenze e bisogni, nella casa dove attualmente risulta vivere in Milano via Giambellino n.
58, come da richiesta dello stesso attore.
Rilevato che devono altresì, essere confermati tutti gli incarichi già conferiti all'Ente, incaricando altresì di continuare nella vigilanza e monitoraggio sulle frequentazione del minore con il padre che debbono allo stato essere confermate per quelle attualmente vigenti su accordo delle parti medesime, peraltro con tempi molto ampi e che in effetti sembrano essere evoluti positivamente secondo quanto riferito dallo stesso padre che ha detto di vedere il figlio con modalità libere, con potere però di intervento e/o di diversa rimodulazione secondo pagina 3 di 7 le modalità ritenute congrue nonché con incarico di avvio/prosecuzione di tutti gli interventi a supporto del minore e dei genitori e le valutazioni meglio indicato in dispositivo;
i medesimi Servizi sociali e Specialistici dovranno poi avviare con urgenza un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sulle capacità genitoriali attuale di entrambi i genitori, sulla relazione tra ciascun genitore e il minore, offrendo al Tribunale tutti gli elementi completi e utili per assumere le determinazioni anche definitive in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e soprattutto tempi di frequentazione con il genitore non collocatario e verificare se vada mantenuto l'assetto disposto ovvero se vadano apportate delle modifiche (come anche chiesto dal padre con il reintegro di entrambi o di uno dei genitori) con tutti i suggerimenti e indicazioni e la formulazione di un progetto per il minore con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo e con possibilità per le parti di replicare nelle note sostitutive di udienza presentare memorie, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore.
Ritenuto che deve essere nominato una curatore speciale ai sensi dell'art. 473 bis. 8 lett. c), essendo ancora vigente una limitazione della responsabilità genitoriale, tale da precludere ai genitori un'adeguata rappresentanza processuale del figlio nel presente procedimento.
Ritenuto, pertanto, di nominare al minore un curatore speciale nella persona dell'avv. CRISTINA FORNARO, Per_1 iscritto nell'albo degli Avvocati, che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare lo stesso e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela del minore medesimo qui delegati ad opera dei Servizi incaricati dell'Ente affidatario, costituendosi come parte processuale nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale.
Osservato, pertanto, che deve essere anche assegnato termine al Curatore speciale per potersi costituire e fissata udienza per esame delle relazioni e per ulteriore trattazione.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica, che la parte attrice ha dichiarato di lavorare attualmente nel settore delle pulizie con contratto part time e stipendio di € 800, abita con la madre n un appartamento di proprietà della medesima;
quanto alla moglie si è a conoscenza che la stessa, dopo il luogo periodo in comunità, attualmente abita con il figlio in un appartamento popolare in via Giambellino e lavora come badante, senza però che siano note altre informazioni;
percepisce l'AU senza che si conosca l'importo.
Osservato che alla luce di tutti i dati sopra descritti e documentati, in assenza di dati anche documentali di entrambe le parti e di richiesta diversa da parte della convenuta ancora non costituitasi, possa essere confermato l'assegno di mantenimento come già previsto in sede di separazione come richiesto dalla parte attrice, che ha provveduto al versamento regolare con AU percepito per intero dalla madre.
Rilevato infine che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.
Ritenuto di esercitare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 473 bis. 2 c.p.c. con la delega ai Servizi;
Osservato infine che parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
pagina 4 di 7 1) CONFERMA l'affido al Comune di Milano del figlio minore (nato il [...]), come già previsto con Per_1 decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Milano del 30.06.2020 e successivo decreto definitivo del
24/28 marzo 2022 e successiva sentenza di separazione del Tribunale ordinario di Milano n.10081/23 del
29/11/2023 pubblicata il 13.12.2023 con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore, disponendo che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e la curatrice speciale mantenendolo collocato presso la madre in Milano via Giambellino n. 58;
2) DISPONE che il padre possa prendere e tenere con sé il figlio minore secondo i tempi ampi attualmente vigenti su accordo delle parti a weekend alternati e due o tre giorni a settimana, con potere di vigilanza e intervento dei
Servizi come di seguito specificato;
3) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a continuare a mantenere un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici
ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con la nominata Curatrice Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di vigilare sulla serenità e regolarità delle frequentazioni tra il figlio e il padre con potere di intervento e di eventuale diversa rimodulazione secondo tempi e modalità ritenute più rispondenti all'interesse del minore, ciò in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del minore medesimo, stilando un calendario
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per il minore che si rivelassero necessari o opportuni;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per entrambi i genitori per il rafforzamento delle rispettive risorse genitoriali con tutti gli interventi di supporto;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva attuale capacità genitoriale dei genitori, la situazione del minore e la qualità della relazione del medesimo e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse del minore in punto in responsabilità genitoriale, se debba essere confermato o modificato l'assetto vigente (come da richiesta del padre con la reintegra di entrambi i genitori) con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c). entro e non oltre il 4 MAGGIO 2026 e con possibilità per le parti di replicare nelle note sostitutive di udienza, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
4) NOMINA ai sensi dell'art. 473 bis. 8 lett. c) c.p.c. in favore del figlio minore (nato il [...]) una Per_1
Curatrice Speciale, individuata nella persona dell'avvocato CRISTINA FORNARO iscritta all'albo degli Avvocati di
Milano, che procederà anche all'ascolto del minore ex art. 315 bis. c.c. e avrà il compito di rappresentare e tutelare il minore nel corso degli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, di gestire nell'interesse del minore i pagina 5 di 7 rapporti con il padre nonché con gli operatori dei Servizi Sociali e Servizi Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione del minore e di garantire l'interesse del medesimo;
5) ASSEGNA alla curatrice speciale termine fino al 28 DICEMBRE 2025 per il deposito di memoria difensiva;
6) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Parte_1 versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile come previsto in sede di Controparte_1 separazione di € 200,00 (importo annualmente rivalutabile con indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 qui integralmente richiamate;
7) PRENDE ATTO che la parte attrice non ha articolato istanze istruttorie;
8) FISSA udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 28 MAGGIO 2026 (ore 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio anche con fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
9) RIMETTE al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di divorzio chiede da parte attrice.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la richiesta pronuncia parziale di divorzio, con rimessione della causa poi sul ruolo per ulteriore trattazione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza albanese, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito con riferimento alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice e parimenti anche parte convenuta;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.
1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile delle parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti risulta che e hanno contratto matrimonio a Tirana Parte_1 Controparte_1
(Albania) in data 18 luglio 2014 (in seguito iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n.
1045 dell'anno 2019, parte II, Serie C/1).
Dalla loro unione è nato il figlio minore nato il [...]. Le parti si sono, in seguito, separate con Per_1 sentenza di separazione n. 10081/23 del 29.11.2023 (pubblicata il 13.12.2023) del Tribunale di Milano (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe dato atto che da allora non è ripresa la pagina 6 di 7 convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art, 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la richiesta pronuncia.
Va pertanto emessa la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
Tirana (Albania) in data 18 luglio 2014 (in seguito iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di
Milano al n. 1045 dell'anno 2019, parte II, Serie C/1).
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 3 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 30 dicembre 2024 e vertente
TRA
Nato a Korce (ALBANIA) il 11/06/1988, cittadino italiano;
Parte_1
Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'avv. l'Avv. LEONE ANNA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nata a Pac Tropoje (ALBANIA) il 05/05/1991, cittadina albanese;
Cod. Fisc. Controparte_1
C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: ZI EN
CONCLUSIONI COME IN ATTI rassegnate all'udienza del 27 novembre 2025
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30 dicembre 2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Tirana (Albania) in data 18 luglio 2014 (in seguito iscritto presso i registri dello Stato civile del
Comune di Milano al n. 1045 dell'anno 2019, parte II, Serie C/1) con dalla cui unione Controparte_1
è nato il figlio minore nato il [...], e dalla quale si era separato con sentenza di separazione n. Per_1
10081/23 del 29.11.2023 (pubblicata il 13.12.2023) del Tribunale di Milano (passata in giudicato), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, e con la conferma dell'assegno di mantenimento a suo carico di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., così differita dal 10.06.2025, attesa la non regolarità della notifica e quindi la necessità di riassegnare i termini per la rinnovazione, svoltasi in data 27 novembre 2025, il Giudice delegato verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dando atto che la convenuta benché ritualmente citata non era comparsa personalmente né si era costituita, ne dichiarava la contumacia. Procedeva pertanto a sentire la parte attrice, la quale, dopo aver conferma integralmente le dichiarazioni già rese davanti al Giudice
Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 13 maggio 2025, così dichiarava:” io vedo Per_1 quasi tutti i giorni, mi metto d'accordo con mia moglie. Lo vado a prendere a scuola lui fa la IV elementare, lo porto a casa mia dove vivo con mia mamma. Dorme da me e lo riporto a scuola il giorno dopo. Questo avviene sempre, no forse avviene due o tre giorni a settimana, a seconda dei nostri accordi, mi chiama la signora. Io lo vado a prendere alle 16,30, quando esce da scuola. Poi lo prendo quasi tutti i fine settimana, lo prendo spesso, lui chiede di venire da me, a fare i compiti. Io lo prendo il venerdì all'uscita di scuola ma più spesso il sabato verso le 12 o le 14,00, lo tengo fino a lunedì mattina quando lo riaccompagno a scuola. io lavoro con un'impresa di pulizia con contratto part time presso la lavoro 5 ore al giorno lavoro al mattino Parte_2 presto, inizio alle 3 e torno a casa alle 8. Quando il bambino sta da me rimane la nonna. La casa è di proprietà di mia madre che lavora come badante, lavora al mattino, dalle 8 alle 12. Riusciamo ad organizzarci io e mia mamma per tenere il bambino. Oppure lo lascio alla mamma. Certo io lavoro dal lunedì al venerdì. Nella casa ci sono due stanze, in una dorme mia madre e nell'altra dormo io e il bambino dorme nella mia stanza assieme a me. Io esco alle 3 di mattina ogni giorno, io mi vesto e vado a lavorare. C'è mia mamma vicino. Ho sbagliato mi sveglio alle 2,30, ho il furgone e vado nei condomini, inizio a lavorare alle 3,15. Finisco di lavorare alle
7,00. Faccio solo 4 ore e quindi non 5. Arrivo alle 7 e sveglio io il bambino. Io guadagno 800 euro. Faccio ogni tanto degli extra. Verso ogni mese 200 euro alla madre per il mantenimento poi pago per le altre spese quando ha bisogno. La casa dove vive mia moglie è stata assegnata dagli assistenti sociali, vive credo da sola, non sono mai entrato in casa, credo sia un bilocale ma non so nulla. La madre fa la badante credo ma non so nulla. Non conosco gli orari. Parliamo solo del bambino. E' lui che vuole venire da me. da più di un anno che ho chiuso con i Servizi. Mi hanno detto che avevano concluso con me. Ho parlato di questa causa a mia moglie lei mi ha detto che non sarebbe venuta in quanto non vuole il divorzio. Vuole ricongiungersi ancora con me. me lo ha pagina 2 di 7 detto. Io non sono disposto a rischiare. Voglio il divorzio solo. Questa estate il bambino è venuto in vacanza con me per un mese in Albania a Durazzo. Abbiano chiesto ai Servizi e me lo hanno concesso. In Albania gli ho fatto fare dei trattamenti ai denti, la bocca era messa male. Poi si è sposata mia sorella. Era stata mia moglie che aveva denunciato mia madre per maltrattamenti su di lei, poi la denuncia è stata archiviata. Poi mia moglie aveva chiesto la separazione”.
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande di cui agli atti introduttivi, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie;
chiedeva comunque la pronuncia di sentenza parziale.
All'esito della discussione il Giudice delegato si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato, pronunciava la seguente ordinanza:
“Rilevato che il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto provvisorio del 30.06.2020 e successivo decreto definitivo del 24/28 marzo 2022 ha confermato l'affido del figlio minore della coppia (nato il Per_1
20.06.2016) al Comune di Milano, il suo collocamento all'epoca unitamente alla madre in comunità protetta proseguendo gli interventi di supporto con accompagnamento della diade in un progetto di semi autonomina e poi autonomia, con regolamentazione degli incontri padre figlio in una prospettiva di maggiore liberalizzazione con ulteriori incarichi.
Osservato, altresì che le parti si sono successivamente separate con sentenza del Tribunale ordinario di Milano
n.10081/23 del 29/11/2023 pubblicata il 13.12.2023 che prevedeva la conferma dell'affido del minore al
Comune di Milano, il suo collocamento presso la madre, la conferma degli incarichi anche di regolamentazione degli incontri padre-figli e con un contributo di mantenimento a carico del padre di € 200,00 al mese oltre al
50% delle spese straordinarie.
Rilevato, pertanto, in assenza peraltro della parte convenuta collocataria del minore e non essendo pervenuta la relazione richiesta dai Servizi dell'Ente e quindi in attesa degli accertamenti da parte dei Servizi Sociali che sin d'ora si incaricheranno di nuovo e fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione, non può che confermarsi in questa fase l'affido del minore al Comune di Milano come già disposto e attualmente vigente con limitazioni della responsabilità genitoriale.
Osservato, altresì, come debba essere mantenuto il collocamento del minore presso la madre, figura che comunque, pur con le fragilità e criticità emerse nel corso dei precedenti giudizi - peraltro non essendosi ancora costituita in giudizio e auspicandone l'intervento in giudizio - risulta la persona che si è presa cura dello stesso e provveduto alle sue esigenze e bisogni, nella casa dove attualmente risulta vivere in Milano via Giambellino n.
58, come da richiesta dello stesso attore.
Rilevato che devono altresì, essere confermati tutti gli incarichi già conferiti all'Ente, incaricando altresì di continuare nella vigilanza e monitoraggio sulle frequentazione del minore con il padre che debbono allo stato essere confermate per quelle attualmente vigenti su accordo delle parti medesime, peraltro con tempi molto ampi e che in effetti sembrano essere evoluti positivamente secondo quanto riferito dallo stesso padre che ha detto di vedere il figlio con modalità libere, con potere però di intervento e/o di diversa rimodulazione secondo pagina 3 di 7 le modalità ritenute congrue nonché con incarico di avvio/prosecuzione di tutti gli interventi a supporto del minore e dei genitori e le valutazioni meglio indicato in dispositivo;
i medesimi Servizi sociali e Specialistici dovranno poi avviare con urgenza un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sulle capacità genitoriali attuale di entrambi i genitori, sulla relazione tra ciascun genitore e il minore, offrendo al Tribunale tutti gli elementi completi e utili per assumere le determinazioni anche definitive in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e soprattutto tempi di frequentazione con il genitore non collocatario e verificare se vada mantenuto l'assetto disposto ovvero se vadano apportate delle modifiche (come anche chiesto dal padre con il reintegro di entrambi o di uno dei genitori) con tutti i suggerimenti e indicazioni e la formulazione di un progetto per il minore con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo e con possibilità per le parti di replicare nelle note sostitutive di udienza presentare memorie, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore.
Ritenuto che deve essere nominato una curatore speciale ai sensi dell'art. 473 bis. 8 lett. c), essendo ancora vigente una limitazione della responsabilità genitoriale, tale da precludere ai genitori un'adeguata rappresentanza processuale del figlio nel presente procedimento.
Ritenuto, pertanto, di nominare al minore un curatore speciale nella persona dell'avv. CRISTINA FORNARO, Per_1 iscritto nell'albo degli Avvocati, che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare lo stesso e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela del minore medesimo qui delegati ad opera dei Servizi incaricati dell'Ente affidatario, costituendosi come parte processuale nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale.
Osservato, pertanto, che deve essere anche assegnato termine al Curatore speciale per potersi costituire e fissata udienza per esame delle relazioni e per ulteriore trattazione.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica, che la parte attrice ha dichiarato di lavorare attualmente nel settore delle pulizie con contratto part time e stipendio di € 800, abita con la madre n un appartamento di proprietà della medesima;
quanto alla moglie si è a conoscenza che la stessa, dopo il luogo periodo in comunità, attualmente abita con il figlio in un appartamento popolare in via Giambellino e lavora come badante, senza però che siano note altre informazioni;
percepisce l'AU senza che si conosca l'importo.
Osservato che alla luce di tutti i dati sopra descritti e documentati, in assenza di dati anche documentali di entrambe le parti e di richiesta diversa da parte della convenuta ancora non costituitasi, possa essere confermato l'assegno di mantenimento come già previsto in sede di separazione come richiesto dalla parte attrice, che ha provveduto al versamento regolare con AU percepito per intero dalla madre.
Rilevato infine che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.
Ritenuto di esercitare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 473 bis. 2 c.p.c. con la delega ai Servizi;
Osservato infine che parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
pagina 4 di 7 1) CONFERMA l'affido al Comune di Milano del figlio minore (nato il [...]), come già previsto con Per_1 decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Milano del 30.06.2020 e successivo decreto definitivo del
24/28 marzo 2022 e successiva sentenza di separazione del Tribunale ordinario di Milano n.10081/23 del
29/11/2023 pubblicata il 13.12.2023 con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore, disponendo che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e la curatrice speciale mantenendolo collocato presso la madre in Milano via Giambellino n. 58;
2) DISPONE che il padre possa prendere e tenere con sé il figlio minore secondo i tempi ampi attualmente vigenti su accordo delle parti a weekend alternati e due o tre giorni a settimana, con potere di vigilanza e intervento dei
Servizi come di seguito specificato;
3) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a continuare a mantenere un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici
ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con la nominata Curatrice Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di vigilare sulla serenità e regolarità delle frequentazioni tra il figlio e il padre con potere di intervento e di eventuale diversa rimodulazione secondo tempi e modalità ritenute più rispondenti all'interesse del minore, ciò in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del minore medesimo, stilando un calendario
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per il minore che si rivelassero necessari o opportuni;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per entrambi i genitori per il rafforzamento delle rispettive risorse genitoriali con tutti gli interventi di supporto;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva attuale capacità genitoriale dei genitori, la situazione del minore e la qualità della relazione del medesimo e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse del minore in punto in responsabilità genitoriale, se debba essere confermato o modificato l'assetto vigente (come da richiesta del padre con la reintegra di entrambi i genitori) con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c). entro e non oltre il 4 MAGGIO 2026 e con possibilità per le parti di replicare nelle note sostitutive di udienza, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
4) NOMINA ai sensi dell'art. 473 bis. 8 lett. c) c.p.c. in favore del figlio minore (nato il [...]) una Per_1
Curatrice Speciale, individuata nella persona dell'avvocato CRISTINA FORNARO iscritta all'albo degli Avvocati di
Milano, che procederà anche all'ascolto del minore ex art. 315 bis. c.c. e avrà il compito di rappresentare e tutelare il minore nel corso degli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, di gestire nell'interesse del minore i pagina 5 di 7 rapporti con il padre nonché con gli operatori dei Servizi Sociali e Servizi Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione del minore e di garantire l'interesse del medesimo;
5) ASSEGNA alla curatrice speciale termine fino al 28 DICEMBRE 2025 per il deposito di memoria difensiva;
6) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Parte_1 versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile come previsto in sede di Controparte_1 separazione di € 200,00 (importo annualmente rivalutabile con indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 qui integralmente richiamate;
7) PRENDE ATTO che la parte attrice non ha articolato istanze istruttorie;
8) FISSA udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 28 MAGGIO 2026 (ore 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio anche con fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
9) RIMETTE al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di divorzio chiede da parte attrice.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la richiesta pronuncia parziale di divorzio, con rimessione della causa poi sul ruolo per ulteriore trattazione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza albanese, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito con riferimento alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice e parimenti anche parte convenuta;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.
1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile delle parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti risulta che e hanno contratto matrimonio a Tirana Parte_1 Controparte_1
(Albania) in data 18 luglio 2014 (in seguito iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n.
1045 dell'anno 2019, parte II, Serie C/1).
Dalla loro unione è nato il figlio minore nato il [...]. Le parti si sono, in seguito, separate con Per_1 sentenza di separazione n. 10081/23 del 29.11.2023 (pubblicata il 13.12.2023) del Tribunale di Milano (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe dato atto che da allora non è ripresa la pagina 6 di 7 convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art, 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la richiesta pronuncia.
Va pertanto emessa la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
Tirana (Albania) in data 18 luglio 2014 (in seguito iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di
Milano al n. 1045 dell'anno 2019, parte II, Serie C/1).
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 3 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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