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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1411/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1411/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MARINI MAILA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. MARINI MAILA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2025, e Parte_1 [...] esponevano che in data 02/09/2006 avevano contratto CP_1 matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 02/10/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1002/2023 pubbl. il 13/07/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 02/09/2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2006 atto numero 56 parte pagina 2 di 5 II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del
02/10/2025:
SULL'AFFIDAMENTO:
1) le figlie e sono affidate congiuntamente ai genitori, i quali ne Per_1 Per_2 cureranno la salute, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, con collocazione prevalente delle stesse con la madre, presso la sua abitazione in Montesilvano (PE) alla Via Mazzini n. 12;
2) al padre è data facoltà di avere le figlie con sé due pomeriggi a settimana, da concordarsi preventivamente tra i genitori in ragione dei turni lavorativi di entrambi, dall'uscita di scuola sino alle ore 22, cena compresa, occupandosi anche di eventuali impegni sportivi, ludici o scolastici ricadenti nei giorni in cui le figlie sono con il padre;
➢ il padre potrà tenere con sé le figlie i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera sino alle 22, cena compresa;
➢ per quanto concerne le festività principali, le minori le trascorreranno alternativamente con la madre ed il padre ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'atro, o, ancora, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
➢ le minori festeggeranno il giorno del loro compleanno possibilmente insieme ai genitori, parenti ed amici, come di consuetudine;
➢ i genitori festeggeranno il giorno del proprio compleanno anche con le figlie;
➢ le minori festeggeranno insieme ai nonni il giorno del loro compleanno e tutte le altre feste familiari;
➢ durante il periodo estivo le figlie trascorreranno, salvo diverso accordo tra i genitori, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre ed un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con la madre e detti periodi pagina 3 di 5 dovranno essere concordarti tra i genitori in relazione alle rispettive ferie che verranno reciprocamente comunicate non appena ne saranno a conoscenza, nelle restanti vacanze stive delle figlie i genitori seguiranno le regole ordinarie;
➢ ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute delle figlie, verrà presa in accordo tra i due genitori, nell'esclusivo interesse delle stesse;
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
3) la Signora è insegnate di scuola primaria e percepisce un salario mensile Parte_1 di circa € 900,00, al netto di due cessioni del quinto, somma alla quale va detratto l'importo di € 375,00 per mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di residenza sito in Montesilvano;
il Signor dal dicembre 2022, è dipendente Controparte_1 della con sede in Spoltore (PE) alla Via Parte_2
Italia n. 45/47, con qualifica di macellaio specializzato, con un salario mensile di circa € 2.000,00 ed ha in essere contratto di affitto di azienda con la TI AR
S.n.c. di BO TO & BO EF con sede ET PR (PE) alla Via
Cappuccini n. 48/D, registrato in data 20/3/2023 al n. 3086/IT, e per il quale percepisce mensilmente la somma netta di € 800,00; le parti si dichiarano economicamente indipendenti.
4) il Signor corrisponderà mensilmente alla Signora Controparte_1 [...] la complessiva somma di € 1.200,00 (€ 600,00 ciascuna) a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie e , entro il giorno 15 di ogni Per_1 Per_2 mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- le parti concordano che la corresponsione della suddetta somma a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, avvenga con le seguenti modalità:
A) € 800,00 direttamente alla Signora da parte di AP Parte_1
CARNI S.n.c. di BO TO & BO EF (P. VA ) con sede in P.IVA_1
ET PR (PE) alla Via Cappuccini n. 48/D, parte affittuaria dell'azienda del Con Sig. mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Signora CP_1
pagina 4 di 5 presso la Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT 03 P Parte_1
0103077340 000000 446636;
B) € 400,00 direttamente alla Signora da parte di Parte_1 [...]
(CF ), con sede in Spoltore (PE) alla Via Italia n. Parte_2 P.IVA_2
45/47, datore di lavoro del Sig. mediante bonifico bancario sul c/c Controparte_1 intestato alla Signora presso la Monte dei Paschi di Siena - Parte_1
IBAN: [...] 446636;
- l'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla Signora Parte_1 in favore delle figlie e;
[...] Per_1 Per_2
- i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore delle figlie secondo quanto stabilito dal Protocollo Famiglia de Tribunale di
Pescara che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia;
5) i coniugi si concedono il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1411/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MARINI MAILA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. MARINI MAILA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2025, e Parte_1 [...] esponevano che in data 02/09/2006 avevano contratto CP_1 matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 02/10/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1002/2023 pubbl. il 13/07/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 02/09/2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2006 atto numero 56 parte pagina 2 di 5 II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del
02/10/2025:
SULL'AFFIDAMENTO:
1) le figlie e sono affidate congiuntamente ai genitori, i quali ne Per_1 Per_2 cureranno la salute, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, con collocazione prevalente delle stesse con la madre, presso la sua abitazione in Montesilvano (PE) alla Via Mazzini n. 12;
2) al padre è data facoltà di avere le figlie con sé due pomeriggi a settimana, da concordarsi preventivamente tra i genitori in ragione dei turni lavorativi di entrambi, dall'uscita di scuola sino alle ore 22, cena compresa, occupandosi anche di eventuali impegni sportivi, ludici o scolastici ricadenti nei giorni in cui le figlie sono con il padre;
➢ il padre potrà tenere con sé le figlie i fine settimana, alternati con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera sino alle 22, cena compresa;
➢ per quanto concerne le festività principali, le minori le trascorreranno alternativamente con la madre ed il padre ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'atro, o, ancora, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
➢ le minori festeggeranno il giorno del loro compleanno possibilmente insieme ai genitori, parenti ed amici, come di consuetudine;
➢ i genitori festeggeranno il giorno del proprio compleanno anche con le figlie;
➢ le minori festeggeranno insieme ai nonni il giorno del loro compleanno e tutte le altre feste familiari;
➢ durante il periodo estivo le figlie trascorreranno, salvo diverso accordo tra i genitori, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre ed un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con la madre e detti periodi pagina 3 di 5 dovranno essere concordarti tra i genitori in relazione alle rispettive ferie che verranno reciprocamente comunicate non appena ne saranno a conoscenza, nelle restanti vacanze stive delle figlie i genitori seguiranno le regole ordinarie;
➢ ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute delle figlie, verrà presa in accordo tra i due genitori, nell'esclusivo interesse delle stesse;
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
3) la Signora è insegnate di scuola primaria e percepisce un salario mensile Parte_1 di circa € 900,00, al netto di due cessioni del quinto, somma alla quale va detratto l'importo di € 375,00 per mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di residenza sito in Montesilvano;
il Signor dal dicembre 2022, è dipendente Controparte_1 della con sede in Spoltore (PE) alla Via Parte_2
Italia n. 45/47, con qualifica di macellaio specializzato, con un salario mensile di circa € 2.000,00 ed ha in essere contratto di affitto di azienda con la TI AR
S.n.c. di BO TO & BO EF con sede ET PR (PE) alla Via
Cappuccini n. 48/D, registrato in data 20/3/2023 al n. 3086/IT, e per il quale percepisce mensilmente la somma netta di € 800,00; le parti si dichiarano economicamente indipendenti.
4) il Signor corrisponderà mensilmente alla Signora Controparte_1 [...] la complessiva somma di € 1.200,00 (€ 600,00 ciascuna) a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie e , entro il giorno 15 di ogni Per_1 Per_2 mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- le parti concordano che la corresponsione della suddetta somma a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, avvenga con le seguenti modalità:
A) € 800,00 direttamente alla Signora da parte di AP Parte_1
CARNI S.n.c. di BO TO & BO EF (P. VA ) con sede in P.IVA_1
ET PR (PE) alla Via Cappuccini n. 48/D, parte affittuaria dell'azienda del Con Sig. mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Signora CP_1
pagina 4 di 5 presso la Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT 03 P Parte_1
0103077340 000000 446636;
B) € 400,00 direttamente alla Signora da parte di Parte_1 [...]
(CF ), con sede in Spoltore (PE) alla Via Italia n. Parte_2 P.IVA_2
45/47, datore di lavoro del Sig. mediante bonifico bancario sul c/c Controparte_1 intestato alla Signora presso la Monte dei Paschi di Siena - Parte_1
IBAN: [...] 446636;
- l'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla Signora Parte_1 in favore delle figlie e;
[...] Per_1 Per_2
- i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore delle figlie secondo quanto stabilito dal Protocollo Famiglia de Tribunale di
Pescara che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia;
5) i coniugi si concedono il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5