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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2270/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2270/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da: in Rieder), nata il [...] a [...] - U.S.A.); Parte_1
(in Barnett), nata il [...] a [...] - U.S.A.), in proprio CP_1
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
nata il [...] a [...] - U.S.A.); ERona_1
, nato il [...] a [...] - U.S.A.); Controparte_2
pagina 1 di 8 (in McLoughlin), nata il [...] a [...] - Parte_2
U.S.A.), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nata il [...] a [...] ( California - U.S.A.), e Parte_3
nato il [...] a [...] - U.S.A.); Parte_4 con il patrocinio dell'avv. Adriana Maria Ruggeri ed elettivamente domiciliati in Cagliari, Via
Tuveri n. 52/54
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_3 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza statunitense, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava cittadina italiana nata il ERona_2
10.04.1900 nel Comune di San Polo Matese (CB) e poi traferitasi negli Stati Uniti
d'America; dall'unione di (anche nota come ERona_2 ERona_3 con nasceva, il 26.12.1919, il figlio (anche ERona_4 ERona_5
ER noto come ); questi aveva sposato il 20.12.1946 e, il Controparte_4
6.10.1947, era nata la ricorrente da quest'ultima, coniugatasi Parte_1 il 5.11.1978 con erano poi nate le ricorrenti , il Controparte_5 CP_1
24.04.1974 e il 16.11.1981; il 12.09.2004 si Parte_2 CP_1 univa in matrimonio con e dalla loro unione nascevano i Controparte_6 ricorrenti il 9.11.2006, e il Controparte_2 ERona_1
30.11.2009; l'1.10.2006 si univa in matrimonio con Parte_2 Parte_3 pagina 2 di 8 e dalla loro unione nascevano i ricorrenti Parte_5 Parte_3 il 29.04.2013, e il 17.01.2016; Parte_4
- la predetta (nota anche come ) non si era mai ERona_2 ERona_3 naturalizzata cittadina statunitense, né aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola pertanto iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91/1992, a tutti i suoi discendenti;
- trattandosi di trasmissione per linea materna in epoca anteriore all'1.01.1948, il riconoscimento deve avvenire in sede giurisdizionale, alla luce delle pronunce della
Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 e dell'interpretazione resa dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite, nn. 4466 e 4467 del 2009.
Chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_3 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_3 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente (nota anche come ERona_2 Per_3
), cittadina italiana nata il [...] nel Comune di San Polo Matese (CB). si
[...] Per_7 era trasferita negli Stati Uniti d'America ed ivi, dall'unione con il 26.12.1919, ERona_4 era nato dando inizio alla linea di discendenza in esame. ERona_5
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'ava della sua ERona_2 cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”). Non può invece essere desunta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a Sezioni Unite n. 25317 e n. 25318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58-A del 1889).
Rispetto al caso di specie si osserva che la predetta non ha mai ERona_2 compiuto alcun atto volontario di rinuncia alla cittadinanza italiana, pertanto, nulla osta all'accoglimento della presente domanda.
5. ha quindi potuto comunicare la cittadinanza italiana iure sanguinis ERona_2 alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata pagina 4 di 8 puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da (nota anche come ) a ERona_2 ERona_3 ERona_5
- da a ERona_5 Parte_1
- da e;
Parte_1 CP_1 Parte_2
- da a e;
CP_1 Controparte_2 ERona_1
- da a e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con pagina 5 di 8 cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni preclusive (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da
Cass. civ., Sez. Unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione materna ante 1948 dall'ava al figlio (nato nel 1919), sulla quale ERona_2 ERona_5 trova applicazione l'interpretazione estensiva che le Sezioni Unite hanno dato delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983; né in relazione alla successiva trasmissione da alla figlia intervenuta prima dell'entrata in ERona_5 Parte_1 vigore della Costituzione ma comunque avvenuta per parte di padre;
né in relazione alle ulteriori trasmissioni da quest'ultima alle figlie e , CP_1 Parte_2 nonché da queste ultime ai rispettivi figli e Controparte_2 ERona_1
, e e tutte verificatesi dopo
[...] Parte_3 Parte_4
l'entrata in vigore della Costituzione.
pagina 6 di 8 Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza dall'ascendente al figlio il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, tale status potesse essere comunicato iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, deve farsi riferimento alla pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché all'interpretazione che è stata data dalla Corte di cassazione nel 2009 che – come prima esplicato – ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi, anche in relazione a fattispecie – come quella in discorso – antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
Come anticipato, non costituisce condizione preclusiva la trasmissione da Per_5
(figlio di nato nel 1919) alla figlia
[...] ERona_2 Parte_1
(nata nel 1947), avvenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzione, trattandosi di trasmissione per parte di padre.
In relazione alle ulteriori trasmissioni di cittadinanza non si pongono questioni giuridiche, poiché, pur essendo avvenute per parte di madre (da a Parte_1 CP_1
e , da a e
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2
, nonché da a e ERona_1 Parte_2 Parte_3
, tutte si collocano in epoca successiva all'1.01.1948. Per tale Parte_4 specifico passaggio trovano, infatti, piena applicazione le sentenze di incostituzionalità nn.
87/1975 e 30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata adeguatamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda effettuata dai ricorrenti in sede giudiziaria, si deve evidenziare la piena legittimità di tale scelta. Nel caso in esame, infatti, in data anteriore all'1.01.1948, ancora nella vigenza dell'art. 1 della legge n. 555/1912, si registrava una trasmissione per via materna della cittadinanza - quella da al figlio ERona_2
- dalla quale sarebbe verosimilmente disceso il rigetto della domanda ERona_5 qualora presentata presso l'Autorità consolare statunitense.
Difatti, in sede amministrativa, rispetto a casi simili, non può essere effettuato un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, posto che non pagina 7 di 8 può essere data autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4466/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e
30/1983 devono estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta costituzionale.
Ne consegue che i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale ai fini della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza dei ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del Controparte_3 competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_3 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2270/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_3
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa le spese di lite.
Campobasso, 13 novembre 2025
Il Giudice
Barbara Previati pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2270/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da: in Rieder), nata il [...] a [...] - U.S.A.); Parte_1
(in Barnett), nata il [...] a [...] - U.S.A.), in proprio CP_1
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
nata il [...] a [...] - U.S.A.); ERona_1
, nato il [...] a [...] - U.S.A.); Controparte_2
pagina 1 di 8 (in McLoughlin), nata il [...] a [...] - Parte_2
U.S.A.), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nata il [...] a [...] ( California - U.S.A.), e Parte_3
nato il [...] a [...] - U.S.A.); Parte_4 con il patrocinio dell'avv. Adriana Maria Ruggeri ed elettivamente domiciliati in Cagliari, Via
Tuveri n. 52/54
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_3 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza statunitense, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava cittadina italiana nata il ERona_2
10.04.1900 nel Comune di San Polo Matese (CB) e poi traferitasi negli Stati Uniti
d'America; dall'unione di (anche nota come ERona_2 ERona_3 con nasceva, il 26.12.1919, il figlio (anche ERona_4 ERona_5
ER noto come ); questi aveva sposato il 20.12.1946 e, il Controparte_4
6.10.1947, era nata la ricorrente da quest'ultima, coniugatasi Parte_1 il 5.11.1978 con erano poi nate le ricorrenti , il Controparte_5 CP_1
24.04.1974 e il 16.11.1981; il 12.09.2004 si Parte_2 CP_1 univa in matrimonio con e dalla loro unione nascevano i Controparte_6 ricorrenti il 9.11.2006, e il Controparte_2 ERona_1
30.11.2009; l'1.10.2006 si univa in matrimonio con Parte_2 Parte_3 pagina 2 di 8 e dalla loro unione nascevano i ricorrenti Parte_5 Parte_3 il 29.04.2013, e il 17.01.2016; Parte_4
- la predetta (nota anche come ) non si era mai ERona_2 ERona_3 naturalizzata cittadina statunitense, né aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola pertanto iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91/1992, a tutti i suoi discendenti;
- trattandosi di trasmissione per linea materna in epoca anteriore all'1.01.1948, il riconoscimento deve avvenire in sede giurisdizionale, alla luce delle pronunce della
Corte costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 e dell'interpretazione resa dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite, nn. 4466 e 4467 del 2009.
Chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_3 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_3 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente (nota anche come ERona_2 Per_3
), cittadina italiana nata il [...] nel Comune di San Polo Matese (CB). si
[...] Per_7 era trasferita negli Stati Uniti d'America ed ivi, dall'unione con il 26.12.1919, ERona_4 era nato dando inizio alla linea di discendenza in esame. ERona_5
4. Con riguardo alla conservazione da parte dell'ava della sua ERona_2 cittadinanza italiana va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso. Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”). Non può invece essere desunta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a Sezioni Unite n. 25317 e n. 25318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58-A del 1889).
Rispetto al caso di specie si osserva che la predetta non ha mai ERona_2 compiuto alcun atto volontario di rinuncia alla cittadinanza italiana, pertanto, nulla osta all'accoglimento della presente domanda.
5. ha quindi potuto comunicare la cittadinanza italiana iure sanguinis ERona_2 alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata pagina 4 di 8 puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da (nota anche come ) a ERona_2 ERona_3 ERona_5
- da a ERona_5 Parte_1
- da e;
Parte_1 CP_1 Parte_2
- da a e;
CP_1 Controparte_2 ERona_1
- da a e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con pagina 5 di 8 cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 - 01).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana, che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni preclusive (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da
Cass. civ., Sez. Unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione materna ante 1948 dall'ava al figlio (nato nel 1919), sulla quale ERona_2 ERona_5 trova applicazione l'interpretazione estensiva che le Sezioni Unite hanno dato delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983; né in relazione alla successiva trasmissione da alla figlia intervenuta prima dell'entrata in ERona_5 Parte_1 vigore della Costituzione ma comunque avvenuta per parte di padre;
né in relazione alle ulteriori trasmissioni da quest'ultima alle figlie e , CP_1 Parte_2 nonché da queste ultime ai rispettivi figli e Controparte_2 ERona_1
, e e tutte verificatesi dopo
[...] Parte_3 Parte_4
l'entrata in vigore della Costituzione.
pagina 6 di 8 Del pari, non è ostativo alla trasmissione della cittadinanza dall'ascendente al figlio il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, tale status potesse essere comunicato iure sanguinis solo per via paterna.
Invero, deve farsi riferimento alla pronuncia di incostituzionalità della norma come operata dalla Corte costituzionale nel 1983, nonché all'interpretazione che è stata data dalla Corte di cassazione nel 2009 che – come prima esplicato – ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione, quindi, anche in relazione a fattispecie – come quella in discorso – antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
Come anticipato, non costituisce condizione preclusiva la trasmissione da Per_5
(figlio di nato nel 1919) alla figlia
[...] ERona_2 Parte_1
(nata nel 1947), avvenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzione, trattandosi di trasmissione per parte di padre.
In relazione alle ulteriori trasmissioni di cittadinanza non si pongono questioni giuridiche, poiché, pur essendo avvenute per parte di madre (da a Parte_1 CP_1
e , da a e
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2
, nonché da a e ERona_1 Parte_2 Parte_3
, tutte si collocano in epoca successiva all'1.01.1948. Per tale Parte_4 specifico passaggio trovano, infatti, piena applicazione le sentenze di incostituzionalità nn.
87/1975 e 30/1983, i cui effetti retroagiscono naturalmente a decorrere dall'1.01.1948.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata adeguatamente documentata, deve dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani.
6. Quanto alla proposizione della domanda effettuata dai ricorrenti in sede giudiziaria, si deve evidenziare la piena legittimità di tale scelta. Nel caso in esame, infatti, in data anteriore all'1.01.1948, ancora nella vigenza dell'art. 1 della legge n. 555/1912, si registrava una trasmissione per via materna della cittadinanza - quella da al figlio ERona_2
- dalla quale sarebbe verosimilmente disceso il rigetto della domanda ERona_5 qualora presentata presso l'Autorità consolare statunitense.
Difatti, in sede amministrativa, rispetto a casi simili, non può essere effettuato un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, posto che non pagina 7 di 8 può essere data autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4466/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità nn. 87/1975 e
30/1983 devono estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta costituzionale.
Ne consegue che i ricorrenti hanno legittimamente adito questo Tribunale ai fini della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
7. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza dei ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del Controparte_3 competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_3 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2270/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_3
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa le spese di lite.
Campobasso, 13 novembre 2025
Il Giudice
Barbara Previati pagina 8 di 8