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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 27/02/2026, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3025/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6152/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564341 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564341 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564341 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564341 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2218/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la contribuente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, Direzione Entrate Tributarie, per asserita omessa dichiarazione e totale evasione TARI e TEFA per quattro annualità (2018-2021) in relazione ad un box pertinenziale (cat. C/6) ubicato in Roma, con riferimento all'utenza n. 0003327257, indicata come sita in Indirizzo_1 (contratto n. 0003639228, cessato il 31/12/2021).
2. La ricorrente deduceva, in fatto, che il box cui l'atto si riferisce è univoco ed è servito da due accessi
(uno su Indirizzo_2 e uno su Indirizzo_1); che la TARI relativa a tale box sarebbe stata regolarmente corrisposta per tutte le annualità richieste;
e che l'atto impugnato sarebbe dunque frutto di un errore di identificazione dell'utenza/indirizzo. La contribuente allegava schermate della propria posizione sul portale AMA attestanti i pagamenti (doc. 3) e documentazione fotografica/cartografica sull'esistenza del doppio accesso (doc. 4).
3. La ricorrente esponeva altresì di avere inoltrato istanza di autotutela a mezzo PEC in data 18/12/2024, rimasta priva di riscontro, e formulava istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Nessuno si costituiva per parte convenuta.
4. La causa, all'esito della trattazione, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'oggetto del giudizio e sulla natura dell'atto impugnato.
1.1. L'avviso di accertamento esecutivo in materia di entrate locali, contenente intimazione ad adempiere e idoneo a fondare la riscossione coattiva decorso il termine di legge, è atto autonomamente impugnabile innanzi alla giurisdizione tributaria. Pertanto il ricorso è ammissibile.
2. Sul motivo di ricorso sub a): estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento e/o erroneità del presupposto fattuale.
2.1. Il primo e principale motivo attiene alla debenza del tributo. La contribuente sostiene che l'immobile oggetto di imposizione (box pertinenziale cat. C/6, identificato al Daticatastali_1) è unico e che la TARI è stata versata per tutte le annualità richieste;
l'ente avrebbe emesso l'accertamento attribuendo al medesimo box un'utenza/indirizzo diverso in ragione del secondo accesso su
Indirizzo_1.
2.2. La documentazione prodotta (estratti/schermate della posizione personale sul portale AMA e attestazioni dei pagamenti) costituisce un principio di prova idoneo a dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'obbligazione per le annualità 2018-2021 in relazione al box indicato. Parimenti, la produzione relativa al doppio accesso (documentazione cartografica/fotografica) rende plausibile la ricostruzione della ricorrente circa l'errore di indirizzamento dell'utenza. Anche la mancata costituzione di parte convenuta costituisce un ulteriore elemento di prova che rafforza le difese di parte ricorrente.
2.3. In materia di tributi locali, una volta che il contribuente alleghi e produca elementi specifici sull'avvenuto pagamento e sull'identità dell'utenza, grava sull'ente impositore l'onere di confutare puntualmente tali elementi, chiarendo la ragione della pretesa e dimostrando che essa concerne un distinto presupposto impositivo (diverso immobile/utenza) o una diversa annualità non pagata. In difetto,
l'atto risulta privo del necessario supporto istruttorio e fattuale.
2.4. Nel caso di specie, la pretesa è costruita sull'assunto di “omessa dichiarazione” e “evasione totale” per quattro annualità, ma, alla luce della documentazione in atti, tale assunto risulta smentito o comunque non adeguatamente giustificato: l'atto appare quindi viziato in radice per difetto del presupposto e per erronea rappresentazione dei fatti, con conseguente illegittimità della pretesa TARI/TEFA azionata.
3. Sul motivo sub b): contraddittorio preventivo e garanzie procedimentali.
3.1. La ricorrente deduce la mancanza di un previo contraddittorio e l'illegittimità dell'accertamento esecutivo emesso senza interlocuzione, richiamando le modifiche allo Statuto del contribuente in tema di contraddittorio generalizzato.
3.2. La questione, pur rilevante in astratto, resta nel caso concreto assorbita dal fondato accertamento dell'inesistenza/estinzione della pretesa per avvenuto pagamento e dall'erroneità del presupposto fattuale, che impone l'annullamento dell'atto impugnato. In ogni caso, si osserva che, ove l'ente si sia fondato su elementi suscettibili di chiarimento immediato (doppia identificazione del medesimo box), un'interlocuzione preventiva avrebbe potuto evitare l'emissione di un titolo esecutivo non corrispondente alla realtà sostanziale.
4. Sul motivo sub c): decadenza dall'accertamento per l'annualità 2018.
4.1. La ricorrente eccepisce, in via subordinata, la decadenza dell'ente dal potere di accertamento per l'annualità 2018, richiamando l'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 (notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo) e la sospensione dei termini disposta in periodo emergenziale (art. 67 d.l. n. 18/2020), con conseguente slittamento di 84 giorni.
4.2. Anche tale profilo resta assorbito dall'accoglimento del ricorso per insussistenza del presupposto e per avvenuto pagamento. Per completezza, va rilevato che l'avviso risulta notificato in data 13/12/2024 e che, pertanto, l'esame della tempestività dell'accertamento per l'annualità 2018 implicherebbe la precisa ricostruzione del dies a quo (momento in cui il versamento sarebbe dovuto) e l'applicazione coordinata delle sospensioni normative;
trattasi di questione che non incide sull'esito decisorio in presenza dell'annullamento integrale per ragioni sostanziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna parte convenuta al pagamento delle lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa seguono come per legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6152/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564341 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564341 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564341 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564341 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2218/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la contribuente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, Direzione Entrate Tributarie, per asserita omessa dichiarazione e totale evasione TARI e TEFA per quattro annualità (2018-2021) in relazione ad un box pertinenziale (cat. C/6) ubicato in Roma, con riferimento all'utenza n. 0003327257, indicata come sita in Indirizzo_1 (contratto n. 0003639228, cessato il 31/12/2021).
2. La ricorrente deduceva, in fatto, che il box cui l'atto si riferisce è univoco ed è servito da due accessi
(uno su Indirizzo_2 e uno su Indirizzo_1); che la TARI relativa a tale box sarebbe stata regolarmente corrisposta per tutte le annualità richieste;
e che l'atto impugnato sarebbe dunque frutto di un errore di identificazione dell'utenza/indirizzo. La contribuente allegava schermate della propria posizione sul portale AMA attestanti i pagamenti (doc. 3) e documentazione fotografica/cartografica sull'esistenza del doppio accesso (doc. 4).
3. La ricorrente esponeva altresì di avere inoltrato istanza di autotutela a mezzo PEC in data 18/12/2024, rimasta priva di riscontro, e formulava istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Nessuno si costituiva per parte convenuta.
4. La causa, all'esito della trattazione, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'oggetto del giudizio e sulla natura dell'atto impugnato.
1.1. L'avviso di accertamento esecutivo in materia di entrate locali, contenente intimazione ad adempiere e idoneo a fondare la riscossione coattiva decorso il termine di legge, è atto autonomamente impugnabile innanzi alla giurisdizione tributaria. Pertanto il ricorso è ammissibile.
2. Sul motivo di ricorso sub a): estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento e/o erroneità del presupposto fattuale.
2.1. Il primo e principale motivo attiene alla debenza del tributo. La contribuente sostiene che l'immobile oggetto di imposizione (box pertinenziale cat. C/6, identificato al Daticatastali_1) è unico e che la TARI è stata versata per tutte le annualità richieste;
l'ente avrebbe emesso l'accertamento attribuendo al medesimo box un'utenza/indirizzo diverso in ragione del secondo accesso su
Indirizzo_1.
2.2. La documentazione prodotta (estratti/schermate della posizione personale sul portale AMA e attestazioni dei pagamenti) costituisce un principio di prova idoneo a dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'obbligazione per le annualità 2018-2021 in relazione al box indicato. Parimenti, la produzione relativa al doppio accesso (documentazione cartografica/fotografica) rende plausibile la ricostruzione della ricorrente circa l'errore di indirizzamento dell'utenza. Anche la mancata costituzione di parte convenuta costituisce un ulteriore elemento di prova che rafforza le difese di parte ricorrente.
2.3. In materia di tributi locali, una volta che il contribuente alleghi e produca elementi specifici sull'avvenuto pagamento e sull'identità dell'utenza, grava sull'ente impositore l'onere di confutare puntualmente tali elementi, chiarendo la ragione della pretesa e dimostrando che essa concerne un distinto presupposto impositivo (diverso immobile/utenza) o una diversa annualità non pagata. In difetto,
l'atto risulta privo del necessario supporto istruttorio e fattuale.
2.4. Nel caso di specie, la pretesa è costruita sull'assunto di “omessa dichiarazione” e “evasione totale” per quattro annualità, ma, alla luce della documentazione in atti, tale assunto risulta smentito o comunque non adeguatamente giustificato: l'atto appare quindi viziato in radice per difetto del presupposto e per erronea rappresentazione dei fatti, con conseguente illegittimità della pretesa TARI/TEFA azionata.
3. Sul motivo sub b): contraddittorio preventivo e garanzie procedimentali.
3.1. La ricorrente deduce la mancanza di un previo contraddittorio e l'illegittimità dell'accertamento esecutivo emesso senza interlocuzione, richiamando le modifiche allo Statuto del contribuente in tema di contraddittorio generalizzato.
3.2. La questione, pur rilevante in astratto, resta nel caso concreto assorbita dal fondato accertamento dell'inesistenza/estinzione della pretesa per avvenuto pagamento e dall'erroneità del presupposto fattuale, che impone l'annullamento dell'atto impugnato. In ogni caso, si osserva che, ove l'ente si sia fondato su elementi suscettibili di chiarimento immediato (doppia identificazione del medesimo box), un'interlocuzione preventiva avrebbe potuto evitare l'emissione di un titolo esecutivo non corrispondente alla realtà sostanziale.
4. Sul motivo sub c): decadenza dall'accertamento per l'annualità 2018.
4.1. La ricorrente eccepisce, in via subordinata, la decadenza dell'ente dal potere di accertamento per l'annualità 2018, richiamando l'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 (notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo) e la sospensione dei termini disposta in periodo emergenziale (art. 67 d.l. n. 18/2020), con conseguente slittamento di 84 giorni.
4.2. Anche tale profilo resta assorbito dall'accoglimento del ricorso per insussistenza del presupposto e per avvenuto pagamento. Per completezza, va rilevato che l'avviso risulta notificato in data 13/12/2024 e che, pertanto, l'esame della tempestività dell'accertamento per l'annualità 2018 implicherebbe la precisa ricostruzione del dies a quo (momento in cui il versamento sarebbe dovuto) e l'applicazione coordinata delle sospensioni normative;
trattasi di questione che non incide sull'esito decisorio in presenza dell'annullamento integrale per ragioni sostanziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna parte convenuta al pagamento delle lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa seguono come per legge.