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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 5411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5411 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. ER AM PRESIDENTE
Dr.ssa AN OT GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9124/2024 avente per oggetto: separazione personale e divorzio promossa da
, col patrocinio degli Avv.ti Ilaria Viscardi e Claudiu Craciun, che la Parte_1 rappresentano e difendono per procura speciale in atti ricorrente contro
, col patrocinio dell'Avv. Alfonso Aliperta, che lo rappresenta e difende per Controparte_1 procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 29.10.2025):
“…chiede la conferma dell'ordinanza bis 22 in punto affido, collocazione, regime visita e mantenimento della minore e insta nella domanda di addebito della separazione, nonché nella successiva rimessione della causa in istruttoria per la domanda di divorzio”.
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 29.10.2025):
“…non si oppone alla separazione e insta nella conferma dei provvedimenti ex art. 473 bis 22, salvo in punto mantenimento della prole, richiamando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, si oppone alla domanda avversaria di addebito della separazione e non si oppone alla domanda di divorzio”.
pagina 1 di 7 Per il P.M.
“Nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1 ROMANIA il 29.10.2005 (cfr. certificato di matrimonio sub doc. 1 di parte ricorrente).
Dal matrimonio sono nate due figlie: (Torino, 29.11.2006) e Persona_1 Persona_2 (Torino, 29.03.2008).
La residenza familiare risulta attualmente fissata in Torino, via Giambattista Pergolesi n. 76, ove convivono la madre e le due figlie (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Con ricorso depositato il 22.05.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Ha chiesto, inoltre, disporsi (i) l'affidamento esclusivo “rafforzato” delle figlie minorenni alla madre, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la medesima;
(ii) che il padre possa vedere e tenere con sé le minori in presenza di una loro espressa volontà in tal senso e previ accordi con la madre ovvero, in caso di rifiuto delle figlie, che gli incontri tra queste ultime e il padre avvengano alla presenza di personale educativo e con l'ausilio dei Servizi Sociali;
(iii) che il resistente sia tenuto a corrispondere per il mantenimento delle figlie l'importo mensile di E. 400,00 (E. 200,00 per figlia) ovvero, in difetto di consenso all'attribuzione integrale alla ricorrente dell'Assegno Unico, di E. 520,00 (E. 260,00 per figlia), annualmente rivalutabile;
il tutto con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
(iv) l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti. Ha spiegato, altresì, domanda di divorzio.
Con comparsa di risposta del 06.02.2025, si è costituito in giudizio , aderendo Controparte_1 alla domanda di separazione personale e concordando sulla residenza anagrafica e dimora abituale delle figlie presso la madre nonché sull'attribuzione a quest'ultima dell'intero ammontare dell'Assegno Unico;
si è invece opposto alla domanda di addebito della separazione e ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso di e , la determinazione in E. 200,00 (E. Persona_1 Persona_2 100,00 per figlia) del contributo al mantenimento della prole.
All'udienza ex art. 473-bis.21 del 10.02.2025, le parti sono comparse personalmente e sono state sentite dal Giudice Relatore;
all'esito, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e con ordinanza ex art. 473-bis.22 del 20.03.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e sono state ammesse le prove orali (per testimoni e interrogatorio formale) dedotte dalla sig.ra Pt_1
in relazione alla domanda di addebito, demandandone l'assunzione al G.O.P. delegato.
[...]
Sono state assunte le prove orali ammesse.
Alla successiva udienza del 29.10.2025 davanti al Giudice Relatore, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * *
Sulla domanda di separazione personale
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, unitamente al comportamento processuale delle stesse, consentono di ritenere provata la circostanza che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sulla domanda di addebito della separazione pagina 2 di 7 La sig.ra , a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito, Parte_1 ha allegato che quest'ultimo, nel giugno 2023, nel corso di un litigio alla presenza della moglie, avrebbe afferrato per il collo la figlia maggiore, “tentando di stringere la presa e Persona_1 strangolarla” (cfr. ricorso introduttivo, p. 9); nel mese successivo avrebbe quindi abbandonato la casa coniugale, senza più farvi ritorno. A sostegno di tale prospettazione la ricorrente ha prodotto la denuncia-querela sporta nei confronti del il 12.12.2023 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), ove la Pt_1 vicenda risulta così ricostruita: “Verso la fine del 2022 [il resistente] ha ricominciato ad essere nervoso e a trattarci male dando spesso della “ a me e alla mia figlia maggiore. Nel mese di Per_3 giugno in una occasione litigava con lei afferrandola per il collo e stringendola, io mi arrabbiavo molto e lui la lasciava. Nell'ultima settimana di luglio, c'è stata una discussione per futili motivi, al termine della quale ha sputato in faccia a me e a mia figlia ”. A seguito di Persona_1 quest'ultimo episodio, il marito avrebbe abbandonato il tetto coniugale (cfr. ancora doc. 5 di parte ricorrente).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e, come tale, debba essere accolta.
Va considerato, in primo luogo, che le allegazioni dedotte da parte ricorrente a supporto della domanda di addebito sono state confermate dalle prove testimoniali assunte. Segnatamente, la teste ha confermato le circostanze del litigio, del quale avrebbe appreso a seguito del Testimone_1 racconto della sig.ra e della figlia di lei, avendo avuto modo di Parte_1 Persona_1 osservare in modo diretto – in particolare – il livido sul collo della giovane (cfr. verbale d'udienza 12.05.2025: “mi hanno riferito che il padre aveva preso per il collo la figlia e le aveva strappato le unghie;
ho visto personalmente che aveva un livido sotto il mento e le unghie finte Per_1 strappate”; sulle ragioni dell'alterco, poi, ha riferito che “…la madre era presente e mi ha raccontato che padre e figlia hanno iniziato a litigare per colpa di una ragazza, la madre mi ha detto di essere intervenuta, che il padre ha insultato la figlia e la madre” – e, a quest'ultimo proposito, ha specificato che “la figlia mi ha riferito che il padre le ha dato della puttana, ha detto che non era figlia sua, che madre e figlia andrebbero a fare le puttane, e che il padre l'ha sputata”: cfr., ancora, verbale d'udienza 12.05.2025).
Ancorché tale deposizione sia de relato ex parte actoris (avendo, dunque, una valenza probatoria limitata, potendosene al più desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.: cfr., per tutte, Cass. n. 22480/2022), le sue risultanze appaiono tuttavia corroborate da ulteriori elementi.
Rileva, in primo luogo, il comportamento processuale del resistente. Il sig. , a fronte Pt_1 delle allegazioni relative alle condotte violente a lui addebitate, si è limitato ad una contestazione del tutto generica, senza offrire una propria versione dei fatti della causa della crisi coniugale alternativa a quella della ricorrente né, comunque, indicare alcun elemento, anche sotto il profilo probatorio, di segno contrario a quanto affermato ex adverso. Alle allegazioni della ricorrente il sig. non ha Pt_1 contrapposto alcuna contestazione specifica, il che consente di ritenere provati i fatti dedotti da controparte a mente dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
Coerente con quanto riferito dal testimone escusso è, poi, il contenuto della querela sub doc. 5 di parte ricorrente, di cui si è già dato conto e dal quale si evince il verificarsi di un litigio avviato dal sig. con la ricorrente e la figlia nel corso del quale il predetto avrebbe Pt_1 Persona_1 afferrato la ragazza per il collo (circostanza, questa, di cui la teste ha dichiarato, peraltro, di aver Tes_1 avuto diretta percezione, potendo apprezzare il segno lasciato dalla stretta: cfr. verbale d'udienza 12.05.2025).
Dal complesso delle acquisizioni considerate, dunque, può desumersi la prova delle condotte violente tenute dal resistente e dell'efficacia causale delle stesse nel determinare la crisi coniugale, stante anche la contiguità temporale tra l'episodio di violenza denunciato dalla ricorrente, l'incontestato pagina 3 di 7 allontanamento del resistente dalla casa coniugale e la proposizione da parte dell'attrice della domanda di separazione.
Tanto è sufficiente ad integrare i presupposti dell'addebito della separazione, dovendosi dar continuità al consolidato insegnamento della Corte di cassazione, secondo il quale “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse” (cfr., ex multis, Cass. n. 10021/2025), rilevandosi peraltro come tale principio debba trovare applicazione anche qualora gli agiti violenti siano commessi in danno dei figli della coppia, configurandosi una grave violazione degli obblighi genitoriali ex art. 147 c.c. (cfr., in questo senso, Cass. n. 17710/2005 e Trib. Torino n. 4672/2016).
In accoglimento della domanda attorea, dev'essere dichiarata la separazione addebitabile al resistente sig. . Controparte_1
Sull'affidamento della figlia minore , la sua collocazione e residenza anagrafica. Sulla Per_2 frequentazione della figlia minore col genitore non collocatario
In merito alla regolamentazione dei rapporti con la figlia minore (essendo la Persona_2 primogenita già maggiorenne), entrambe le parti hanno chiesto la conferma delle previsioni adottate con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 20.03.2025, motivo per cui l'ascolto della ragazza (che tra pochi mesi conseguirà la maggiore età) è stato ritenuto superfluo.
Con tale provvedimento il Giudice Relatore, come già evidenziato, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, confermando la residenza anagrafica e la dimora abituale di presso la madre e stabilendo che la frequentazione padre-figlia possa avvenire secondo Persona_2 il libero gradimento della ragazza. Il Giudice Relatore ha così motivato l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti: “che debba essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori (l'altra figlia è già maggiorenne), non ravvisandosi, allo stato, elementi sufficienti e sì gravi per derogare al principio genitoriale della bigenitorialità. Vero è che, per quanto riferito dai coniugi in udienza e per quanto emerso dalle relazioni sociali, attualmente la minore non ha contatti con il padre, ma questo solo dall'estate scorsa, essendosi fino a quel momento frequentata con il genitore al quale è apparsa affettivamente legata (v. rel. SS del 29.1.25). Il padre, peraltro, sta contribuendo al mantenimento della prole;
che sia opportuno, nell'interesse della minore, al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, disporre che i genitori esercitino, anche disgiuntamente, la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
che, quanto alla collocazione abitativa della minore, debba essere confermata quella presso il domicilio materno, non essendo tale profilo in contrasto fra le parti;
che debba disporsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente, non essendo stata formulata sul punto contraria domanda da parte del resistente;
che, quanto al regime di visita padre-figlia minore, debba disporsi che la frequentazione avvenga secondo il libero gradimento della ragazza, attesane l'età (a breve compirà 17 anni)”. Contestualmente, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio di NPI/Psicologia (reputata opportuna “…per l'eventuale attivazione degli interventi di sostegno psicologico e genitoriale stimati utili nell'interesse della minore”: cfr. ordinanza 20.03.2025), non apparendo invece necessario, sulla scorta delle stesse osservazioni degli operatori, protrarre l'intervento del Servizio Sociale.
Ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dalle determinazioni assunte in sede provvisoria, alle quali deve dunque esser data conferma, come peraltro congiuntamente chiesto dalle parti. pagina 4 di 7 Segnatamente, dalle relazioni sociali in atti non sono emersi elementi di pregiudizio tali da giustificare una deroga all'affidamento condiviso, né – in relazione all'età della figlia , Persona_2 che a marzo 2026 compirà i diciotto anni – pare prospettabile una disciplina puntuale degli incontri tra la medesima e il resistente, parendo congruo rimettere modi e tempi di tale frequentazione alla libera volontà della ragazza (come, peraltro, già avviene, secondo quanto riferito dalla già richiamata rel. NPI 20.10.2025).
Per le medesime ragioni va confermata la collocazione abitativa e la residenza anagrafica della minore presso la ricorrente, con la quale la medesima pacificamente convive.
Con riguardo, infine, alle prese in carico dei Servizi di territorio, reputa il Collegio di condividere la valutazione di non necessità della protrazione degli interventi dei Servizi Sociali, non constando profili sopravvenuti di criticità che ne facciano apparire necessaria la riattivazione. Si ritiene, per contro, opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico da parte del
[...]
ai fini dell'eventuale attivazione, nell'interesse di , degli interventi di CP_2 Persona_2 supporto psicologico e genitoriale individuati dagli operatori e per il tempo dai medesimi stimato necessario, considerato che, a breve, la ragazza diverrà maggiorenne.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Neppure sussistono ragioni per discostarsi da quanto stabilito nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 20.03.2025 con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, essendo incontroverso come in essa la sig.ra viva con le due figlie (cfr. anche le dichiarazioni della medesima di cui Parte_1 al verbale d'udienza 10.02.2025) e non essendovi contestazioni in proposito (avendo le parti concluso, anche sotto questo profilo, per la conferma delle determinazioni assunte in sede provvisoria: cfr. verbale d'udienza 29.10.2025).
Sulla domanda di contributo al mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2
Quanto al mantenimento delle figlie ( da poco divenuta maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente indipendente e , minorenne), la ricorrente ha chiesto la conferma del Per_2 contributo posto a carico del sig. in sede di provvedimenti provvisori e urgenti e determinato Pt_1 nell'importo complessivo di E. 350,00 al mese (e cioè E. 175,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa applicato presso il Tribunale di Torino. Per contro, il resistente, nel riproporre le conclusioni di cui alla comparsa di risposta, ha instato affinché il proprio obbligo di contribuzione al mantenimento della prole sia limitato alla minor somma mensile di E. 200,00 (E. 100,00 per figlia).
Ritiene il Tribunale che, sul punto, vada data conferma alla disciplina stabilita in sede provvisoria, non ravvisandosi, nella situazione economica delle parti, mutamenti idonei a giustificare una riduzione del contributo dovuto dal resistente.
In sede provvisoria, il Giudice Relatore, nel determinare il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento della prole, ha così motivato: “che, quanto al mantenimento della prole, tenuto della situazione reddituale delle parti quale risulta dalle rispettive dichiarazioni rese e dalla documentazione versata in atti (la ricorrente ha dichiarato di lavorare in regola come badante con una retribuzione di circa 700/800 euro ma di avere anche delle ulteriori entrate occasionali, di percepire per intero l'assegno unico e di vivere in un'abitazione in locazione con costi di circa 520 al mese per canone e oneri accessori, cfr. doc. 11; il resistente ha percepito negli anni d'imposta 2022 e 2023 redditi mensili tra E.
1.200 ed E. 1.500, cfr. CU 2023 e 2024, ha dichiarato di lavorare attualmente come muratore senza contratto e di avere guadagni di circa E.
1.000 mensili, di vivere ospite da amici), della circostanza che il resistente non ha documentato in modo completo la propria situazione economica, ottemperando solo parzialmente all'ordine di esibizione disposto da questo giudice con ordinanza del 10.2.25 e prima ancora con il decreto di fissazione udienza (gli estratti c/c versati in atti pagina 5 di 7 sono del tutto parziali) e considerato, altresì, che gli oneri di mantenimento diretto delle ragazze gravano in misura prevalente sulla madre, non avendo il resistente -allo stato- rapporti con le figlie, debba stabilirsi a carico del sig. un contributo economico complessivo a favore della prole di Pt_1 E. 350 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in dispositivo;
detto contributo è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale” (cfr. ordinanza 20.03.2025).
Dall'esame della documentazione reddituale aggiornata acquisita al giudizio si evince come tale assetto non appaia ad oggi mutato, non potendosi ritenere provato, in particolare, un peggioramento delle condizioni economiche del resistente.
Segnatamente, l'incompletezza delle evidenze utili a ricostruire la situazione reddituale del sig.
, già rimarcata dall'ordinanza del Giudice Relatore, risulta acclarata anche alla luce delle Pt_1 ulteriori produzioni del medesimo, parimenti parziali;
ciononostante, gli elementi disponibili denotano una sostanziale stabilità dell'assetto economico del predetto rispetto al contesto preso in considerazione in sede provvisoria.
A fronte dell'ordine giudiziale di depositare la documentazione aggiornata relativa ai redditi percepiti, il resistente si è limitato a produrre la C.U. del 2025, omettendo la produzione in giudizio della movimentazione bancaria relativa alle ultime due annualità, documentazione quest'ultima necessaria ai fini di una completa ricostruzione della situazione reddituale del resistente, considerato vieppiù che il sig. ha dichiarato di percepire guadagni da attività lavorativa irregolare (cfr. Pt_1 verbale d'udienza 10.02.2025: “…lavoro come muratore senza contratto e guadagno intorno a 1000 euro al mese”).
Dal canto suo, la ricorrente risulta aver percepito, nel 2025, redditi in linea con quanto dichiarato all'udienza ex art. 473bis 21 cpc (cfr. estratti c/c prodotti il 15.10.25).
L'assenza di provate variazioni della situazione di fatto ed economica delle parti, in definitiva, induce a confermare, in punto mantenimento della prole, le previsioni di cui all'ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c.
Il contributo posto a carico del resistente è dovuto a far tempo dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
Deve parimenti darsi conferma alle statuizioni provvisorie per quanto concerne il diritto della ricorrente a percepire per intero l'Assegno Unico, trattandosi del genitore col quale le due ragazze stabilmente convivono e sul quale gravano in via prevalente, se non esclusiva, gli oneri di mantenimento diretto delle figlie (cfr. Cass. Civ. 4672/25).
Sulla domanda di divorzio nonché sulla domanda di cessazione dell'uso del cognome maritale
La ricorrente ha domandato, unitamente alla separazione, lo scioglimento del matrimonio, domanda alla quale il resistente non si è opposto.
Atteso che la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale non risulta allo stato procedibile, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di legge nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio, pregiudiziale rispetto ad ogni questione concernente il cognome maritale.
Sulle spese di lite
Nulla va disposto in questa sede in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, da riservare alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Torino, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_4 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che la frequentazione padre-figlia avvenga secondo il libero gradimento della ragazza;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio di NPI/Psicologia al fine dell'attivazione degli interventi di sostegno psicologico reputati opportuni nell'interesse della ragazza e fin quando stimato opportuno dal predetto Servizio, tenuto conto del prossimo raggiungimento della maggiore età;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi ivi presenti, in favore della ricorrente sig.ra ; Parte_1
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il sig. corrisponda alla Controparte_1 sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1 Persona_1 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (minorenne), la somma mensile di Per_2 E. 350,00 (E. 175,00 per figlia), con versamento entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DISPONE che l'Assegno Unico sia percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al Servizio di NPI/Psicologia per il tramite del SS- sede.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.12.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN OT ER AM
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. ER AM PRESIDENTE
Dr.ssa AN OT GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9124/2024 avente per oggetto: separazione personale e divorzio promossa da
, col patrocinio degli Avv.ti Ilaria Viscardi e Claudiu Craciun, che la Parte_1 rappresentano e difendono per procura speciale in atti ricorrente contro
, col patrocinio dell'Avv. Alfonso Aliperta, che lo rappresenta e difende per Controparte_1 procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 29.10.2025):
“…chiede la conferma dell'ordinanza bis 22 in punto affido, collocazione, regime visita e mantenimento della minore e insta nella domanda di addebito della separazione, nonché nella successiva rimessione della causa in istruttoria per la domanda di divorzio”.
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 29.10.2025):
“…non si oppone alla separazione e insta nella conferma dei provvedimenti ex art. 473 bis 22, salvo in punto mantenimento della prole, richiamando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, si oppone alla domanda avversaria di addebito della separazione e non si oppone alla domanda di divorzio”.
pagina 1 di 7 Per il P.M.
“Nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1 ROMANIA il 29.10.2005 (cfr. certificato di matrimonio sub doc. 1 di parte ricorrente).
Dal matrimonio sono nate due figlie: (Torino, 29.11.2006) e Persona_1 Persona_2 (Torino, 29.03.2008).
La residenza familiare risulta attualmente fissata in Torino, via Giambattista Pergolesi n. 76, ove convivono la madre e le due figlie (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Con ricorso depositato il 22.05.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Ha chiesto, inoltre, disporsi (i) l'affidamento esclusivo “rafforzato” delle figlie minorenni alla madre, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la medesima;
(ii) che il padre possa vedere e tenere con sé le minori in presenza di una loro espressa volontà in tal senso e previ accordi con la madre ovvero, in caso di rifiuto delle figlie, che gli incontri tra queste ultime e il padre avvengano alla presenza di personale educativo e con l'ausilio dei Servizi Sociali;
(iii) che il resistente sia tenuto a corrispondere per il mantenimento delle figlie l'importo mensile di E. 400,00 (E. 200,00 per figlia) ovvero, in difetto di consenso all'attribuzione integrale alla ricorrente dell'Assegno Unico, di E. 520,00 (E. 260,00 per figlia), annualmente rivalutabile;
il tutto con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
(iv) l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti. Ha spiegato, altresì, domanda di divorzio.
Con comparsa di risposta del 06.02.2025, si è costituito in giudizio , aderendo Controparte_1 alla domanda di separazione personale e concordando sulla residenza anagrafica e dimora abituale delle figlie presso la madre nonché sull'attribuzione a quest'ultima dell'intero ammontare dell'Assegno Unico;
si è invece opposto alla domanda di addebito della separazione e ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso di e , la determinazione in E. 200,00 (E. Persona_1 Persona_2 100,00 per figlia) del contributo al mantenimento della prole.
All'udienza ex art. 473-bis.21 del 10.02.2025, le parti sono comparse personalmente e sono state sentite dal Giudice Relatore;
all'esito, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e con ordinanza ex art. 473-bis.22 del 20.03.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e sono state ammesse le prove orali (per testimoni e interrogatorio formale) dedotte dalla sig.ra Pt_1
in relazione alla domanda di addebito, demandandone l'assunzione al G.O.P. delegato.
[...]
Sono state assunte le prove orali ammesse.
Alla successiva udienza del 29.10.2025 davanti al Giudice Relatore, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Sulla domanda di separazione personale
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, unitamente al comportamento processuale delle stesse, consentono di ritenere provata la circostanza che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sulla domanda di addebito della separazione pagina 2 di 7 La sig.ra , a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito, Parte_1 ha allegato che quest'ultimo, nel giugno 2023, nel corso di un litigio alla presenza della moglie, avrebbe afferrato per il collo la figlia maggiore, “tentando di stringere la presa e Persona_1 strangolarla” (cfr. ricorso introduttivo, p. 9); nel mese successivo avrebbe quindi abbandonato la casa coniugale, senza più farvi ritorno. A sostegno di tale prospettazione la ricorrente ha prodotto la denuncia-querela sporta nei confronti del il 12.12.2023 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), ove la Pt_1 vicenda risulta così ricostruita: “Verso la fine del 2022 [il resistente] ha ricominciato ad essere nervoso e a trattarci male dando spesso della “ a me e alla mia figlia maggiore. Nel mese di Per_3 giugno in una occasione litigava con lei afferrandola per il collo e stringendola, io mi arrabbiavo molto e lui la lasciava. Nell'ultima settimana di luglio, c'è stata una discussione per futili motivi, al termine della quale ha sputato in faccia a me e a mia figlia ”. A seguito di Persona_1 quest'ultimo episodio, il marito avrebbe abbandonato il tetto coniugale (cfr. ancora doc. 5 di parte ricorrente).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e, come tale, debba essere accolta.
Va considerato, in primo luogo, che le allegazioni dedotte da parte ricorrente a supporto della domanda di addebito sono state confermate dalle prove testimoniali assunte. Segnatamente, la teste ha confermato le circostanze del litigio, del quale avrebbe appreso a seguito del Testimone_1 racconto della sig.ra e della figlia di lei, avendo avuto modo di Parte_1 Persona_1 osservare in modo diretto – in particolare – il livido sul collo della giovane (cfr. verbale d'udienza 12.05.2025: “mi hanno riferito che il padre aveva preso per il collo la figlia e le aveva strappato le unghie;
ho visto personalmente che aveva un livido sotto il mento e le unghie finte Per_1 strappate”; sulle ragioni dell'alterco, poi, ha riferito che “…la madre era presente e mi ha raccontato che padre e figlia hanno iniziato a litigare per colpa di una ragazza, la madre mi ha detto di essere intervenuta, che il padre ha insultato la figlia e la madre” – e, a quest'ultimo proposito, ha specificato che “la figlia mi ha riferito che il padre le ha dato della puttana, ha detto che non era figlia sua, che madre e figlia andrebbero a fare le puttane, e che il padre l'ha sputata”: cfr., ancora, verbale d'udienza 12.05.2025).
Ancorché tale deposizione sia de relato ex parte actoris (avendo, dunque, una valenza probatoria limitata, potendosene al più desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.: cfr., per tutte, Cass. n. 22480/2022), le sue risultanze appaiono tuttavia corroborate da ulteriori elementi.
Rileva, in primo luogo, il comportamento processuale del resistente. Il sig. , a fronte Pt_1 delle allegazioni relative alle condotte violente a lui addebitate, si è limitato ad una contestazione del tutto generica, senza offrire una propria versione dei fatti della causa della crisi coniugale alternativa a quella della ricorrente né, comunque, indicare alcun elemento, anche sotto il profilo probatorio, di segno contrario a quanto affermato ex adverso. Alle allegazioni della ricorrente il sig. non ha Pt_1 contrapposto alcuna contestazione specifica, il che consente di ritenere provati i fatti dedotti da controparte a mente dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
Coerente con quanto riferito dal testimone escusso è, poi, il contenuto della querela sub doc. 5 di parte ricorrente, di cui si è già dato conto e dal quale si evince il verificarsi di un litigio avviato dal sig. con la ricorrente e la figlia nel corso del quale il predetto avrebbe Pt_1 Persona_1 afferrato la ragazza per il collo (circostanza, questa, di cui la teste ha dichiarato, peraltro, di aver Tes_1 avuto diretta percezione, potendo apprezzare il segno lasciato dalla stretta: cfr. verbale d'udienza 12.05.2025).
Dal complesso delle acquisizioni considerate, dunque, può desumersi la prova delle condotte violente tenute dal resistente e dell'efficacia causale delle stesse nel determinare la crisi coniugale, stante anche la contiguità temporale tra l'episodio di violenza denunciato dalla ricorrente, l'incontestato pagina 3 di 7 allontanamento del resistente dalla casa coniugale e la proposizione da parte dell'attrice della domanda di separazione.
Tanto è sufficiente ad integrare i presupposti dell'addebito della separazione, dovendosi dar continuità al consolidato insegnamento della Corte di cassazione, secondo il quale “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse” (cfr., ex multis, Cass. n. 10021/2025), rilevandosi peraltro come tale principio debba trovare applicazione anche qualora gli agiti violenti siano commessi in danno dei figli della coppia, configurandosi una grave violazione degli obblighi genitoriali ex art. 147 c.c. (cfr., in questo senso, Cass. n. 17710/2005 e Trib. Torino n. 4672/2016).
In accoglimento della domanda attorea, dev'essere dichiarata la separazione addebitabile al resistente sig. . Controparte_1
Sull'affidamento della figlia minore , la sua collocazione e residenza anagrafica. Sulla Per_2 frequentazione della figlia minore col genitore non collocatario
In merito alla regolamentazione dei rapporti con la figlia minore (essendo la Persona_2 primogenita già maggiorenne), entrambe le parti hanno chiesto la conferma delle previsioni adottate con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 20.03.2025, motivo per cui l'ascolto della ragazza (che tra pochi mesi conseguirà la maggiore età) è stato ritenuto superfluo.
Con tale provvedimento il Giudice Relatore, come già evidenziato, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, confermando la residenza anagrafica e la dimora abituale di presso la madre e stabilendo che la frequentazione padre-figlia possa avvenire secondo Persona_2 il libero gradimento della ragazza. Il Giudice Relatore ha così motivato l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti: “che debba essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori (l'altra figlia è già maggiorenne), non ravvisandosi, allo stato, elementi sufficienti e sì gravi per derogare al principio genitoriale della bigenitorialità. Vero è che, per quanto riferito dai coniugi in udienza e per quanto emerso dalle relazioni sociali, attualmente la minore non ha contatti con il padre, ma questo solo dall'estate scorsa, essendosi fino a quel momento frequentata con il genitore al quale è apparsa affettivamente legata (v. rel. SS del 29.1.25). Il padre, peraltro, sta contribuendo al mantenimento della prole;
che sia opportuno, nell'interesse della minore, al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, disporre che i genitori esercitino, anche disgiuntamente, la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
che, quanto alla collocazione abitativa della minore, debba essere confermata quella presso il domicilio materno, non essendo tale profilo in contrasto fra le parti;
che debba disporsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente, non essendo stata formulata sul punto contraria domanda da parte del resistente;
che, quanto al regime di visita padre-figlia minore, debba disporsi che la frequentazione avvenga secondo il libero gradimento della ragazza, attesane l'età (a breve compirà 17 anni)”. Contestualmente, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio di NPI/Psicologia (reputata opportuna “…per l'eventuale attivazione degli interventi di sostegno psicologico e genitoriale stimati utili nell'interesse della minore”: cfr. ordinanza 20.03.2025), non apparendo invece necessario, sulla scorta delle stesse osservazioni degli operatori, protrarre l'intervento del Servizio Sociale.
Ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dalle determinazioni assunte in sede provvisoria, alle quali deve dunque esser data conferma, come peraltro congiuntamente chiesto dalle parti. pagina 4 di 7 Segnatamente, dalle relazioni sociali in atti non sono emersi elementi di pregiudizio tali da giustificare una deroga all'affidamento condiviso, né – in relazione all'età della figlia , Persona_2 che a marzo 2026 compirà i diciotto anni – pare prospettabile una disciplina puntuale degli incontri tra la medesima e il resistente, parendo congruo rimettere modi e tempi di tale frequentazione alla libera volontà della ragazza (come, peraltro, già avviene, secondo quanto riferito dalla già richiamata rel. NPI 20.10.2025).
Per le medesime ragioni va confermata la collocazione abitativa e la residenza anagrafica della minore presso la ricorrente, con la quale la medesima pacificamente convive.
Con riguardo, infine, alle prese in carico dei Servizi di territorio, reputa il Collegio di condividere la valutazione di non necessità della protrazione degli interventi dei Servizi Sociali, non constando profili sopravvenuti di criticità che ne facciano apparire necessaria la riattivazione. Si ritiene, per contro, opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico da parte del
[...]
ai fini dell'eventuale attivazione, nell'interesse di , degli interventi di CP_2 Persona_2 supporto psicologico e genitoriale individuati dagli operatori e per il tempo dai medesimi stimato necessario, considerato che, a breve, la ragazza diverrà maggiorenne.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Neppure sussistono ragioni per discostarsi da quanto stabilito nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 20.03.2025 con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, essendo incontroverso come in essa la sig.ra viva con le due figlie (cfr. anche le dichiarazioni della medesima di cui Parte_1 al verbale d'udienza 10.02.2025) e non essendovi contestazioni in proposito (avendo le parti concluso, anche sotto questo profilo, per la conferma delle determinazioni assunte in sede provvisoria: cfr. verbale d'udienza 29.10.2025).
Sulla domanda di contributo al mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2
Quanto al mantenimento delle figlie ( da poco divenuta maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente indipendente e , minorenne), la ricorrente ha chiesto la conferma del Per_2 contributo posto a carico del sig. in sede di provvedimenti provvisori e urgenti e determinato Pt_1 nell'importo complessivo di E. 350,00 al mese (e cioè E. 175,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa applicato presso il Tribunale di Torino. Per contro, il resistente, nel riproporre le conclusioni di cui alla comparsa di risposta, ha instato affinché il proprio obbligo di contribuzione al mantenimento della prole sia limitato alla minor somma mensile di E. 200,00 (E. 100,00 per figlia).
Ritiene il Tribunale che, sul punto, vada data conferma alla disciplina stabilita in sede provvisoria, non ravvisandosi, nella situazione economica delle parti, mutamenti idonei a giustificare una riduzione del contributo dovuto dal resistente.
In sede provvisoria, il Giudice Relatore, nel determinare il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento della prole, ha così motivato: “che, quanto al mantenimento della prole, tenuto della situazione reddituale delle parti quale risulta dalle rispettive dichiarazioni rese e dalla documentazione versata in atti (la ricorrente ha dichiarato di lavorare in regola come badante con una retribuzione di circa 700/800 euro ma di avere anche delle ulteriori entrate occasionali, di percepire per intero l'assegno unico e di vivere in un'abitazione in locazione con costi di circa 520 al mese per canone e oneri accessori, cfr. doc. 11; il resistente ha percepito negli anni d'imposta 2022 e 2023 redditi mensili tra E.
1.200 ed E. 1.500, cfr. CU 2023 e 2024, ha dichiarato di lavorare attualmente come muratore senza contratto e di avere guadagni di circa E.
1.000 mensili, di vivere ospite da amici), della circostanza che il resistente non ha documentato in modo completo la propria situazione economica, ottemperando solo parzialmente all'ordine di esibizione disposto da questo giudice con ordinanza del 10.2.25 e prima ancora con il decreto di fissazione udienza (gli estratti c/c versati in atti pagina 5 di 7 sono del tutto parziali) e considerato, altresì, che gli oneri di mantenimento diretto delle ragazze gravano in misura prevalente sulla madre, non avendo il resistente -allo stato- rapporti con le figlie, debba stabilirsi a carico del sig. un contributo economico complessivo a favore della prole di Pt_1 E. 350 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in dispositivo;
detto contributo è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale” (cfr. ordinanza 20.03.2025).
Dall'esame della documentazione reddituale aggiornata acquisita al giudizio si evince come tale assetto non appaia ad oggi mutato, non potendosi ritenere provato, in particolare, un peggioramento delle condizioni economiche del resistente.
Segnatamente, l'incompletezza delle evidenze utili a ricostruire la situazione reddituale del sig.
, già rimarcata dall'ordinanza del Giudice Relatore, risulta acclarata anche alla luce delle Pt_1 ulteriori produzioni del medesimo, parimenti parziali;
ciononostante, gli elementi disponibili denotano una sostanziale stabilità dell'assetto economico del predetto rispetto al contesto preso in considerazione in sede provvisoria.
A fronte dell'ordine giudiziale di depositare la documentazione aggiornata relativa ai redditi percepiti, il resistente si è limitato a produrre la C.U. del 2025, omettendo la produzione in giudizio della movimentazione bancaria relativa alle ultime due annualità, documentazione quest'ultima necessaria ai fini di una completa ricostruzione della situazione reddituale del resistente, considerato vieppiù che il sig. ha dichiarato di percepire guadagni da attività lavorativa irregolare (cfr. Pt_1 verbale d'udienza 10.02.2025: “…lavoro come muratore senza contratto e guadagno intorno a 1000 euro al mese”).
Dal canto suo, la ricorrente risulta aver percepito, nel 2025, redditi in linea con quanto dichiarato all'udienza ex art. 473bis 21 cpc (cfr. estratti c/c prodotti il 15.10.25).
L'assenza di provate variazioni della situazione di fatto ed economica delle parti, in definitiva, induce a confermare, in punto mantenimento della prole, le previsioni di cui all'ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c.
Il contributo posto a carico del resistente è dovuto a far tempo dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
Deve parimenti darsi conferma alle statuizioni provvisorie per quanto concerne il diritto della ricorrente a percepire per intero l'Assegno Unico, trattandosi del genitore col quale le due ragazze stabilmente convivono e sul quale gravano in via prevalente, se non esclusiva, gli oneri di mantenimento diretto delle figlie (cfr. Cass. Civ. 4672/25).
Sulla domanda di divorzio nonché sulla domanda di cessazione dell'uso del cognome maritale
La ricorrente ha domandato, unitamente alla separazione, lo scioglimento del matrimonio, domanda alla quale il resistente non si è opposto.
Atteso che la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale non risulta allo stato procedibile, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di legge nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio, pregiudiziale rispetto ad ogni questione concernente il cognome maritale.
Sulle spese di lite
Nulla va disposto in questa sede in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, da riservare alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Torino, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_4 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che la frequentazione padre-figlia avvenga secondo il libero gradimento della ragazza;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio di NPI/Psicologia al fine dell'attivazione degli interventi di sostegno psicologico reputati opportuni nell'interesse della ragazza e fin quando stimato opportuno dal predetto Servizio, tenuto conto del prossimo raggiungimento della maggiore età;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi ivi presenti, in favore della ricorrente sig.ra ; Parte_1
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il sig. corrisponda alla Controparte_1 sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1 Persona_1 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (minorenne), la somma mensile di Per_2 E. 350,00 (E. 175,00 per figlia), con versamento entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DISPONE che l'Assegno Unico sia percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al Servizio di NPI/Psicologia per il tramite del SS- sede.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.12.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN OT ER AM
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
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