Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4099/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. FARACI CINZIA); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (Avv. BONANNO GIULIO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 03/01/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 11-26/01/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate integralmente:
- “dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Palermo il 27/12/2013,
- disporre l'affido condiviso delle minori, e , con convivenza prevalente Per_1 Per_2 presso il domicilio materno, definendo le modalità del diritto di visita del sig. CP_1 cosi come indicate in premessa (come stabilito in fase di separazione);
[...]
- disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
entro giorno CINQUE di ogni mese la somma di € 360,00 (€180,00 per Parte_1 ciascuna delle figlie) a titolo di contributo al mantenimento, aggiornato annualmente secondo ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
27/12/2013, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 56, parte I, dell'anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
16/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.