Articolo 1862 del Codice civile
Articolo 1861Articolo 1863
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19 aprile 1942
Art. 1862.

(Norme applicabili).

L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, e' soggetta alle norme stabilite per la vendita.

L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e' soggetta alle norme stabilite per la donazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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