Art. 1862.
(Norme applicabili).
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, e' soggetta alle norme stabilite per la vendita.
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e' soggetta alle norme stabilite per la donazione.
(Norme applicabili).
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, e' soggetta alle norme stabilite per la vendita.
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e' soggetta alle norme stabilite per la donazione.