Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 3
La contestazione della procura "ad litem" conferita da un soggetto residente all'estero che agisca davanti al giudice italiano necessita della querela di falso soltanto ove ne investa la certificazione dell'autografia, potendo, invece, essere vinta con prova contraria la presunzione di effettuazione in Italia dell'autentica della sottoscrizione.
Spetta all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, alla stregua della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970, il potere di rivolgersi con commissione rogatoria all'autorità competente di un altro Stato contraente per richiedergli il compimento di un atto istruttorio; il carattere officioso che caratterizza l'intero sub-procedimento esclude la possibilità di una comminatoria di decadenza della parte dalla prova, non espletata nel termine originariamente fissato dall'ordinanza che abbia disposto la rogatoria internazionale.
La mancata assegnazione di un termine per la eventuale sanatoria della procura ritenuta invalida non comporta violazione dell'art. 182 cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportatagli dalla legge 17 giugno 2009, n. 69), se non in caso di diniego a fronte di una esplicita richiesta della parte, che ben può attivarsi per il rilascio di una nuova e valida procura laddove la questione del vizio di quella originaria sia stata oggetto dell'attività defensionale ed istruttoria.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA Orue C. ha proposto ricorso per cassazione, contro il Ministero dell'interno, impugnando il decreto del Tribunale di Salerno, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, che ha rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva, a propria volta, disatteso le sue domande di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. Il Ministero dell'interno non si è costituito. La prima sezione civile della Cassazione, ritenendo preliminare rispetto all'esame dei motivi proposti la valutazione dell'ammissibilità del ricorso, in ragione del difetto di …
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Leggi di più… - 3. Protezione internazionale: la procura speciale per il ricorso in cassazioneAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 17301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17301 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC KO, nella qualità di erede di RC LI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio 20, presso lo studio dell'avv.to STANISCIA Nicola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura notarile unitamente all'avv.to Stefano Menicacci;
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappr.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e dom.to in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia emesso in data 13 dicembre 2010 e depositato il 21 febbraio 2011, R.G. n. 825/2007;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Con ricorso del 5 novembre 2007 KO RC, nella qualità di erede di LI RC, ha chiesto alla Corte di appello di Perugia la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento, ex L. n. 89 del 2001, del danno subito per la durata eccessiva e non ragionevole di un giudizio svoltosi davanti alla Pretura (e al Tribunale) di Roma e quindi davanti alla Corte di appello.
2. Si è costituito il Ministero della Giustizia e ha chiesto dichiararsi la nullità della procura rilasciata in favore dell'avv.to Staniscia perché mancante della indicazione del luogo e della data di rilascio e apparentemente conferita da un soggetto residente all'estero, quindi senza l'osservanza della procedura prevista in casi simili e con la conseguenza del venir meno dello jus postulando. Ha chiesto ammettersi interrogatorio formale del ricorrente sulla circostanza del luogo del rilascio della procura.
3. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato il ricorso inammissibile per nullità della procura, ritenendo che fosse stata conferita all'estero ma con autenticazione della sottoscrizione compiuta dall'avv. Nicola Staniscia inidoneo, in relazione al luogo di rilascio della procura, a esercitare il potere di certificazione e di conseguenza ha accertato il difetto dello jus postulando da parte del difensore che ha condannato al pagamento delle spese processuali.
4. Ricorre per cassazione KO RC affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce violazione e falsa applicazione:
a) dell'art. 182 c.p.c., novellato, dell'art. 112 c.p.c.; b) degli artt. 154, 184 bis, 204 e 294 c.p.c.; c) dell'art. 221 c.p.c.. 5. Si difende con controricorso il Ministero della Giustizia. RITENUTO IN DIRITTO
Che:
6. Con il primo motivo di ricorso si deduce che il novellato art. 182 c.p.c., ha introdotto il principio della sanabilità ex tunc della procura alle liti, principio che non è stato tenuto in considerazione dalla Corte di appello che avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione della procura invalida. Per altro verso il ricorrente, ritenuta la possibilità di sanare la procura alle liti anche in sede di legittimità ha allegato e trascritto nel ricorso copia di mandato speciale alle liti rilasciato da RC KO all'avv. Staniscia e certificazione, in data 23 maggio 2011, dell'autenticità della sottoscrizione del mandato da parte del RC effettuata dal notaio Anka Poropat di Visnjan, nella Repubblica di Croazia.
7. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili. La mancata assegnazione di un termine per l'eventuale sanatoria della procura ritenuta invalida non comporta violazione dell'art. 182 c.p.c., se non in caso di diniego a fronte di una esplicita richiesta della parte, che ben può attivarsi, come ha fatto tardivamente, per il rilascio di una nuova e valida procura nel caso in cui, come quello per cui si controverte, la questione della validità della procura sia stata oggetto della attività defensionale e istruttoria. Il rilascio del nuovo mandato riprodotto nel testo del ricorso per cassazione è evidentemente irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 182 c.p.c., perché è avvenuto dopo la pronuncia della Corte di appello impugnata per cassazione. Inoltre, come ha rilevato nel controricorso l'Amministrazione la procura speciale rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 33, comma 2, a meno che colui che l'ha rilasciata non sia cittadino di un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, la cui adesione sia stata accettata dallo Stato italiano, nel qual caso viene meno l'obbligo di legalizzazione, risultando sufficiente la mera formalità della apostille e cioè del timbro o di altra specifica annotazione apposta da un'autorità legittimata a certificare che il documento prodotto è conforme all'originale. Requisiti che non ricorrono nel caso in esame.
8. Con il secondo motivo di ricorso il RC ribadisce l'eccepita violazione del suo diritto di difesa consistito nel non aver avvisato il suo difensore circa il tempo e il luogo dell'espletamento del suo interrogatorio formale. Anche questa censura è inammissibile perché non coglie la ratto decidendo della Corte di appello che nel respingere tale eccezione si è basata sul differente regime di svolgimento degli atti istruttori demandati per rogatoria ad autorità giudiziaria straniera, ritenuto compatibile dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordine pubblico interno ma soprattutto non tiene conto della circostanza per cui la Corte di appello, dopo aver constatato che la rogatoria era rimasta inevasa, ha disposto l'assunzione diretta dell'interrogatorio formale per l'udienza del 13 dicembre 2010 in cui il RC non è comparso.
9. Inoltre il ricorrente ribadisce l'eccezione di decadenza dall'interrogatorio formale non espletato nel termine originariamente fissato dall'ordinanza che aveva disposto la sua assunzione per rogatoria internazionale, termine prorogato dopo la sua scadenza e senza alcuna istanza della parte interessata. La censura è inammissibile perché assorbita dalle considerazioni svolte con riferimento al primo motivo di ricorso e alla constatazione da parte della Corte di appello della impossibilità di assumere il mezzo di prova per rogatoria con conseguente provvedimento che ha disposto l'espletamento diretto dell'interrogatorio formale. In ogni caso va rilevato che, come affermato correttamente dalla Corte di appello, la "titolarità" della richiesta di assunzione della prova appartiene all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente cui è attribuito, in base alla convenzione dell'Aja applicata dal giudice del merito, il potere di rivolgersi con commissione rogatoria all'autorità competente di un altro Stato contraente per richiedergli il compimento di un atto istruttorie La commissione rogatoria ha pertanto un impulso officioso che caratterizza tutto il sub- procedimento e che esclude la possibilità di una comminatoria di decadenza eccepita dalla difesa dei ricorrenti dovendo ritenersi insussistente la ragione giustificatrice di una rimessione in termini a carico della parte che ha chiesto l'ammissione della prova per il mancato espletamento dell'attività istruttoria demandata dal giudice italiano all'autorità giudiziaria straniera. La fissazione di un nuovo termine da parte del giudice ha infatti una funzione di programmazione della prosecuzione del processo e di interlocuzione con l'autorità giudiziaria cui è rivolta la richiesta di assunzione della prova che prescinde dall'attivazione della parte. 10. Infine il ricorrente contesta il decreto impugnato perché la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciare sull'eccezione di inutilizzabilità dell'interrogatorio formale al di fuori di un procedimento di falso ex art. 221 c.p.c.. Tale affermazione è infondata sia quanto all'assunto dell'omessa pronuncia sia quanto alla deduzione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale al di fuori di un procedimento di querela di falso ex art. 221 c.p.c. e al fine del disconoscimento della sottoscrizione della procura. Sul punto la Corte di appello ha già chiarito che nella specie il Ministro della Giustizia non ha messo in discussione l'autografia della firma apposta in calce alla procura ma ha eccepito che la procura non era presumibilmente stata rilasciata in Italia sia perché in essa non è indicato il luogo di apposizione della firma e di certificazione della sua autenticità, sia perché il ricorrente è residente in [...]. La necessità della querela di falso sussiste solo se diretta a contestare la certificazione di autografia laddove la presunzione di effettuazione in Italia della autentica della sottoscrizione incontra la possibilità di essere vinta con prova contraria che nella specie è stata raggiunta a seguito della mancata risposta all'interrogatorio formale e alla valutazione delle circostanze indicate nella motivazione della Corte di appello. Anche questa censura deve quindi considerarsi inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, della Corte di appello.
11. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 550 Euro oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013