Cass. civ., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 17301
CASS
Sentenza 12 luglio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La contestazione della procura "ad litem" conferita da un soggetto residente all'estero che agisca davanti al giudice italiano necessita della querela di falso soltanto ove ne investa la certificazione dell'autografia, potendo, invece, essere vinta con prova contraria la presunzione di effettuazione in Italia dell'autentica della sottoscrizione.

Spetta all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, alla stregua della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970, il potere di rivolgersi con commissione rogatoria all'autorità competente di un altro Stato contraente per richiedergli il compimento di un atto istruttorio; il carattere officioso che caratterizza l'intero sub-procedimento esclude la possibilità di una comminatoria di decadenza della parte dalla prova, non espletata nel termine originariamente fissato dall'ordinanza che abbia disposto la rogatoria internazionale.

La mancata assegnazione di un termine per la eventuale sanatoria della procura ritenuta invalida non comporta violazione dell'art. 182 cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportatagli dalla legge 17 giugno 2009, n. 69), se non in caso di diniego a fronte di una esplicita richiesta della parte, che ben può attivarsi per il rilascio di una nuova e valida procura laddove la questione del vizio di quella originaria sia stata oggetto dell'attività defensionale ed istruttoria.

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA Orue C. ha proposto ricorso per cassazione, contro il Ministero dell'interno, impugnando il decreto del Tribunale di Salerno, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, che ha rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva, a propria volta, disatteso le sue domande di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. Il Ministero dell'interno non si è costituito. La prima sezione civile della Cassazione, ritenendo preliminare rispetto all'esame dei motivi proposti la valutazione dell'ammissibilità del ricorso, in ragione del difetto di …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 18 giugno 2021

    FATTI DI CAUSA Orue C. ha proposto ricorso per cassazione, contro il Ministero dell'interno, impugnando il decreto del Tribunale di Salerno, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, che ha rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva, a propria volta, disatteso le sue domande di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. Il Ministero dell'interno non si è costituito. La prima sezione civile della Cassazione, ritenendo preliminare rispetto all'esame dei motivi proposti la valutazione dell'ammissibilità del ricorso, in ragione del difetto di …

     Leggi di più…

  • 3Protezione internazionale: la procura speciale per il ricorso in cassazioneAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2021
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 17301
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17301
Data del deposito : 12 luglio 2013

Testo completo