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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NI in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 759/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...] int. 5, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Lepore C.F._1
(C. F. ) PEC: e dall'Avv. Francesco C.F._2 Email_1
Celeste Beatrice (C.F. ), PEC: C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dei Email_2 medesimi in NI Via Santa Chiara n. 14, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._4
a NI (RN), via Algarotti n. 11 int. 5, rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto dall'Avv. Michele Pratelli (C.F. ) e dall'Avv. Fabiola Galluzzi (C.F. C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pesaro – Via A. C.F._6
Ponchielli n. 77 - PEC: - giusta procura in atti;
Email_3 Email_4
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di NI
.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10 settembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato il 15.03.2022 il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 coniuge esponendo di aver contratto matrimonio civile in NI in data 13.09.2018 e che Controparte_1 dalla loro unione è nata la figlia la figlia (05.11.2018). Persona_1
Il ricorrente ha esposto che l'intollerabilità della convivenza è ascrivibile in via esclusiva al comportamento della moglie la quale ha iniziato a trattenersi fuori casa oltre i turni e gli orari di lavoro, uscendo con gli amici e trattenendosi fuori casa fino a tardi e ha tenuto, quindi, condotte contrarie ai doveri coniugali e di genitore disinteressandosi della figlia. Ha proseguito il ricorrente evidenziando che detti comportamenti si sono accentuati dopo che la moglie è stata assunta nel dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e proprio a partire da questo momento ha iniziato ad assumere atteggiamenti litigiosi, minacciosi e provocatori nei suoi confronti. Inoltre, è stato il sig. che, a suo dire, si è Pt_1 sempre occupato di tutti i bisogni e le esigenze della figlia.
Per tali ragioni il ricorrente ha concluso chiedendo l'addebito della separazione alla moglie e in ordine alla disciplina inerente alla figlia chiedendo la collocazione presso di lui.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra la quale ha contestato quanto ex adverso CP_1 dedotto. In particolare, la resistente ha sottolineato la falsità delle dichiarazioni fatte da controparte in quanto volte in via esclusiva a screditare la sua figura. Più nel dettaglio, la sig.ra ha sottolineato che CP_1 il marito non è mai stato in grado di accettare il suo stile di vita e a riguardo ha riferito che lei, sebbene di origini indiane, è cresciuta in Italia e la causa del venire meno dell'affectio coniugalis, pertanto, non è ascrivibile ad una sua condotta contraria ai doveri ex art 143 c.c. ma alla diversità culturale presente tra i due. Il ricorrente, infatti, a detta della sig.ra è sempre rimasto legato alle sue origini e alla cultura CP_1 indiana e a seguito delle nozze ha iniziato ad avere dei comportamenti autoritari e dispregiativi in suo danno, le ha impedito di proseguire nei suoi rapporti di amicizia e dopo la nascita della figlia le ha imposto Per_ di restare a casa con ostacolandola ad inserirsi nel mondo del lavoro nonostante le loro difficoltà finanziarie. A ulteriore conferma delle imposizioni religiose e culturali del marito, la stessa ha smesso di mangiare carne di maiale, nonostante i suoi genitori svolgessero attività di imprenditori proprio nel settore delle carni suine.
La resistente, in seguito, ha ricostruito la situazione lavorativa e reddituale del ricorrente e ha sottolineato che proprio a causa dei continui bisogni economici correlati al ménage familiare il marito si è pagina 2 di 8 dichiarato d'accordo a che lei iniziasse a prestare la propria opera presso il supermercato di NI CP_2 ove la stessa ha svolto l'attività di operatrice di magazzino e di addetta alle consegne di derrate alimentari.
La resistente ha precisato che, nonostante gli impegni lavorativi, ha sempre continuato a occuparsi della casa e della figlia e le sole uscite che si è concessa sono state quelle con alcune amiche di infanzia, non corrispondendo al vero quanto riferito dal ricorrente che lei uscisse tutte le sere trattenendosi fuori casa ben oltre l'orario di lavoro.
In ordine alla domanda di controparte di collocamento della figlia presso il padre, la sig.ra ha CP_1
Per_ sottolineato che la figlia è cresciuta in simbiosi con lei e ancora oggi trascorre la maggior parte delle sue giornate in sua compagnia. Proprio per tali ragioni, la resistente ha sottolineato che nella individuazione del genitore collocatario non potrà trascurarsi quel rapporto di stretta dipendenza sia fisica che materiale che la minore ha instaurato con lei e, inoltre, la resistente ha evidenziato che anche la nonna materna sarebbe sempre pronta e felice di aiutarla nell'accudirla. Inoltre, la resistente ha evidenziato che la collocazione presso di lei sarebbe altresì conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza di Cassazione secondo la quale il collocamento del figlio deve essere disposto presso il genitore che è in grado di garantire il rispetto della figura dell'altro genitore e, pertanto, non può essere disposto presso il sig. che ha Pt_1 sempre tenuto un comportamento volto a screditare la figura materna in maniera del tutto ingiustificata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente dopo aver ascoltato entrambe le parti si è riservato in ordine alla adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti. Con ordinanza depositata in data
31.05.2022 sono state adottate le seguenti disposizioni: “assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia minore b) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederla e tenerla presso di sé come indicato in parte motiva;
c) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 350,00 , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna”.
All'udienza del 15.09.2022 il Giudice istruttore ha provveduto alla nomina del Consulente tecnico
(Dott.ssa il quale ha prestato giuramento alla successiva udienza del 20.10.2022 e ha Persona_2 provveduto al deposito dell'elaborato peritale in data 20.06.2023.
Con ordinanza depositata in data 18.07.2023 il Giudice ha autorizzato il trasferimento della minore unitamente alla madre a Pesaro, ha modificato il calendario di visite padre/figlia e ha incaricato i Servizi
Sociali di monitorare il nucleo familiare con obbligo di relazionare ogni sei mesi.
All'udienza del 29 febbraio 2024, mutato il giudice nella persona fisica, le parti hanno chiesto un breve differimento in quanto il difensore di parte ricorrente ha formulato la proposta di addivenire ad una soluzione conciliativa. All'udienza del 26 marzo 2024 le parti hanno dato atto di non aver raggiunto pagina 3 di 8 l'accordo ed hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze istruttorie. Lo scrivente con ordinanza del 27 marzo 2024 ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e ha ordinato alla resistente di depositare documentazione aggiornata relativa alla sua situazione reddituale.
All'udienza del 10 settembre 2024 le parti ha precisato le loro conclusioni e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge, in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ciò posto e venendo ora al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dal ricorrente – alla quale ha aderito la resistente – è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali, il comportamento delle parti e le dichiarazioni dalle stesse rese innanzi al
Presidente del Tribunale, unitamente alla produzione documentale ed alle altre circostanze fattuali concretamente emerse comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Ricorrono, pertanto, senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. deve con conseguente accoglimento della domanda di separazione personale tra i coniugi. Occorre precisare che, vista la mancata riproposizione da parte del ricorrente della domanda di addebito in sede di precisazione delle conclusioni, questa deve intendersi rinunciata e, pertanto, non verrà esaminata dall'adito Tribunale.
SULLA DISCIPLINA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO E ALLA COLLOCAZIONE DEL MINORE Per_ Entrambe le parti hanno concordemente concluso per l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre.
Detta soluzione, già accolta con ordinanza presidenziale del 31.05.2022, merita di essere confermata anche in questa sede non ricorrendo ragioni per derogarvi ed essendo detta disciplina conforme pagina 4 di 8 all'interesse del minore. Si precisa altresì che questa soluzione è conforme a quelle che sono state le conclusioni rese dal CTU la quale ha concluso la propria relazione evidenziando che: “un affidamento congiunto e mantenimento del collocamento prevalente presso la madre con la garanzia di una frequentazione regolare e costante del padre. - Si considera più adeguata la domiciliazione della madre e della bambina nell'abitazione a Pesaro di proprietà della nonna materna da settembre. I genitori possono essere supportati dalla nonna materna ed avere una migliore rete familiare e contenimento delle spese”.
SULLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE VISITE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Sotto il profilo della regolamentazione delle visite del padre con la figlia, le parti hanno proposto soluzioni parzialmente difformi, in particolare, con riferimento alla disciplina relativa alle settimane nelle quali la minore trascorrerà i weekend con il padre. Il ricorrente, infatti, ha chiesto di trascorrere anche la notte della domenica con la minore mentre la madre ha chiesto che la figlia non pernotti con il padre in tale giornata.
Occorre premettere che sul piano normativo l'art. 337 ter c.c. prevede che i minori abbiano diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Al fine di dare concreta attuazione al diritto alla bigenitorialità il comma 2 dell'art. 337 ter c.c. prevede che il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Lo stesso
Giudice determina i tempi e le modalità di presenza di ciascun genitore fissando la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire alla cura e al loro mantenimento. La presenza consiste nella frequentazione dei figli con il genitore, in qualsiasi luogo essa si svolga, ed è diversa dalla collocazione che consiste invece nel legame dei figli con un dato luogo quale è ad esempio la abitazione di uno dei genitori. I tempi della presenza fanno riferimento al quantum di frequentazione dei figli con ciascun genitore (numero di giorni a settimana, vacanze estive e invernali) mentre le modalità concernono la concreta esplicazione delle attività che ciascun genitore potrà e dovrà svolgere con i figli (portare i figli a scuola, in palestra, portarli in vacanza). La presenza dei figli presso ciascun genitore non deve essere intesa quale un diritto del genitore presso il quale i figli non sono collocati (diritto di visita) ma come un diritto dei figli (diritto alla bigenitorialità). La regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza presso ciascun genitore e, in particolare presso il genitore non collocatario, risponde all'interesse dei minori a conservare e consolidare il rapporto con entrambi. Ciò comporta che i provvedimenti relativi alla presenza dei figli presso ciascun genitore devono essere ispirati esclusivamente ad esigenze di tutela della prole e non possono al contrario essere il frutto di un contemperamento tra l'interesse dei figli e quello del genitore presso cui non sono collocati ove tali interessi risultassero essere confliggenti. Rispetto all'interesse del minore alla attuazione del diritto alla relazione familiare, gli eventuali desiderata o disagi organizzativi dei genitori sono dunque recessivi.
pagina 5 di 8 Nel caso in esame giova evidenziare che la Dott.ssa in ordine alla disciplina inerente alle Per_2 visite padre/figlia ha concluso proponendo la seguente modalità: “il pernotto presso il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera per tre volte al mese ed una volta al mese un week end con la madre. Il padre potrà due volte (martedì e giovedì) a settimana, nella settimana in cui non è di sua spettanza stare con la bambina nel week end, tenerla dal pomeriggio al mattino dopo e portarla a scuola. I passaggi della bambina fra un genitore e l'altro dovranno avvenire in un luogo neutro come la scuola materna, per evitare che i due si incontrino e limitare i conflitti, per cui un genitore la porta e l'altro la va a ritirare;
le vacanze estive e natalizie dovranno essere suddivise in modo equo in base alle ferie disponibili dei genitori. La madre esprime intenzione a collaborare per lasciare altri spazi della bambina con il padre in occasione delle festività. La nonna materna potrà offrire un supporto nel gestire i viaggi”.
Ritiene il presente Collegio che, vista l'età della minore e visto il fatto che la stessa vive e rimarrà collocata a Pesaro presso la madre, sia più conforme al suo interesse prevedere che il padre riporti a casa la figlia la domenica sera, salvo durante i periodi di vacanza nel corso dei quali, non dovendo la minore andare a scuola il lunedì mattina, potrà pernottare con il padre anche la domenica sera.
Con riferimento alla residua disciplina si rinvia a quanto più dettagliatamente riportato in parte dispositiva.
SUL MONITORAGGIO DEI SERVIZI SOCIALI E SULLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO DEL SIG.
BHUYIAN
Parte resistente ha dedotto che debba essere valutata la disciplina inerente al monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali di Pesaro.
Ritiene il presente Collegio che all'esito della relazione dei Servizi Sociali depositata in data 16.07.2024 non ricorrano le ragioni per proseguire l'attività di monitoraggio. Gli stessi Servizi, infatti, hanno concluso la loro relazione affermando che “questi mesi di monitoraggio hanno permesso di riscontrare l'assenza di problematiche alla stessa stregua del passato” e hanno suggerito la prosecuzione di tale attività solo per alcuni mesi. Visto che sono quindi state superate le problematiche che hanno reso necessario l'intervento dei Servizi Sociali e visto che sono oramai decorsi alcuni mesi tra il deposito dell'ultima relazione e la adozione della seguente pronuncia senza che siano di nuovo emerse situazioni di conflittualità, deve essere revocato l'incarico ai
Servizi in quanto il percorso è da considerarsi concluso.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA MINORE
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che venga posto a suo carico quale obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia di versare la somma di euro 200,00 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente, al contrario, ha insistito nella conferma di quanto già disposto in sede presidenziale
(350,00 euro mensili) oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 8 Sulla base delle deduzioni delle parti non costituisce profilo contestato quello relativo alla debenza da parte del sig. dell'assegno di mantenimento in favore della figlia. Il solo profilo controverso che Pt_1 deve essere analizzato dal presente Tribunale è quello relativo alla determinazione dell'importo dovuto.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità, che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
I medesimi principi sono stati confermati dalla giurisprudenza di Cassazione, che in materia di quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio ha affermato che si deve tenere conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cassazione civile, sez. I, 03.11.2023, n. 30643).
Pertanto, al fine della determinazione del contributo dovuto dal sig. a titolo di mantenimento Pt_1 della figlia, preliminarmente, occorre ricostruire la situazione patrimoniale del ricorrente e della resistente.
Il sig. svolge la professione di meccanico e dalla documentazione depositata in atti risulta Pt_2 percepire un reddito annuo lordo di euro 23.083,00 e non è titolare di beni immobili.
La sig.ra lavora alle dipendenze della ditta e percepisce un reddito annuo lordo di CP_1 CP_2 euro 22.483,34.
Ricorre pertanto una situazione di sostanziale equilibrio patrimoniale tra le parti che giustifica la conferma di quanto già disposto in sede presidenziale in ordine al mantenimento che il ricorrente sarà tenuto a corrispondere mensilmente alla madre, vista anche la collocazione prevalente presso di lei all'esito del calendario di visite di seguito indicato.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sono interamente da compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi sig. , nato a [...] Parte_1
(Bangladesh) il 13.09.1996, e sig.ra nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
pagina 7 di 8 matrimonio a NI in data 13.09.2018 iscritto al Registro degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 121, parte 1, anno 2018 e li autorizza a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_
➢ Affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
➢ Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa tenere con sé la figlia dal venerdì pomeriggio alla domenica sera per tre volte al mese (durante i periodi di vacanze scolastiche dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina); nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà tenere con sé la minore due volte a settimana (indicativamente il martedì ed il giovedì), dal pomeriggio al mattino dopo, portandola a scuola;
per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previamente concordati tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
per un periodo di sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; alternativamente, di anno in anno, il giorno del suo compleanno;
➢ Revoca l'incarico dei Servizi Sociali di Pesaro di monitorare il nucleo familiare;
➢ Conferma l'obbligo del sig. di versare, entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, alla sig.ra la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - Controparte_1 di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio.
➢ Compensa le spese di lite
NI, così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NI in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 759/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...] int. 5, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Lepore C.F._1
(C. F. ) PEC: e dall'Avv. Francesco C.F._2 Email_1
Celeste Beatrice (C.F. ), PEC: C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dei Email_2 medesimi in NI Via Santa Chiara n. 14, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._4
a NI (RN), via Algarotti n. 11 int. 5, rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto dall'Avv. Michele Pratelli (C.F. ) e dall'Avv. Fabiola Galluzzi (C.F. C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pesaro – Via A. C.F._6
Ponchielli n. 77 - PEC: - giusta procura in atti;
Email_3 Email_4
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di NI
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pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10 settembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato il 15.03.2022 il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 coniuge esponendo di aver contratto matrimonio civile in NI in data 13.09.2018 e che Controparte_1 dalla loro unione è nata la figlia la figlia (05.11.2018). Persona_1
Il ricorrente ha esposto che l'intollerabilità della convivenza è ascrivibile in via esclusiva al comportamento della moglie la quale ha iniziato a trattenersi fuori casa oltre i turni e gli orari di lavoro, uscendo con gli amici e trattenendosi fuori casa fino a tardi e ha tenuto, quindi, condotte contrarie ai doveri coniugali e di genitore disinteressandosi della figlia. Ha proseguito il ricorrente evidenziando che detti comportamenti si sono accentuati dopo che la moglie è stata assunta nel dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e proprio a partire da questo momento ha iniziato ad assumere atteggiamenti litigiosi, minacciosi e provocatori nei suoi confronti. Inoltre, è stato il sig. che, a suo dire, si è Pt_1 sempre occupato di tutti i bisogni e le esigenze della figlia.
Per tali ragioni il ricorrente ha concluso chiedendo l'addebito della separazione alla moglie e in ordine alla disciplina inerente alla figlia chiedendo la collocazione presso di lui.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sig.ra la quale ha contestato quanto ex adverso CP_1 dedotto. In particolare, la resistente ha sottolineato la falsità delle dichiarazioni fatte da controparte in quanto volte in via esclusiva a screditare la sua figura. Più nel dettaglio, la sig.ra ha sottolineato che CP_1 il marito non è mai stato in grado di accettare il suo stile di vita e a riguardo ha riferito che lei, sebbene di origini indiane, è cresciuta in Italia e la causa del venire meno dell'affectio coniugalis, pertanto, non è ascrivibile ad una sua condotta contraria ai doveri ex art 143 c.c. ma alla diversità culturale presente tra i due. Il ricorrente, infatti, a detta della sig.ra è sempre rimasto legato alle sue origini e alla cultura CP_1 indiana e a seguito delle nozze ha iniziato ad avere dei comportamenti autoritari e dispregiativi in suo danno, le ha impedito di proseguire nei suoi rapporti di amicizia e dopo la nascita della figlia le ha imposto Per_ di restare a casa con ostacolandola ad inserirsi nel mondo del lavoro nonostante le loro difficoltà finanziarie. A ulteriore conferma delle imposizioni religiose e culturali del marito, la stessa ha smesso di mangiare carne di maiale, nonostante i suoi genitori svolgessero attività di imprenditori proprio nel settore delle carni suine.
La resistente, in seguito, ha ricostruito la situazione lavorativa e reddituale del ricorrente e ha sottolineato che proprio a causa dei continui bisogni economici correlati al ménage familiare il marito si è pagina 2 di 8 dichiarato d'accordo a che lei iniziasse a prestare la propria opera presso il supermercato di NI CP_2 ove la stessa ha svolto l'attività di operatrice di magazzino e di addetta alle consegne di derrate alimentari.
La resistente ha precisato che, nonostante gli impegni lavorativi, ha sempre continuato a occuparsi della casa e della figlia e le sole uscite che si è concessa sono state quelle con alcune amiche di infanzia, non corrispondendo al vero quanto riferito dal ricorrente che lei uscisse tutte le sere trattenendosi fuori casa ben oltre l'orario di lavoro.
In ordine alla domanda di controparte di collocamento della figlia presso il padre, la sig.ra ha CP_1
Per_ sottolineato che la figlia è cresciuta in simbiosi con lei e ancora oggi trascorre la maggior parte delle sue giornate in sua compagnia. Proprio per tali ragioni, la resistente ha sottolineato che nella individuazione del genitore collocatario non potrà trascurarsi quel rapporto di stretta dipendenza sia fisica che materiale che la minore ha instaurato con lei e, inoltre, la resistente ha evidenziato che anche la nonna materna sarebbe sempre pronta e felice di aiutarla nell'accudirla. Inoltre, la resistente ha evidenziato che la collocazione presso di lei sarebbe altresì conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza di Cassazione secondo la quale il collocamento del figlio deve essere disposto presso il genitore che è in grado di garantire il rispetto della figura dell'altro genitore e, pertanto, non può essere disposto presso il sig. che ha Pt_1 sempre tenuto un comportamento volto a screditare la figura materna in maniera del tutto ingiustificata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente dopo aver ascoltato entrambe le parti si è riservato in ordine alla adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti. Con ordinanza depositata in data
31.05.2022 sono state adottate le seguenti disposizioni: “assegna la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia minore b) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
il padre potrà vederla e tenerla presso di sé come indicato in parte motiva;
c) pone a carico del marito un assegno mensile di euro 350,00 , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna”.
All'udienza del 15.09.2022 il Giudice istruttore ha provveduto alla nomina del Consulente tecnico
(Dott.ssa il quale ha prestato giuramento alla successiva udienza del 20.10.2022 e ha Persona_2 provveduto al deposito dell'elaborato peritale in data 20.06.2023.
Con ordinanza depositata in data 18.07.2023 il Giudice ha autorizzato il trasferimento della minore unitamente alla madre a Pesaro, ha modificato il calendario di visite padre/figlia e ha incaricato i Servizi
Sociali di monitorare il nucleo familiare con obbligo di relazionare ogni sei mesi.
All'udienza del 29 febbraio 2024, mutato il giudice nella persona fisica, le parti hanno chiesto un breve differimento in quanto il difensore di parte ricorrente ha formulato la proposta di addivenire ad una soluzione conciliativa. All'udienza del 26 marzo 2024 le parti hanno dato atto di non aver raggiunto pagina 3 di 8 l'accordo ed hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze istruttorie. Lo scrivente con ordinanza del 27 marzo 2024 ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e ha ordinato alla resistente di depositare documentazione aggiornata relativa alla sua situazione reddituale.
All'udienza del 10 settembre 2024 le parti ha precisato le loro conclusioni e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge, in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ciò posto e venendo ora al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dal ricorrente – alla quale ha aderito la resistente – è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali, il comportamento delle parti e le dichiarazioni dalle stesse rese innanzi al
Presidente del Tribunale, unitamente alla produzione documentale ed alle altre circostanze fattuali concretamente emerse comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Ricorrono, pertanto, senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. deve con conseguente accoglimento della domanda di separazione personale tra i coniugi. Occorre precisare che, vista la mancata riproposizione da parte del ricorrente della domanda di addebito in sede di precisazione delle conclusioni, questa deve intendersi rinunciata e, pertanto, non verrà esaminata dall'adito Tribunale.
SULLA DISCIPLINA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO E ALLA COLLOCAZIONE DEL MINORE Per_ Entrambe le parti hanno concordemente concluso per l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre.
Detta soluzione, già accolta con ordinanza presidenziale del 31.05.2022, merita di essere confermata anche in questa sede non ricorrendo ragioni per derogarvi ed essendo detta disciplina conforme pagina 4 di 8 all'interesse del minore. Si precisa altresì che questa soluzione è conforme a quelle che sono state le conclusioni rese dal CTU la quale ha concluso la propria relazione evidenziando che: “un affidamento congiunto e mantenimento del collocamento prevalente presso la madre con la garanzia di una frequentazione regolare e costante del padre. - Si considera più adeguata la domiciliazione della madre e della bambina nell'abitazione a Pesaro di proprietà della nonna materna da settembre. I genitori possono essere supportati dalla nonna materna ed avere una migliore rete familiare e contenimento delle spese”.
SULLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE VISITE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Sotto il profilo della regolamentazione delle visite del padre con la figlia, le parti hanno proposto soluzioni parzialmente difformi, in particolare, con riferimento alla disciplina relativa alle settimane nelle quali la minore trascorrerà i weekend con il padre. Il ricorrente, infatti, ha chiesto di trascorrere anche la notte della domenica con la minore mentre la madre ha chiesto che la figlia non pernotti con il padre in tale giornata.
Occorre premettere che sul piano normativo l'art. 337 ter c.c. prevede che i minori abbiano diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Al fine di dare concreta attuazione al diritto alla bigenitorialità il comma 2 dell'art. 337 ter c.c. prevede che il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Lo stesso
Giudice determina i tempi e le modalità di presenza di ciascun genitore fissando la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire alla cura e al loro mantenimento. La presenza consiste nella frequentazione dei figli con il genitore, in qualsiasi luogo essa si svolga, ed è diversa dalla collocazione che consiste invece nel legame dei figli con un dato luogo quale è ad esempio la abitazione di uno dei genitori. I tempi della presenza fanno riferimento al quantum di frequentazione dei figli con ciascun genitore (numero di giorni a settimana, vacanze estive e invernali) mentre le modalità concernono la concreta esplicazione delle attività che ciascun genitore potrà e dovrà svolgere con i figli (portare i figli a scuola, in palestra, portarli in vacanza). La presenza dei figli presso ciascun genitore non deve essere intesa quale un diritto del genitore presso il quale i figli non sono collocati (diritto di visita) ma come un diritto dei figli (diritto alla bigenitorialità). La regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza presso ciascun genitore e, in particolare presso il genitore non collocatario, risponde all'interesse dei minori a conservare e consolidare il rapporto con entrambi. Ciò comporta che i provvedimenti relativi alla presenza dei figli presso ciascun genitore devono essere ispirati esclusivamente ad esigenze di tutela della prole e non possono al contrario essere il frutto di un contemperamento tra l'interesse dei figli e quello del genitore presso cui non sono collocati ove tali interessi risultassero essere confliggenti. Rispetto all'interesse del minore alla attuazione del diritto alla relazione familiare, gli eventuali desiderata o disagi organizzativi dei genitori sono dunque recessivi.
pagina 5 di 8 Nel caso in esame giova evidenziare che la Dott.ssa in ordine alla disciplina inerente alle Per_2 visite padre/figlia ha concluso proponendo la seguente modalità: “il pernotto presso il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera per tre volte al mese ed una volta al mese un week end con la madre. Il padre potrà due volte (martedì e giovedì) a settimana, nella settimana in cui non è di sua spettanza stare con la bambina nel week end, tenerla dal pomeriggio al mattino dopo e portarla a scuola. I passaggi della bambina fra un genitore e l'altro dovranno avvenire in un luogo neutro come la scuola materna, per evitare che i due si incontrino e limitare i conflitti, per cui un genitore la porta e l'altro la va a ritirare;
le vacanze estive e natalizie dovranno essere suddivise in modo equo in base alle ferie disponibili dei genitori. La madre esprime intenzione a collaborare per lasciare altri spazi della bambina con il padre in occasione delle festività. La nonna materna potrà offrire un supporto nel gestire i viaggi”.
Ritiene il presente Collegio che, vista l'età della minore e visto il fatto che la stessa vive e rimarrà collocata a Pesaro presso la madre, sia più conforme al suo interesse prevedere che il padre riporti a casa la figlia la domenica sera, salvo durante i periodi di vacanza nel corso dei quali, non dovendo la minore andare a scuola il lunedì mattina, potrà pernottare con il padre anche la domenica sera.
Con riferimento alla residua disciplina si rinvia a quanto più dettagliatamente riportato in parte dispositiva.
SUL MONITORAGGIO DEI SERVIZI SOCIALI E SULLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO DEL SIG.
BHUYIAN
Parte resistente ha dedotto che debba essere valutata la disciplina inerente al monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali di Pesaro.
Ritiene il presente Collegio che all'esito della relazione dei Servizi Sociali depositata in data 16.07.2024 non ricorrano le ragioni per proseguire l'attività di monitoraggio. Gli stessi Servizi, infatti, hanno concluso la loro relazione affermando che “questi mesi di monitoraggio hanno permesso di riscontrare l'assenza di problematiche alla stessa stregua del passato” e hanno suggerito la prosecuzione di tale attività solo per alcuni mesi. Visto che sono quindi state superate le problematiche che hanno reso necessario l'intervento dei Servizi Sociali e visto che sono oramai decorsi alcuni mesi tra il deposito dell'ultima relazione e la adozione della seguente pronuncia senza che siano di nuovo emerse situazioni di conflittualità, deve essere revocato l'incarico ai
Servizi in quanto il percorso è da considerarsi concluso.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA MINORE
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che venga posto a suo carico quale obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia di versare la somma di euro 200,00 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente, al contrario, ha insistito nella conferma di quanto già disposto in sede presidenziale
(350,00 euro mensili) oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 8 Sulla base delle deduzioni delle parti non costituisce profilo contestato quello relativo alla debenza da parte del sig. dell'assegno di mantenimento in favore della figlia. Il solo profilo controverso che Pt_1 deve essere analizzato dal presente Tribunale è quello relativo alla determinazione dell'importo dovuto.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità, che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
I medesimi principi sono stati confermati dalla giurisprudenza di Cassazione, che in materia di quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio ha affermato che si deve tenere conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cassazione civile, sez. I, 03.11.2023, n. 30643).
Pertanto, al fine della determinazione del contributo dovuto dal sig. a titolo di mantenimento Pt_1 della figlia, preliminarmente, occorre ricostruire la situazione patrimoniale del ricorrente e della resistente.
Il sig. svolge la professione di meccanico e dalla documentazione depositata in atti risulta Pt_2 percepire un reddito annuo lordo di euro 23.083,00 e non è titolare di beni immobili.
La sig.ra lavora alle dipendenze della ditta e percepisce un reddito annuo lordo di CP_1 CP_2 euro 22.483,34.
Ricorre pertanto una situazione di sostanziale equilibrio patrimoniale tra le parti che giustifica la conferma di quanto già disposto in sede presidenziale in ordine al mantenimento che il ricorrente sarà tenuto a corrispondere mensilmente alla madre, vista anche la collocazione prevalente presso di lei all'esito del calendario di visite di seguito indicato.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sono interamente da compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi sig. , nato a [...] Parte_1
(Bangladesh) il 13.09.1996, e sig.ra nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
pagina 7 di 8 matrimonio a NI in data 13.09.2018 iscritto al Registro degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 121, parte 1, anno 2018 e li autorizza a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_
➢ Affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
➢ Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa tenere con sé la figlia dal venerdì pomeriggio alla domenica sera per tre volte al mese (durante i periodi di vacanze scolastiche dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina); nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà tenere con sé la minore due volte a settimana (indicativamente il martedì ed il giovedì), dal pomeriggio al mattino dopo, portandola a scuola;
per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previamente concordati tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
per un periodo di sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; alternativamente, di anno in anno, il giorno del suo compleanno;
➢ Revoca l'incarico dei Servizi Sociali di Pesaro di monitorare il nucleo familiare;
➢ Conferma l'obbligo del sig. di versare, entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, alla sig.ra la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - Controparte_1 di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio.
➢ Compensa le spese di lite
NI, così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
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