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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 30/10/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. ER EZ Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa AR UC NG Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 35/2023
da
Parte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Palermo, Via
[...] P.IVA_1
Caduti senza Croce, n. 28, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Cucchiara (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._1
Palermo, via Noto n. 12, Appellante
contro
(C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 PartitaIVA_2
Sindaco avv. , in qualità di legale rappresentante pro tempore, Persona_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giosuè Mazzola (C.F.
con sede in Leonforte (EN) Corso Umberto n.85, che lo C.F._2
rappresenta e difende;
Appellato
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corre di Appello-sez. civile, disattesa ogni
contraria istanza, difesa e/o eccezione,
- accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza
appellata rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa ex adverso in
primo grado poiché infondata sia in fatto che in diritto confermando il decreto
ingiuntivo n. 111/2017 del 10 marzo 2017 emesso dal Tribunale di Enna nel
procedimento RG 340/2017;
- per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della , delle somme ingiunte dal Parte_1
Tribunale di Enna con il decreto ingiuntivo n. 111/2017 per euro 26.666,31 oltre
gli interessi legali come richiesti e le spese della procedura monitoria, liquidate in
complessivi euro 1.564,00, di cui euro 259,00 per spese ed euro 1.305,00 per
compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, il tutto
2 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
In via istruttoria, ordinare al ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_1
all'art. 210 c.p.c. l'esibizione e l'acquisizione delle delibere di Consiglio comunale
inerenti al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, contrariis
rejectis:
1. Dichiarare inammissibile e manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c.
l'appello di Parte_1
e confermare la Sentenza n. 545/2022 del Tribunale di
[...]
Enna.
2. In subordine, dichiarare inammissibili o rigettare in quanto infondate le
domande e le richieste di riforma dell'impugnata sentenza n. 545/2022 del
Tribunale di Enna, proposte da
[...]
nei confronti del Parte_1 CP_1
., con conferma della suddetta sentenza impugnata.
[...]
3. dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione dei nuovi
documenti depositati in appello dall'appellante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di
ogni altra spesa connessa e conseguenziale, oltre accessori come per legge”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
3 Con sentenza n. 545 pubblicata il 29.07.2022, il Tribunale di Enna, in accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, su istanza della
[...]
(d'ora innanzi anche solo , revocava il Parte_1 Pt_1
provvedimento monitorio e condannava parte opposta alla rifusione delle spese di lite.
La controversia traeva origine dalla pretesa creditoria azionata dalla Parte_1
a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per i permessi retribuiti fruiti dai
[...]
propri dipendenti, , e in qualità Persona_2 Persona_3 Persona_4
di Consiglieri comunali presso il Comune di . CP_1
Più specificamente, la agiva in sede monitoria per ottenere Parte_1
l'ingiunzione al pagamento della somma di euro 26.666,31, corrispondente –
secondo quanto dedotto – al rimborso dei permessi retribuiti goduti dai detti dipendenti nell'anno 2013 per l'esercizio delle rispettive funzioni elettive, ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. n. 30/2000.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2017, emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponeva opposizione il deducendo Controparte_1
l'incompetenza del giudice del lavoro, l'insussistenza del credito vantato stante la natura di ente pubblico non economico della nonché l'assenza dei Pt_1
presupposti per far luogo all'emissione del provvedimento monitorio stante la mancanza di documentazione idonea a comprovare l'entità del credito, privo quindi dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
4 Lamentava, invero, rispetto a tale ultimo profilo che la società datrice di lavoro avrebbe dovuto presentare delle richieste documentate, distinte per singolo mese di calendario e per singolo dipendente ed idonee a consentire l'individuazione dei turni di lavoro dai quali il dipendente – consigliere comunale si era assentato, della sede di lavoro nonché del livello di inquadramento e paga oraria/giornaliera spettante.
Il giudice civile presso il Tribunale di Enna, cui la causa veniva successivamente assegnata, stante l'incompetenza per materia del Giudice del Lavoro, in applicazione del principio della ragione più liquida, accoglieva l'opposizione ritenendo che la società opposta non avesse rispettato le previsioni di cui all'art. 20
l.r. 30/2000, omettendo di avanzare una richiesta “documentata” e limitandosi a produrre le sole fatture ove risultava indicato soltanto il numero complessivo di ore di permesso fruite da ciascun dipendente nell'anno 2013.
Evidenziava, inoltre, il Tribunale come parte opposta, sebbene avesse rappresentato che le suddette fatture fossero state redatte sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale, comprovanti le giornate di assenza dei dipendenti ne avesse poi omesso la produzione in Parte_1
giudizio.
In difetto di riscontri probatori adeguati e sulla base delle generiche allegazioni svolte, il Tribunale riteneva non provata la sussistenza del credito, accogliendo per l'effetto l'opposizione e disponendone la revoca del provvedimento monitorio.
Avverso la superiore sentenza proponeva appello la ancorando Parte_1
5 le proprie censure ad unico motivo di impugnazione, sebbene articolato in diversi profili, ovvero: “violazione e/o falsa applicazione del principio di corrispondenza
tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 2697 c.c. - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 79 D. Lgs. 267/2000
e s.m.i.”.
Rilevava l'appellante come, nell'ambito del giudizio in questione, si fosse innanzitutto realizzata una violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale
pronunciato oltre i limiti della domanda avanzata dal opponente. CP_1
Rilevava, in particolare, la che, sebbene il Parte_1 Controparte_1
avesse contestato, in sede di opposizione, esclusivamente l'inesistenza dei presupposti idonei a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo per incertezza del quantum della pretesa creditoria azionata, il primo giudice avrebbe superato i limiti tracciati dalla suddetta contestazione, giungendo ad affermare che il credito rivendicato dalla non fosse adeguatamente supportato da prova, in Parte_1
quanto le fatture prodotte, in assenza di ulteriore ed adeguata documentazione
(quali le attestazioni comprovanti le giornate di assenza dei dipendenti), non potevano considerarsi, da sole, sufficienti a provare il credito.
Con riguardo al secondo profilo di censura, concernente l'asserita inversione dell'onere probatorio, l'appellante lamentava che il Giudice di primo grado non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 2697 c.c., omettendo di disporre l'ordine di esibizione, a carico del della documentazione comprovante l'attività e CP_1
i tempi di espletamento del mandato elettivo svolto dai lavoratori dipendenti per cui
6 era stato richiesto il rimborso.
Sotto ulteriore profilo, lamentava, inoltre, la violazione del principio di non contestazione, sostenendo che il non aveva mai contestato, in Controparte_1
nessuna sede, l'effettivo svolgimento e/o durata del mandato elettivo dei consiglieri, in termine di ore e/o giornate lavorative.
Osservava, infine, che non vi sarebbe alcun obbligo, per la parte opposta nel procedimento monitorio, di integrare le fatture prodotte con ulteriore documentazione, ritenendo che le stesse fossero da sole idonee a fondare la prova del credito. L'eventuale produzione di attestazioni integrative rappresenterebbe, a suo dire, una mera facoltà difensiva.
La società appellante, infine, ribadiva la sua qualità di ente pubblico economico,
evidenziando l'applicabilità, nei suoi confronti, dell'art. 80 TUEL da cui derivava il proprio diritto al rimborso degli oneri per i permessi retribuiti fruiti dai propri dipendenti nell'anno 2013 per lo svolgimento delle funzioni elettive presso il
Comune di , circostanza, continuava a ribadire, “non contestata” dall'ente CP_1
locale opponente nel precedente grado di giudizio.
Il costituitosi nel presente giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione del 2.05.2023, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per “manifesta infondatezza del gravame, stante
la chiarezza, la correttezza e la logicità giuridica della sentenza di prime cure” e
nel merito, invocava la conferma della sentenza impugnata, stante il difetto di prova in ordine alla sussistenza del credito asseritamente vantato dall'appellante.
7 Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., l'appellato riteneva pienamente condivisibile e immune da censure la valutazione operata dal Tribunale,
nella parte in cui aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova del credito, le sole fatture prodotte dall'opponente.
Sottolineava, infatti, come la avrebbe dovuto fornire una Parte_1
documentazione dettagliata, mensile e distinta per ciascun dipendente, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 30/2000, come da plurime richieste in via stragiudiziale.
Rilevava, altresì, l'inammissibilità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, prodotte per la prima volta in questa sede, ritenendole, in ogni caso,
inidonee a dimostrare il credito, in quanto non rispondenti ai requisiti previsti dalla
L.R. n. 30/2000.
Sottolineava, in particolare, che tali dichiarazioni si limitavano a riportare le date di partecipazione dei dipendenti alle sedute consiliari, senza alcuna indicazione circa gli orari in cui si erano assentati per svolgere le rispettive funzioni pubbliche,
le attività svolte, né la durata delle riunioni cui gli stessi avevano preso parte.
Non poteva, dunque, ritenersi raggiunta alcuna prova del credito, considerato che le fatture erano state predisposte sulla base di dati non verificabili né riscontrati.
Con riguardo all'ulteriore profilo di censura, concernente la violazione dell'art. 112 c.p.c., il eccepiva l'infondatezza della doglianza, rilevando come il CP_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si esaurisca nel mero scrutinio della legittimità formale del provvedimento monitorio, ma investe anche e
8 soprattutto la verifica sostanziale del diritto di credito vantato dall'opposto.
Di conseguenza, il vaglio del Giudice non poteva circoscriversi all'ambito delle contestazioni formalmente proposte, ma doveva investire ogni profilo dedotto dalle parti, attraverso una valutazione piena e autonoma delle rispettive allegazioni e dei documenti versati in atti.
Da ultimo, con riguardo alla natura giuridica della S.E.U.S., il CP_1
contestava le argomentazioni dell'appellante, sostenendo che la stessa non potesse qualificarsi alla stregua di un ente pubblico economico, bensì quale ente strumentale di cui l'Amministrazione regionale si avvaleva per svolgere il servizio sanitario.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26.09.2024, svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico, risulta il vaglio dell'eccezione di inammissibilità
ex art. 348 bis c.p.c, sollevata dall'appellato sulla scorta della manifesta infondatezza del gravame e della piena correttezza della sentenza impugnata.
Risulta evidente che l'eventuale statuizione di inammissibilità, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione,
sia da ritenersi ormai assorbita dalla decisione di merito.
Ed invero, l'art. 348 ter c.p.c., primo comma, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, disponeva che: “All'udienza di cui all'art. 350 il giudice,
9 prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile
l'appello, a norma dell'art. 348 bis, primo comma, c.p.c., con ordinanza
succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in
uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.
Pertanto, la previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere “una ragionevole probabilità di essere accolta”, debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, risultando conforme alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutti i motivi di censura.
L'eccezione deve dunque essere respinta in quanto superata, poiché
implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con cui ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento ( ex art. 348 bis c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. “ordinanza filtro”).
Deve dunque procedersi al vaglio nel merito dell'appello che, a parere di questa
Corte, risulta infondato e deve rigettarsi.
Quanto al primo profilo di gravame, con cui parte appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., si osserva quanto segue.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tale principio deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo
10 o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda;
ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo volta a contrastare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può
essere sollevata soltanto dalla parte interessata;
oppure, ancora, fondi la decisione su fatti e circostanze estranee alla materia del contendere, introducendo nel processo un titulus (causa petendi) diverso da quello prospettato dalla parte attrice a sostegno della domanda (cfr., ex multis, Cass. n. 7269/2015).
Nel caso in esame, gli appellanti hanno rilevato che il primo Giudice, pur a fronte di un'opposizione limitata, da parte del alla contestazione circa la CP_1
sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo da parte della avrebbe erroneamente esteso il proprio esame alla verifica della Parte_1
fondatezza del credito, affermandone l'insussistenza.
Tale doglianza, per quanto suggestiva, non coglie nel segno.
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, risulta, infatti, che il
[...]
, già nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo aveva, con il secondo CP_1
motivo, espressamente contestato la sussistenza del credito vantato da parte opposta, subordinando alla negazione dello stesso la deduzione dell'ulteriore profilo relativo alla incertezza del quantum, quale presupposto ostativo all'emanazione del decreto ingiuntivo.
In via preliminare, l'ente locale opponente aveva infatti sollevato la questione afferente alla natura giuridica della qualificandola come ente pubblico Pt_1
11 non economico e, come tale, priva di legittimazione ad invocare i rimborsi.
Lo stesso aveva, altresì, documentato di avere più volte richiesto alla CP_1
S.E.U.S. la produzione della documentazione giustificativa a fondamento della pretesa creditoria, con diverse missive rimaste prive di riscontro (doc. 5).
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, in cui il presupposto del diritto al riconoscimento del rimborso si fonda su una richiesta documentata distinta per singolo mese di calendario e per singolo dipendente ed idonea a consentire l'individuazione dei turni di lavoro dai quali il dipendente – consigliere comunale si era assentato, della sede di lavoro nonché del livello di inquadramento e paga oraria/giornaliera spettante, la contestazione sul quantum, configurata espressamente dal in sede di opposizione quale mancanza dei requisiti di CP_1
certezza, liquidità ed esigibilità del credito, non può non investire anche lo stesso
“an” della pretesa creditoria, in quanto l'incertezza in ordine alle giornate, alle ore impiegate per ciascuna seduta consiliare nonché ai turni di lavoro si risolve necessariamente in un'incertezza sulla collocazione temporale del permesso e sulla sua sicura riferibilità alla funzione pubblica esercitata dal dipendente.
Da quanto sopra e, in particolare, dalla documentazione in atti e dalle difese articolate già in sede stragiudiziale, risulta evidente come il avesse sin CP_1
dall'inizio contestato, sia in via giudiziale che stragiudiziale, la sussistenza del credito azionato da Pt_1
Deve, pertanto, escludersi che il primo Giudice sia incorso in violazione dell'art. 12 domanda, conformemente peraltro al principio affermato dalla Suprema Corte alla cui stregua “La richiesta di rimborso o risarcimento deve essere corredata da
documentazione probatoria specifica e conforme ai requisiti normativi;
in assenza
di tale documentazione, la pretesa deve essere rigettata” (Cass. civ., sez. III, sent.
n. 13984/2018).
Venendo all'esame del secondo profilo oggetto del primo motivo di gravame,
con cui parte appellante ha lamentato una presunta inversione dell'onere della prova, la ha censurato la decisione del Tribunale per non aver Parte_1
ordinato al l'esibizione della documentazione attestante l'attività e i tempi CP_1
di espletamento del mandato per cui i dipendenti avevano richiesto e ottenuto i permessi.
L'appellante ha in proposito richiamato l'art. 79 del TUEL, alla cui stregua tali elementi devono essere puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente di appartenenza.
Sul punto, deve tuttavia ricordarsi che il potere del giudice di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è sostitutivo dell'onere probatorio gravante sulla parte, ma ha natura sussidiaria e suppletiva.
Tale potere può infatti essere esercitato solo quando la parte onerata della prova dimostri di non poter reperire altrimenti la documentazione necessaria, non potendo l'ordine di esibizione essere finalizzato a colmare carenze probatorie né riguardare documenti già nella disponibilità della parte richiedente.
Nel caso di specie, è stata la stessa ad affermare, sin dal giudizio Parte_1
13 di primo grado, di aver emesso le fatture sulla base delle attestazioni rilasciate dai
Comuni, comprovanti le giornate di assenza dei propri dipendenti.
In particolare, a pagina 18 della memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, si legge che “la richiesta di rimborso degli oneri per i permessi politici
fruiti dai propri dipendenti è stata formulata dalla unicamente in relazione Pt_1
a quanto documentato dai lavoratori de quibus per mezzo di idonea attestazione
del Comune di ”, circostanza confermata anche in appello (v. pag. 10 CP_1
dell'atto di gravame).
In tale contesto, l'istanza di esibizione risulta del tutto infondata, atteso che la documentazione posta ad oggetto della richiesta istruttoria era, per stessa ammissione dell'appellante, già nella sua disponibilità.
In ogni caso, non è superfluo ricordare come la ratio della norma invocata dall'appellante (ovvero art. 79 TUEL) debba ricondursi alle prescrizioni dettate per i lavoratori che intendano fruire dei permessi , così stabilendo che l'attività e i tempi di espletamento del mandato devono risultare da una puntuale attestazione dell'ente locale presso cui svolgono la funzione pubblica, costituente per l'appunto il sostrato documentale su cui deve fondarsi la richiesta di permesso, mentre nessun rilievo alla medesima disposizione può attribuirsi, come erroneamente fatto dalla Pt_1
rispetto alla richiesta del rimborso dell'ente datore di lavoro, il cui onere probatorio non può riversarsi sull'ente locale, atteso il chiaro disposto dell'art. 20 l.r. 30/2000
che esige, come già ricordato, una “richiesta documentata”.
Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che il Tribunale abbia operato
14 un'indebita inversione dell'onere probatorio, avendo correttamente ritenuto che la
S.E.U.S., parte onerata della prova, fosse in possesso della documentazione necessaria a fondare la propria pretesa creditoria, e che, pertanto, non potesse surrogare tale onere attraverso l'istanza di esibizione rivolta al appellato. CP_1
Parimenti infondato risulta la doglianza afferente la mancata applicazione del principio processuale di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che,
secondo l'appellante, il non avrebbe mai contestato né l'effettivo CP_1
svolgimento né l'effettiva durata, in termini di ore e/o di giornate lavorative, del mandato elettivo dei consiglieri comunali , e Per_2 Per_3 Per_4
Tre considerazioni si impongono sul punto.
In primo luogo, giova ricordare come l'art. 115, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla legge n. 69/09, ha reso positivo il principio in forza del quale la parte costituita ha l'onere di contestare specificamente i fatti. Tuttavia, proprio alla luce dell'operatività del principio di non contestazione, l'altra parte, a sua volta, ha l'onere di allegare i fatti in maniera specifica e non generica, provvedendo alla precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali pretese sono fondate, in quanto solo così la controparte è posta in condizione di difendersi in modo compiuto.
In secondo luogo, si rammenta, come sopra già osservato che, nel caso di specie,
la contestazione sul quantum, configurata espressamente dal in sede di CP_1
opposizione quale mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, risulta idonea ad incidere anche sullo stesso “an” della pretesa creditoria,
15 posto che l'incertezza in ordine alle giornate, alle ore impiegate per ciascuna seduta consiliare e alla riferibilità ai turni di lavoro per ciascun dipendente determina un'incertezza sulla collocazione temporale del permesso che si riverbera, a sua volta, sulla sua sicura riferibilità alla funzione pubblica esercitata dal dipendente.
Se è vero cioè che il non ha contestato lo svolgimento della funzione di CP_1
consigliere comunale da parte dei lavoratori in questione né che gli stessi nel 2013
abbiano fruito di permessi proprio al fine di svolgere detta funzione pubblica, è
altresì innegabile che tale circostanza non è sufficiente per affermare che la pretesa della possa dirsi contestata solo nel quantum e non anche in ordine alla sua Pt_1
esistenza, trattandosi di credito la cui configurazione si delinea solo nel momento in cui la società datrice di lavoro fornisce i dati documentali richiesti dalla legge.
In terzo luogo, si rileva come tutta la condotta tenuta dal anche in via CP_1
stragiudiziale, nella fase precedente l'avvio del processo di primo grado, milita verso una chiara e decisa contestazione del credito della Pt_1
Ed invero, dagli atti di causa emerga con chiarezza che il ha CP_1
ripetutamente sollecitato la a trasmettere idonea documentazione Pt_1
comprovante la fondatezza del credito vantato, nel rispetto di quanto previsto dalla
L.R. n. 22/2008.
In particolare, con nota del 14 ottobre 2014, il contestava la legittimità CP_1
dei rimborsi richiesti e, contestualmente, invitava la a produrre, a corredo Pt_1
delle fatture emesse, i prospetti dimostrativi previsti espressamente dalla normativa regionale richiamata (cfr. doc. 1 fascicolo . CP_1
16 Con successiva nota del 9 febbraio 2015, l'Ente ribadiva quanto già
rappresentato, sollecitando nuovamente – laddove la società ritenesse di vantare il credito – la trasmissione della documentazione secondo i modi e i termini prescritti dalla L.R. n. 22/2008 (cfr. doc. 2 fascicolo . CP_1
In assenza di riscontri adeguati, il con nota del 19 gennaio 2016, CP_1
dichiarava di non essere in grado di certificare il credito azionato, in considerazione della totale assenza di elementi idonei a giustificarlo (cfr. doc. 3 fascicolo . CP_1
Successivamente, con comunicazione del 20 maggio 2016, l'Amministrazione
osservava come, pur continuando a ricevere solleciti di pagamento, non avesse ricevuto alcuna richiesta di rimborso conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge (cfr. doc. 4 fascicolo . CP_1
Infine, con nota del 27 dicembre 2016, preso atto del perdurante silenzio da parte della il precisava che l'eventuale mancato riscontro da parte del Pt_1 CP_1
legale rappresentante della società sarebbe stato interpretato quale implicito riconoscimento dell'infondatezza delle pretese creditorie, con la conseguenza che le somme riportate nei bilanci della sarebbero state ritenute non dovute e, Pt_1
dunque, illegittimamente iscritte (cfr. doc. 5 fascicolo . CP_1
Le predette contestazioni stragiudiziali venivano, peraltro, espressamente richiamate nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, costituendo il fondamento del secondo motivo di opposizione.
Alla luce di tali circostanze, non può configurarsi alcuna acquiescenza o mancata contestazione da parte del in ordine all'esistenza del credito, essendosi, al CP_1
17 contrario, quest'ultimo attivato in più occasioni per ottenere la documentazione necessaria e avendo espresso in maniera chiara e costante l'inidoneità delle richieste avanzate dalla società appellante a fondare il credito dalla stessa rivendicato.
Ne consegue che, anche sotto tale profilo, il gravame non risulta meritevole di accoglimento.
Del tutto condivisibile ed esente da censure deve quindi considerarsi la decisione del Tribunale laddove, a fronte di una domanda di pagamento fondata solo sulle fatture, ha accolto l'opposizione del per difetto di prova del Controparte_1
credito, non avendo la società datrice di lavoro avanzato una richiesta conforme al dettato dell'art. 20 l.r. 30/2000 laddove dispone, al comma 5, che l'obbligo di rimborso dell'ente segue ad una richiesta documentata del datore di lavoro.
Superfluo risulta, infine, il vaglio della questione afferente la natura giuridica della (in termini di ente pubblico economico, come dalla stessa sostenuto, o Pt_1
di ente pubblico tout court, così come rappresentato dal atteso che trattasi CP_1
di profilo ritenuto - correttamente – dal primo giudice assorbito dall'accoglimento dell'opposizione per difetto di prova del credito e che quindi non può costituire oggetto di appello principale, non avendo il Tribunale adottato alcuna statuizione in proposito, potendosi al più atteggiare quale mera difesa del riproposta CP_1
in subordine nell'ipotesi – non verificatasi – in cui fosse stato ritenuto fondato il motivo di appello sul difetto probatorio.
Le spese per il presente grado, liquidate ai sensi Del DM 55/2014 e succ. mod.
in complessivi € 5.209,50 (esclusa la fase istruttoria per mancato espletamento della
18 stessa), oltre spese generali, oneri fiscali e processuali come per legge seguono la soccombenza e devono, pertanto, porsi a carico della società appellante.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione, in danno dell'appellante,
dell'art.13, co. 1 quater, D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 545/2022 emessa dal
[...]
Tribunale di Enna il 29.07.2022 che, per l'effetto, conferma;
- condanna la società appellante, alla rifusione, in favore del CP_1
, delle spese di lite del presente grado, pari ad € 5.209,50, oltre spese
[...]
generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ove dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il
26.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
AR UC NG ER EZ
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112 c.p.c., avendo lo stesso esercitato il proprio potere decisorio nei limiti della