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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/09/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2617/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2617/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12/09/2025 ad ore 11:04 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. FERRARA Parte_1
STEFANO MARIA;
Per l'avv. BETTONI ANNA e l'Avv. MOCCI FRANCESCO, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. FRANCESCO ROMEO, il quale rileva che in atti vi è il verbale di mediazione a cui la parte non ha partecipato in quanto ci sono centinaia di procedimenti con la controparte e il singolo incontro era stato perso e si era resa disponibile a partecipare alla mediazione;
L'avv. Ferrara richiama il verbale depositato in pct in data 30.6.25;
L'avv. Francesco si oppone alla discussione orale chiedendo la fissazione di un'udienza di p.c. con trattazione scritta e deposito di note conclusive;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da ricorso;
pagina 1 di 10 Parte resistente precisa come da comparsa di costituzione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 2 di 10 N. R.G. 2617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2617/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 8 ottobre 2024 deduceva di aver stipulato Parte_1
con la un contratto di finanziamento per il compimento di lavori di ristrutturazione Controparte_2
con annesso contratto attinente ad una linea di credito con carta revolving per la quale il tasso di interesse era indeterminato, essendo previsto solo il tasso di interesse massimo nella misura di 1,67% mensile, di cui domandava accertarsi e dichiararsi la conseguente nullità, con accertamento e dichiarazione in ordine al diritto del ricorrente di restituire le somme oggetto della linea di credito al tasso di interesse ex art. 117, comma 7, TUB (BOT). In secondo luogo rilevava che dall'estratto conto attinente ai movimenti della carta revolving era emerso che la controparte aveva applicato un diverso pagina 3 di 10 tasso di interesse rispetto a quello pattuito, e ciò senza alcuna comunicazione all'interessato, di talchè domandava, in via subordinata, accertarsi e dichiararsi l'illegittima applicazione dello ius variandi da parte della Controparte_2
Con comparsa del 17 gennaio 2025 si costituiva in giudizio la rilevando che il TAN Controparte_2
era stato pattuito nella misura massima di 1,67% e che, dopo l'attivazione della carta avvenuta dal cliente nel maggio del 2009, la resistente aveva inviato una condizione migliorativa del contratto che veniva fissato nella misura di 15,960%. Rilevava che l'intenzione di controparte era volta a frazionare l'accertamento del proprio diritto dalla condanna al pagamento delle somme ripetibili con conseguente abuso del diritto, che era carente l'interesse ad agire in quanto trattavasi di azione di mero accertamento, che l'azione di ripetizione delle somme era prescritta per il periodo antecedente al 14 ottobre 2014. Nel merito rilevava, poi, che il TAN era stato fissato al 15,960% o del 18% (così diversamente indicato in due passaggi della comparsa costitutiva), a seguito di generica missiva che la aveva inviato a controparte contenete le condizioni di sintesi, unitamente alla carta Controparte_2
revolving. Essa contestava, poi, di aver modificato in peius il tasso contrattuale pattuito con il cliente, rilevando che determinato l'ammontare massimo era legittima la sua applicazione in misura inferiore
(più favorevole al cliente), evidenziando il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'assunta variazione che controparte sosteneva. Infine, rilevava che controparte aveva violato il canone della buona fede in quanto aveva sottoscritto la richiesta della carta revolving, procedendo al suo utilizzo per 17 anni, senza mai avvertire la della nullità che riguardava il Controparte_2
contratto.
***
Le domande attoree sono fondate e meritano integrale accoglimento.
In via preliminare, va rilevato come l'abuso del diritto sollevato dalla per Controparte_2
paralizzare la domanda attorea sia infondato su un duplice piano. In primo luogo, essa si duole di future intenzioni della parte attorea in ordine a futuri giudizi, così non avvedendosi che il nostro ordinamento non consente un processo alle intenzioni della parte, bensì l'accertamento e il giudicato dei fatti. Ne consegue che non è in essere alcuna duplice pendenza di giudizi, né tanto meno per fatti correlati a quelli per cui è causa sono esistiti precedenti che possano aver determinato un qualche “frazionamento” abusivo delle difese volte alla tutela di un diritto sostanzialmente unico di . In secondo Parte_1
luogo, parte resistente non si avvede del thema decidendum introdotto dalla controparte che è volto ad pagina 4 di 10 evitare la restituzione delle maggiori somme debende a titolo di interessi rispetto al mero capitale da restituirsi. In sostanza la tratta di un ipotetico caso in cui il cliente abbia già versato Controparte_2 tutte le somme debende in forza dell'utilizzo della carta revolving, sì che egli sarebbe onerato non solo di agire per l'accertamento della nullità della clausola attinente alla pattuizione di interessi ma, congiuntamente, anche di domandare la ripetizione di quanto versato, pena l'abuso del diritto per il moltiplicarsi di azioni giudiziarie in suo danno. Ebbene tale difesa non si avvede che la prospettazione di parte ricorrente è opposta ovvero egli lamenta di dover ancora versare a favore della CP_2
somme a titolo di interessi, sì che egli, congiuntamente alla domanda di accertamento della
[...]
nullità pone altra domanda volta a far accertare e dichiarare la non sussistenza della futura obbligazione di versamento di tali somme. E' evidente che o parte resistente non ha posto una difesa attinente al caso di specie in cui in forza della narrazione del ricorrente si tratta di future somme da versare e non già di quanto versato oppure essa erra in diritto ritenendo che colui che non abbia ancora versato una somma non debenda possa agire per la sua ripetizione in danno della parte che non ha ancora incamerato il relativo pagamento. Per tutti i motivi suddetti il lamentato abuso di azioni giudiziarie è infondato.
Sullo stesso piano si pongono, poi, le assunte doglianze di parte resistente attinenti alla carenza di interesse ad agire di . La infatti, non si avvede che l'utilità Parte_1 Controparte_2
sostanziale di parte ricorrente è data, già e in primo luogo come per tutte le dichiarazioni di nullità, dalla certezza che viene a connaturare il rapporto giuridico tra le parti per effetto del giudicato che accerti e dichiari la nullità domandata, sì che le parti non possono più controvertere sul medesimo tema in futuro. In secondo luogo, essa non è nemmeno fine a sé stessa, nel caso di specie, in quanto è connaturata ad evitare il futuro pagamento indebito di somme che siano attinenti ad una clausola nulla, sì che anche la tesi di parte resistente che risulta far erroneamente coincidere il diritto ad agire con un'azione giudiziaria con il mero ottenimento di un vantaggio economico, è erronea nella parte in cui la pronuncia di nullità è collegata dal ricorrente alla pronuncia di accertamento e dichiarazione di non debenza delle somme ancora da versarsi a favore della resistente.
Infine, in ordine alle eccezioni preliminari, va analizzata l'eccepita inammissibilità della domanda per violazione del canone della buona fede nell'esecuzione del contratto, avendo Parte_1
proceduto a sottoscrivere un contratto di carta revolving, con relativo utilizzo della carta per 17 anni senza alcun avviso alla controparte in ordine alla nullità della clausola degli interessi. Tale questione è già astrattamente erronea in diritto nella misura in cui non comprende come la violazione dei doveri di pagina 5 di 10 comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto non possano mai incidere sulla validità del contratto. Ne consegue che qualsiasi violazione del canone di buona fede possa essere posto in essere da una parte nell'esecuzione del rapporto contrattuale, ciò non determina alcuna incidenza sul diritto della parte a far valere la nullità, rilevando il canone della buona fede solo sul piano dell'azione risarcitoria che è elemento estraneo alla presente controversia. In secondo luogo, la parte resistente solleva tale eccezione senza avvedersi del contesto in cui si verte nel caso di specie. Giova, quindi, ripercorrere alcuni elementi basilari della controversia ovvero che parte ricorrente è persona fisica che ricopre la qualità di consumatore mentre la è il soggetto professionista che rende Controparte_2 nell'alveo della propria attività di impresa il servizio di prestito tramite linea di credito su carta revolving, che le condizioni contrattuali non sono state redatte a mano da e proposte Parte_1
su adesione alla resistente ma che i rapporti sono recisamente invertiti e, non per ultimo, che tutta la normativa tanto del Codice del Consumo quanto del TUB è volta a tutelare il contraente debole dai possibili abusi che la parte contrattualmente forte può porre in essere avverso la controparte. Ne consegue che non è certo il cliente che deve applicare la perizia e diligenza del professionista nel predisporre le clausole contrattuali che la ha redatto e posto alla sottoscrizione della Controparte_2
controparte, né è egli che deve avvedersi in sede di sottoscrizione del contratto della normativa specialistica applicabile a sua tutela, così come non se ne deve avvedere in nessun limite temporale, essendo tutti tali obblighi semmai rientranti nel dovere professionale della resistente. Ne consegue che l'azione di nullità è stata predisposta come imprescrittibile proprio a tutela della parte del consumatore che può avvedersi della violazione della norma imperativa posta a suo favore anche dopo un amplissimo arco temporale rispetto a quello di sottoscrizione del contratto, senza che il professionista, questo sì tenuto in applicazione della perizia e diligenza propria, a redigere le pattuizioni contrattuali che sottopone alla sottoscrizione dei consumatori, possa duolersi del dovere di controparte di verificare prima dei 17 anni di svolgimento del rapporto la non nullità della clausola di pattuizione degli interessi.
Ne consegue che non vertendosi nel caso di specie di domanda risarcitoria avanzata da Pt_1
avverso la a nulla rileva l'eventuale analisi del comportamento secondo
[...] Controparte_2
buona fede della resistente, essendo certo che essa in qualità di professionista non possa duolersi di un dovere di essere informata dal consumatore che essa aveva redatto un contratto con clausole nulle, poi, dalla stessa applicato nell'esercizio della propria attività di impresa in danno della controparte.
Passando all'analisi di merito della controversia deve rilevarsi come parte ricorrente ha comprovato per tabulas di aver concluso un contratto di credito quale prestito per la manutenzione di casa assieme al pagina 6 di 10 quale è stata prevista la facoltà della di concedere una carta revolving con apertura Controparte_2
credito (doc. 1). Nelle condizioni contrattuali al punto 3.8 del contratto prodotto viene previsto un interesse al tasso massimo del 1,67%, ovvero una forbice tra il minimo di 0 e il massimo percentuale indicato, senza che però sia determinato quale sia l'effettivo tasso di interesse da applicarsi al rapporto di che trattasi. Ai sensi dell'art. 124 TUB, dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente. Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto. Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124, comma 4, nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Nel caso di specie, le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un differenziale sostanzialmente indeterminato. La clausola così predisposta
è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse.
La resistente erroneamente rileva, poi, che, a seguito dell'attivazione della carta revolving da parte del cliente, il tasso applicato sarebbe favorevole rispetto a quello contrattualizzato, dando un'erronea lettura dei documenti che essa stessa produce. Infatti, il TAN originario, lungi dall'essere pari al 1,67%
(interpretazione che semmai rammostra la non buona fede della anche nel presente Controparte_2
contenzioso) prevedeva un range da 0 fino al massimo di 1,67%, di talchè nessuna successiva applicazione di qualsiasi tasso di interesse potrà mai essere più favorevole al cliente ovvero se la resistente intendesse interpretare l'incertezza contrattuale a favore della controparte ed in danno di sé stessa – quale soggetto predisponente le clausole – altro non dovrebbe che riconoscere la totale non debenza di interessi, sì che la domanda attorea risulterebbe manifestamente fondata.
pagina 7 di 10 Su altro piano la resistente rileva, poi, che il contratto attinente alla carta revolving non si sarebbe perfezionato al momento della sottoscrizione di cui al documento attoreo sub. 1 ma, piuttosto, che le parti, dopo aver contrattato l'elargizione di un finanziamento (separato rapporto per cui non sussistono contestazioni di parte ricorrente nella presente sede) avrebbero previsto il futuro rilascio di una carta di credito revolving, sì che il perfezionamento del contratto sarebbe avvenuto solo per effetto di assunte successive comunicazioni della resistente che aveva inviato al cliente tanto la carta quanto le condizioni di sintesi. Orbene, anche a voler sottacere che quanto prodotto sub. doc. 6 dalla resistente non attiene alla carta revolving facente a capo al cliente , sì che nel caso di specie, tale successivo Parte_1
svolgimento dei fatti è rimasto sprovvisto di prova, ciò è del tutto irrilevante in quanto non trattasi di pattuizioni avvenute per iscritto, sì che il tasso che la si è limitata ad Controparte_2
autodeterminare nelle condizioni per iscritto che ha inviato al cliente unitamente alla carta revolving, non può essere accettato per facta concludentia dall'altro paciscente ma richiedeva apposita sottoscrizione del preciso TAN annuale al 15,960%, sì che la normativa già sopra richiamata è stata violata mancando alcuna pattuizione scritta di un determinato TAN a regolare il rapporto della carta revolving di che trattasi.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 124 comma 5 TUB il tasso sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 1 maggio 2009, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata, che così sanciva: Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ((Ministro dell'economia e delle finanze)), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
Se ne deve concludere che la domanda avanzata da e volta a far dichiarare la nullità Parte_1
della clausola di determinazione degli interessi deve trovare accoglimento, così come la domanda volta a far accertare e dichiarare il diritto del medesimo di procedere alla futura restituzione delle somme di pagina 8 di 10 cui alla linea di credito della carta revolving al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 1 maggio 2009.
La domanda subordinata avanzata da parte ricorrente resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della controversia attinente alla nullità della clausola di determinazione degli interessi con rideterminazione profuturo del tasso di interesse applicabile alla linea di credito, e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'omessa trattazione di nuove questioni nella fase decisoria. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del
D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della fase di attivazione, stante l'esito negativo al primo incontro per mancata partecipazione della parte convenuta. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.6.466,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara la nullità della clausola di determinazione dell'ammontare degli interessi del contratto di linea di credito con carta revolving intercorso tra (C.F. Controparte_3
) e la (P.I. ) e per l'effetto accerta e C.F._1 Controparte_2 P.IVA_1
dichiara il futuro obbligo di (C.F. ) di procedere alla Controparte_3 C.F._1
restituzione delle somme di cui alla linea di credito al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 1 maggio 2009;
- Condanna la (P.I. ) alla refusione delle spese di lite del Controparte_2 P.IVA_1
pagina 9 di 10 presente giudizio in favore di (C.F. ) che liquida nella Controparte_3 C.F._1
somma di €.6.466,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Andrea Ruocco (C.F.
). C.F._2
Ivrea, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 10 di 10
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2617/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12/09/2025 ad ore 11:04 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. FERRARA Parte_1
STEFANO MARIA;
Per l'avv. BETTONI ANNA e l'Avv. MOCCI FRANCESCO, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. FRANCESCO ROMEO, il quale rileva che in atti vi è il verbale di mediazione a cui la parte non ha partecipato in quanto ci sono centinaia di procedimenti con la controparte e il singolo incontro era stato perso e si era resa disponibile a partecipare alla mediazione;
L'avv. Ferrara richiama il verbale depositato in pct in data 30.6.25;
L'avv. Francesco si oppone alla discussione orale chiedendo la fissazione di un'udienza di p.c. con trattazione scritta e deposito di note conclusive;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da ricorso;
pagina 1 di 10 Parte resistente precisa come da comparsa di costituzione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 2 di 10 N. R.G. 2617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2617/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 8 ottobre 2024 deduceva di aver stipulato Parte_1
con la un contratto di finanziamento per il compimento di lavori di ristrutturazione Controparte_2
con annesso contratto attinente ad una linea di credito con carta revolving per la quale il tasso di interesse era indeterminato, essendo previsto solo il tasso di interesse massimo nella misura di 1,67% mensile, di cui domandava accertarsi e dichiararsi la conseguente nullità, con accertamento e dichiarazione in ordine al diritto del ricorrente di restituire le somme oggetto della linea di credito al tasso di interesse ex art. 117, comma 7, TUB (BOT). In secondo luogo rilevava che dall'estratto conto attinente ai movimenti della carta revolving era emerso che la controparte aveva applicato un diverso pagina 3 di 10 tasso di interesse rispetto a quello pattuito, e ciò senza alcuna comunicazione all'interessato, di talchè domandava, in via subordinata, accertarsi e dichiararsi l'illegittima applicazione dello ius variandi da parte della Controparte_2
Con comparsa del 17 gennaio 2025 si costituiva in giudizio la rilevando che il TAN Controparte_2
era stato pattuito nella misura massima di 1,67% e che, dopo l'attivazione della carta avvenuta dal cliente nel maggio del 2009, la resistente aveva inviato una condizione migliorativa del contratto che veniva fissato nella misura di 15,960%. Rilevava che l'intenzione di controparte era volta a frazionare l'accertamento del proprio diritto dalla condanna al pagamento delle somme ripetibili con conseguente abuso del diritto, che era carente l'interesse ad agire in quanto trattavasi di azione di mero accertamento, che l'azione di ripetizione delle somme era prescritta per il periodo antecedente al 14 ottobre 2014. Nel merito rilevava, poi, che il TAN era stato fissato al 15,960% o del 18% (così diversamente indicato in due passaggi della comparsa costitutiva), a seguito di generica missiva che la aveva inviato a controparte contenete le condizioni di sintesi, unitamente alla carta Controparte_2
revolving. Essa contestava, poi, di aver modificato in peius il tasso contrattuale pattuito con il cliente, rilevando che determinato l'ammontare massimo era legittima la sua applicazione in misura inferiore
(più favorevole al cliente), evidenziando il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'assunta variazione che controparte sosteneva. Infine, rilevava che controparte aveva violato il canone della buona fede in quanto aveva sottoscritto la richiesta della carta revolving, procedendo al suo utilizzo per 17 anni, senza mai avvertire la della nullità che riguardava il Controparte_2
contratto.
***
Le domande attoree sono fondate e meritano integrale accoglimento.
In via preliminare, va rilevato come l'abuso del diritto sollevato dalla per Controparte_2
paralizzare la domanda attorea sia infondato su un duplice piano. In primo luogo, essa si duole di future intenzioni della parte attorea in ordine a futuri giudizi, così non avvedendosi che il nostro ordinamento non consente un processo alle intenzioni della parte, bensì l'accertamento e il giudicato dei fatti. Ne consegue che non è in essere alcuna duplice pendenza di giudizi, né tanto meno per fatti correlati a quelli per cui è causa sono esistiti precedenti che possano aver determinato un qualche “frazionamento” abusivo delle difese volte alla tutela di un diritto sostanzialmente unico di . In secondo Parte_1
luogo, parte resistente non si avvede del thema decidendum introdotto dalla controparte che è volto ad pagina 4 di 10 evitare la restituzione delle maggiori somme debende a titolo di interessi rispetto al mero capitale da restituirsi. In sostanza la tratta di un ipotetico caso in cui il cliente abbia già versato Controparte_2 tutte le somme debende in forza dell'utilizzo della carta revolving, sì che egli sarebbe onerato non solo di agire per l'accertamento della nullità della clausola attinente alla pattuizione di interessi ma, congiuntamente, anche di domandare la ripetizione di quanto versato, pena l'abuso del diritto per il moltiplicarsi di azioni giudiziarie in suo danno. Ebbene tale difesa non si avvede che la prospettazione di parte ricorrente è opposta ovvero egli lamenta di dover ancora versare a favore della CP_2
somme a titolo di interessi, sì che egli, congiuntamente alla domanda di accertamento della
[...]
nullità pone altra domanda volta a far accertare e dichiarare la non sussistenza della futura obbligazione di versamento di tali somme. E' evidente che o parte resistente non ha posto una difesa attinente al caso di specie in cui in forza della narrazione del ricorrente si tratta di future somme da versare e non già di quanto versato oppure essa erra in diritto ritenendo che colui che non abbia ancora versato una somma non debenda possa agire per la sua ripetizione in danno della parte che non ha ancora incamerato il relativo pagamento. Per tutti i motivi suddetti il lamentato abuso di azioni giudiziarie è infondato.
Sullo stesso piano si pongono, poi, le assunte doglianze di parte resistente attinenti alla carenza di interesse ad agire di . La infatti, non si avvede che l'utilità Parte_1 Controparte_2
sostanziale di parte ricorrente è data, già e in primo luogo come per tutte le dichiarazioni di nullità, dalla certezza che viene a connaturare il rapporto giuridico tra le parti per effetto del giudicato che accerti e dichiari la nullità domandata, sì che le parti non possono più controvertere sul medesimo tema in futuro. In secondo luogo, essa non è nemmeno fine a sé stessa, nel caso di specie, in quanto è connaturata ad evitare il futuro pagamento indebito di somme che siano attinenti ad una clausola nulla, sì che anche la tesi di parte resistente che risulta far erroneamente coincidere il diritto ad agire con un'azione giudiziaria con il mero ottenimento di un vantaggio economico, è erronea nella parte in cui la pronuncia di nullità è collegata dal ricorrente alla pronuncia di accertamento e dichiarazione di non debenza delle somme ancora da versarsi a favore della resistente.
Infine, in ordine alle eccezioni preliminari, va analizzata l'eccepita inammissibilità della domanda per violazione del canone della buona fede nell'esecuzione del contratto, avendo Parte_1
proceduto a sottoscrivere un contratto di carta revolving, con relativo utilizzo della carta per 17 anni senza alcun avviso alla controparte in ordine alla nullità della clausola degli interessi. Tale questione è già astrattamente erronea in diritto nella misura in cui non comprende come la violazione dei doveri di pagina 5 di 10 comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto non possano mai incidere sulla validità del contratto. Ne consegue che qualsiasi violazione del canone di buona fede possa essere posto in essere da una parte nell'esecuzione del rapporto contrattuale, ciò non determina alcuna incidenza sul diritto della parte a far valere la nullità, rilevando il canone della buona fede solo sul piano dell'azione risarcitoria che è elemento estraneo alla presente controversia. In secondo luogo, la parte resistente solleva tale eccezione senza avvedersi del contesto in cui si verte nel caso di specie. Giova, quindi, ripercorrere alcuni elementi basilari della controversia ovvero che parte ricorrente è persona fisica che ricopre la qualità di consumatore mentre la è il soggetto professionista che rende Controparte_2 nell'alveo della propria attività di impresa il servizio di prestito tramite linea di credito su carta revolving, che le condizioni contrattuali non sono state redatte a mano da e proposte Parte_1
su adesione alla resistente ma che i rapporti sono recisamente invertiti e, non per ultimo, che tutta la normativa tanto del Codice del Consumo quanto del TUB è volta a tutelare il contraente debole dai possibili abusi che la parte contrattualmente forte può porre in essere avverso la controparte. Ne consegue che non è certo il cliente che deve applicare la perizia e diligenza del professionista nel predisporre le clausole contrattuali che la ha redatto e posto alla sottoscrizione della Controparte_2
controparte, né è egli che deve avvedersi in sede di sottoscrizione del contratto della normativa specialistica applicabile a sua tutela, così come non se ne deve avvedere in nessun limite temporale, essendo tutti tali obblighi semmai rientranti nel dovere professionale della resistente. Ne consegue che l'azione di nullità è stata predisposta come imprescrittibile proprio a tutela della parte del consumatore che può avvedersi della violazione della norma imperativa posta a suo favore anche dopo un amplissimo arco temporale rispetto a quello di sottoscrizione del contratto, senza che il professionista, questo sì tenuto in applicazione della perizia e diligenza propria, a redigere le pattuizioni contrattuali che sottopone alla sottoscrizione dei consumatori, possa duolersi del dovere di controparte di verificare prima dei 17 anni di svolgimento del rapporto la non nullità della clausola di pattuizione degli interessi.
Ne consegue che non vertendosi nel caso di specie di domanda risarcitoria avanzata da Pt_1
avverso la a nulla rileva l'eventuale analisi del comportamento secondo
[...] Controparte_2
buona fede della resistente, essendo certo che essa in qualità di professionista non possa duolersi di un dovere di essere informata dal consumatore che essa aveva redatto un contratto con clausole nulle, poi, dalla stessa applicato nell'esercizio della propria attività di impresa in danno della controparte.
Passando all'analisi di merito della controversia deve rilevarsi come parte ricorrente ha comprovato per tabulas di aver concluso un contratto di credito quale prestito per la manutenzione di casa assieme al pagina 6 di 10 quale è stata prevista la facoltà della di concedere una carta revolving con apertura Controparte_2
credito (doc. 1). Nelle condizioni contrattuali al punto 3.8 del contratto prodotto viene previsto un interesse al tasso massimo del 1,67%, ovvero una forbice tra il minimo di 0 e il massimo percentuale indicato, senza che però sia determinato quale sia l'effettivo tasso di interesse da applicarsi al rapporto di che trattasi. Ai sensi dell'art. 124 TUB, dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente. Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto. Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124, comma 4, nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Nel caso di specie, le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di un differenziale sostanzialmente indeterminato. La clausola così predisposta
è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse.
La resistente erroneamente rileva, poi, che, a seguito dell'attivazione della carta revolving da parte del cliente, il tasso applicato sarebbe favorevole rispetto a quello contrattualizzato, dando un'erronea lettura dei documenti che essa stessa produce. Infatti, il TAN originario, lungi dall'essere pari al 1,67%
(interpretazione che semmai rammostra la non buona fede della anche nel presente Controparte_2
contenzioso) prevedeva un range da 0 fino al massimo di 1,67%, di talchè nessuna successiva applicazione di qualsiasi tasso di interesse potrà mai essere più favorevole al cliente ovvero se la resistente intendesse interpretare l'incertezza contrattuale a favore della controparte ed in danno di sé stessa – quale soggetto predisponente le clausole – altro non dovrebbe che riconoscere la totale non debenza di interessi, sì che la domanda attorea risulterebbe manifestamente fondata.
pagina 7 di 10 Su altro piano la resistente rileva, poi, che il contratto attinente alla carta revolving non si sarebbe perfezionato al momento della sottoscrizione di cui al documento attoreo sub. 1 ma, piuttosto, che le parti, dopo aver contrattato l'elargizione di un finanziamento (separato rapporto per cui non sussistono contestazioni di parte ricorrente nella presente sede) avrebbero previsto il futuro rilascio di una carta di credito revolving, sì che il perfezionamento del contratto sarebbe avvenuto solo per effetto di assunte successive comunicazioni della resistente che aveva inviato al cliente tanto la carta quanto le condizioni di sintesi. Orbene, anche a voler sottacere che quanto prodotto sub. doc. 6 dalla resistente non attiene alla carta revolving facente a capo al cliente , sì che nel caso di specie, tale successivo Parte_1
svolgimento dei fatti è rimasto sprovvisto di prova, ciò è del tutto irrilevante in quanto non trattasi di pattuizioni avvenute per iscritto, sì che il tasso che la si è limitata ad Controparte_2
autodeterminare nelle condizioni per iscritto che ha inviato al cliente unitamente alla carta revolving, non può essere accettato per facta concludentia dall'altro paciscente ma richiedeva apposita sottoscrizione del preciso TAN annuale al 15,960%, sì che la normativa già sopra richiamata è stata violata mancando alcuna pattuizione scritta di un determinato TAN a regolare il rapporto della carta revolving di che trattasi.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 124 comma 5 TUB il tasso sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 1 maggio 2009, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata, che così sanciva: Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ((Ministro dell'economia e delle finanze)), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
Se ne deve concludere che la domanda avanzata da e volta a far dichiarare la nullità Parte_1
della clausola di determinazione degli interessi deve trovare accoglimento, così come la domanda volta a far accertare e dichiarare il diritto del medesimo di procedere alla futura restituzione delle somme di pagina 8 di 10 cui alla linea di credito della carta revolving al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 1 maggio 2009.
La domanda subordinata avanzata da parte ricorrente resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della controversia attinente alla nullità della clausola di determinazione degli interessi con rideterminazione profuturo del tasso di interesse applicabile alla linea di credito, e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'omessa trattazione di nuove questioni nella fase decisoria. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del
D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della fase di attivazione, stante l'esito negativo al primo incontro per mancata partecipazione della parte convenuta. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.6.466,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara la nullità della clausola di determinazione dell'ammontare degli interessi del contratto di linea di credito con carta revolving intercorso tra (C.F. Controparte_3
) e la (P.I. ) e per l'effetto accerta e C.F._1 Controparte_2 P.IVA_1
dichiara il futuro obbligo di (C.F. ) di procedere alla Controparte_3 C.F._1
restituzione delle somme di cui alla linea di credito al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 1 maggio 2009;
- Condanna la (P.I. ) alla refusione delle spese di lite del Controparte_2 P.IVA_1
pagina 9 di 10 presente giudizio in favore di (C.F. ) che liquida nella Controparte_3 C.F._1
somma di €.6.466,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Andrea Ruocco (C.F.
). C.F._2
Ivrea, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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