Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 7045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7045 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14766/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14766 del 2022, proposto da Tech Print, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Salvatore Cafasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LFmed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva:
1 – del provvedimento emesso in data 6/09/2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione VI – Normativa tecnica – Sicurezza e conformità dei prodotti, iscritto al Registro Ufficiale con il n. U.0267420, a firma del Dirigente Ing. Lorenzo Mastroeni, a mezzo del quale è stato chiesto “il ritiro del prodotto in parola”, segnatamente delle semimaschere facciali FFP2 appartenenti al lotto di produzione n. 0321M803 fabbricate dalla Tech Print s.r.l. “e …. a redigere un piano di azione correttivo volto ad informare i distributori e i consumatori in merito alle non conformità riscontrate” dandone successiva comunicazione anche “alla Camera di Commercio … la quale avrà cura di verificare la campagna di informazione promossa e l'efficacia degli interventi intrapresi”;
2 – nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente anche se non conosciuto, soprattutto se menzionato nel presente ricorso e se lesivo e/o ostativo al suo accoglimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di LFmed S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa CA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, fabbricante di semimaschere FFP2, ha impugnato il provvedimento del 6.09.2022 in epigrafe, con cui la competente Direzione del Ministero intimato ha ordinato il ritiro di un lotto di semimaschere (commercializzate dalla società terza LF ME a r.l.), in ragione di rilevate non conformità alla normativa, disponendo altresì ulteriori azioni informative a tutela dei consumatori.
Nello specifico, in esito ad apposita segnalazione della Camera di Commercio territorialmente competente che ha effettuato controlli su alcune semimaschere in vendita in un esercizio commerciale in Sant’Elpidio a Mare, la Direzione ha rilevato delle non conformità di natura informativa/documentale previste dall’allegato II del Regolamento n. 2016/245/UE (indicazione delle prove tecniche effettuate e della capacità filtrante, dei limiti di utilizzo, della destinazione d’uso, degli avvertimenti sui problemi che possono riscontrarsi in fase di utilizzo, dell’avvertenza secondo cui la semimaschera non deve essere utilizzata per più di un turno di lavoro).
2. Avverso tale Determinazione la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle seguenti censure:
- Eccesso di potere, erronea valutazione e travisamento dei fatti e dei presupposti nonché delle risultanze istruttorie – conseguente illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, contraddittorietà dell’azione amministrativa . Sotto questo motivo parte ricorrente ha sostenuto di non essere nell’alveo della catena di fornitura dei prodotti e, in particolare, ha evidenziato di non essere tra gli operatori economici che hanno messo in commercio le mascherine FFP2 oggetto degli accertamenti svolti, che infatti recavano il logo “LF ME”.
- Violazione del principio di proporzionalità della sanzione e di efficacia dell’azione amministrativa. Secondo la ricorrente, non essendo contestate le caratteristiche tecniche dei prodotti, non vi sarebbe motivo di prevederne il ritiro (comunque dalla stessa non attuabile).
- Violazione degli artt. 8 e 12 del Regolamento DPI , in quanto non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione del provvedimento di ritiro poiché la ricorrente non è stata l’autrice dei fatti contestati (essendo i comportamenti riconducibili alla terza distributrice, che dovrebbe essere considerata fabbricante per aver venduto i prodotti con il proprio marchio). Sul punto la ricorrente ha altresì formulato richiesta di rinvio pregiudiziale alle Corte di Giustizia dell’Unione europea per la esatta interpretazione del Regolamento.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza, svolgendo difese.
4. Con ordinanza n. 204 del 10.01.2023, rimasta inappellata, è stata respinta l’istanza cautelare, con condanna alle spese.
5. In data 20.03.2023 si è costituita in resistenza la LF ME S.r.l., con formula di rito.
6. In seguito, la ricorrente non ha più svolto difese e, all’udienza di riduzione dell’arretrato del 23.01.2026, nel corso della quale la parte ricorrente ha confermato la persistenza dell’interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, non ritenendo il Collegio di condividere alcuna delle censure svolte che, per la evidente connessione – in quanto in sostanza finalizzate ad affermare l’estraneità della ricorrente rispetto ai fatti accertati, che, peraltro, non sono contestati – possono essere congiuntamente esaminate e respinte, alla luce delle disposizioni del Regolamento europeo 2016/425 sui dispositivi di protezione individuali, applicato nella fattispecie, la cui chiarezza conduce ad escludere la necessità del richiesto rinvio interpretativo alla Corte sovranazionale.
E’ pacifico che la ricorrente ha fornito per la immissione sul mercato il lotto di propria produzione delle semimaschere di cui si discute (appositamente marcate con la denominazione Tech Print) alla LF ME (cfr. fotografie in atti e osservazioni procedimentali della ricorrente), ma la stessa ricorrente poi sostiene che – essendo il prodotto stato distribuito per la vendita ai consumatori da tale altra società, che vi ha messo il proprio logo sulla busta – non avrebbe dovuto essere destinataria di un provvedimento sanzionatorio le carenze informative riscontrate (visto che esse sarebbero attribuibili solo alla LF ME S.r.l.).
L’assunto è destituito di fondamento.
Invero, ai sensi dell’art. 3, n. 4, del Regolamento europeo citato, il “ fabbricante ” è “ qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI o che lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale ”, ciò che esattamente ha fatto la ricorrente che, appunto, ha ceduto alla LF ME le mascherine prodotte, sulle quali è apposto il proprio marchio commerciale.
Inoltre, secondo il successivo art. 8, dedicato agli “ Obblighi dei fabbricanti ”, “ 1. All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II. 2. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato III («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19. (…). 7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni ed informazioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili, intelligibili e leggibili. ”.
In aggiunta, il successivo art. 15 stabilisce che: “ Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del DPI ai requisiti stabiliti dal presente regolamento ”.
Nella vicenda qui in esame, la ricorrente – quale fabbricante – ha debitamente sottoscritto la dichiarazione di conformità, assumendone, dunque, la responsabilità, prima di commercializzare il prodotto. In seguito, come sopra illustrato, la Camera di Commercio ha contestato la carenza di alcuni dei requisiti di sicurezza di cui agli allegati II del Regolamento (nello specifico, di natura informativa), che, come ora visto, ai sensi dell’art. 8 ricadono puntualmente sotto la responsabilità del fabbricante.
E’ quindi evidente che la ricorrente è responsabile per i fatti avvenuti e non può sottrarsi all’azione amministrativa, per aver commercializzato un prodotto non conforme, pur avendolo indicato come tale con la sottoscrizione della dichiarazione di conformità.
Non rileva in senso contrario il fatto che vi sia essere un altro soggetto che, a sua volta, abbia (in tesi) posto in essere ulteriori condotte violative del Regolamento (soggetto che, invero, è stato altrettanto interessato dalla azione amministrativa di vigilanza e controllo), in quanto ciò – comunque – non elide la responsabilità del fabbricante, testualmente prevista proprio per le fattispecie come la presente.
D’altro canto, il provvedimento impugnato è chiaro nel disporre, oltre al ritiro, il “ divieto di circolazione ” del prodotto “ sul territorio nazionale ”, ciò che certamente è destinato al fabbricante che per primo lo ha commercializzato (e che deve cessare di farlo, in quanto il prodotto non è conforme al Regolamento).
In quest’ottica, pertanto, non si ravvisa neanche il denunciato difetto di proporzionalità dell’intervento, fermo restando che, peraltro, non risulta neanche che a carico della ricorrente sia stata in seguito applicata in concreto la “ eventuale sanzione amministrativa ” a cura della Camera di Commercio competente, preannunciata nello stesso provvedimento.
8. In conclusione, per quanto detto il ricorso è integralmente infondato e deve essere respinto.
9. Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Ministero intimato, mentre sono compensate nei confronti della controinteressata, costituita soltanto formalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00) oltre oneri come per legge, mentre le compensa tra la ricorrente e la LF ME S.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario
CA NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA NI | LE ZZ |
IL SEGRETARIO