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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 196/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in IN, Corso Cavour n. 95 presso lo studio dell'Avv.
Roberta Cavatoi che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marzo Fazio per procura in atti ed elettivamente domiciliato in IN, via Armeria n. 1, resistente,
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Rocca di Caprileone (Me), via Nazionale n. 337 presso lo studio dell'Avv. Francesca Irato che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: le parti insistono in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239013753666/000 con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.249,60 in relazione ai seguenti atti: 1) avviso di addebito n. 59520160004117980000, notificato il 16 gennaio 2017, con il quale l' ha chiesto il pagamento della somma di € 1.111,74 CP_1 per contributi IVS, interessi e sanzioni per l'anno 2015; 2) avviso di addebito n. 59520170000554346000, notificato il 16 gennaio 2017, con il quale l' ha chiesto il pagamento della somma di € 137,86 CP_1 per contributi IVS, interessi e sanzioni per l'anno 2014.
Deduceva: 1) la nullità dell'intimazione per omessa notifica dei due avvisi di addebito;
2) la prescrizione della pretesa;
3a) l'omessa allegazione degli atti;
3b) l'omessa indicazione nell'intimazione delle modalità di opposizione e dell'autorità competente per l'opposizione e la mancata precisazione sulla quantificazione della somma;
4a)
l'infondatezza della pretesa nel merito, avendo sanato la propria posizione debitoria sulla base di un accordo con Controparte_3
; 4b) la prescrizione anche dei crediti relativi ad interessi
[...]
e sanzioni.
Nella resistenza dell' e di , CP_1 Controparte_2 all'udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva assunta in decisione.
La ricorrente chiede in primo luogo che venga dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Tale rilievo è infondato.
In ordine a tale censura si osserva poi che la Corte d'Appello di
IN (sentenza n. 842/2022) ha statuito che “riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determina affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo né tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'“omessa notifica” non potrebbe mai determinare la “nullità” dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n.
26395/2013 v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N.
11722/2010)”.
Ne discende che l'omessa notifica degli avvisi di addebito non determina di per sé l'invalidità dell'atto, ma può al massimo rilevare o per consentire all'interessato di far valere vizi di merito non sollevati in precedenza o ai fini dell'eventuale accertamento dell'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
La ricorrente rileva poi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché all'atto non sono stati allegati gli avvisi di addebito.
Lamenta, inoltre, che nell'intimazione di pagamento non sono state indicate le modalità di opposizione né le autorità competenti “né se l'oggetto asserisca a parziale o totalmente omessi pagamenti”.
I due rilievi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
L'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Né è necessario che detta intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (così Cass. 9 novembre 2018 n.
28689; cfr. anche Corte d'Appello di IN, sent. n. 191/2022).
Peraltro è noto che l'omessa o erronea indicazione, nell'atto impugnabile, delle modalità per la presentazione del ricorso non ne determina la nullità, ma integra solo una mera “irregolarità” formale, che può eventualmente rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione.
Anche di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui si eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di rimessione in termini” (Cass. 17 giugno 2021, n. 17237; in tal senso anche Cass. 25227/2013 e 19675/2011)
Nel caso di specie, peraltro, a pagina 1 dell'intimazione di pagamento
è espressamente riportato che <<… i termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra…>>>; da ciò consegue che la suddetta intimazione non può dirsi del tutto sprovvista degli elementi richiesti dall'art. 7 co. 2 lett. c) della legge n. 212/2000.
La ricorrente sostiene poi che nulla sarebbe dovuto dal momento che in data 15 ottobre 2019 ha aderito alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art.1, co.184 e 185, della L. n. 145/2018 (“saldo e stralcio”).
Anche tale rilievo non merita condivisione.
Dagli atti risulta che la ricorrente in data 30 luglio 2019 ha aderito alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art.1, co.184 e 185, della L. n. 145/2018 (“saldo e stralcio”) in relazione ai crediti portati dalla cartella n. 29520150031603756000 (non oggetto del presente giudizio) e dell'avviso di addebito n. 59520170000554346000, impegnandosi a versare il complessivo importo di € 26,04 (cfr. comunicazione delle somme dovute a seguito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 30 luglio 2019 prot.
N. 428018).
È evidente che tale “saldo e stralcio” riguarda, per quanto di rilievo in questa sede, esclusivamente le somme dovute a titolo di spese di notifica dell'avviso di addebito n. 59520170000554346000. Ed infatti nella comunicazione delle somme dovute, inviata da P_
, in ordine all'avviso di addebito n. 59520170000554346000
[...] viene individuato un carico ancora dovuto di € 4,11, corrispondente proprio alla somma indicata nell'avviso di addebito quali spese di notifica.
La ricorrente in data 29 aprile 2019 ha aderito alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art.1, co.184 e 185, della L. n.
145/2018 (“saldo e stralcio”) in relazione ai crediti portati dalle cartelle n. 29520160028188821000, n. 29520170021782013000, n.
29520180002760761000 (non oggetto del presente giudizio) e dagli avvisi di addebito n. 59520160004117980000 n.
59520170000554346000 (rilevati in questa sede), impegnandosi a versare il complessivo importo di € 428,00 (di cui € 178,67 per lo stralcio dell'avviso di addebito n. 59520160004117980000 e € 13,16 per lo stralcio dell'avviso di addebito n. 59520170000554346000 (cfr. comunicazione delle somme dovute a seguito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 30 luglio 2019 prot.
n. 258509).
Risulta poi che la ricorrente, dopo aver versato la prima rata di €
227,86 il 13 novembre 2019, ha pagato le successive tre rate con un unico pagamento in data 29 novembre 2021 (cfr. documentazione prodotta dalla stessa ricorrente).
Emerge dunque per via documentale che la ricorrente non ha rispettato i termini e le scadenze previsti dall'accordo per il pagamento delle rate.
Ne è derivata la perdita dei benefici della definizione agevolata, secondo quanto previsto nella comunicazione alla pag. 2, nota 6: “in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (in quest'ultimo caso, oltre i cinque giorni successivi alla data di scadenza) dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e non determinano l'estinzione del debito residuo che non può più essere rateizzato e su cui l' dovrà riprendere l'attività Controparte_4 di recupero”.
Peraltro nell'intimazione di pagamento si dà atto dei versamenti effettuati in acconto, essendo stato dato atto dell'importo dovuto a titolo di debito originario e dell'importo dovuto a titolo di debito residuo.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla pretesa contributiva sia in relazione dell'importo dovuto per interessi e sanzioni.
Anche tale eccezione è infondata.
Si è già osservato che la ricorrente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata con riguardo ai crediti portati dai due avvisi di addebito oggetto della presente opposizione.
La Corte di Cassazione ha anche di recente statuito “con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L.,
07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, poi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L.,
15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013)” (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3414).
Ed ancora “la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi vari acconti, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti” (Cass.
n. 5/16)
Ne consegue che, per effetto della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in data 29 aprile 2019, la ricorrente ha rinunciato a valersi della prescrizione eventualmente già maturata;
inoltre il termine di prescrizione è stato interrotto e, pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento
(avvenuta il 19 gennaio 2024) nessuna prescrizione era maturata.
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto dei numerosi motivi di opposizione e della complessa ricostruzione delle vicende che hanno riguardato il credito, esse vanno liquidate in misura compresa tra i valori medi ed i valori massimi previsti dal D.M. n. 55/2014.
Va poi rilevato che la chiamata in causa di Controparte_2
non può essere qualificata alla stregua di una litis
[...] denuntiatio, essendo stati proposti motivi di opposizione afferenti la regolarità formale della procedura di riscossione (omessa notifica dell'atto presupposto) e degli atti (omessa allegazione degli atti presupposti, mancata indicazione nell'intimazione dei termini e dell'autorità cui proporre opposizione), per i quali certamente sussiste la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore dell' e di Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio, liquidate Controparte_2 per ciascuno in € 3500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 marzo 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino