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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2020
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorsi depositati in data 31.1.2020 e 4.3.2020
d a
Controparte_1
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Fumai pec Email_1
ricorrente
e
CP
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Giustiniani pec
, dall' avv. prof. Arturo Maresca pec Email_2
pagina 1 di 31 , dall'avv. Enrico Maria D'Onofrio pec Email_3
e dall'avv. Marcello Bonomo pec Email_4
Email_5
ricorrente
c o n t r o
CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
Odorizzi pec t Email_6
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
di CP_1 Controparte_1
[...]
nel proc. 78/2020
“In via principale,
revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Trento, per i motivi esposti, previo accertamento e declaratoria, per quanto occorra, dell'inesistenza dei debiti contributivi illustrati dall' nel verbale unico di accertamento e notificazione dell' n. CP_3 CP_3
2018015566/DDL, nonché nel ricorso per ingiunzione;
respingere in ogni caso la richiesta dell' CP_3
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui le pretese dell' fossero anche solo in parte CP_3
confermate, per i motivi esposti, revocare il decreto ingiuntivo e accertare, anche con
pagina 2 di 31 riferimento alle sanzioni e alla pretesa indebita fruizione di benefici contributivi, la
minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso
con vittoria delle spese di lite, competenze e onorari”
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
CP
nel proc. 157/2020
“Nel merito, in via principale: accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, dichiarare l'infondatezza, nei fatti
e in diritto, delle domande dell' e respingerle integralmente, annullando il decreto CP_3
di ingiunzione oggetto di opposizione.
Nel merito, in subordine: nella denegata non creduta ipotesi in cui le domande dell' venissero accolte, in CP_3
toto o pro parte,
a) si chiede che venga detratto tutto quanto già pagato a titolo contributivo da CP_1
(o da qualunque altro soggetto), nel periodo e per i lavoratori oggetto di causa,
[...]
nella misura che emergerà in giudizio;
b) si eccepisce, altresì, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CP_1
e di quello del socio accomandatario, sig. ai sensi
[...] Controparte_1
dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e ss. modifiche;
c) si chiede, inoltre, che venga accertato e dichiarato che, quale datrice di lavoro,
l'obbligata principale nei confronti dell' è e con essa il socio CP_3 CP_1
accomandatario, sig. responsabile in solido, e che gli Controparte_1
stessi siano condannati in solido a tenere indenne in toto o pro parte, delle CP
pagina 3 di 31 somme che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare all' o, comunque, CP_3
che venga accertato e dichiarato il diritto di ad agire in regresso nei loro CP
confronti, in toto o pro parte, per le somme che dovesse essere condannata a pagare all' CP_3
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
CP_3
nel proc. 78/2020
“Nel merito voglia rigettare il ricorso in opposizione perché infondato in fatto e in diritto e respingere tutte le domande formulate nei confronti dell' con conferma CP_3
del decreto ingiuntivo opposto n. 343/2019 del Tribunale di Trento.
Spese e competenze di causa rifuse”
nel proc. 157/2020
“Nel merito voglia rigettare il ricorso in opposizione perché infondato in fatto e in diritto e respingere tutte le domande formulate nei confronti dell' con conferma CP_3
del decreto ingiuntivo opposto n. 4/2020 del Tribunale di Trento, ovvero condannare la
parte opponente al pagamento dei contributi che risulteranno come dovuti. Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1)
i fatti risultati compiutamente non accertati all'esito della sentenza non definitiva n.
38/2024 pagina 4 di 31 Nella sentenza non definitiva n. 38/2024 del 5.3.2024 si è statuito:
a pag. 46
“Rimane solo il dubbio se abbia lavorato nell'ambito Persona_1
dell'esecuzione del trasporti affidati a da CP_1 CP
In proposito l' sostiene che: “Per le mancate registrazioni sul LUL dal CP_3
08.03.2017 al 21.05.2017, il lavoratore risulta regolarmente in servizio come da fatture di
Contr consegna (blocco 2) in cui il dipendente è identificato con il codice autotrasportatore
1720171” (pag. 8 della memoria depositata in data 13.5.2022).
In disparte che le pretese avanzate in proposito dall' riguardano anche altri CP_3
periodi (come emerge dai prospetti allegati al verbale di accertamento e notificazione n. 2018015566/S=1 del 25.10.2019), la società opponente evidenzia che dall'esame della fatture emesse da a carico di “non si evince alcun CP_1 CP
documento secondo cui il sig. avrebbe avuto il codice autotrasportatore n. Per_1
1720171 o un altro codice di accreditamento” (pag. 5 della memoria depositata in data
26.7.2022).
Quindi in proposito appare necessario procedere a una nuova audizione del funzionario ”. CP_4 Persona_2
pag. 49-50
“Rimane solo il dubbio se abbia lavorato nell'ambito Persona_3
dell'esecuzione del trasporti affidati a a CP_1 CP
L prende in considerazione le prestazioni di questo lavoratore ai fini del computo CP_3
del debito contributivo in via solidale di (come emerge dai prospetti allegati al CP
verbale di accertamento e notificazione n. 2018015566/S=1 del 25.10.2019).
pagina 5 di 31 Tuttavia la società opponente evidenzia che dall'esame delle fatture emesse da CP_1
a carico di “non risulta alcun codice di accreditamento del sig. (pag. CP Per_3
7 della memoria depositata in data 26.7.2022).
Quindi anche in proposito appare necessario procedere a una nuova audizione del funzionario .”. CP_4 Persona_2
a pag. 67-68
“e)
La società contesta il numero delle giornate considerate di presenza al CP
lavoro, rispetto alle assenze registrate ne LUL, in riferimento a:
CP_5
Contr Contr asserendo che dalle fatture di a risultano lavorati per tale autista i giorni
10, 11, 12, 13, 16, 19 e 20 agosto e non già il periodo dal 10 al 20 agosto 2015, quindi non 9, ma 7
Contr Contr
asserendo che dalle fatture di a non risultano i tre Controparte_6
giorni di presenza al lavoro (14,15 e 22 aprile 2015) ritenuti dall CP_3
Parte_1
Contr Contr asserendo che dalle fatture di a risultano lavorati per tale autista i giorni 5,
6, 7, 10, 11, 12 e 13 settembre 2018 e non già il periodo dal 5 al 13 settembre 2018, quindi non 8, ma 7 giorni;
Parte_2
Contr Contr asserendo che dalle fatture di a non risulta che tale autista abbia lavorato nella giornata del 25 giugno 2015; risultano lavorati per tale autista i giorni dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015 e non già il periodo dal 10 al 21 agosto 2015, quindi non 10, ma 9 giorni;
pagina 6 di 31 risultano lavorati per tale autista i giorni 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 dicembre 2015 e non già il periodo dal 10 al 24 dicembre 2015, quindi non 16, ma 11 giorni.
Appare necessario, in proposito, procedere a una nuova audizione dell'ispettrice del lavoro e del funzionario ” Persona_4 CP_4 Persona_2
a pag. 74-75
“e)
La società sostiene che dall'esame delle fatture emesse da a CP CP_1
carico di risulta aver lavorato: CP Controparte_7
nel 2015
- a maggio, 15 gg. (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 27, il 29), contro
i 19 gg. addebitati dall' CP_3
- a giugno, i 2 gg. (4 e 5 giugno), contro i 5 gg. addebitati dall' CP_3
- a luglio, i 13 gg. (8-10, 15-17, 21-24, 28-30), contro i 17 gg. addebitati dall' CP_3
- ad agosto, i 16 gg. (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31), contro i ben 26 gg. addebitati dall' CP_3
- a settembre, i 21 gg. (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
- a ottobre, i 13 gg. (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
- a novembre, i 21 gg. (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
- a dicembre, i 20 gg. (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
nel 2016, pagina 7 di 31 - ad aprile, i 16 gg. (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29), contro i 19 gg. addebitati dall' CP_3
- a luglio, i 21 gg. (1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
- ad agosto, 14 gg. (1-5, 8-12, 16-19), contro i 15 gg. addebitati dall' CP_3
- a dicembre, 21 gg. (1-2, 5-7, 9, 12-16, 19-24, 27-30), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
Con una differenza, in questi due anni, rispetto a quanto addebitato dall' di CP_3
47 giornate lavorate in meno.
Appare necessario, in proposito, procedere a una nuova audizione dell'ispettrice del lavoro del funzionario ”. Per_4 CP_4 Per_2
a pag. 80-81
“e)
La società opponente sostiene che dalle fatture emesse da a CP CP_1
carico di risultano lavorati per tale autista [AD TA], in CP
riferimento al mese di giugno 2016, i giorni dal 1, 3, dal 14 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 29, e non già il periodo dal 1° al 29, quindi non 26, ma 14 giorni.
Appare necessario, in proposito, procedere a una nuova audizione dell'ispettrice del lavoro e del funzionario ”. Persona_4 CP_4 Persona_2
a pag. 82-84
“§14) in ordine alla posizione di quanto all'asserito periodo di Parte_3
lavoro privo di copertura previdenziale a)
L'ispettrice del lavoro ha, in proposito, così dedotto:
“ (CF: : Dalle verifiche effettuate risulta Parte_3 C.F._1
che tale lavoratore abbia lavorato per tale azienda privo di copertura previdenziale ed pagina 8 di 31 assistenziale, come da distinte di consegna effettuate per la società BRIGL, nelle giornate dal 28 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 al 09.02.2018. Nell'intero periodo indicato lo stesso risultava alle dipendenze di altra azienda con un rapporto di lavoro part-time verticale di 30 ore;
pertanto, le consegne effettuate alle dipendenze della
Contr Società per conto della BRIGL debbono essere considerate prestazioni "in nero" svolte nelle ore che residuano al compimento dell'orario giornaliero pieno e, conseguentemente, addebitate ai fini previdenziali alla medesima nella misura CP_8
di 9 ore settimanali come da CC.N.L. di riferimento.
- 140 giornate dal 28.08.2017 al 09.02.2018" "scopertura totale"”.
b)
In replica la società opponente deduce: CP_1
“ è una persona del tutto sconosciuta a e il Suo nome è stato Parte_3 CP_1
associato alle distinte di consegna di per un errore di cui non si è CP_1 CP_1
avveduta.
Sul punto si allega una dichiarazione - depositata insieme al ricorso amministrativo all'Ispettorato - di , dipendente di da cui Testimone_1 Controparte_9
emerge che era autista per RI per conto di altra azienda, M.C. Trasporti Parte_3
s.r.l. di Via Segantini 23, 38122 Trento (TN). aveva, dunque, i Controparte_9
suoi dati e gli stessi sono stati associati per errore a CP_1
c)
In proposito risulta necessario un approfondimento istruttorio.
Contr Essendo incontestato che nelle “stampe viaggi del vettore ”, redatte da CP_10
il nominativo di risulta inserito, la dichiarazione resa dal Parte_3
rappresentante di che nella documentazione presentata CP_10 Parte_4
da al Servizio Lavoro “si sono inserite delle liste con tale nominativo, ma CP_10
pagina 9 di 31 nulla hanno a che fare con quanto contestato alla ditta ”, appare generica e, CP_11
quindi, non esauriente.
Appare, quindi, procedere:
➢ a una nuova audizione dell'ispettrice , Persona_4
➢ all'acquisizione della documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso nell'esame della posizione , Parte_3
➢ all'escussione di , da citarsi a cura dell' Parte_4 CP_3
➢ all'acquisizione da di tutta la documentazione amministrativa e CP_10
contabile (quali fatture emesse da a carico di per CP_1 CP_10
prestazioni eseguite da ) afferente alle “stampe viaggi Parte_3
Contr del vettore ” o registri giornalieri dal 28 al 31 agosto 2017 e dal 1° settembre al
9 febbraio 2018”.
Alla stessa udienza è stata pronunciata ordinanza ex art. 279 co. 2 n. 4 cod.proc.civ., del seguente tenore:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuto necessario – al fine di accertare: se abbia lavorato nell'ambito dell'esecuzione del trasporti Persona_1
affidati a da CP_1 CP
se abbia lavorato nell'ambito dell'esecuzione del trasporti Persona_3
affidati a da – CP_1 CP
procedere a:
▪ una nuova audizione del funzionario;
CP_4 Persona_2 Per_2
ritenuto necessario – pagina 10 di 31 al fine di accertare: il numero delle giornate considerate di presenza al lavoro rispetto alle assenze registrate ne LUL, in riferimento a:
[...]
Persona_5
[...]
–
[...]
procedere a: una nuova audizione:
▪ dell'ispettrice del lavoro Persona_4
▪ del funzionario . CP_4 Persona_2
ritenuto necessario – al fine di accertare: il numero delle giornate considerate di presenza al lavoro in periodi privi di copertura previdenziale, in riferimento a:
RA EM RA
AD TA – procedere a: una nuova audizione:
▪ dell'ispettrice del lavoro Persona_4
▪ del funzionario . CP_4 Persona_2
ritenuto necessario – al fine di accertare se abbia effettivamente svolto Parte_3
prestazioni di lavoro alle dipendenze della società ai fini dell'esecuzione dei CP_1
pagina 11 di 31 trasporti affidati da a nei giorni 28, 29, 30 31 agosto 2017 e nel CP_10 CP_1
periodo dal 1° settembre 2017 al 9 febbraio 2018, nella misura di 9 ore settimanali – procedere:
▪ a una nuova audizione dell'ispettrice , Persona_4
▪ all'acquisizione della documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso nell'esame della posizione , Persona_6
▪ all'escussione di o altro addetto di Parte_4 CP_10
▪ all'acquisizione da di tutta la documentazione amministrativa e CP_10
Contr contabile afferente le “stampe viaggi del vettore o registri giornalieri dal
28 al 31 agosto 2017 e dal 1° settembre al 9 febbraio 2018).
FISSA per l'audizione dell'ispettrice del funzionario Persona_4 CP_4 [...]
e di (o altro addetto di l'udienza dell'11 Persona_2 Parte_4 CP_10
aprile 2024, ore 12,00.
ONERA
l' della citazione dei testi. CP_3
DISPONE che l' produca la documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso CP_3
nell'esame della posizione . Parte_3
ORDINA
a di esibire, mediante o deposito da effettuarsi in cancelleria o via pec entro CP_10
il 28 marzo 2024, tutta la documentazione amministrativa e contabile (quali eventuali fatture emesse da a carico di per prestazioni eseguite da CP_1 CP_10
pagina 12 di 31 Contr
) afferente alle “stampe viaggi del vettore o registri Parte_3
giornalieri dal 28 al 31 agosto 2017 e dal 1° settembre al 9 febbraio 2018.
ONERA
l' della notificazione al terzo della presente ordinanza entro il 12 CP_3 CP_10
marzo 2024…”.
- - -
All'udienza dell'11.4.2024:
✓ è stato chiesto all'ispettrice del lavoro “di replicare alle Persona_4
Cont osservazioni svolte da come indicato a pag. 67 e 68 della sentenza in ordine alle
posizioni e e a pag. 80 e 81 della sentenza CP_5 CP_6 Parte_1 Pt_2
in ordine alle posizioni e Sajjad” e, quindi, è stata invitata a depositare note CP_7
entro il 31 maggio 2024;
✓ è stato chiesto all'ispettore del lavoro di “replicare alle Persona_2
Cont osservazioni svolte da come indicato in sentenza a pag. 46, in riferimento alla
posizione a pag. 49-50 in riferimento alla posizione Persona_7 [...]
a pag. 67 e 68 della sentenza in ordine alle posizioni Per_8 CP_5 CP_6
e e a pag. 80 e 81 della sentenza in ordine alle posizioni Parte_1 Pt_2
e Sajjad” e, quindi, è stato invitato a depositare note entro il 31 maggio CP_7
2024;
✓ su istanza dell'opponente è stato ordinato a RI di esibire le stampe CP_1
viaggi del vettore M.C. Trasporti e le “liste ritiri/consegne” afferenti al periodo dal 28
agosto 2017 al 9 febbraio 2018 nelle quali compaia quale nominativo dell'autista,
quello di;
Parte_3
✓ è stato assegnato alle parti termine “per il deposito eventuale di note afferenti alle produzioni documentali disposte in data odierna”. pagina 13 di 31 In data 22.5.2024 procedeva al deposito della documentazione oggetto CP_10
dell'ordine di esibizione.
In data 28.6.2024 e in data 1.7.2024 le opponenti, rispettivamente, depositavano note scritte.
All'udienza dell'11.7.2024 veniva disposta l'escussione del legale rappresentante di MC
Trasporti s.r.l. di Trento, o di suo delegato, in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale intercorso tra la stessa MC Trasporti s.r.l. e
. Parte_3
All'udienza del 12.12.2024 veniva sentito in qualità di teste il legale rappresentante di
MC Trasporti s.r.l..
All'esito veniva disposta d'ufficio l'acquisizione di ulteriore documentazione da MC
Trasporti s.r.l. e da e il riesame del responsabile della filiale RI di Trento CP_10
. Testimone_1
All'udienza del 18.2.2025 si procedeva al riesame del teste . Tes_1
* * * in ordine alla posizione di Persona_1
Contr A fronte dell'assunto di la quale – replicando alla deduzione svolta da a CP_3
pag. 8 della memoria depositata in data 13.5.2022, secondo cui “Per le mancate registrazioni sul LUL dal 08.03.2017 al 21.05.2017, il lavoratore risulta regolarmente in
Contr servizio come da fatture di consegna (blocco 2) in cui il dipendente è identificato con il codice autotrasportatore 1720171” – ha affermato che dall'esame della fatture emesse da a carico di “non si evince alcun documento secondo cui il sig. CP_1 CP
avrebbe avuto il codice autotrasportatore n. 1720171 o un altro codice di Per_1
accreditamento” (pag. 5 della memoria depositata in data 26.7.2022), l'ispettore di ha dichiarato: Persona_2
pagina 14 di 31 “posizione Persona_9
Contr schede codice 17201719 (trasmessa con nota del 19.4.2019 al Servizio Lavoro:
Contr dal 8.3.2017 al 21.5.2017 ha lavorato per ma non è stato registrato sul libro
Contr unico del lavoro da
Contr Contr dall'1.11. al 23.12.2016 ha lavorato per ed è stato registrato da come aspettativa e in scopertura per le giornate 22 e 23 dicembre”.
Risulta così smentito l'assunto di secondo cui non vi sarebbe alcun CP
documento da cui emerge che a era stato attribuito il codice Persona_1
172017179. Infatti in data 19.4.2019 la Società Logistica Trentina s.r.l. ha comunicato al
Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, con nota pervenuta in data
30.4.2019, la “decodifica dei codici autisti”, da cui risulta che a Persona_1
era stato attribuito il codice 172017179.
Contr Quindi la censura di non è fondata, di talché le prestazioni di
[...]
Contr devono essere considerate ai fini della determinazione del debito di Per_1
in ordine alla posizione di Persona_3
Contr A fronte dell'assunto di la quale ha evidenziato, nella memoria depositata in data
26.7.2022 (pag. 7), che dall'esame delle fatture emesse da a carico di CP_1 [...]
“non risulta alcun codice di accreditamento del sig. , l'ispettore di CP Per_3 Per_2
ha dichiarato:
[...]
Contr
è stato per errore addebitato a ma dagli accertamenti Persona_3
Contr effettuati risulta essere stato in forza a e avere effettuato consegue unicamente per BRIGL”.
Risulta così accertato che le prestazioni di non devono essere Persona_3
Contr considerate ai fini della determinazione del debito di pagina 15 di 31
in ordine alla posizione di Controparte_5
Contr Contr Contr A fronte dell'assunto di secondo cui dalle fatture di a risultano lavorati per tale autista i giorni 10, 11, 12, 13, 16, 19 e 20 agosto e non già il periodo dal 10 al 20
agosto 2015, quindi non 9, ma 7,
gli ispettori hanno così replicato:
Cont
“scheda codice 0470836
Cont 10, 11, 12,13, 16, 19, 20 agosto 2015 per n. 7 giorni lavorati per i rimanenti giorni
Cont Cont in forza a ma non in solidarietà per si confermano le differenze di giornate
Cont contestate a ai fini della solidarietà”;
Contr ha, a sua volta, controdedotto che:
Cont
“Gli Ispettori hanno erroneamente addebitato a la giornata del 16 agosto 2015, che non risulta lavorata in quanto manca l'indicazione del relativo codice autista nelle fatture”.
L'assunto è corretto.
Quindi, in luogo del periodo dal 10 al 20 agosto 2015, devono considerarsi lavorati da
Contr nell'ambito dell'appalto i giorni 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 Controparte_5
agosto 2015 per n. 7 giorni lavorati.
in ordine alla posizione di Controparte_6
Contr Contr Contr A fronte dell'assunto di secondo cui dalle fatture di a non risultano i tre giorni di presenza al lavoro (14,15 e 22 aprile 2015) ritenuti dall' CP_3
gli ispettori hanno così replicato:
Cont
“schede codice 0470837
14, 15, 22 aprile 2015 tre giorni di presenza al lavoro, ma registrato come assente al lavoro”; pagina 16 di 31 Contr ha, a sua volta, controdedotto che:
Cont
“Non è chiaro se gli Ispettori abbiano oppure no accolto le contestazioni di .
Contr L'assunto non è corretto, atteso che la presenza al lavoro nell'ambito dell'appalto
Contr trova riscontro nella scheda con il codice corrispondente a quello assegnato a
. Controparte_6
Contr Quindi in proposito la contestazione di è infondata.
in ordine alla posizione di CP_12
Contr Contr Contr A fronte dell'assunto di secondo cui dalle fatture di a risultano lavorati per tale autista i giorni 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 settembre 2018 e non già il periodo dal 5 al
13 settembre 2018, quindi non 8, ma 7 giorni,
gli ispettori hanno così replicato:
Cont
“schede codice 0470969
Cont 5, 6, 7, 11, 12, 13 settembre 2018 per n. 7 giorni lavorati per e 8 giorni in forza a
Cont Cont di cui 1 giorno non in solidarietà per;
Contr ha, a sua volta, controdedotto che i giorni da ultimo indicati dagli ispettori sono 6 e non 7.
L'assunto è corretto.
Quindi, in luogo del periodo dal 5 al 13 settembre 2018, devono considerarsi lavorati da
Contr nell'ambito dell'appalto i giorni 5, 6, 7, 11, 12, 13 settembre Parte_1
2018 per n. 6 giorni lavorati.
in ordine alla posizione di Parte_5
Contr Contr Contr A fronte dell'assunto di secondo cui dalle fatture di a
[...]
non risulta che tale autista abbia lavorato nella giornata del 25 giugno 2015; pagina 17 di 31 risultano lavorati per tale autista i giorni dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015 e non già
il periodo dal 10 al 21 agosto 2015, quindi non 10, ma 9 giorni;
risultano lavorati per tale autista i giorni 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24
dicembre 2015 e non già il periodo dal 10 al 24 dicembre 2015, quindi non 16, ma 11
giorni,
gli ispettori hanno così replicato:
Cont
“scheda codice 0470840
Cont Cont 25 giugno 2015 in forza a ma non ha lavorato per
Cont dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015 per n. 9 giorni lavorati per e 10 giorni in forza
Cont Cont a di cui 1 giorno non in solidarietà per
Cont 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre 2015 per n. 11 giorni lavorati per e
Cont Cont 16 giorni in forza a di cui 5 giorni in solidarietà per;
Contr ha, a sua volta, contro dedotto che;
“le giornate 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre 2015 [sono] pari a 10, giorni”.
L'assunto è corretto.
Quindi : Parte_2
Contr non ha lavorato nell'ambito dell'appalto il giorno 25 giugno 2015;
Contr in luogo del periodo dal 10 al 21 agosto 2015, ha lavorato, nell'ambito dell'appalto dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015 per n. 9 giorni lavorati,
in luogo del periodo dal 10 al 24 dicembre 2015, ha lavorato, nell'ambito dell'appalto
Contr
nei giorni 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre 2015, per n. 10 giorni lavorati.
in ordine alla posizione di Controparte_7
Contr A fronte dell'assunto di secondo cui pagina 18 di 31 dall'esame delle fatture emesse da a carico di CP_1 CP [...]
risulta aver lavorato: CP_7
nel 2015
- a maggio, 15 gg. (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 27; il 29), contro i CP_ 19 gg. addebitati dall'
- a giugno, 2 gg. (4 e 5 giugno), contro i 5 gg. addebitati dall'
- a luglio, 13 gg. (8-10, 15-17, 21-24, 28-30), contro i 17 gg. addebitati dall'
- ad agosto, 16 gg. (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31), contro i ben 26 gg. addebitati CP_ dall'
- a settembre, 21 gg. (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30), contro i 26 gg. addebitati CP_ dall'
- a ottobre, 13 gg. (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30), contro i 26 gg. addebitati dall'
- a novembre, 21 gg. (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30), contro i 26 gg. addebitati CP_ dall'
- a dicembre, 20 gg. (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30), contro i 26 gg. addebitati CP_ dall'
nel 2016,
- ad aprile, 16 gg. (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29), contro i 19 gg. addebitati dall'
- a luglio, 21 gg. (1, 4-8, 11-16, 18-22, 25-29), contro i 26 gg. addebitati dall'
- ad agosto, 14 gg. (1-5, 8-12, 16-19), contro i 15 gg. addebitati dall'
- a dicembre, 21 gg. (1-2, 5-7, 9, 12-15, 19-24, 27-30), contro i 26 gg. addebitati CP_ dall'
gli ispettori hanno così replicato:
“schede BRT codice 0470632
nel 2015 pagina 19 di 31 - a maggio (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 29) sono in forza a ma Con lavorati e in solidarietà per n. 15 giorni;
- a giugno, (4 e 5 giugno) sono in forza a per 5 giorni, ma lavorati e in solidarietà Cont per n. 2 giorni;
- a luglio (8-10, 15-17, 21-24, 28-30) sono in forza a per 17 giorni, ma lavorati e Cont in solidarietà per n. 13 giorni;
- ad agosto (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31) sono in forza a per 26 giorni, ma Con lavorati e in solidarietà per n. 16 giorni;
- a settembre (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30) sono in forza a per 26 giorni, ma Con lavorati e in solidarietà per n. 21 giorni;
- a ottobre (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30) sono in forza a per 26 giorni, ma lavorati Cont e in solidarietà per n. 13 giorni;
- a novembre (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30) sono in forza a per 26 giorni, ma Con lavorati e in solidarietà per n. 21 giorni;
- a dicembre (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30) sono in forza a per 26 giorni, ma Con lavorati e in solidarietà per n. 20 giorni;
nel 2016,
- ad aprile (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29) sono in forza a per 19 giorni, ma lavorati e Cont in solidarietà per n. 16 giorni;
- a luglio (1, 4-8, 11-16, 18-22, 25-29) sono in forza a per 26 giorni, ma lavorati e Cont in solidarietà per n. 21 giorni;
- ad agosto (1-5, 8-12, 16-19) sono in forza a per 15 giorni, ma lavorati e in Cont solidarietà per n. 14 giorni;
- a dicembre (1-2, 5-7, 9, 12-16, 19-24, 27-30) sono in forza a per 26 giorni, ma Con lavorati e in solidarietà per n. 21 giorni” pagina 20 di 31 Contr ha, a sua volta, contro dedotto che;
“gli Ispettori: hanno erroneamente considerato in solidarietà il 28 maggio 2015 e il 16 luglio 2016, CP_ che invece in base alle fatture allegate alla Nota di chiarimento (pagg. 14 e 22 e al doc. 6 ) non sarebbero stati da lui lavorati, non essendo indicato per tali giornate il suo codice di accreditamento”.
L'assunto è corretto.
Quindi può ritenersi compiutamente accertato che ha Controparte_7
Contr lavorato nell'ambito dell'appalto nel 2015
- a maggio per 15 giorni (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 27, il 29);
- a giugno per 2 giorni (4 e 5 giugno);
- a luglio per 13 giorni (8-10, 15-17, 21-24, 28-30);
- ad agosto per 16 giorni (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31);
- a settembre per 21 giorni (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30);
- a ottobre per 13 giorni (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30);
- a novembre per 21 giorni (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30);
- a dicembre per 20 giorni (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30);
nel 2016,
- ad aprile per 16 giorni (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29);
- a luglio per 21 giorni (1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29);
- ad agosto per 14 giorni (1-5, 8-12, 16-19);
- a dicembre per 21 giorni (1-2, 5-7, 9, 12-16, 19-24, 27-30);
per un totale di 193 giorni.
pagina 21 di 31 in ordine alla posizione di AD TA
Contr Contr Contr A fronte dell'assunto di secondo cui dalle fatture di a risultano lavorati da tale autista, in riferimento al mese di giugno 2016, i giorni dal 1, 3, dal 14 al 17, dal
20 al 24 e dal 27 al 29, e non già il periodo dal 1° al 29,
gli ispettori hanno così replicato:
Cont
“scheda codice 0470845
Cont giugno 2016 i giorni 1, 3, dal 14 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 29 sono in forza a per
Cont 26 giorni, ma lavorati e in solidarietà per n. 14 giorni”;
Contr ha, a sua volta, contro dedotto che:
“gli Ispettori hanno erroneamente considerato in solidarietà le giornate dell'1 e del 3 giugno 2016, Cont che devono essere «escluse essendovi prova documentale (doc. 13 fasc. costituito dal timbro di ingresso in Italia) che egli rientrò dalla madrepatria (Pakistan) il giorno 4 giugno 2016» come già disposto dal … Tribunale con la Sentenza non definitiva, pag. 77”.
L'assunto è corretto.
Quindi AD TA,
➢ in luogo del periodo dal 1° al 29 giugno 2016, ha lavorato, nell'ambito dell'appalto
Contr nei giorni dal 14 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 29 giugno 2016, per n. 12 giorni lavorati,
in ordine alla posizione di Parte_3
Come disposto nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 5.3.2024, in data 21.3.2024 la società ha depositato copia delle “liste ritiri e consegne” effettuate CP_10
, quale conducente di in favore di nel Parte_3 CP_1 CP_9
Contr periodo dal 28.8.2017 al 9.2.2018 e copia delle “stampe viaggi del vettore , in cui compare il nominativo di , relative al medesimo periodo (queste ultime Parte_3
pagina 22 di 31 sono state depositate anche da in data 13.3.2024, così ottemperando all'ordine di CP_3
esibizione riguardante la “documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso nell'esame della posizione ”), nonché copia delle fatture emesse da Parte_3
a carico di nel periodo dal 31.8.2017 al 28.2.2018. CP_1 CP_10
Come pure disposto nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 5.3.2024, si è proceduto, all'udienza dell'11.4.2024, all'escussione di , il quale ha dichiarato: Testimone_1
“Lavoro alle dipendenze di dal 2017 con mansioni di responsabile di filiale. CP_10
Preciso che:
- le “liste ritiri/consegne” venivano redatte da RI alla mattina di ogni giornata e consegnate all'autista incaricato delle consegne di cui alla merce indicata nelle liste e che veniva affidata all'autista stesso;
preciso che l'autista indicato nella lista è l'autista
che ha poi concretamente effettuato il trasporto;
Contr
- le “stampe viaggi del vettore venivano redatte da RI a fine mese;
esse presentano il contenuto indicato dall'ispettrice e venivano predisposte da Per_4
Contr RI al fine di quantificare il corrispettivo maturato da e quindi da fatturare a
cura della stessa.
In ordine alle giornate del febbraio 2018 prendo atto che, sia nelle “stampe viaggi del
Contr vettore , sia nelle “liste ritiri/consegne” appare il nominativo di , e Parte_3
quindi non posso che dedurre che egli abbia effettuato i trasporti in quel giorno. Di conseguenza, l'annotazione contenuta in un foglio appartenente alla documentazione
depositata da RI il 21.3.2024, secondo cui non avrebbe lavorato dal Parte_3
2.2.2018 non è corretta.
È possibile che si verificasse il caso per cui un lavoratore alle dipendenze di un'appaltatrice a un certo punto cessava il rapporto e, per qualche giorno, il suo nominativo rimaneva nelle “liste ritiri/consegne”, prima che intervenisse pagina 23 di 31 l'aggiornamento. Non è invece possibile che ciò sia avvenuto per un numero di giorni
elevato.
Escludo che RI possa avere corrisposto compensi a un appaltatore per trasporti
effettuati da altri appaltatori.
Contr Preciso che M.C. Trasporti nel 2017-2018 era, al pari di un appaltatore di servizi affidati da RI”.
All'esito, la difesa della società opponente ha formulato istanza volta a CP_1
ordinare a di “esibire le stampe viaggi del vettore M.C. Trasporti e le “liste CP_10
ritiri/consegne” afferenti al periodo dal 28 agosto 2017 al 9 febbraio 2018 nelle quali compaia quale nominativo dell'autista, quello di ”. Parte_3
A seguito dell'accoglimento dell'istanza ha depositato, in data 22.5.2024, le CP_10
“liste di ritiro/consegna” effettuati dalla società M.C. Trasporti s.r.l. nel periodo dal
28.8.2017 al 9.2.2018 per conto di CP_10
Come evidenziato dalla stessa in nessuna di quelle liste il conducente del CP_10
vettore M.C. Trasporti s.r.l. è . Parte_3
A seguito di queste produzioni è stata disposta, all'udienza dell'11.7.2024, l'escussione testimoniale del legale rappresentante di M.C. Trasporti s.r.l. in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale intercorso tra la stessa MC
Trasporti s.r.l. e . Parte_3
All'udienza del 12.12.2024 il legale rappresentante di M.C. Trasporti s.r.l. tale ha dichiarato: Persona_10
“Sono titolare in quanto socio unico della società M.C. Trasporti, attualmente con sede
in Trento, via Brennero n. 95. Detta società esercita attività di impresa di trasporto su
strada per conto terzi. La società è operativa dal 2016; in precedenza io esercitavo la
stessa attività quale imprenditore individuale. pagina 24 di 31 Conosco dato che è stato dipendente di MC Trasporti srl un po' di Parte_3
tempo fa”.
Il giudice evidenzia al teste che: da un lato risulta, alla luce dell'estratto conto previdenziale dello stesso Parte_3
depositato da in data 13.03.2024, essere stato dipendente di MC Trasporti dal CP_3
07.06.2017 al 06.07.2018 con contratto a tempo parziale pari a 30 ore settimanali, dall'altro risulta, alla luce delle liste “ritiri e consegne” redatte da RI, dal 28 agosto
2017 al 09 febbraio 2018 in relazione al vettore aver svolto, in detto periodo, CP_1
prestazioni in favore di CP_1
Il teste dichiara: “Nel periodo 28 agosto 2017- 09 febbraio 2018 MC Trasporti eseguiva
prestazioni in favore in attuazione di un rapporto di appalto di servizi. CP_10
All'epoca MC Trasporti utilizzava, ai fini dell'esecuzione dei servizi in favore di RI,
un solo veicolo e un solo dipendente per volta. Preciso che MC Trasporti aveva più dipendenti e disponeva di più veicoli dato che aveva in corso l'esecuzione di più
contratti di appalto con diversi sub appaltanti.
Ho avuto un dipendente di cognome ma non di nome;
questi quando è Pt_6 Per_2
stato mio dipendente, ha lavorato sempre nell'ambito dell'appalto RI.
Ho avuto anche un dipendente di nome di cui non ricordo il cognome;
questi ha Per_11
lavorato in diversi appalti quale autista.
Anche nel rapporto con redigeva, a inizio giornata, la lista ritiri e Controparte_13
consegne, nonché mensilmente la stampa viaggi del vettore;
inoltre io redigevo
mensilmente le fatture a carico di RI.
Da quanto ricordo, lavorava dalle 08.00 -14.00/15.00, dal lunedì al venerdì. Parte_3
Per quanto mi consta, anche se non sono compiutamente al corrente, non Parte_3
lavorava per altri nel periodo in cui era dipendente di MC Trasporti. pagina 25 di 31 Qualora l'autista designato a svolgere il servizio nell'ambito di un determinato appalto
fosse assente o per malattia o per ferie e quindi per un numero di giorni delimitato, mi pare di ricordare che RI non modificasse nella lista “ritiri e consegne” il nominativo del conducente da quello dell'autista solitamente addetto all'appalto a quello
dell'autista sostituto.
A fine mese gli autisti mi consegnavano le liste “ritiri-consegne” che io utilizzavo per
effettuare un controllo incrociato di corrispondenza tra dette liste e le stampe viaggi del
vettore redatte da RI. Quindi le prestazioni di trasporto, che ha pagato RI a MC
Trasporti, sono state effettuate da quest'ultima. Nel corso del controllo incrociato il nominativo dell'autista non era un dato che io verificavo. Ciò che rilevava era che le liste “ritiri e consegne” consegnatemi dall'autista riportassero quale vettore MC
Trasporti.
Io non tenevo documentazione interna in ordine ai viaggi effettuati dall'autista quotidianamente. Ne venivo a conoscenza quando, a fine mese, l'autista mi consegnava le liste “ritiri e consegne””.
All'esito sono state pronunciate le seguenti ordinanze:
“Il giudice, ritenuta la necessità alla luce dell'odierna deposizione, dispone che MC Trasporti, nella persona del legale rappresentante , depositi Persona_10
in cancelleria entro il 31 gennaio 2025:
1) copia della documentazione riguardante i trasporti effettuati in favore di RI nel periodo 28 agosto 2017/ 09 febbraio 2018, in particolare le fatture emesse da MC
Trasporti a carico di RI e se, ancora a disposizione, le liste di “ritiri e consegna”
e le stampe viaggi vettore MC Trasporti redatti da RI, nonché pagina 26 di 31 2) copia del libro unico del lavoro sempre relativo al periodo agosto 2017- febbraio
2018”.
“Il giudice, ritenuta la necessità alla luce dell'odierna deposizione, ordina a di esibire mediante deposito in cancelleria da effettuarsi entro il 31 CP_10
gennaio 2025: copia delle stampe viaggi vettore MC Trasporti redatte da RI e delle fatture emesse da MC Trasporti a carico di RI riguardo ai trasporti effettuati da MC Trasporti
s.r.l. in favore di RI nel periodo dal 28 agosto 2017 al 09 febbraio 2018 (in relazione ai quali RI ha già esibito, mediante deposito effettuato in data 22.5.2024, le “liste ritiri e consegne”); fissa per il riesame del teste responsabile della filiale RI di Trento, Testimone_1
l'udienza del 18 febbraio 2025 ore 13.00”.
All'udienza del 18.2.2025 il teste – richiesto dal giudice di chiarire le ragioni per Tes_1
cui, nelle “liste ritiri e consegne” relative al periodo dal 28 agosto 2017 al 9 febbraio
Contr 2018, emesse da RI in relazione al vettore compare come conducente
, il quale appare essere stato dipendente in quell'epoca Parte_3
Contr dipendente di MC Trasporti, e non già di – ha dichiarato:
“Evidenzio che, nelle predette liste di ritiri e consegne, compaiono i nominativi di due conducenti “ ” e “ – GBT (TN)”. Parte_3 Per_1
La contemporanea presenza dei due nominativi deriva, assai verosimilmente, dal fatto che i due conducenti, nell'eseguire prestazioni di trasporto riguardanti commesse di
RI, abbiano operato nella stessa zona. pagina 27 di 31 Tuttavia, ciò è compatibile con il fatto che sia avvenuto in favore di datori di lavoro
Contr diversi (come ad es. MC Trasporti e e in epoche diverse.
Rispetto alle liste di consegna rilevanti nella presente controversia, trattandosi di liste
Contr relative al vettore è del tutto verosimile che il vettore che ha eseguito il trasporto
Contr sia stato , che conosco quale dipendente di Per_1 Persona_3
Di contro, il nominativo di è presente non già per essere l'effettivo Parte_3
esecutore del trasporto, ma per le ragioni prima illustrate, ossia egli verosimilmente
aveva effettuato in precedenza trasporti in quella stessa zona per un datore diverso, in particolare MC Trasporti”.
Alla luce di questi chiarimenti, che appaiono esaurienti e convincenti, deve ritenersi compiutamente accertato che non ha svolto Parte_3
prestazioni di lavoro subordinato in favore della società nel periodo dal CP_1
28 agosto 2017 al 9 febbraio 2018.
* * *
Per ragioni di economia non solo processuale, appare opportuno, in luogo di disporre subito una c.t.u., consentire alle parti, fermi restando i contrasti in punto an, di pervenire a una liquidazione concordata del quantum.
In proposito viene pronunciata ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ..
In caso di disaccordo, verrà disposta c.t.u..
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
pagina 28 di 31 1. In rigetto dell'opposizione proposta da accerta che le prestazioni svolte CP
da devono essere considerate ai fini della determinazione del Persona_1
debito di CP
2. In accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che le prestazioni CP
svolte da non devono essere considerate ai fini della Persona_3
determinazione del debito di CP
3. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che, in CP
luogo del periodo dal 10 al 20 agosto 2015, devono considerarsi lavorati da ell'ambito dell'appalto i giorni 10, 11, 12, 13, 16, Controparte_5 CP
19, 20 agosto 2015, per n. 7 giorni lavorati.
4. Rigetta l'opposizione proposta da in ordine al numero dei giorni lavorati CP
da nell'ambito dell'appalto Controparte_6 CP
5. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che, in CP
luogo del periodo dal 5 al 13 settembre 2018, devono considerarsi lavorati da
Contr nell'ambito dell'appalto i giorni 5, 6, 7, 11, 12, 13 Parte_1
settembre 2018, per n. 6 giorni lavorati.
6. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP
: Parte_2
Contr
➢ non ha lavorato nell'ambito dell'appalto il giorno 25 giugno 2015;
➢ in luogo del periodo dal 10 al 21 agosto 2015, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015, per n. 9 giorni lavorati,
➢ in luogo del periodo dal 10 al 24 dicembre 2015, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto nei giorni 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre
2015, per n. 10 giorni lavorati.
pagina 29 di 31 7. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP
Contr
ha lavorato nell'ambito dell'appalto Controparte_7
nel 2015
- a maggio per 15 giorni (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 27, il 29):
- a giugno per 2 giorni (4 e 5 giugno);
- a luglio per 13 giorni (8-10, 15-17, 21-24, 28-30);
- ad agosto per 16 giorni (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31);
- a settembre per 21 giorni (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30);
- a ottobre per 13 giorni (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30);
- a novembre per 21 giorni (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30);
- a dicembre per 20 giorni (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30);
nel 2016,
- ad aprile per 16 giorni (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29);
- a luglio per 21 giorni (1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29);
- ad agosto per 14 giorni (1-5, 8-12, 16-19);
- a dicembre per 21 giorni (1-2, 5-7, 9, 12-16, 19-24, 27-30);
per un totale di 193 giorni.
8. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP
AD TA:
➢ in luogo del periodo dal 1° al 29 giugno 2016, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto nei giorni dal 14 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 29 giugno 2016,
per n. 12 giorni lavorati,
9. In accoglimento dell'opposizione proposta da e da dichiara CP_1 CP
che non ha svolto prestazioni di lavoro subordinato Parte_3
pagina 30 di 31 in favore della società nel periodo dal 28 agosto 2017 al 9 febbraio CP_1
2018.
10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 8 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorsi depositati in data 31.1.2020 e 4.3.2020
d a
Controparte_1
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Fumai pec Email_1
ricorrente
e
CP
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Giustiniani pec
, dall' avv. prof. Arturo Maresca pec Email_2
pagina 1 di 31 , dall'avv. Enrico Maria D'Onofrio pec Email_3
e dall'avv. Marcello Bonomo pec Email_4
Email_5
ricorrente
c o n t r o
CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
Odorizzi pec t Email_6
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
di CP_1 Controparte_1
[...]
nel proc. 78/2020
“In via principale,
revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Trento, per i motivi esposti, previo accertamento e declaratoria, per quanto occorra, dell'inesistenza dei debiti contributivi illustrati dall' nel verbale unico di accertamento e notificazione dell' n. CP_3 CP_3
2018015566/DDL, nonché nel ricorso per ingiunzione;
respingere in ogni caso la richiesta dell' CP_3
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui le pretese dell' fossero anche solo in parte CP_3
confermate, per i motivi esposti, revocare il decreto ingiuntivo e accertare, anche con
pagina 2 di 31 riferimento alle sanzioni e alla pretesa indebita fruizione di benefici contributivi, la
minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso
con vittoria delle spese di lite, competenze e onorari”
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
CP
nel proc. 157/2020
“Nel merito, in via principale: accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, dichiarare l'infondatezza, nei fatti
e in diritto, delle domande dell' e respingerle integralmente, annullando il decreto CP_3
di ingiunzione oggetto di opposizione.
Nel merito, in subordine: nella denegata non creduta ipotesi in cui le domande dell' venissero accolte, in CP_3
toto o pro parte,
a) si chiede che venga detratto tutto quanto già pagato a titolo contributivo da CP_1
(o da qualunque altro soggetto), nel periodo e per i lavoratori oggetto di causa,
[...]
nella misura che emergerà in giudizio;
b) si eccepisce, altresì, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CP_1
e di quello del socio accomandatario, sig. ai sensi
[...] Controparte_1
dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e ss. modifiche;
c) si chiede, inoltre, che venga accertato e dichiarato che, quale datrice di lavoro,
l'obbligata principale nei confronti dell' è e con essa il socio CP_3 CP_1
accomandatario, sig. responsabile in solido, e che gli Controparte_1
stessi siano condannati in solido a tenere indenne in toto o pro parte, delle CP
pagina 3 di 31 somme che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare all' o, comunque, CP_3
che venga accertato e dichiarato il diritto di ad agire in regresso nei loro CP
confronti, in toto o pro parte, per le somme che dovesse essere condannata a pagare all' CP_3
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
CP_3
nel proc. 78/2020
“Nel merito voglia rigettare il ricorso in opposizione perché infondato in fatto e in diritto e respingere tutte le domande formulate nei confronti dell' con conferma CP_3
del decreto ingiuntivo opposto n. 343/2019 del Tribunale di Trento.
Spese e competenze di causa rifuse”
nel proc. 157/2020
“Nel merito voglia rigettare il ricorso in opposizione perché infondato in fatto e in diritto e respingere tutte le domande formulate nei confronti dell' con conferma CP_3
del decreto ingiuntivo opposto n. 4/2020 del Tribunale di Trento, ovvero condannare la
parte opponente al pagamento dei contributi che risulteranno come dovuti. Spese e competenze di causa rifuse”
MOTIVAZIONE
§1)
i fatti risultati compiutamente non accertati all'esito della sentenza non definitiva n.
38/2024 pagina 4 di 31 Nella sentenza non definitiva n. 38/2024 del 5.3.2024 si è statuito:
a pag. 46
“Rimane solo il dubbio se abbia lavorato nell'ambito Persona_1
dell'esecuzione del trasporti affidati a da CP_1 CP
In proposito l' sostiene che: “Per le mancate registrazioni sul LUL dal CP_3
08.03.2017 al 21.05.2017, il lavoratore risulta regolarmente in servizio come da fatture di
Contr consegna (blocco 2) in cui il dipendente è identificato con il codice autotrasportatore
1720171” (pag. 8 della memoria depositata in data 13.5.2022).
In disparte che le pretese avanzate in proposito dall' riguardano anche altri CP_3
periodi (come emerge dai prospetti allegati al verbale di accertamento e notificazione n. 2018015566/S=1 del 25.10.2019), la società opponente evidenzia che dall'esame della fatture emesse da a carico di “non si evince alcun CP_1 CP
documento secondo cui il sig. avrebbe avuto il codice autotrasportatore n. Per_1
1720171 o un altro codice di accreditamento” (pag. 5 della memoria depositata in data
26.7.2022).
Quindi in proposito appare necessario procedere a una nuova audizione del funzionario ”. CP_4 Persona_2
pag. 49-50
“Rimane solo il dubbio se abbia lavorato nell'ambito Persona_3
dell'esecuzione del trasporti affidati a a CP_1 CP
L prende in considerazione le prestazioni di questo lavoratore ai fini del computo CP_3
del debito contributivo in via solidale di (come emerge dai prospetti allegati al CP
verbale di accertamento e notificazione n. 2018015566/S=1 del 25.10.2019).
pagina 5 di 31 Tuttavia la società opponente evidenzia che dall'esame delle fatture emesse da CP_1
a carico di “non risulta alcun codice di accreditamento del sig. (pag. CP Per_3
7 della memoria depositata in data 26.7.2022).
Quindi anche in proposito appare necessario procedere a una nuova audizione del funzionario .”. CP_4 Persona_2
a pag. 67-68
“e)
La società contesta il numero delle giornate considerate di presenza al CP
lavoro, rispetto alle assenze registrate ne LUL, in riferimento a:
CP_5
Contr Contr asserendo che dalle fatture di a risultano lavorati per tale autista i giorni
10, 11, 12, 13, 16, 19 e 20 agosto e non già il periodo dal 10 al 20 agosto 2015, quindi non 9, ma 7
Contr Contr
asserendo che dalle fatture di a non risultano i tre Controparte_6
giorni di presenza al lavoro (14,15 e 22 aprile 2015) ritenuti dall CP_3
Parte_1
Contr Contr asserendo che dalle fatture di a risultano lavorati per tale autista i giorni 5,
6, 7, 10, 11, 12 e 13 settembre 2018 e non già il periodo dal 5 al 13 settembre 2018, quindi non 8, ma 7 giorni;
Parte_2
Contr Contr asserendo che dalle fatture di a non risulta che tale autista abbia lavorato nella giornata del 25 giugno 2015; risultano lavorati per tale autista i giorni dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015 e non già il periodo dal 10 al 21 agosto 2015, quindi non 10, ma 9 giorni;
pagina 6 di 31 risultano lavorati per tale autista i giorni 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 dicembre 2015 e non già il periodo dal 10 al 24 dicembre 2015, quindi non 16, ma 11 giorni.
Appare necessario, in proposito, procedere a una nuova audizione dell'ispettrice del lavoro e del funzionario ” Persona_4 CP_4 Persona_2
a pag. 74-75
“e)
La società sostiene che dall'esame delle fatture emesse da a CP CP_1
carico di risulta aver lavorato: CP Controparte_7
nel 2015
- a maggio, 15 gg. (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 27, il 29), contro
i 19 gg. addebitati dall' CP_3
- a giugno, i 2 gg. (4 e 5 giugno), contro i 5 gg. addebitati dall' CP_3
- a luglio, i 13 gg. (8-10, 15-17, 21-24, 28-30), contro i 17 gg. addebitati dall' CP_3
- ad agosto, i 16 gg. (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31), contro i ben 26 gg. addebitati dall' CP_3
- a settembre, i 21 gg. (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
- a ottobre, i 13 gg. (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
- a novembre, i 21 gg. (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
- a dicembre, i 20 gg. (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
nel 2016, pagina 7 di 31 - ad aprile, i 16 gg. (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29), contro i 19 gg. addebitati dall' CP_3
- a luglio, i 21 gg. (1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
- ad agosto, 14 gg. (1-5, 8-12, 16-19), contro i 15 gg. addebitati dall' CP_3
- a dicembre, 21 gg. (1-2, 5-7, 9, 12-16, 19-24, 27-30), contro i 26 gg. addebitati dall' CP_3
Con una differenza, in questi due anni, rispetto a quanto addebitato dall' di CP_3
47 giornate lavorate in meno.
Appare necessario, in proposito, procedere a una nuova audizione dell'ispettrice del lavoro del funzionario ”. Per_4 CP_4 Per_2
a pag. 80-81
“e)
La società opponente sostiene che dalle fatture emesse da a CP CP_1
carico di risultano lavorati per tale autista [AD TA], in CP
riferimento al mese di giugno 2016, i giorni dal 1, 3, dal 14 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 29, e non già il periodo dal 1° al 29, quindi non 26, ma 14 giorni.
Appare necessario, in proposito, procedere a una nuova audizione dell'ispettrice del lavoro e del funzionario ”. Persona_4 CP_4 Persona_2
a pag. 82-84
“§14) in ordine alla posizione di quanto all'asserito periodo di Parte_3
lavoro privo di copertura previdenziale a)
L'ispettrice del lavoro ha, in proposito, così dedotto:
“ (CF: : Dalle verifiche effettuate risulta Parte_3 C.F._1
che tale lavoratore abbia lavorato per tale azienda privo di copertura previdenziale ed pagina 8 di 31 assistenziale, come da distinte di consegna effettuate per la società BRIGL, nelle giornate dal 28 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 al 09.02.2018. Nell'intero periodo indicato lo stesso risultava alle dipendenze di altra azienda con un rapporto di lavoro part-time verticale di 30 ore;
pertanto, le consegne effettuate alle dipendenze della
Contr Società per conto della BRIGL debbono essere considerate prestazioni "in nero" svolte nelle ore che residuano al compimento dell'orario giornaliero pieno e, conseguentemente, addebitate ai fini previdenziali alla medesima nella misura CP_8
di 9 ore settimanali come da CC.N.L. di riferimento.
- 140 giornate dal 28.08.2017 al 09.02.2018" "scopertura totale"”.
b)
In replica la società opponente deduce: CP_1
“ è una persona del tutto sconosciuta a e il Suo nome è stato Parte_3 CP_1
associato alle distinte di consegna di per un errore di cui non si è CP_1 CP_1
avveduta.
Sul punto si allega una dichiarazione - depositata insieme al ricorso amministrativo all'Ispettorato - di , dipendente di da cui Testimone_1 Controparte_9
emerge che era autista per RI per conto di altra azienda, M.C. Trasporti Parte_3
s.r.l. di Via Segantini 23, 38122 Trento (TN). aveva, dunque, i Controparte_9
suoi dati e gli stessi sono stati associati per errore a CP_1
c)
In proposito risulta necessario un approfondimento istruttorio.
Contr Essendo incontestato che nelle “stampe viaggi del vettore ”, redatte da CP_10
il nominativo di risulta inserito, la dichiarazione resa dal Parte_3
rappresentante di che nella documentazione presentata CP_10 Parte_4
da al Servizio Lavoro “si sono inserite delle liste con tale nominativo, ma CP_10
pagina 9 di 31 nulla hanno a che fare con quanto contestato alla ditta ”, appare generica e, CP_11
quindi, non esauriente.
Appare, quindi, procedere:
➢ a una nuova audizione dell'ispettrice , Persona_4
➢ all'acquisizione della documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso nell'esame della posizione , Parte_3
➢ all'escussione di , da citarsi a cura dell' Parte_4 CP_3
➢ all'acquisizione da di tutta la documentazione amministrativa e CP_10
contabile (quali fatture emesse da a carico di per CP_1 CP_10
prestazioni eseguite da ) afferente alle “stampe viaggi Parte_3
Contr del vettore ” o registri giornalieri dal 28 al 31 agosto 2017 e dal 1° settembre al
9 febbraio 2018”.
Alla stessa udienza è stata pronunciata ordinanza ex art. 279 co. 2 n. 4 cod.proc.civ., del seguente tenore:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuto necessario – al fine di accertare: se abbia lavorato nell'ambito dell'esecuzione del trasporti Persona_1
affidati a da CP_1 CP
se abbia lavorato nell'ambito dell'esecuzione del trasporti Persona_3
affidati a da – CP_1 CP
procedere a:
▪ una nuova audizione del funzionario;
CP_4 Persona_2 Per_2
ritenuto necessario – pagina 10 di 31 al fine di accertare: il numero delle giornate considerate di presenza al lavoro rispetto alle assenze registrate ne LUL, in riferimento a:
[...]
Persona_5
[...]
–
[...]
procedere a: una nuova audizione:
▪ dell'ispettrice del lavoro Persona_4
▪ del funzionario . CP_4 Persona_2
ritenuto necessario – al fine di accertare: il numero delle giornate considerate di presenza al lavoro in periodi privi di copertura previdenziale, in riferimento a:
RA EM RA
AD TA – procedere a: una nuova audizione:
▪ dell'ispettrice del lavoro Persona_4
▪ del funzionario . CP_4 Persona_2
ritenuto necessario – al fine di accertare se abbia effettivamente svolto Parte_3
prestazioni di lavoro alle dipendenze della società ai fini dell'esecuzione dei CP_1
pagina 11 di 31 trasporti affidati da a nei giorni 28, 29, 30 31 agosto 2017 e nel CP_10 CP_1
periodo dal 1° settembre 2017 al 9 febbraio 2018, nella misura di 9 ore settimanali – procedere:
▪ a una nuova audizione dell'ispettrice , Persona_4
▪ all'acquisizione della documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso nell'esame della posizione , Persona_6
▪ all'escussione di o altro addetto di Parte_4 CP_10
▪ all'acquisizione da di tutta la documentazione amministrativa e CP_10
Contr contabile afferente le “stampe viaggi del vettore o registri giornalieri dal
28 al 31 agosto 2017 e dal 1° settembre al 9 febbraio 2018).
FISSA per l'audizione dell'ispettrice del funzionario Persona_4 CP_4 [...]
e di (o altro addetto di l'udienza dell'11 Persona_2 Parte_4 CP_10
aprile 2024, ore 12,00.
ONERA
l' della citazione dei testi. CP_3
DISPONE che l' produca la documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso CP_3
nell'esame della posizione . Parte_3
ORDINA
a di esibire, mediante o deposito da effettuarsi in cancelleria o via pec entro CP_10
il 28 marzo 2024, tutta la documentazione amministrativa e contabile (quali eventuali fatture emesse da a carico di per prestazioni eseguite da CP_1 CP_10
pagina 12 di 31 Contr
) afferente alle “stampe viaggi del vettore o registri Parte_3
giornalieri dal 28 al 31 agosto 2017 e dal 1° settembre al 9 febbraio 2018.
ONERA
l' della notificazione al terzo della presente ordinanza entro il 12 CP_3 CP_10
marzo 2024…”.
- - -
All'udienza dell'11.4.2024:
✓ è stato chiesto all'ispettrice del lavoro “di replicare alle Persona_4
Cont osservazioni svolte da come indicato a pag. 67 e 68 della sentenza in ordine alle
posizioni e e a pag. 80 e 81 della sentenza CP_5 CP_6 Parte_1 Pt_2
in ordine alle posizioni e Sajjad” e, quindi, è stata invitata a depositare note CP_7
entro il 31 maggio 2024;
✓ è stato chiesto all'ispettore del lavoro di “replicare alle Persona_2
Cont osservazioni svolte da come indicato in sentenza a pag. 46, in riferimento alla
posizione a pag. 49-50 in riferimento alla posizione Persona_7 [...]
a pag. 67 e 68 della sentenza in ordine alle posizioni Per_8 CP_5 CP_6
e e a pag. 80 e 81 della sentenza in ordine alle posizioni Parte_1 Pt_2
e Sajjad” e, quindi, è stato invitato a depositare note entro il 31 maggio CP_7
2024;
✓ su istanza dell'opponente è stato ordinato a RI di esibire le stampe CP_1
viaggi del vettore M.C. Trasporti e le “liste ritiri/consegne” afferenti al periodo dal 28
agosto 2017 al 9 febbraio 2018 nelle quali compaia quale nominativo dell'autista,
quello di;
Parte_3
✓ è stato assegnato alle parti termine “per il deposito eventuale di note afferenti alle produzioni documentali disposte in data odierna”. pagina 13 di 31 In data 22.5.2024 procedeva al deposito della documentazione oggetto CP_10
dell'ordine di esibizione.
In data 28.6.2024 e in data 1.7.2024 le opponenti, rispettivamente, depositavano note scritte.
All'udienza dell'11.7.2024 veniva disposta l'escussione del legale rappresentante di MC
Trasporti s.r.l. di Trento, o di suo delegato, in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale intercorso tra la stessa MC Trasporti s.r.l. e
. Parte_3
All'udienza del 12.12.2024 veniva sentito in qualità di teste il legale rappresentante di
MC Trasporti s.r.l..
All'esito veniva disposta d'ufficio l'acquisizione di ulteriore documentazione da MC
Trasporti s.r.l. e da e il riesame del responsabile della filiale RI di Trento CP_10
. Testimone_1
All'udienza del 18.2.2025 si procedeva al riesame del teste . Tes_1
* * * in ordine alla posizione di Persona_1
Contr A fronte dell'assunto di la quale – replicando alla deduzione svolta da a CP_3
pag. 8 della memoria depositata in data 13.5.2022, secondo cui “Per le mancate registrazioni sul LUL dal 08.03.2017 al 21.05.2017, il lavoratore risulta regolarmente in
Contr servizio come da fatture di consegna (blocco 2) in cui il dipendente è identificato con il codice autotrasportatore 1720171” – ha affermato che dall'esame della fatture emesse da a carico di “non si evince alcun documento secondo cui il sig. CP_1 CP
avrebbe avuto il codice autotrasportatore n. 1720171 o un altro codice di Per_1
accreditamento” (pag. 5 della memoria depositata in data 26.7.2022), l'ispettore di ha dichiarato: Persona_2
pagina 14 di 31 “posizione Persona_9
Contr schede codice 17201719 (trasmessa con nota del 19.4.2019 al Servizio Lavoro:
Contr dal 8.3.2017 al 21.5.2017 ha lavorato per ma non è stato registrato sul libro
Contr unico del lavoro da
Contr Contr dall'1.11. al 23.12.2016 ha lavorato per ed è stato registrato da come aspettativa e in scopertura per le giornate 22 e 23 dicembre”.
Risulta così smentito l'assunto di secondo cui non vi sarebbe alcun CP
documento da cui emerge che a era stato attribuito il codice Persona_1
172017179. Infatti in data 19.4.2019 la Società Logistica Trentina s.r.l. ha comunicato al
Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, con nota pervenuta in data
30.4.2019, la “decodifica dei codici autisti”, da cui risulta che a Persona_1
era stato attribuito il codice 172017179.
Contr Quindi la censura di non è fondata, di talché le prestazioni di
[...]
Contr devono essere considerate ai fini della determinazione del debito di Per_1
in ordine alla posizione di Persona_3
Contr A fronte dell'assunto di la quale ha evidenziato, nella memoria depositata in data
26.7.2022 (pag. 7), che dall'esame delle fatture emesse da a carico di CP_1 [...]
“non risulta alcun codice di accreditamento del sig. , l'ispettore di CP Per_3 Per_2
ha dichiarato:
[...]
Contr
è stato per errore addebitato a ma dagli accertamenti Persona_3
Contr effettuati risulta essere stato in forza a e avere effettuato consegue unicamente per BRIGL”.
Risulta così accertato che le prestazioni di non devono essere Persona_3
Contr considerate ai fini della determinazione del debito di pagina 15 di 31
in ordine alla posizione di Controparte_5
Contr Contr Contr A fronte dell'assunto di secondo cui dalle fatture di a risultano lavorati per tale autista i giorni 10, 11, 12, 13, 16, 19 e 20 agosto e non già il periodo dal 10 al 20
agosto 2015, quindi non 9, ma 7,
gli ispettori hanno così replicato:
Cont
“scheda codice 0470836
Cont 10, 11, 12,13, 16, 19, 20 agosto 2015 per n. 7 giorni lavorati per i rimanenti giorni
Cont Cont in forza a ma non in solidarietà per si confermano le differenze di giornate
Cont contestate a ai fini della solidarietà”;
Contr ha, a sua volta, controdedotto che:
Cont
“Gli Ispettori hanno erroneamente addebitato a la giornata del 16 agosto 2015, che non risulta lavorata in quanto manca l'indicazione del relativo codice autista nelle fatture”.
L'assunto è corretto.
Quindi, in luogo del periodo dal 10 al 20 agosto 2015, devono considerarsi lavorati da
Contr nell'ambito dell'appalto i giorni 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 Controparte_5
agosto 2015 per n. 7 giorni lavorati.
in ordine alla posizione di Controparte_6
Contr Contr Contr A fronte dell'assunto di secondo cui dalle fatture di a non risultano i tre giorni di presenza al lavoro (14,15 e 22 aprile 2015) ritenuti dall' CP_3
gli ispettori hanno così replicato:
Cont
“schede codice 0470837
14, 15, 22 aprile 2015 tre giorni di presenza al lavoro, ma registrato come assente al lavoro”; pagina 16 di 31 Contr ha, a sua volta, controdedotto che:
Cont
“Non è chiaro se gli Ispettori abbiano oppure no accolto le contestazioni di .
Contr L'assunto non è corretto, atteso che la presenza al lavoro nell'ambito dell'appalto
Contr trova riscontro nella scheda con il codice corrispondente a quello assegnato a
. Controparte_6
Contr Quindi in proposito la contestazione di è infondata.
in ordine alla posizione di CP_12
Contr Contr Contr A fronte dell'assunto di secondo cui dalle fatture di a risultano lavorati per tale autista i giorni 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 settembre 2018 e non già il periodo dal 5 al
13 settembre 2018, quindi non 8, ma 7 giorni,
gli ispettori hanno così replicato:
Cont
“schede codice 0470969
Cont 5, 6, 7, 11, 12, 13 settembre 2018 per n. 7 giorni lavorati per e 8 giorni in forza a
Cont Cont di cui 1 giorno non in solidarietà per;
Contr ha, a sua volta, controdedotto che i giorni da ultimo indicati dagli ispettori sono 6 e non 7.
L'assunto è corretto.
Quindi, in luogo del periodo dal 5 al 13 settembre 2018, devono considerarsi lavorati da
Contr nell'ambito dell'appalto i giorni 5, 6, 7, 11, 12, 13 settembre Parte_1
2018 per n. 6 giorni lavorati.
in ordine alla posizione di Parte_5
Contr Contr Contr A fronte dell'assunto di secondo cui dalle fatture di a
[...]
non risulta che tale autista abbia lavorato nella giornata del 25 giugno 2015; pagina 17 di 31 risultano lavorati per tale autista i giorni dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015 e non già
il periodo dal 10 al 21 agosto 2015, quindi non 10, ma 9 giorni;
risultano lavorati per tale autista i giorni 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24
dicembre 2015 e non già il periodo dal 10 al 24 dicembre 2015, quindi non 16, ma 11
giorni,
gli ispettori hanno così replicato:
Cont
“scheda codice 0470840
Cont Cont 25 giugno 2015 in forza a ma non ha lavorato per
Cont dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015 per n. 9 giorni lavorati per e 10 giorni in forza
Cont Cont a di cui 1 giorno non in solidarietà per
Cont 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre 2015 per n. 11 giorni lavorati per e
Cont Cont 16 giorni in forza a di cui 5 giorni in solidarietà per;
Contr ha, a sua volta, contro dedotto che;
“le giornate 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre 2015 [sono] pari a 10, giorni”.
L'assunto è corretto.
Quindi : Parte_2
Contr non ha lavorato nell'ambito dell'appalto il giorno 25 giugno 2015;
Contr in luogo del periodo dal 10 al 21 agosto 2015, ha lavorato, nell'ambito dell'appalto dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015 per n. 9 giorni lavorati,
in luogo del periodo dal 10 al 24 dicembre 2015, ha lavorato, nell'ambito dell'appalto
Contr
nei giorni 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre 2015, per n. 10 giorni lavorati.
in ordine alla posizione di Controparte_7
Contr A fronte dell'assunto di secondo cui pagina 18 di 31 dall'esame delle fatture emesse da a carico di CP_1 CP [...]
risulta aver lavorato: CP_7
nel 2015
- a maggio, 15 gg. (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 27; il 29), contro i CP_ 19 gg. addebitati dall'
- a giugno, 2 gg. (4 e 5 giugno), contro i 5 gg. addebitati dall'
- a luglio, 13 gg. (8-10, 15-17, 21-24, 28-30), contro i 17 gg. addebitati dall'
- ad agosto, 16 gg. (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31), contro i ben 26 gg. addebitati CP_ dall'
- a settembre, 21 gg. (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30), contro i 26 gg. addebitati CP_ dall'
- a ottobre, 13 gg. (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30), contro i 26 gg. addebitati dall'
- a novembre, 21 gg. (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30), contro i 26 gg. addebitati CP_ dall'
- a dicembre, 20 gg. (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30), contro i 26 gg. addebitati CP_ dall'
nel 2016,
- ad aprile, 16 gg. (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29), contro i 19 gg. addebitati dall'
- a luglio, 21 gg. (1, 4-8, 11-16, 18-22, 25-29), contro i 26 gg. addebitati dall'
- ad agosto, 14 gg. (1-5, 8-12, 16-19), contro i 15 gg. addebitati dall'
- a dicembre, 21 gg. (1-2, 5-7, 9, 12-15, 19-24, 27-30), contro i 26 gg. addebitati CP_ dall'
gli ispettori hanno così replicato:
“schede BRT codice 0470632
nel 2015 pagina 19 di 31 - a maggio (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 29) sono in forza a ma Con lavorati e in solidarietà per n. 15 giorni;
- a giugno, (4 e 5 giugno) sono in forza a per 5 giorni, ma lavorati e in solidarietà Cont per n. 2 giorni;
- a luglio (8-10, 15-17, 21-24, 28-30) sono in forza a per 17 giorni, ma lavorati e Cont in solidarietà per n. 13 giorni;
- ad agosto (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31) sono in forza a per 26 giorni, ma Con lavorati e in solidarietà per n. 16 giorni;
- a settembre (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30) sono in forza a per 26 giorni, ma Con lavorati e in solidarietà per n. 21 giorni;
- a ottobre (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30) sono in forza a per 26 giorni, ma lavorati Cont e in solidarietà per n. 13 giorni;
- a novembre (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30) sono in forza a per 26 giorni, ma Con lavorati e in solidarietà per n. 21 giorni;
- a dicembre (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30) sono in forza a per 26 giorni, ma Con lavorati e in solidarietà per n. 20 giorni;
nel 2016,
- ad aprile (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29) sono in forza a per 19 giorni, ma lavorati e Cont in solidarietà per n. 16 giorni;
- a luglio (1, 4-8, 11-16, 18-22, 25-29) sono in forza a per 26 giorni, ma lavorati e Cont in solidarietà per n. 21 giorni;
- ad agosto (1-5, 8-12, 16-19) sono in forza a per 15 giorni, ma lavorati e in Cont solidarietà per n. 14 giorni;
- a dicembre (1-2, 5-7, 9, 12-16, 19-24, 27-30) sono in forza a per 26 giorni, ma Con lavorati e in solidarietà per n. 21 giorni” pagina 20 di 31 Contr ha, a sua volta, contro dedotto che;
“gli Ispettori: hanno erroneamente considerato in solidarietà il 28 maggio 2015 e il 16 luglio 2016, CP_ che invece in base alle fatture allegate alla Nota di chiarimento (pagg. 14 e 22 e al doc. 6 ) non sarebbero stati da lui lavorati, non essendo indicato per tali giornate il suo codice di accreditamento”.
L'assunto è corretto.
Quindi può ritenersi compiutamente accertato che ha Controparte_7
Contr lavorato nell'ambito dell'appalto nel 2015
- a maggio per 15 giorni (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 27, il 29);
- a giugno per 2 giorni (4 e 5 giugno);
- a luglio per 13 giorni (8-10, 15-17, 21-24, 28-30);
- ad agosto per 16 giorni (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31);
- a settembre per 21 giorni (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30);
- a ottobre per 13 giorni (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30);
- a novembre per 21 giorni (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30);
- a dicembre per 20 giorni (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30);
nel 2016,
- ad aprile per 16 giorni (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29);
- a luglio per 21 giorni (1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29);
- ad agosto per 14 giorni (1-5, 8-12, 16-19);
- a dicembre per 21 giorni (1-2, 5-7, 9, 12-16, 19-24, 27-30);
per un totale di 193 giorni.
pagina 21 di 31 in ordine alla posizione di AD TA
Contr Contr Contr A fronte dell'assunto di secondo cui dalle fatture di a risultano lavorati da tale autista, in riferimento al mese di giugno 2016, i giorni dal 1, 3, dal 14 al 17, dal
20 al 24 e dal 27 al 29, e non già il periodo dal 1° al 29,
gli ispettori hanno così replicato:
Cont
“scheda codice 0470845
Cont giugno 2016 i giorni 1, 3, dal 14 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 29 sono in forza a per
Cont 26 giorni, ma lavorati e in solidarietà per n. 14 giorni”;
Contr ha, a sua volta, contro dedotto che:
“gli Ispettori hanno erroneamente considerato in solidarietà le giornate dell'1 e del 3 giugno 2016, Cont che devono essere «escluse essendovi prova documentale (doc. 13 fasc. costituito dal timbro di ingresso in Italia) che egli rientrò dalla madrepatria (Pakistan) il giorno 4 giugno 2016» come già disposto dal … Tribunale con la Sentenza non definitiva, pag. 77”.
L'assunto è corretto.
Quindi AD TA,
➢ in luogo del periodo dal 1° al 29 giugno 2016, ha lavorato, nell'ambito dell'appalto
Contr nei giorni dal 14 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 29 giugno 2016, per n. 12 giorni lavorati,
in ordine alla posizione di Parte_3
Come disposto nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 5.3.2024, in data 21.3.2024 la società ha depositato copia delle “liste ritiri e consegne” effettuate CP_10
, quale conducente di in favore di nel Parte_3 CP_1 CP_9
Contr periodo dal 28.8.2017 al 9.2.2018 e copia delle “stampe viaggi del vettore , in cui compare il nominativo di , relative al medesimo periodo (queste ultime Parte_3
pagina 22 di 31 sono state depositate anche da in data 13.3.2024, così ottemperando all'ordine di CP_3
esibizione riguardante la “documentazione di cui il Servizio Lavoro si è avvalso nell'esame della posizione ”), nonché copia delle fatture emesse da Parte_3
a carico di nel periodo dal 31.8.2017 al 28.2.2018. CP_1 CP_10
Come pure disposto nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 5.3.2024, si è proceduto, all'udienza dell'11.4.2024, all'escussione di , il quale ha dichiarato: Testimone_1
“Lavoro alle dipendenze di dal 2017 con mansioni di responsabile di filiale. CP_10
Preciso che:
- le “liste ritiri/consegne” venivano redatte da RI alla mattina di ogni giornata e consegnate all'autista incaricato delle consegne di cui alla merce indicata nelle liste e che veniva affidata all'autista stesso;
preciso che l'autista indicato nella lista è l'autista
che ha poi concretamente effettuato il trasporto;
Contr
- le “stampe viaggi del vettore venivano redatte da RI a fine mese;
esse presentano il contenuto indicato dall'ispettrice e venivano predisposte da Per_4
Contr RI al fine di quantificare il corrispettivo maturato da e quindi da fatturare a
cura della stessa.
In ordine alle giornate del febbraio 2018 prendo atto che, sia nelle “stampe viaggi del
Contr vettore , sia nelle “liste ritiri/consegne” appare il nominativo di , e Parte_3
quindi non posso che dedurre che egli abbia effettuato i trasporti in quel giorno. Di conseguenza, l'annotazione contenuta in un foglio appartenente alla documentazione
depositata da RI il 21.3.2024, secondo cui non avrebbe lavorato dal Parte_3
2.2.2018 non è corretta.
È possibile che si verificasse il caso per cui un lavoratore alle dipendenze di un'appaltatrice a un certo punto cessava il rapporto e, per qualche giorno, il suo nominativo rimaneva nelle “liste ritiri/consegne”, prima che intervenisse pagina 23 di 31 l'aggiornamento. Non è invece possibile che ciò sia avvenuto per un numero di giorni
elevato.
Escludo che RI possa avere corrisposto compensi a un appaltatore per trasporti
effettuati da altri appaltatori.
Contr Preciso che M.C. Trasporti nel 2017-2018 era, al pari di un appaltatore di servizi affidati da RI”.
All'esito, la difesa della società opponente ha formulato istanza volta a CP_1
ordinare a di “esibire le stampe viaggi del vettore M.C. Trasporti e le “liste CP_10
ritiri/consegne” afferenti al periodo dal 28 agosto 2017 al 9 febbraio 2018 nelle quali compaia quale nominativo dell'autista, quello di ”. Parte_3
A seguito dell'accoglimento dell'istanza ha depositato, in data 22.5.2024, le CP_10
“liste di ritiro/consegna” effettuati dalla società M.C. Trasporti s.r.l. nel periodo dal
28.8.2017 al 9.2.2018 per conto di CP_10
Come evidenziato dalla stessa in nessuna di quelle liste il conducente del CP_10
vettore M.C. Trasporti s.r.l. è . Parte_3
A seguito di queste produzioni è stata disposta, all'udienza dell'11.7.2024, l'escussione testimoniale del legale rappresentante di M.C. Trasporti s.r.l. in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale intercorso tra la stessa MC
Trasporti s.r.l. e . Parte_3
All'udienza del 12.12.2024 il legale rappresentante di M.C. Trasporti s.r.l. tale ha dichiarato: Persona_10
“Sono titolare in quanto socio unico della società M.C. Trasporti, attualmente con sede
in Trento, via Brennero n. 95. Detta società esercita attività di impresa di trasporto su
strada per conto terzi. La società è operativa dal 2016; in precedenza io esercitavo la
stessa attività quale imprenditore individuale. pagina 24 di 31 Conosco dato che è stato dipendente di MC Trasporti srl un po' di Parte_3
tempo fa”.
Il giudice evidenzia al teste che: da un lato risulta, alla luce dell'estratto conto previdenziale dello stesso Parte_3
depositato da in data 13.03.2024, essere stato dipendente di MC Trasporti dal CP_3
07.06.2017 al 06.07.2018 con contratto a tempo parziale pari a 30 ore settimanali, dall'altro risulta, alla luce delle liste “ritiri e consegne” redatte da RI, dal 28 agosto
2017 al 09 febbraio 2018 in relazione al vettore aver svolto, in detto periodo, CP_1
prestazioni in favore di CP_1
Il teste dichiara: “Nel periodo 28 agosto 2017- 09 febbraio 2018 MC Trasporti eseguiva
prestazioni in favore in attuazione di un rapporto di appalto di servizi. CP_10
All'epoca MC Trasporti utilizzava, ai fini dell'esecuzione dei servizi in favore di RI,
un solo veicolo e un solo dipendente per volta. Preciso che MC Trasporti aveva più dipendenti e disponeva di più veicoli dato che aveva in corso l'esecuzione di più
contratti di appalto con diversi sub appaltanti.
Ho avuto un dipendente di cognome ma non di nome;
questi quando è Pt_6 Per_2
stato mio dipendente, ha lavorato sempre nell'ambito dell'appalto RI.
Ho avuto anche un dipendente di nome di cui non ricordo il cognome;
questi ha Per_11
lavorato in diversi appalti quale autista.
Anche nel rapporto con redigeva, a inizio giornata, la lista ritiri e Controparte_13
consegne, nonché mensilmente la stampa viaggi del vettore;
inoltre io redigevo
mensilmente le fatture a carico di RI.
Da quanto ricordo, lavorava dalle 08.00 -14.00/15.00, dal lunedì al venerdì. Parte_3
Per quanto mi consta, anche se non sono compiutamente al corrente, non Parte_3
lavorava per altri nel periodo in cui era dipendente di MC Trasporti. pagina 25 di 31 Qualora l'autista designato a svolgere il servizio nell'ambito di un determinato appalto
fosse assente o per malattia o per ferie e quindi per un numero di giorni delimitato, mi pare di ricordare che RI non modificasse nella lista “ritiri e consegne” il nominativo del conducente da quello dell'autista solitamente addetto all'appalto a quello
dell'autista sostituto.
A fine mese gli autisti mi consegnavano le liste “ritiri-consegne” che io utilizzavo per
effettuare un controllo incrociato di corrispondenza tra dette liste e le stampe viaggi del
vettore redatte da RI. Quindi le prestazioni di trasporto, che ha pagato RI a MC
Trasporti, sono state effettuate da quest'ultima. Nel corso del controllo incrociato il nominativo dell'autista non era un dato che io verificavo. Ciò che rilevava era che le liste “ritiri e consegne” consegnatemi dall'autista riportassero quale vettore MC
Trasporti.
Io non tenevo documentazione interna in ordine ai viaggi effettuati dall'autista quotidianamente. Ne venivo a conoscenza quando, a fine mese, l'autista mi consegnava le liste “ritiri e consegne””.
All'esito sono state pronunciate le seguenti ordinanze:
“Il giudice, ritenuta la necessità alla luce dell'odierna deposizione, dispone che MC Trasporti, nella persona del legale rappresentante , depositi Persona_10
in cancelleria entro il 31 gennaio 2025:
1) copia della documentazione riguardante i trasporti effettuati in favore di RI nel periodo 28 agosto 2017/ 09 febbraio 2018, in particolare le fatture emesse da MC
Trasporti a carico di RI e se, ancora a disposizione, le liste di “ritiri e consegna”
e le stampe viaggi vettore MC Trasporti redatti da RI, nonché pagina 26 di 31 2) copia del libro unico del lavoro sempre relativo al periodo agosto 2017- febbraio
2018”.
“Il giudice, ritenuta la necessità alla luce dell'odierna deposizione, ordina a di esibire mediante deposito in cancelleria da effettuarsi entro il 31 CP_10
gennaio 2025: copia delle stampe viaggi vettore MC Trasporti redatte da RI e delle fatture emesse da MC Trasporti a carico di RI riguardo ai trasporti effettuati da MC Trasporti
s.r.l. in favore di RI nel periodo dal 28 agosto 2017 al 09 febbraio 2018 (in relazione ai quali RI ha già esibito, mediante deposito effettuato in data 22.5.2024, le “liste ritiri e consegne”); fissa per il riesame del teste responsabile della filiale RI di Trento, Testimone_1
l'udienza del 18 febbraio 2025 ore 13.00”.
All'udienza del 18.2.2025 il teste – richiesto dal giudice di chiarire le ragioni per Tes_1
cui, nelle “liste ritiri e consegne” relative al periodo dal 28 agosto 2017 al 9 febbraio
Contr 2018, emesse da RI in relazione al vettore compare come conducente
, il quale appare essere stato dipendente in quell'epoca Parte_3
Contr dipendente di MC Trasporti, e non già di – ha dichiarato:
“Evidenzio che, nelle predette liste di ritiri e consegne, compaiono i nominativi di due conducenti “ ” e “ – GBT (TN)”. Parte_3 Per_1
La contemporanea presenza dei due nominativi deriva, assai verosimilmente, dal fatto che i due conducenti, nell'eseguire prestazioni di trasporto riguardanti commesse di
RI, abbiano operato nella stessa zona. pagina 27 di 31 Tuttavia, ciò è compatibile con il fatto che sia avvenuto in favore di datori di lavoro
Contr diversi (come ad es. MC Trasporti e e in epoche diverse.
Rispetto alle liste di consegna rilevanti nella presente controversia, trattandosi di liste
Contr relative al vettore è del tutto verosimile che il vettore che ha eseguito il trasporto
Contr sia stato , che conosco quale dipendente di Per_1 Persona_3
Di contro, il nominativo di è presente non già per essere l'effettivo Parte_3
esecutore del trasporto, ma per le ragioni prima illustrate, ossia egli verosimilmente
aveva effettuato in precedenza trasporti in quella stessa zona per un datore diverso, in particolare MC Trasporti”.
Alla luce di questi chiarimenti, che appaiono esaurienti e convincenti, deve ritenersi compiutamente accertato che non ha svolto Parte_3
prestazioni di lavoro subordinato in favore della società nel periodo dal CP_1
28 agosto 2017 al 9 febbraio 2018.
* * *
Per ragioni di economia non solo processuale, appare opportuno, in luogo di disporre subito una c.t.u., consentire alle parti, fermi restando i contrasti in punto an, di pervenire a una liquidazione concordata del quantum.
In proposito viene pronunciata ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ..
In caso di disaccordo, verrà disposta c.t.u..
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
pagina 28 di 31 1. In rigetto dell'opposizione proposta da accerta che le prestazioni svolte CP
da devono essere considerate ai fini della determinazione del Persona_1
debito di CP
2. In accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che le prestazioni CP
svolte da non devono essere considerate ai fini della Persona_3
determinazione del debito di CP
3. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che, in CP
luogo del periodo dal 10 al 20 agosto 2015, devono considerarsi lavorati da ell'ambito dell'appalto i giorni 10, 11, 12, 13, 16, Controparte_5 CP
19, 20 agosto 2015, per n. 7 giorni lavorati.
4. Rigetta l'opposizione proposta da in ordine al numero dei giorni lavorati CP
da nell'ambito dell'appalto Controparte_6 CP
5. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che, in CP
luogo del periodo dal 5 al 13 settembre 2018, devono considerarsi lavorati da
Contr nell'ambito dell'appalto i giorni 5, 6, 7, 11, 12, 13 Parte_1
settembre 2018, per n. 6 giorni lavorati.
6. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP
: Parte_2
Contr
➢ non ha lavorato nell'ambito dell'appalto il giorno 25 giugno 2015;
➢ in luogo del periodo dal 10 al 21 agosto 2015, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto dal 10 al 14 e dal 18 al 21 agosto 2015, per n. 9 giorni lavorati,
➢ in luogo del periodo dal 10 al 24 dicembre 2015, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto nei giorni 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre
2015, per n. 10 giorni lavorati.
pagina 29 di 31 7. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP
Contr
ha lavorato nell'ambito dell'appalto Controparte_7
nel 2015
- a maggio per 15 giorni (dal 5 all'8; dall'11 al 14; dal 19 al 22; dal 26 al 27, il 29):
- a giugno per 2 giorni (4 e 5 giugno);
- a luglio per 13 giorni (8-10, 15-17, 21-24, 28-30);
- ad agosto per 16 giorni (3-7, 10-11, 14, 18-21, 26-28 e 31);
- a settembre per 21 giorni (1-4, 8-11, 14-18, 21-25, 28-30);
- a ottobre per 13 giorni (1-2, 6-8, 19-23, 26-27 e 30);
- a novembre per 21 giorni (2-6, 9-13, 16-20, 23-27 e 30);
- a dicembre per 20 giorni (1-4, 7, 9-11, 14-18, 21-24, 28-30);
nel 2016,
- ad aprile per 16 giorni (5, 7, 11-15, 18-22, 26-29);
- a luglio per 21 giorni (1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29);
- ad agosto per 14 giorni (1-5, 8-12, 16-19);
- a dicembre per 21 giorni (1-2, 5-7, 9, 12-16, 19-24, 27-30);
per un totale di 193 giorni.
8. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta che CP
AD TA:
➢ in luogo del periodo dal 1° al 29 giugno 2016, ha lavorato, nell'ambito
Contr dell'appalto nei giorni dal 14 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 29 giugno 2016,
per n. 12 giorni lavorati,
9. In accoglimento dell'opposizione proposta da e da dichiara CP_1 CP
che non ha svolto prestazioni di lavoro subordinato Parte_3
pagina 30 di 31 in favore della società nel periodo dal 28 agosto 2017 al 9 febbraio CP_1
2018.
10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 8 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 31 di 31