Art. 14. (Sanzioni) 1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.