Articolo 14 della Legge 30 giugno 2009, n. 85
Articolo 13Articolo 15
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14 luglio 2009
Art. 14. (Sanzioni) 1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.
Entrata in vigore il 14 luglio 2009