Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di rinvio iscritta al n. 4917 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 passata in decisione all'udienza cartolare del 10 giugno 2025 e vertente tra
TRA
c.f. , rappresentata e difesa – per procura in atti – Parte_1 P.IVA_1 anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto Costantini e Antonella Altieri;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Giovanna DE MAIO dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con decreto dirigenziale del 21 dicembre 2007 la Provincia di provvedeva all'espropriazione CP_1 dei terreni di cui alle particelle numeri 809, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626,
1627,801,802,803,525,526,527,528,533,554,312,798, e 799, di cui era proprietaria la
[...]
con determinazione dell'indennità di espropriazione, in via provvisoria, per la Parte_1 somma complessiva di euro 77.552,64, di cui euro 25.850,88 per indennità di esproprio, euro
38.776,32 per indennità di cessione volontaria ed euro 25.850,88 per indennità di cessione volontaria. Il collegio dei tecnici di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 determinava l'indennità di esproprio dovuta alla in complessivi euro 136.825,66, di cui euro 37.562,62 per il valore Parte_1 del suolo, per un'estensione complessiva di mq 5070, ed euro 99.263,04 per il valore del
“soprassuolo”.
A seguito di opposizione alla stima, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1205 del 2016, depositata il 24 febbraio 2016, ha accolto solo in parte la domanda, determinando in euro 233.453,00
'indennità dovuta alla opponente per l'espropriazione dell'area. In particolare, la Corte d'appello evidenziava che i terreni non avevano natura edificabile, in quanto l'area era interessata da vincoli paesaggistici e fascia di rispetto della viabilità. Si aggiungeva che l'esclusione della vocazione edificatoria dell'area poteva considerarsi pacifica e non oggetto di contestazione tra le parti. Le aree espropriate risultavano trasformate in sede stradale per l'ampliamento della via Laurentina. Inoltre, il
CTU aveva evidenziato che sui terreni espropriati insistevano alberi di alto fusto di varie essenze e che il terreno adiacente a quello espropriato, sempre di proprietà della era Parte_1 utilizzato come area “adibita a vivaio di piante”. Il valore dell'area era stato stimato con l'utilizzo sia del criterio di stima per comparazione sia con quello per capitalizzazione, pervenendo a risultati identici, con determinazione del valore venale dell'area in euro 37.500,00. Il soprassuolo veniva, poi, valutato in euro 195.953,00, con riferimento alla consulenza redatta per la da Parte_1 un agronomo, il dott. , che inizialmente aveva stimato gli alberi in euro 255.588,99, oltre che Per_1 in relazione al “verbale di consistenza e immissione in possesso”. La valutazione del soprassuolo era condivisa dalla Corte, in quanto era parte del valore individuato dalla consulenza tecnica di parte del dott. , redatta nel 2007, ossia prima della trasformazione del suolo espropriato, con congrua Per_1 riduzione in ragione della quantità di alberi riportata nel verbale di consistenza e immissione in possesso, senza valutazione del costo di ripristino, perché alla data dell'accertamento del CTU non risultava effettuato. Rigettava, poi, la Corte la doglianza in ordine alla violazione dell'art. 38, comma 2-bis, del d.P.R. n. 327 2001, per omessa considerazione delle istanze di sanatoria presentate dalla ai fini della Parte_1
determinazione dell'indennità di esproprio con riferimento a manufatti insistenti sulle aree espropriate;
da un lato, evidenziava che tali manufatti non constavano dalla espletata CTU e, dall'altro, la destinazione urbanistica della zona era caratterizzata dalla esistenza di vincoli paesaggistici, ricadendo in ambito “sistema ambientale;
parchi-parchi istituiti”, con esclusione della
“sanabilità delle opere”, sicché non vi era alcuna violazione di tale disposizione.
Il valore dell'area espropriata era determinato in euro 7,70 m², con il metodo comparativo, mentre l'opponente indicava il valore in euro 11,11 al metro quadrato. Quanto alla perdita di valore dell'area non espropriata, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, l'opponente ha evidenziato la ragguardevole perdita di valore a causa dell'espropriazione di una parte del bene immobile, derivante dal fatto che l'ingresso carrabile dell'azienda veniva a collocarsi in prossimità della rotatoria, sì da impedire la sosta dei camion in attesa di carico-scarico lungo la strada interpoderale. L'impresa aveva dovuto sostenere costi per il ripristino di detti spazi, che avevano inciso sul valore dell'area non espropriata. La Corte d'appello ha rigettato tale doglianza evidenziando che non poteva tenersi conto del complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa agricola da intendersi nel senso di cui all'art. 2555 c.c., e quindi di tutte le conseguenze pregiudizievoli, ivi compreso il mancato guadagno, a causa del ridimensionamento e/o della cessazione dell'attività imprenditoriale;
tale tematica era del tutto estranea alla nozione stessa di indennità di espropriazione, rapportata dall'art. 42 della Costituzione solo al valore del bene espropriato, con esclusione di ogni altro pregiudizio a carattere personale e indiretto subito dall'espropriato. Dovrebbe tenersi conto soltanto dell'effettiva diminuzione del valore venale del bene su cui era allocata l'azienda agricola;
il CTU ha escluso, anche alla luce dei rilievi fotografici, che le aree espropriate fossero adibite ad area di sosta dei veicoli commerciali, risultando destinate solo a
“spazio espositivo”. L'opponente, dunque, aveva chiesto un inammissibile risarcimento del danno all'impresa, pretendendo che nelle indennità si computassero anche i costi per il ripristino degli spazi per ufficio ed espositivi;
si trattava della prospettazione della perdita di un valore che non poteva dirsi proprio del terreno agricolo espropriato, ma semmai connesso alla destinazione nell'ambito del complesso aziendale florovivaistico dell'impresa esercitata. Peraltro, non vi è stato smembramento dell'originario compendio unitario, né interclusione o trasformazione in appezzamenti isolati inidonei a garantire autonomamente la funzione originaria, quanto piuttosto una mera riduzione dello spazio espositivo del vivaio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Parte_1 ha resistito con controricorso la , succeduta a titolo universale Controparte_1 alla provincia di e la società ha resistito con controricorso al ricorso CP_1 Parte_1 incidentale.
.Con il primo motivo di impugnazione la società ha dedotto “in relazione all'art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c.-violazione dell'art. 38, comma 2 e comma 2-bis, del testo unico espropri, in combinato disposto con gli articoli 31 e 32 della legge n. 47 del 1985 e s.m.i. - Violazione dell'art. 115 c.p.c.- Error in iudicando per omessa valutazione della prova decisiva”. La società, in particolare, ha evidenziato di avere allegato e prodotto varie domande di condono edilizio presentate nel 1986 e sensi della legge n. 47 del 1985. La commissione di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327 2001, in violazione dell'art. 38, comma 2-bis del testo unico espropriazione, non avrebbe tenuto minimamente in considerazione l'istanza di sanatoria dei manufatti per oltre metri quadri 3000 di superficie effettiva, nonostante la presentazione di tali istanze. La sentenza della Corte d'appello ha rigettato la doglianza degli opponenti in quanto fuorviata da due fattori: da un lato il silenzio della relazione peritale sul punto;
dall'altro la pretesa insistenza sull'area di vincoli paesaggistici che avrebbero in ogni caso escluso in astratto la possibilità di accogliere domande di condono dei detti manufatti anche se praticamente presenti. La Corte ha ritenuto di escludere la condonabilità a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla natura e alla portata del vincolo, nonché dell'incidenza delle opere oggetto di condono edilizio rispetto al valore paesaggistico tutelato.
In realtà, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo;
tale norma dimostra che l'esistenza di un vincolo sull'area su cui insiste il manufatto abusivo non esclude il rilascio della concessione in sanatoria. Tra l'altro per giurisprudenza amministrativa si è fatta applicazione del principio di tolleranza nella valutazione delle domande di condono da parte dei comuni interessati. La Corte, avendo assunto come vera la circostanza della non condonabilità dei manufatti insistenti sull'area espropriata, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo dimenticato la prova documentale circa l'esistenza dei detti manufatti, offerta dall'opponente e non fatta oggetto di alcuna contestazione da parte dell'ente espropriante.
1.1 — La Corte di Legittimità , con la sentenza n. 16074/22 , nell'accogliere detto primo motivo e respingendo gli altri motivi di impugnazione della ricorrente, nonché il
contro
-ricorso di
[...]
, ha così statuito: CP_1
“. Invero, l'art. 38, comma 2-bis, del d.P.R. n. 327 del 2001 stabilisce che “ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il Comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità”. Si è, dunque, ritenuto che, in tema di espropriazione di area su cui insista una costruzione abusiva, ed alla stregua dell'art. 38, comma 2-bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, il diritto all'indennità non è escluso dall'originaria abusività dell'edificazione, ove l'immobile, alla data dell'esproprio, sia stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria non ancora scrutinata dalla P.A., dovendo, in tal caso, quest'ultima effettuare una valutazione prognostica circa la sua condonabilità; il cui esito, se positivo, impone di tener conto di esso nella quantificazione di quella indennità, altrimenti restando la stessa rapportata non già alle caratteristiche oggettive del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza affatto casuale ed insignificante, quale l'avere la P.A. deciso o meno sull'istanza di condono, anche se - per ipotesi - in violazione dei termini all'uopo previsti (Cass., sez. 1, 23 settembre 2016, n. 18694; Cass., sez. 1, n.
3794/2019). Si è anche ritenuto, in precedenza, che, ai fini della determinazione dell'indennità per
l'espropriazione di terreno edificato, vigendo il principio generale, desumibile dall'art. 16, nono comma, della legge n. 865 del 1971, collegato all'art. 15 della legge n. 10 del 1977, e consistente nell'elisione di qualsiasi effetto dell'abusivismo, viene meno, in presenza di un fabbricato abusivo, il criterio della liquidazione unitaria dell'immobile, al valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il primo insista, dovendosi valutare la sola area nuda, con applicazione dell'art. 5 bis
d.l. 333 del 1992, conv. in l. 359 del 1992, mentre se trattasi di porzione non autonoma, inserita in fabbricato per il resto munito dei prescritti provvedimenti autorizzatori, il suo valore deve essere detratto da quello complessivo in cui è inglobata, sì da evitare che l'abusività possa anche in tal caso concorrere ad accrescere il valore del fondo (Cass., sez. 1, 30 novembre 2006, n. 25523). È stato dunque richiamato il principio generale fissato dalla legge n. 865 del 1971, in ordine alla lotta all'abusivismo, evidenziando che, ai fini della determinazione dell'indennità per l'espropriazione di terreno edificato, vigendo il principio generale, desumibile dall'art. 16, comma 9, della legge n. 265 del 1971, collegato all'art. 15 della legge n. 10 del 1977, e consistente nell'elisione in qualsiasi effetto dell'abusivismo, deve venir meno, in presenza di un fabbricato abusivo, il criterio della liquidazione unitaria dell'immobile in base al valore venale complessivo dell'edificio e del suolo. È evidente, che la Corte d'appello non ha tenuto conto in alcun modo delle istanze di condono presentate dalla società nel 1986, indicate analiticamente nel primo motivo di ricorso (cfr. pagina 6 del ricorso per cassazione “il tutto comprovato dalle copie delle dette domande, presentate nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985 e prodotte come documento 7 del fascicolo di parte nel giudizio di opposizione”). Tra l'altro, in dottrina si ritiene che, una volta intervenuta l'espropriazione, la procedura di condono debba comunque essere conclusa, data la necessità di applicare le sanzioni penali ed amministrative. 2.3. Resta l'ulteriore delicato aspetto relativo alla sussistenza della possibilità della concessione della sanatoria.
2.4. L'art. 33 della legge n. 47 del 1985 stabilisce che “le opere di cui all'art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano imposti prima della esecuzione delle opere stesse:a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali
e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree”. L'art. 32 della legge n. 47 del 1985 prevede (opere costruite su aree sottoposte a vincolo), poi, che “fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso “. Nella specie, non emerge dagli atti di causa la natura del vincolo posto sull'area ove sono ubicati gli immobili per i quali sono stati richiesti i titoli in sanatoria. Tra l'altro, non è possibile la sanatoria delle opere realizzate in fasce di rispetto stradale o autostradale (Cass., sez. 1, 4 dicembre 2013, n. 27114; Cass., sez. 2, 3 novembre 2010, n.
22422) oppure per l'esistenza del vincolo cimiteriale (Cons.Stato., sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2370)
o se il fabbricato è realizzato all'interno della fascia di servitù idraulica (Cons.Stato., sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5537). Peraltro, per la giurisprudenza amministrativa il procedimento preordinato al rilascio del condono o della sanatoria di abusi edilizi incidenti su aree tutelate, ai sensi dell'art. 32, della legge n. 47 del 1985, è subordinato al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo a prescindere dall'epoca della sua introduzione (Cons.Stato., sez. II, 9 ottobre 2020, n.
5994; Cons.Stato, 10 dicembre 2020, n. 7897).
2.5. Pertanto, ogni valutazione dovrà essere rimessa al giudice del rinvio, che dovrà tenere conto della concreta situazione dei luoghi e dei vincoli di inedificabilità, se assoluti o meno, oltre che della valutazione della pubblica amministrazione sulle istanze in sanatoria presentate dalla società”.
§ 2 — ha ritualmente riassunto il giudizio ex art. 392 C.P.C. Parte_1 chiedendo ““Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello di Roma, in ossequio al principio di diritto espresso nell'ordinanza n. 16074/2022 della Corte Suprema di Cassazione e respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, anche in via riconvenzionale e/o incidentale, siccome inammissibile, improponibile, infondata e comunque non provata, in parziale riforma della sentenza n. 1205/2016 della Corte d'Appello di Roma, sez. 1^, depositata il 24 febbraio 2016,
ü accertare, anche a seguito di CTU che si chiede sin d'ora di disporre, il valore effettivo delle porzioni immobiliari dei beni di proprietà della come di seguito Parte_1 identificate: Foglio 1152 particella 1621 (ex 518, ex 808); Foglio 1152 particella 1621 (ex 518, ex
809); Foglio 1152 particella 1623 (ex 517); Foglio 1152 particella 1626 (ex 800); Foglio 1152 particella 1646 (ex 1646); Foglio 1152 particella 1652 (ex 1625); Foglio 1152 particella 1653 (ex
1625); Foglio 1152 particella 1648 (ex 1627); Foglio 1152 particella 1644 (ex 1623); Foglio 1152 particella 1626 (ex 518 ex 808), per una superficie complessiva di 5070 mq- comprensiva dei relitti- ed assoggettate ad espropriazione in forza dei decreti di esproprio emessi dalla Provincia di Roma
–
Dipartimento VII “Viabilità ed Infrastrutture” n. 443/2007, n.3659/2008 e n.2223/2010, tenendo conto delle domande di condono edilizio di cui in premessa dei loro sviluppi ed esiti e dei principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 16074/2022; per l'effetto, dichiarare illegittima ed ingiusta l'indennità di esproprio così come determinata nella relazione tecnico–estimativa redatta dalla Commissione nominata ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 in favore della per la parte relativa al valore dei terreni espropriati e Parte_1 conseguentemente,
determinare l'indennità definitiva d'esproprio, per la parte relativa al valore dei terreni espropriati in conformità agli artt. 37 e 38, comma 2bis del d.P.R. n.327/2001, in misura non inferiore ad € 500.000,00;
condannare la in persona del Suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della della Parte_1 indennità definitiva di esproprio per la parte relativa al valore dei terreni espropriati in misura pari ad € 500.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con applicazione alla detta somma degli interessi al tasso legale dal dì del dovuto sino al soddisfo.
In ogni caso,
condannare la in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese, delle competenze e degli onorari di questo così come di tutti i precedenti gradi di giudizio”
Ha resistito “…confermare l'indennità di esproprio per il Controparte_1 valore venale dell'area espropriata come già quantificata con sentenza n.1205/2016.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ed in Parte_1 ragione del deposito e successivo svincolo già effettuato, per complessivi euro 248.133,41, ordinare il deposito della sola differenza.
In ogni caso con vittoria di diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 18 febbraio 2025, sostituita dalla trattazione cartolare, acquisite le note di trattazione scritta, la Corte ha rilevato “che la documentazione depositata da parte ricorrente in riassunzione – relativa alle domande di condono edilizio (all. nn. 4,5 e 6) – è priva di indicazione relativa alle particelle catastali (riportate solo indicativamente nelle note di trattazione scritta depositate il 17 febbraio 2025 e alle quali deve farsi riferimento), necessaria ai fini del decidere, anche con riguardo alla chiesta integrazione di CTU;
che , pertanto, la causa va rinviata, disponendo che parte ricorrente in riassunzione provveda al deposito di documentazione utile nel senso richiesto, riservando ogni altro provvedimento all'esito” ed ha concesso all'uopo termini anticipati.
Parte appellante ha versato nel fascicolo telematico una nota di deposito documentazione consistente, quest'ultima, in una visura camerale della società ricorrente per certificare l'atto di scissione societaria in favore di Coculo Immobiliare SRL, alla quale sono transitate particelle per le quali quest'ultima ha richiesto il condono edilizio.
Parte resistente ha , a sua volta, depositato note.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge dall'atto di citazione in riassunzione, che, in applicazione del principio Parte_1 dettato dalla Corte di legittimità, chiede che venga considerata “la concreta situazione dei luoghi e dei vincoli di inedificabilità, se assoluti o meno”.
A tal fine, però, era onere di parte originariamente attrice a dover allegare e provare che detti luoghi fossero effettivamente edificati e che erano stati ottenuti i condoni richiesti;
ma soprattutto, che quanto detto si riferisse ai beni oggetto dell'esproprio.
Su tale punto, questa Corte ha dovuto pronunciare l'ordinanza sopra ricordata in quanto nel ricorso in riassunzione nulla è specificato al riguardo, sì da rendere necessario che la parte interessata fornisse in modo chiaro e preciso a quali particelle catastali si riferivano le istanze di condono (perché tali documenti erano privi di dette indicazioni) affinchè si potesse accertare la riferibilità di tali procedure amministrative (ritenute nella sentenza di legittimità rilevanti) effettivamente a beni oggetto dell'esproprio.
In sostanza, tenuto conto che la riforma della sentenza di appello è avvenuta “in parte qua” e che, per il resto, quanto delibato in quella sede è ormai statuizione definitiva, era necessario allegare e provare che il principio dettato dalla Corte di Cassazione era effettivamente riferibile : a) a particelle sottoposte ad esproprio;
b) ad immobili esistenti, all'epoca dell'esproprio, sopra dette particelle;
c) a immobili che, poi, erano stati oggetto di procedura di condono, concesso o meno che fosse.
Dal ricorso in riassunzione, invece, non emerge nulla del genere;
ma neppure la concessione di apposito termine – all'uopo fissato dalla Corte – ha posto rimedio a tale lacuna, considerato anche che parte resistente odierna - ma già la originaria convenuta Provincia di Roma di cui la resistente attuale è stato successore universale - ha sempre contestato l'esistenza di costruzioni e/o edifici/manufatti insistenti sull'area assoggettata ad esproprio.
Ed anche la CTU – espletata nel giudizio - ha confermato l'inesistenza di detti beni, la cui natura, peraltro, non è mai stata chiarita da parte ricorrente in riassunzione, neppure nelle citate note illustrative all'uopo concesse.
A tale proposito, va dato atto che dette note null'altro sono che lo strumento con il quale sono stati depositati due documenti nuovi, vale a dire la visura dell'odierna ricorrente e la scissione societaria, per dimostrare il passaggio delle particelle indicate nell'atto di scissione dall'una all'altra società; la beneficiaria dei beni, poi, è il soggetto che ha avviato (secondo parte ricorrente in riassunzione) i procedimenti di condono.
Al di là del fatto che la vicenda societaria è assai risalente nel tempo sicchè si trattava di circostanze che ben potevano essere illustrate nel giudizio originario (con la conseguenza che l'allegazione risulta del tutto tardiva), in ogni caso detta documentazione è del tutto inconferente ed irrilevante rispetto all'onere che la Corte aveva posto a carico della ricorrente in riassunzione-originaria attrice, non potendosi fare carico (se non travalicando i propri poteri) di operare un riscontro non realizzabile in assenza dei dati catastali (idonei ad individuare i beni) nelle procedure di condono.
Né – contrariamente a quanto richiesto dalla parte ricorrente in riassunzione – è possibile procedere ad una CTU integrativa, in assenza di una pista probatoria idonea a rendere applicabile il principio dettato dalla Corte di legittimità. Dunque, non sono stati forniti elementi utili per collegare le procedure di condono a beni realizzati sulle particelle espropriate, sicchè la domanda di parte attrice volta ad ottenere a titolo di indennità espropriativa una maggior somma – rispetto a quella già ottenuta – va respinta.
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Quanto alle spese, valutato l'esito complessivo nel quale – in ogni caso – l'odierna ricorrente ha avuto accolto il proprio ricorso in sede di legittimità, la Corte ritiene di dover compensare integralmente dette spese per detto grado di giudizio.
Vanno, invece, poste a carico di parte ricorrente in riassunzione le spese del presente grado, da liquidarsi secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata da nel ricorso in riassunzione Parte_1 di questo giudizio di rinvio;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
3) Condanna parte ricorrente in riassunzione alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del giudizio di rinvio liquidate in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE