Articolo 33 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 32Articolo 34
Versione
6 maggio 1952
Art. 33.
(Esibizione del titolo di concessione)


Il concessionario e' obbligato a produrre il titolo concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952