Art. 33.
(Esibizione del titolo di concessione)
Il concessionario e' obbligato a produrre il titolo concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.
(Esibizione del titolo di concessione)
Il concessionario e' obbligato a produrre il titolo concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.