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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/06/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2454/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2454/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 9:38 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. PESCATORI CHIARA Parte_1
Per essuno compare Controparte_1
E' altresì presente la dott.ssa Margherita Tognazzi ai fini della pratica forense
Il Giudice dichiara la contumacia di parte convenuta. L'avv. Pescatori dà atto che la ricorrente ha rinvenuto nella cassetta delle lettere le chiavi dell'appartamento che risulta rilasciato con intervenuto asporto dei beni personali del sig. CP_1 quindi la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2454/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCATORI CHIARA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA VIUESSEUX 2 FIRENZE presso il difensore avv. PESCATORI CHIARA
ATTORE/I contro
C.F. ) . Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi ed udienza del 17.6.25 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in data 19.2.25 ha presentato nei confronti di ricorso ex art. 281 Parte_1 Controparte_1 decies c.p.c. in cui è stato esposto: che la è comproprietaria per la quota di 3/8 di unità Pt_1 immobiliare sita in OR , Via di Castiglioni n. 12, piano primo e piano terra;
che il piano terreno costituisce la residenza della sorella della ricorrente , che negli ultimi anni vi ha Persona_1 convissuto col;
che il rapporto di convivenza è cessato ed il non ha tuttavia inteso CP_1 CP_1 rilasciare l'immobile; che il si è impegnato con dichiarazione scritta a rimanere CP_1 nell'immobile solo fino al 20.1.25 senza però averlo poi rilasciato.
La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del al rilascio dell'immobile, occupato senza CP_1 titolo.
Il si è reso contumace in giudizio .. CP_2
All'odierna udienza di discussione il difensore di parte ricorrente ha dato atto che il ha CP_1 rilasciato l'immobile asportando dall'immobile le cose di sua proprietà e che è quindi cessata la materia del contendere .
La ricorrente chiede quindi solo la condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite.
La domanda è fondata. pagina 2 di 3 ,Dagli atti risulta infatti la virtuale fondatezza della domanda per l'occupazione dell'immobile in questione senza titolo da parte del CP_1
In effetti con dichiarazione scritta del 12.1.25 il si era impegnato a permanere nell'immobile CP_1 solo fino al 20.1.25.
Avendo continuato ad occupare l'immobile anche dopo il 20.1.25 risulta quindi la virtuale soccombenza del riguardo alla domanda come proposta col ricorso e l'intervenuta CP_1 cessazione della materia del contendere per il rilascio dell'immobile dopo la presentazione della domanda.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e in ragione del valore della causa( terzo scaglione), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM n55/14 vengono liquidate in € 574,36 per spese, € 3.000,00 per compenso ed b 450,00 per spese generali, per complessivi € 4.024,36.
PQM
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rimborsare in Controparte_1 favore di le spese di lite che liquida in complessivi € 4.024,36. Parte_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2454/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 9:38 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. PESCATORI CHIARA Parte_1
Per essuno compare Controparte_1
E' altresì presente la dott.ssa Margherita Tognazzi ai fini della pratica forense
Il Giudice dichiara la contumacia di parte convenuta. L'avv. Pescatori dà atto che la ricorrente ha rinvenuto nella cassetta delle lettere le chiavi dell'appartamento che risulta rilasciato con intervenuto asporto dei beni personali del sig. CP_1 quindi la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2454/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCATORI CHIARA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA VIUESSEUX 2 FIRENZE presso il difensore avv. PESCATORI CHIARA
ATTORE/I contro
C.F. ) . Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi ed udienza del 17.6.25 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in data 19.2.25 ha presentato nei confronti di ricorso ex art. 281 Parte_1 Controparte_1 decies c.p.c. in cui è stato esposto: che la è comproprietaria per la quota di 3/8 di unità Pt_1 immobiliare sita in OR , Via di Castiglioni n. 12, piano primo e piano terra;
che il piano terreno costituisce la residenza della sorella della ricorrente , che negli ultimi anni vi ha Persona_1 convissuto col;
che il rapporto di convivenza è cessato ed il non ha tuttavia inteso CP_1 CP_1 rilasciare l'immobile; che il si è impegnato con dichiarazione scritta a rimanere CP_1 nell'immobile solo fino al 20.1.25 senza però averlo poi rilasciato.
La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del al rilascio dell'immobile, occupato senza CP_1 titolo.
Il si è reso contumace in giudizio .. CP_2
All'odierna udienza di discussione il difensore di parte ricorrente ha dato atto che il ha CP_1 rilasciato l'immobile asportando dall'immobile le cose di sua proprietà e che è quindi cessata la materia del contendere .
La ricorrente chiede quindi solo la condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite.
La domanda è fondata. pagina 2 di 3 ,Dagli atti risulta infatti la virtuale fondatezza della domanda per l'occupazione dell'immobile in questione senza titolo da parte del CP_1
In effetti con dichiarazione scritta del 12.1.25 il si era impegnato a permanere nell'immobile CP_1 solo fino al 20.1.25.
Avendo continuato ad occupare l'immobile anche dopo il 20.1.25 risulta quindi la virtuale soccombenza del riguardo alla domanda come proposta col ricorso e l'intervenuta CP_1 cessazione della materia del contendere per il rilascio dell'immobile dopo la presentazione della domanda.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e in ragione del valore della causa( terzo scaglione), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM n55/14 vengono liquidate in € 574,36 per spese, € 3.000,00 per compenso ed b 450,00 per spese generali, per complessivi € 4.024,36.
PQM
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rimborsare in Controparte_1 favore di le spese di lite che liquida in complessivi € 4.024,36. Parte_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3