Articolo 14 della Legge 10 luglio 1959, n. 459
Articolo 13Articolo 15
Versione
10 luglio 1959
Art. 14. (Rinuncia all'amnistia)

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
In tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non e' piu' applicabile.
Entrata in vigore il 10 luglio 1959