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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/11/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
225/2025;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
LA NC;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/02/2025, il ricorrente esponeva di aver svolto l'attività di autista, facchino e magazziniere presso la ditta “Commerciale Teatina” S.r.l. dal 1991 al 2012, di autista e addetto alla raccolta di rifiuti “porta a porta” presso la ditta “San Giovanni Servizi”
S.r.l., dal 2008 al 2016, e di addetto alla sonda per perforazioni presso la ditta “Drilling System
Italia” S.r.l., dall'ottobre del 2019 al 2022 e di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa,
“ipoacusia percettiva bilaterale e spondilodiscopatia del tratto lombare L-S”.
1 In particolare, il ricorrente deduceva di aver movimentato manualmente carichi, sistemando sugli scaffali colli alimentari del peso compreso tra i 20 e 50 chili, raccogliendo degli
“ingombranti” come legno, divani, elettrodomestici, sollevando delle aste di ferro lunghe tre metri del peso di 30 chili circa, con conseguente gravoso impegno funzionale del rachide, delle braccia e della schiena, nonché di aver guidato mezzi per la raccolta dei rifiuti e usato la trivella, subendo vibrazioni e sollecitazioni a danno del rachide e delle spalle, il tutto in un ambiente lavorativo molto rumoroso.
Esperita la fase amministrativa con esito negativo, il ricorrente agiva in giudizio e formulava le seguenti conclusioni:
“voglia accertare e dichiarare l'esistenza del nesso causale tra le malattie denunciate di ipoacusia percettiva bilaterale (domanda di M.P. n. 519392440) (nella percentuale del 15%) e spondilodiscopatia del tratto lombare L-S (domanda di M.P. n. 519392441) (nella percentuale del 8%) e il tipo di lavoro svolto dal ricorrente, con il riconoscimento di un danno biologico nella percentuale del 23%; di conseguenza, considerate le preesistenze già riconosciute al ricorrente nella percentuale del 28% di cui al provvedimento del 26.06.23 (v. doc.
9-bis CP_1 allegato al ricorso), si chiede che l'On. Trib. adito voglia accertare e dichiarare che la menomazione dell'integrità psico-fisica patita dal ricorrente determina una menomazione dell'integrità psicofisica con un grado di inabilità complessiva del 51% -ai sensi dell'art. 80
D.p.R. n. 1124/65 - o nella diversa misura che verrà ritenuta di Giustizia, e comunque non inferiore al 28%, dalla data della domanda o da altra data.
Per l'effetto, condannare l' , sede di Chieti, via Domenico Spezioli n.32, in persona del CP_1
Direttore e legale rapp.pro-tempore, a corrispondere la relativa rendita in favore del sig.
[...]
con le misure, modalità e decorrenze previste dalla legge, inclusi i ratei già Parte_1 scaduti dalla data della domanda, computandosi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato gli esborsi e non avere percepito onorari”.
2 1.2. L costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo equa e CP_1 perfettamente corrispondente la valutazione dell' , evidenziando l'insussistenza del nesso CP_1 eziologico tra le malattie denunciate e l'attività svolta, rilevandone la natura comune.
1.3. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata CTU medico legale, e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente deduce la natura professionale di patologie non riconducibili al novero delle malattie tabellate (ipoacusia percettiva bilaterale e spondilodiscopatia del tratto lombare L-S), sicché incombe su di lui l'onere di provarne l'origine professionale, vale a dire non solo l'esistenza della patologia lamentata, ma anche le caratteristiche morbigene del lavoro svolto ed il rapporto causale tra la malattia stessa e l'attività lavorativa, in relazione all'entità e all'esposizione ai fattori di rischio. A tal fine è necessario che il rapporto causale con la lavorazione sia diretto, in stretta relazione di causa effetto, non essendo sufficiente un rapporto indiretto, mediato o occasionale con l'attività svolta.
2.2. Sul punto si richiama il seguente condivisibile principio: “In tema di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n.10818/2013; n.
21360/2013; n. 18270/2010; n. 14308/2006; n. 12559/2006; n. 111298/2004).
Si è inoltre ritenuto che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a
3 tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” ( Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n.
13814/2017).
2.3. Ebbene, nel caso di specie, tale prova è stata positivamente raggiunta nel corso del giudizio.
I testimoni escussi, sicuramente attendibili, in quanto colleghi di lavoro a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato che il sig. ha svolto mansioni di autista, facchino e Parte_1 magazziniere dal 1991 al 2012, mansioni di austista e addetto alla raccolta dei rifiuti “porta a porta” dal 2013 al 2016 e mansioni di assistente alle operazioni di sondaggio con trivella e assistente alle perforazioni dal 2019 al 2022. In particolare, il testimone , Testimone_1 collega di lavoro del ricorrente dal 1991 al 2012, ha confermato che il sig. ha svolto Parte_1 mansioni di autista, facchino e magazziniere per la Commerciale Teatina S.r.l. occupandosi di caricare sul camion e di scaricare manualmente, manualmente fino al 1993 e poi con utilizzo di transpallet, colli di prodotti alimentari del peso compreso tra 20 e 50 kg. Il testimone ha confermato che tale attività veniva svolta dal ricorrente dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle
17:00. Il testimone ha confermato che il sig. ha lavorato alle Testimone_2 Parte_1 dipendenze della ditta “San Giovanni Servizi” S.r.l., per otto anni, occupandosi della guida di mezzi per la raccolta dei rifiuti “porta a porta”, della raccolta dell'immondizia e degli
“ingombranti” (legno, i divani, gli elettrodomestici, il ferro, ecc.) e dello smaltimento dei rifiuti nel compattatore, dalle 2 della notte alle 11 di mattina, dal lunedì al venerdì. Inoltre, con riferimento al periodo che va da ottobre 2019 al 2022, il testimone , ha confermato Testimone_3 che il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa come assistente ad operazioni di sondaggio con trivella e assistente alle perforazioni, sollevando manualmente aste di ferro lunghe tre metri del peso di 30 kg e movimentandole per infilarle e sfilarle dal macchinario, attività che ha occupato il sig. dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30. Parte_1
2.4. Orbene, accertate attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni dei testimoni, le attività svolte dal ricorrente e le caratteristiche delle diverse attività a cui lo stesso è stato addetto, il ctu ha evidenziato, con ragionamento corretto, suffragato da indagini cliniche ed immune da errori logici o tecnici, che il sig. è affetto da artropatia del rachide Parte_1 lombare e da ipoacusia neurosensoriale bilaterale e che tali patologie sono riconducibili al lavoro svolto in maniera esclusiva.
4 Con riferimento all'artropatia del rachide lombare il ctu a seguito della ricostruzione dell'anamnesi lavorativa ritiene che:
(…)- la movimentazione manuale di carichi (ad es. sistemare la merce sugli scaffali con sollevamento di i sacchi da terra del peso da 20 a 50 chili;
raccolta degli “ingombranti” come legno, divani, elettrodomestici, il ferro;
sollevamento delle aste di ferro lunghe tre metri del peso di 30 chili circa) è apparsa, aver un coefficiente di rischio quantomeno alto rispetto ai livelli di carico che sembrerebbero essere sostenibili da un lavoratore grazie all'azione combinata di alleggerimento esercitata dalla pressione addominale e dalle articolazioni vertebrali (considerati peraltro i parametri relativi alla valutazione della movimentazione manuale di carichi che deve tener conto, così come indicato nell'All. XXXIII del recente Decr.
Leg.vo 81/08 delle norme tecniche della serie ISO 11228 e relative alle attività di movimentazione manuale);
- la dinamica della postura assunta nelle diverse attività, si ritiene abbia potuto realizzare una condizione tale da ostacolare il ricambio nutritivo del disco intervertebrale ovvero tale da favorire, per genesi microtraumatica, i processi di degenerazione discale, con tutte le note conseguenze che tale fenomeno comporta;
- di particolare rilievo patogenetico anche le operazioni di consegna di merci pesanti e ingombranti, dove il ricorrente è stato costretto a superare dislivelli, non sempre con l'utilizzo di ausili quali sponde mobili o carrelli elevatori;
- per quanto attiene la stima del rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero è possibile ritenere che nel corso della sua attività lavorativa il ricorrente sia stato esposto, a trauma vibratorio che ha progressivamente determinato un sovraccarico biomeccanico con seguenti fenomeni di risonanza sul rachide lombare i cui documentati effetti a carico del corpo vertebrale, del disco e delle articolazioni intervertebrali, sono stati ulteriormente concausati da esposizione a fattori di stress ergonomico quale la postura statica assisa riferita tenuta protratta nello svolgimento della sua attività lavorativa. In tal senso, anche considerando il ruolo da attribuirsi all'eccesso ponderale di cui non può essere peraltro esclusa una minima accelerazione morbigena, nel caso de quo, l'azione traumatica legata alla tecnopatia, intesa come insulto del nucleo, compresso dal carico e dall'azione muscolare, ha portato ad una alterazione della componente dell'anfiartrosi più precocemente di quanto non possa avvenire
5 rispetto ad un soggetto adulto non professionalmente esposto. D'altra parte, tutti i predetti movimenti venivano svolti con pluripetitività giornaliera, in un “turno lavorativo” di più di 10 ore al giorno per 5-6 giorni a settimana: tali lavorazioni, appunto con pluripetitività giornaliera, elevata frequenza di azioni ed insufficiente tempo di recupero, hanno di ragione comportato al Sig. posture e movimenti con valore di fattori usuranti per Parte_1 microtraumi ripetuti del rachide. Si noti poi che le attività lavorative non sono state riferite sostanzialmente mutate neppure dopo l'insorgenza della malattia, per un soggetto che era evidentemente portatore di una malattia o comunque di condizioni di ipersuscettibilità: di talchè la medesima credibilità razionale riscontrata per l'insorgenza della malattia è presente anche per l'interferenza con il processo di guarigione. In tal senso, nel caso in esame, il quadro patomorfico manifestatosi può ritenersi ricollegato alle situazioni di rischio lavorativo in quanto vi sono tutti i fattori critici combinati ovvero postura, ripetitività e forza: la connessione, quantomeno concausale, tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa, deve dunque ritenersi dotata di alta credibilità razionale e pertanto verificata la tecnopatogenicità dell'attività lavorativa espletata.
Nel merito dell'ipoacusia neurosensoriale bilaterale “(…) - gli accertamenti clinico strumentali effettuati hanno evidenziato un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, simmetrica, con massime frequenze presenti sul giro basale della coclea;
- le caratteristiche della predetta ipoacusia con “tipicità” morfologica dei tracciati sono compatibili con una ipoacusia da rumore;
- non risultano altre possibili cause (ad es. traumi acustici acuti, patologie virali, diabete, farmaci ototossici).
Tanto valutato, considerata in particolare la riferita durata di espletamento dell'attività con periodo di esposizione lavorativa che risulta adeguato secondo il criterio medico-legale cronologico e di efficienza lesiva per la determinazione del danno uditivo, è possibile ritenere che risultino verificati i criteri di possibilità scientifica per quello che riguarda il rapporto causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal Sig. così come Parte_1 il criterio topografico e, come anzidetto, quello cronologico. Ecco allora tenuto conto dello scopo meramente preventivo e della finalità legislativa del DVR (che contrasta con l'esclusiva utilizzazione ai fini della valutazione di una patologia professionale) tale che la stessa sede
6 nazionale lo ha tra i documenti “consultabili” ma non determinanti ed esclusivi ai fini CP_1 del riconoscimento di una malattia professionale, deve ritenersi che la tipologia di mansioni svolte dal periziato siano da porre in relazione l'ipoacusia in seguito insorta”.
Il ctu ha quindi ritenuto che:
“a) il ricorrente è affetto da quanto posto in diagnosi, affezione la cui natura professionale è riconoscibile preso atto del lavoro svolto e della modalità di svolgimento dello stesso;
b) valutata la natura della anzidetta patomorfosi, stimato l'odierno stato funzionale in comparativa allo stato anteriore documentato, è possibile ritenere che l'incidenza menomativa del riscontrato quadro clinico al rachide lombare sull'integrità psicofisica de Sig. Parte_1
è ragionevolmente quantificabile, attualmente, in misura pari al 3% (tre per cento) mentre quella relativa alla ipoacusia è ragionevolmente quantificabile, attualmente, in misura pari al
13% (tredici per cento) - - in rapporto alla attitudine al lavoro nei sensi di cui al d.lgs. n°
38/2000;
c) è altresì possibile quantificare il conseguente grado di inabilità, complessivamente inteso, nella misura 43% (quarantatrè per cento) comprensiva del precedente riconoscimento di danno biologico nella misura del 28%;
d) la decorrenza può essere fatta risalire alla data della domanda”.
2.5. Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
***
3. Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale dell'artropatia del rachide lombare e della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, con la conseguenza che l' convenuto deve essere condannato al pagamento della prestazione CP_1 spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alle predette malattie.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento della CP_1 relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente
(43%, di cui 3% per artropatia del rachide lombare, 13% per ipoacusia neurosensoriale bilaterale e 28% per altre patologie già riconosciute dall' ), con decorrenza dalla domanda CP_1
7 amministrativa. Sulla somma sono, inoltre, dovuti, gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n.
412/91.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo. Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 43% (di cui 3% per artropatia del rachide lombare, 13% per ipoacusia neurosensoriale bilaterale e 28% per altre patologie già riconosciute dall' ; CP_1 condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1 predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.738,50 di cui € 43,00 per spese e € 2.695,50, per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. LA NC, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
225/2025;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
LA NC;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/02/2025, il ricorrente esponeva di aver svolto l'attività di autista, facchino e magazziniere presso la ditta “Commerciale Teatina” S.r.l. dal 1991 al 2012, di autista e addetto alla raccolta di rifiuti “porta a porta” presso la ditta “San Giovanni Servizi”
S.r.l., dal 2008 al 2016, e di addetto alla sonda per perforazioni presso la ditta “Drilling System
Italia” S.r.l., dall'ottobre del 2019 al 2022 e di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa,
“ipoacusia percettiva bilaterale e spondilodiscopatia del tratto lombare L-S”.
1 In particolare, il ricorrente deduceva di aver movimentato manualmente carichi, sistemando sugli scaffali colli alimentari del peso compreso tra i 20 e 50 chili, raccogliendo degli
“ingombranti” come legno, divani, elettrodomestici, sollevando delle aste di ferro lunghe tre metri del peso di 30 chili circa, con conseguente gravoso impegno funzionale del rachide, delle braccia e della schiena, nonché di aver guidato mezzi per la raccolta dei rifiuti e usato la trivella, subendo vibrazioni e sollecitazioni a danno del rachide e delle spalle, il tutto in un ambiente lavorativo molto rumoroso.
Esperita la fase amministrativa con esito negativo, il ricorrente agiva in giudizio e formulava le seguenti conclusioni:
“voglia accertare e dichiarare l'esistenza del nesso causale tra le malattie denunciate di ipoacusia percettiva bilaterale (domanda di M.P. n. 519392440) (nella percentuale del 15%) e spondilodiscopatia del tratto lombare L-S (domanda di M.P. n. 519392441) (nella percentuale del 8%) e il tipo di lavoro svolto dal ricorrente, con il riconoscimento di un danno biologico nella percentuale del 23%; di conseguenza, considerate le preesistenze già riconosciute al ricorrente nella percentuale del 28% di cui al provvedimento del 26.06.23 (v. doc.
9-bis CP_1 allegato al ricorso), si chiede che l'On. Trib. adito voglia accertare e dichiarare che la menomazione dell'integrità psico-fisica patita dal ricorrente determina una menomazione dell'integrità psicofisica con un grado di inabilità complessiva del 51% -ai sensi dell'art. 80
D.p.R. n. 1124/65 - o nella diversa misura che verrà ritenuta di Giustizia, e comunque non inferiore al 28%, dalla data della domanda o da altra data.
Per l'effetto, condannare l' , sede di Chieti, via Domenico Spezioli n.32, in persona del CP_1
Direttore e legale rapp.pro-tempore, a corrispondere la relativa rendita in favore del sig.
[...]
con le misure, modalità e decorrenze previste dalla legge, inclusi i ratei già Parte_1 scaduti dalla data della domanda, computandosi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato gli esborsi e non avere percepito onorari”.
2 1.2. L costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo equa e CP_1 perfettamente corrispondente la valutazione dell' , evidenziando l'insussistenza del nesso CP_1 eziologico tra le malattie denunciate e l'attività svolta, rilevandone la natura comune.
1.3. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata CTU medico legale, e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente deduce la natura professionale di patologie non riconducibili al novero delle malattie tabellate (ipoacusia percettiva bilaterale e spondilodiscopatia del tratto lombare L-S), sicché incombe su di lui l'onere di provarne l'origine professionale, vale a dire non solo l'esistenza della patologia lamentata, ma anche le caratteristiche morbigene del lavoro svolto ed il rapporto causale tra la malattia stessa e l'attività lavorativa, in relazione all'entità e all'esposizione ai fattori di rischio. A tal fine è necessario che il rapporto causale con la lavorazione sia diretto, in stretta relazione di causa effetto, non essendo sufficiente un rapporto indiretto, mediato o occasionale con l'attività svolta.
2.2. Sul punto si richiama il seguente condivisibile principio: “In tema di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n.10818/2013; n.
21360/2013; n. 18270/2010; n. 14308/2006; n. 12559/2006; n. 111298/2004).
Si è inoltre ritenuto che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a
3 tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” ( Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n.
13814/2017).
2.3. Ebbene, nel caso di specie, tale prova è stata positivamente raggiunta nel corso del giudizio.
I testimoni escussi, sicuramente attendibili, in quanto colleghi di lavoro a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato che il sig. ha svolto mansioni di autista, facchino e Parte_1 magazziniere dal 1991 al 2012, mansioni di austista e addetto alla raccolta dei rifiuti “porta a porta” dal 2013 al 2016 e mansioni di assistente alle operazioni di sondaggio con trivella e assistente alle perforazioni dal 2019 al 2022. In particolare, il testimone , Testimone_1 collega di lavoro del ricorrente dal 1991 al 2012, ha confermato che il sig. ha svolto Parte_1 mansioni di autista, facchino e magazziniere per la Commerciale Teatina S.r.l. occupandosi di caricare sul camion e di scaricare manualmente, manualmente fino al 1993 e poi con utilizzo di transpallet, colli di prodotti alimentari del peso compreso tra 20 e 50 kg. Il testimone ha confermato che tale attività veniva svolta dal ricorrente dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle
17:00. Il testimone ha confermato che il sig. ha lavorato alle Testimone_2 Parte_1 dipendenze della ditta “San Giovanni Servizi” S.r.l., per otto anni, occupandosi della guida di mezzi per la raccolta dei rifiuti “porta a porta”, della raccolta dell'immondizia e degli
“ingombranti” (legno, i divani, gli elettrodomestici, il ferro, ecc.) e dello smaltimento dei rifiuti nel compattatore, dalle 2 della notte alle 11 di mattina, dal lunedì al venerdì. Inoltre, con riferimento al periodo che va da ottobre 2019 al 2022, il testimone , ha confermato Testimone_3 che il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa come assistente ad operazioni di sondaggio con trivella e assistente alle perforazioni, sollevando manualmente aste di ferro lunghe tre metri del peso di 30 kg e movimentandole per infilarle e sfilarle dal macchinario, attività che ha occupato il sig. dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30. Parte_1
2.4. Orbene, accertate attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni dei testimoni, le attività svolte dal ricorrente e le caratteristiche delle diverse attività a cui lo stesso è stato addetto, il ctu ha evidenziato, con ragionamento corretto, suffragato da indagini cliniche ed immune da errori logici o tecnici, che il sig. è affetto da artropatia del rachide Parte_1 lombare e da ipoacusia neurosensoriale bilaterale e che tali patologie sono riconducibili al lavoro svolto in maniera esclusiva.
4 Con riferimento all'artropatia del rachide lombare il ctu a seguito della ricostruzione dell'anamnesi lavorativa ritiene che:
(…)- la movimentazione manuale di carichi (ad es. sistemare la merce sugli scaffali con sollevamento di i sacchi da terra del peso da 20 a 50 chili;
raccolta degli “ingombranti” come legno, divani, elettrodomestici, il ferro;
sollevamento delle aste di ferro lunghe tre metri del peso di 30 chili circa) è apparsa, aver un coefficiente di rischio quantomeno alto rispetto ai livelli di carico che sembrerebbero essere sostenibili da un lavoratore grazie all'azione combinata di alleggerimento esercitata dalla pressione addominale e dalle articolazioni vertebrali (considerati peraltro i parametri relativi alla valutazione della movimentazione manuale di carichi che deve tener conto, così come indicato nell'All. XXXIII del recente Decr.
Leg.vo 81/08 delle norme tecniche della serie ISO 11228 e relative alle attività di movimentazione manuale);
- la dinamica della postura assunta nelle diverse attività, si ritiene abbia potuto realizzare una condizione tale da ostacolare il ricambio nutritivo del disco intervertebrale ovvero tale da favorire, per genesi microtraumatica, i processi di degenerazione discale, con tutte le note conseguenze che tale fenomeno comporta;
- di particolare rilievo patogenetico anche le operazioni di consegna di merci pesanti e ingombranti, dove il ricorrente è stato costretto a superare dislivelli, non sempre con l'utilizzo di ausili quali sponde mobili o carrelli elevatori;
- per quanto attiene la stima del rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero è possibile ritenere che nel corso della sua attività lavorativa il ricorrente sia stato esposto, a trauma vibratorio che ha progressivamente determinato un sovraccarico biomeccanico con seguenti fenomeni di risonanza sul rachide lombare i cui documentati effetti a carico del corpo vertebrale, del disco e delle articolazioni intervertebrali, sono stati ulteriormente concausati da esposizione a fattori di stress ergonomico quale la postura statica assisa riferita tenuta protratta nello svolgimento della sua attività lavorativa. In tal senso, anche considerando il ruolo da attribuirsi all'eccesso ponderale di cui non può essere peraltro esclusa una minima accelerazione morbigena, nel caso de quo, l'azione traumatica legata alla tecnopatia, intesa come insulto del nucleo, compresso dal carico e dall'azione muscolare, ha portato ad una alterazione della componente dell'anfiartrosi più precocemente di quanto non possa avvenire
5 rispetto ad un soggetto adulto non professionalmente esposto. D'altra parte, tutti i predetti movimenti venivano svolti con pluripetitività giornaliera, in un “turno lavorativo” di più di 10 ore al giorno per 5-6 giorni a settimana: tali lavorazioni, appunto con pluripetitività giornaliera, elevata frequenza di azioni ed insufficiente tempo di recupero, hanno di ragione comportato al Sig. posture e movimenti con valore di fattori usuranti per Parte_1 microtraumi ripetuti del rachide. Si noti poi che le attività lavorative non sono state riferite sostanzialmente mutate neppure dopo l'insorgenza della malattia, per un soggetto che era evidentemente portatore di una malattia o comunque di condizioni di ipersuscettibilità: di talchè la medesima credibilità razionale riscontrata per l'insorgenza della malattia è presente anche per l'interferenza con il processo di guarigione. In tal senso, nel caso in esame, il quadro patomorfico manifestatosi può ritenersi ricollegato alle situazioni di rischio lavorativo in quanto vi sono tutti i fattori critici combinati ovvero postura, ripetitività e forza: la connessione, quantomeno concausale, tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa, deve dunque ritenersi dotata di alta credibilità razionale e pertanto verificata la tecnopatogenicità dell'attività lavorativa espletata.
Nel merito dell'ipoacusia neurosensoriale bilaterale “(…) - gli accertamenti clinico strumentali effettuati hanno evidenziato un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, simmetrica, con massime frequenze presenti sul giro basale della coclea;
- le caratteristiche della predetta ipoacusia con “tipicità” morfologica dei tracciati sono compatibili con una ipoacusia da rumore;
- non risultano altre possibili cause (ad es. traumi acustici acuti, patologie virali, diabete, farmaci ototossici).
Tanto valutato, considerata in particolare la riferita durata di espletamento dell'attività con periodo di esposizione lavorativa che risulta adeguato secondo il criterio medico-legale cronologico e di efficienza lesiva per la determinazione del danno uditivo, è possibile ritenere che risultino verificati i criteri di possibilità scientifica per quello che riguarda il rapporto causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal Sig. così come Parte_1 il criterio topografico e, come anzidetto, quello cronologico. Ecco allora tenuto conto dello scopo meramente preventivo e della finalità legislativa del DVR (che contrasta con l'esclusiva utilizzazione ai fini della valutazione di una patologia professionale) tale che la stessa sede
6 nazionale lo ha tra i documenti “consultabili” ma non determinanti ed esclusivi ai fini CP_1 del riconoscimento di una malattia professionale, deve ritenersi che la tipologia di mansioni svolte dal periziato siano da porre in relazione l'ipoacusia in seguito insorta”.
Il ctu ha quindi ritenuto che:
“a) il ricorrente è affetto da quanto posto in diagnosi, affezione la cui natura professionale è riconoscibile preso atto del lavoro svolto e della modalità di svolgimento dello stesso;
b) valutata la natura della anzidetta patomorfosi, stimato l'odierno stato funzionale in comparativa allo stato anteriore documentato, è possibile ritenere che l'incidenza menomativa del riscontrato quadro clinico al rachide lombare sull'integrità psicofisica de Sig. Parte_1
è ragionevolmente quantificabile, attualmente, in misura pari al 3% (tre per cento) mentre quella relativa alla ipoacusia è ragionevolmente quantificabile, attualmente, in misura pari al
13% (tredici per cento) - - in rapporto alla attitudine al lavoro nei sensi di cui al d.lgs. n°
38/2000;
c) è altresì possibile quantificare il conseguente grado di inabilità, complessivamente inteso, nella misura 43% (quarantatrè per cento) comprensiva del precedente riconoscimento di danno biologico nella misura del 28%;
d) la decorrenza può essere fatta risalire alla data della domanda”.
2.5. Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
***
3. Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale dell'artropatia del rachide lombare e della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, con la conseguenza che l' convenuto deve essere condannato al pagamento della prestazione CP_1 spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alle predette malattie.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento della CP_1 relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente
(43%, di cui 3% per artropatia del rachide lombare, 13% per ipoacusia neurosensoriale bilaterale e 28% per altre patologie già riconosciute dall' ), con decorrenza dalla domanda CP_1
7 amministrativa. Sulla somma sono, inoltre, dovuti, gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n.
412/91.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo. Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 43% (di cui 3% per artropatia del rachide lombare, 13% per ipoacusia neurosensoriale bilaterale e 28% per altre patologie già riconosciute dall' ; CP_1 condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1 predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.738,50 di cui € 43,00 per spese e € 2.695,50, per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. LA NC, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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