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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2443/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2443/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABATE Parte_1 C.F._1
FRANCO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARADEI VINCENZO CP_1 P.IVA_1
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 21.08.2017, , in Parte_1
qualità di legale rappresentante pro tempore della , Controparte_2
pagina 1 di 7 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 483/17, con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento in favore della la somma di €.23.539,47, oltre interessi, quale CP_1
corrispettivo di lavori edili.
Deduceva l'opponente la mancata consegna dell'opera, di cui alla fattura azionata con il procedimento monitorio, oltre che difetti e vizi dell'opera medesima.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: Dichiarare che l'opera oggetto del contratto azionato a mezzo di fattura n.53 del 03.11.16 non è mai stata consegnata e collaudata, dichiarare che l'opera non è stata realizzata ad opera d'arte, presenta vizi e difformità rispetto
a quanto pattuito in contratto e vizi propri dell'opera tempestivamente denunciati, dichiarare che la medesima opera è inidonea ad assolvere il compito per cui doveva essere realizzata, dichiarare inoltre non dovute le somme separatamente chieste per la realizzazione della sguscie e conseguentemente disporre la riduzione del prezzo in ragione dell'incidenza delle difformità e dei vizi dell'opera o in via gradata condannare la alla eliminazione a sua CP_1 cura e spese dei vizi e dei difetti dell'opera, subordinando il pagamento dell'opera alla eliminazione dei vizi e delle difformità, comunque disporre la riduzione del prezzo in ragione della non dovutezza del costo delle “c.d. sguscie”, condannare la al risarcimento del CP_1
danno subito e subendo da parte opponente per effetto della impossibilità di igienizzazione , permeabilità, scivolosità o sdrucciolevolezza e di lavabilità del pavimento stesso, liquidare detta somma nella originaria misura di € 20.000,00 ovvero in quell'altra , maggiore o minore che risulterà dalla richiedenda CTU, ovvero ancora che il Giudice riterrà di giustizia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva nel presente giudizio la , la CP_1 quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza evidenziando nello specifico: di aver realizzato la pavimentazione dei locali di proprietà della società opponente utilizzando il materiale Mapefloor CPU/RT indicato nella fattura, corrispondente a quello esattamente ordinato e richiesto dalla società opponente;
l'inconferenza della consulenza tecnica di parte depositata agli atti, in quanto realizzata a distanza di due anni e mezzo dalla consegna dei lavori .
Con ordinanza del 24.01.18 veniva disattesa la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta CTU ed acquisita agli atti la relazione peritale, all'udienza del 07.04.25 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
pagina 2 di 7
2.Sulla pretesa creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. ex plurimus Cass. Civ. n. 9351/07 e Cass. Civ. SS. UU. n. 13533/01).
Va, altresi', precisato che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, o da ritenersi assorbiti in virtu' del principio della cd. ragione più liquida (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009,
n. 24542).
Orbene, nel caso di specie, può ritenersi provato il rapporto contrattuale tra le parto, avuto riguardo sia alla documentazione versata in atti ed in particolare al documento recante come oggetto
“aggiornamento offerta del 19.05.14” , datato 03.07.14, sottoscritto dall'opponente, in cui venivano indicati esattamente indicati i lavori da eseguire, sia alle difese della stessa opponente, che deducendo vizi dell'opera compiuta, implicitamente conferma la realizzazione della stessa, seppur non a regola d'arte.
In particolare, con riferimento a tale ultima contestazione appaiono dirimenti le risultanze della
CTU, il quale ha evidenziato:
pagina 3 di 7 • La situazione attuale è nei fatti, nella realtà: l'attrice ha utilizzato e continua ad utilizzare le pavimentazioni realizzate dalla convenuta sin dal 2014. Con ciò, sostanzialmente, non solo avendosele consegnate, pur in assenza di un atto formale, ma anche avendole accettate, soprattutto nei fatti, non risultando in atti una esplicita volontà a rifiutarle o contestazioni nei tempi rituali. (cfr. pag. 8 relazione peritale)
• Il direttore dei lavori, la cui nomina spetta al committente ed in questo caso spettava all'attrice, avrebbe avuto il compito di assicurarsi che l'andamento del cantiere fosse regolare ovvero di verificare che sia l'andamento dei lavori e sia la loro esecuzione -sia quantitativamente che qualitativamente- erano corretti così da accertarsi che fossero rispettate le regole dell'arte, di accettare i materiali che sarebbero stati utilizzati, di registrare gli avanzamenti dei lavori, di interloquire e dare disposizioni all'impresa appaltatrice, di redigere il “conto finale”, di rilasciare il “certificato di regolare esecuzione” sostitutivo del collaudo delle opere ai sensi degli art. 141, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006, art. 237 d.P.R. 207/2010 e art. 102, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016.
“Certificato di regolare esecuzione” che avrebbe dovuto contenere o meno prescrizioni, detrazioni o meno all'importo dei lavori, l'importo totale finale e quello a saldo dovuto all'impresa appaltatrice. (cfr. pag.7 relazione peritale)
• A riguardo del mancato collaudo delle opere, che costituisce altra principale doglianza dell'attrice, è appena il caso di precisare che la nomina del direttore dei lavori e/o del collaudatore, che appartiene alla committenza e nello specifico faceva capo alla di (cfr. pag.7 e 8 relazione peritale) Controparte_2 CP_3
• Gli inconvenienti lamentati dall'attrice con il suo atto principale, e dei quali ci siamo occupati nei precedenti paragrafi, non li abbiamo riscontrati per come in essi precisato
(cfr. pag 10 relazione peritale)
• Da qui la opportunità e la indispensabilità di un contratto, ben articolato sotto l'aspetto tecnico,che nella fattispecie è stato “sostituito-affidato” ad un preventivo di costi dei materiali, forniti e posati in opera. Invece il contratto avrebbe dovuto includere tutto ciò che avrebbe permesso di realizzare l'opera “a regola d'arte” ed individuarla così realizzata. Nella fattispecie avrebbe dovuto anche precisare con quale modalità sarebbe stata realizzata la nuova lavorazione e con quali attrezzature (affidandosi alla sola manualità degli operatori, utilizzando macchinari specifici relativi al tipo di pavimentazione industriale, ecc.). Da qui anche la necessità e l'opportunità della pagina 4 di 7 nomina, da parte della committenza, di un tecnico, quale direttore dei lavori, il cui compito principale sarebbe stato quello di assistere e sorvegliare i lavori, di verificare la qualità dei materiali e delle lavorazioni e che avrebbe, così, esercitato anche il diritto del committente di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato” a menia dell'art. 1662 del codice civile, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dal contratto, impartendo le opportune istruzioni quando necessario. Nulla di tutto ciò. (cfr. pag.7 relazione integrativa).
• I lavori eseguiti dalla Impresa convenuta non furono, allora nella estate del 2004 e quindi nell'immediato dell'inizio della lavorazione del materiale della , Parte_2 eseguiti a regola d'arte nella cosiddetta “sala di lavorazione del latte”, al punto che tali li riconobbe e se ne fece carico ponendovi rimedio (pag.7 relazione integrativa)
• la ha utilizzato per la realizzazione della pavimentazione industriale nella “sala CP_4 lavorazione” del caseificio i materiali concordati con l'a ttrice e non altri, in particolare ha utilizzato il “Mapefloor CPU+/RT”. E per dare chiara risposta a questa parte del quesito precisiamo che il “Mapefloor CPU+/RT” è specifico, e quindi idoneo, per
l'intervento posto in essere dalla . Infatti, “la al riguardo, precisa che il CP_4 Pt_2
“Mapefloor CPU+/RT viene prevalentemente utilizzato per realizzare sistemi a base di poliuretano-cemento con profilo superficiale antiscivolo per pavimentazioni industriali principalmente in aree di produzione e logistica asciutte o bagnate, ove sia richiesta una superficie durevole, resistente, facile da pulire e sanificare,” e che è “tipicamente utilizzato nelle industrie chimiche e farmaceutiche, tessili e conciarie, conserviera in genere, zuccherifici, caseifici”. (cfr. Pag.9 relazione integrativa)
• Invero noi, riscontrammo e relazionammo, che: “nel guardare in controluce la porzione di pavimentazione realizzata nella “sala lavorazione”, ed antistante alla cella frigorifera, si intravedono delle irregolarità di planarità verosimilmente riconducibili a talune “bolle” riparate dalla convenuta, ma nulla di più” (Vedasi CTU, lettera “B” del 3° paragrafo). La mancanza di planarità, si sottolinea, l'abbiamo riscontrata su di una esigua superficie di scarsi dieci metri quadrati e non sulla intera superficie di calpestio della “sala lavorazione” (di circa 110 mq). (Cfr.pag 10 relazione integrativa).
• Per tutto quanto esposto ai paragrafi precedenti e nella CTU, integralmente qui richiamata, riconfermiamo che “non si rendono necessarie nuove lavorazioni”
(cfr.pag.12 relazione integrativa).
pagina 5 di 7 A cio' si aggiunga che anche il teste ha confermato che la aveva realizzato Tes_1 CP_1
la pavimentazione dei locali di proprietà della società opponente utilizzando il materiale
Mapefloor CPU/RT indicato nella fattura, che corrisponde a quello esattamente ordinato e richiesto dalla società opponente.
Il teste ha, altresi, evidenziato, che una volta ricevuta la mail circa l'insorgenza delle bolle Con sul pavimento la è intervenuta tempestivamente ed ha risolto il problema, precisando
Con altresi che la ha consegnato i lavori il 13.08.14, mentre le prime contestazioni formali risalgono al 07.04.16, per come risulta dalla stessa documentazione versata dall'opponente.
Alla luce delle esposte considerazioni, non avendo ricevuto riscontro, nell'espletata istruttoria, le doglianze di parte attrice circa la mancata consegna dell'opera o la mancata esecuzione della stessa a regola d'arte, va rigettata l'opposizione e, per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Da ultimo va disattesa la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, non essendovi prova del fatto che l'opponente abbia agito con mala fede o colpa grave nell'instaurazione del presente giudizio, in cui si è resa necessaria una CTU proprio per la risoluzione di questioni tecniche.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 5.201,00 e
26.000,00) e della natura della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.483/17 emesso in data 07.07.17.
Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria pagina 6 di 7 Condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, nonché al pagamento degli esborsi di CTU per come liquidati nel corso del giudizio.
Castrovillari, lì 27.06.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2443/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABATE Parte_1 C.F._1
FRANCO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARADEI VINCENZO CP_1 P.IVA_1
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 21.08.2017, , in Parte_1
qualità di legale rappresentante pro tempore della , Controparte_2
pagina 1 di 7 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 483/17, con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento in favore della la somma di €.23.539,47, oltre interessi, quale CP_1
corrispettivo di lavori edili.
Deduceva l'opponente la mancata consegna dell'opera, di cui alla fattura azionata con il procedimento monitorio, oltre che difetti e vizi dell'opera medesima.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: Dichiarare che l'opera oggetto del contratto azionato a mezzo di fattura n.53 del 03.11.16 non è mai stata consegnata e collaudata, dichiarare che l'opera non è stata realizzata ad opera d'arte, presenta vizi e difformità rispetto
a quanto pattuito in contratto e vizi propri dell'opera tempestivamente denunciati, dichiarare che la medesima opera è inidonea ad assolvere il compito per cui doveva essere realizzata, dichiarare inoltre non dovute le somme separatamente chieste per la realizzazione della sguscie e conseguentemente disporre la riduzione del prezzo in ragione dell'incidenza delle difformità e dei vizi dell'opera o in via gradata condannare la alla eliminazione a sua CP_1 cura e spese dei vizi e dei difetti dell'opera, subordinando il pagamento dell'opera alla eliminazione dei vizi e delle difformità, comunque disporre la riduzione del prezzo in ragione della non dovutezza del costo delle “c.d. sguscie”, condannare la al risarcimento del CP_1
danno subito e subendo da parte opponente per effetto della impossibilità di igienizzazione , permeabilità, scivolosità o sdrucciolevolezza e di lavabilità del pavimento stesso, liquidare detta somma nella originaria misura di € 20.000,00 ovvero in quell'altra , maggiore o minore che risulterà dalla richiedenda CTU, ovvero ancora che il Giudice riterrà di giustizia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva nel presente giudizio la , la CP_1 quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza evidenziando nello specifico: di aver realizzato la pavimentazione dei locali di proprietà della società opponente utilizzando il materiale Mapefloor CPU/RT indicato nella fattura, corrispondente a quello esattamente ordinato e richiesto dalla società opponente;
l'inconferenza della consulenza tecnica di parte depositata agli atti, in quanto realizzata a distanza di due anni e mezzo dalla consegna dei lavori .
Con ordinanza del 24.01.18 veniva disattesa la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta CTU ed acquisita agli atti la relazione peritale, all'udienza del 07.04.25 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
pagina 2 di 7
2.Sulla pretesa creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. ex plurimus Cass. Civ. n. 9351/07 e Cass. Civ. SS. UU. n. 13533/01).
Va, altresi', precisato che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, o da ritenersi assorbiti in virtu' del principio della cd. ragione più liquida (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009,
n. 24542).
Orbene, nel caso di specie, può ritenersi provato il rapporto contrattuale tra le parto, avuto riguardo sia alla documentazione versata in atti ed in particolare al documento recante come oggetto
“aggiornamento offerta del 19.05.14” , datato 03.07.14, sottoscritto dall'opponente, in cui venivano indicati esattamente indicati i lavori da eseguire, sia alle difese della stessa opponente, che deducendo vizi dell'opera compiuta, implicitamente conferma la realizzazione della stessa, seppur non a regola d'arte.
In particolare, con riferimento a tale ultima contestazione appaiono dirimenti le risultanze della
CTU, il quale ha evidenziato:
pagina 3 di 7 • La situazione attuale è nei fatti, nella realtà: l'attrice ha utilizzato e continua ad utilizzare le pavimentazioni realizzate dalla convenuta sin dal 2014. Con ciò, sostanzialmente, non solo avendosele consegnate, pur in assenza di un atto formale, ma anche avendole accettate, soprattutto nei fatti, non risultando in atti una esplicita volontà a rifiutarle o contestazioni nei tempi rituali. (cfr. pag. 8 relazione peritale)
• Il direttore dei lavori, la cui nomina spetta al committente ed in questo caso spettava all'attrice, avrebbe avuto il compito di assicurarsi che l'andamento del cantiere fosse regolare ovvero di verificare che sia l'andamento dei lavori e sia la loro esecuzione -sia quantitativamente che qualitativamente- erano corretti così da accertarsi che fossero rispettate le regole dell'arte, di accettare i materiali che sarebbero stati utilizzati, di registrare gli avanzamenti dei lavori, di interloquire e dare disposizioni all'impresa appaltatrice, di redigere il “conto finale”, di rilasciare il “certificato di regolare esecuzione” sostitutivo del collaudo delle opere ai sensi degli art. 141, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006, art. 237 d.P.R. 207/2010 e art. 102, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016.
“Certificato di regolare esecuzione” che avrebbe dovuto contenere o meno prescrizioni, detrazioni o meno all'importo dei lavori, l'importo totale finale e quello a saldo dovuto all'impresa appaltatrice. (cfr. pag.7 relazione peritale)
• A riguardo del mancato collaudo delle opere, che costituisce altra principale doglianza dell'attrice, è appena il caso di precisare che la nomina del direttore dei lavori e/o del collaudatore, che appartiene alla committenza e nello specifico faceva capo alla di (cfr. pag.7 e 8 relazione peritale) Controparte_2 CP_3
• Gli inconvenienti lamentati dall'attrice con il suo atto principale, e dei quali ci siamo occupati nei precedenti paragrafi, non li abbiamo riscontrati per come in essi precisato
(cfr. pag 10 relazione peritale)
• Da qui la opportunità e la indispensabilità di un contratto, ben articolato sotto l'aspetto tecnico,che nella fattispecie è stato “sostituito-affidato” ad un preventivo di costi dei materiali, forniti e posati in opera. Invece il contratto avrebbe dovuto includere tutto ciò che avrebbe permesso di realizzare l'opera “a regola d'arte” ed individuarla così realizzata. Nella fattispecie avrebbe dovuto anche precisare con quale modalità sarebbe stata realizzata la nuova lavorazione e con quali attrezzature (affidandosi alla sola manualità degli operatori, utilizzando macchinari specifici relativi al tipo di pavimentazione industriale, ecc.). Da qui anche la necessità e l'opportunità della pagina 4 di 7 nomina, da parte della committenza, di un tecnico, quale direttore dei lavori, il cui compito principale sarebbe stato quello di assistere e sorvegliare i lavori, di verificare la qualità dei materiali e delle lavorazioni e che avrebbe, così, esercitato anche il diritto del committente di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato” a menia dell'art. 1662 del codice civile, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dal contratto, impartendo le opportune istruzioni quando necessario. Nulla di tutto ciò. (cfr. pag.7 relazione integrativa).
• I lavori eseguiti dalla Impresa convenuta non furono, allora nella estate del 2004 e quindi nell'immediato dell'inizio della lavorazione del materiale della , Parte_2 eseguiti a regola d'arte nella cosiddetta “sala di lavorazione del latte”, al punto che tali li riconobbe e se ne fece carico ponendovi rimedio (pag.7 relazione integrativa)
• la ha utilizzato per la realizzazione della pavimentazione industriale nella “sala CP_4 lavorazione” del caseificio i materiali concordati con l'a ttrice e non altri, in particolare ha utilizzato il “Mapefloor CPU+/RT”. E per dare chiara risposta a questa parte del quesito precisiamo che il “Mapefloor CPU+/RT” è specifico, e quindi idoneo, per
l'intervento posto in essere dalla . Infatti, “la al riguardo, precisa che il CP_4 Pt_2
“Mapefloor CPU+/RT viene prevalentemente utilizzato per realizzare sistemi a base di poliuretano-cemento con profilo superficiale antiscivolo per pavimentazioni industriali principalmente in aree di produzione e logistica asciutte o bagnate, ove sia richiesta una superficie durevole, resistente, facile da pulire e sanificare,” e che è “tipicamente utilizzato nelle industrie chimiche e farmaceutiche, tessili e conciarie, conserviera in genere, zuccherifici, caseifici”. (cfr. Pag.9 relazione integrativa)
• Invero noi, riscontrammo e relazionammo, che: “nel guardare in controluce la porzione di pavimentazione realizzata nella “sala lavorazione”, ed antistante alla cella frigorifera, si intravedono delle irregolarità di planarità verosimilmente riconducibili a talune “bolle” riparate dalla convenuta, ma nulla di più” (Vedasi CTU, lettera “B” del 3° paragrafo). La mancanza di planarità, si sottolinea, l'abbiamo riscontrata su di una esigua superficie di scarsi dieci metri quadrati e non sulla intera superficie di calpestio della “sala lavorazione” (di circa 110 mq). (Cfr.pag 10 relazione integrativa).
• Per tutto quanto esposto ai paragrafi precedenti e nella CTU, integralmente qui richiamata, riconfermiamo che “non si rendono necessarie nuove lavorazioni”
(cfr.pag.12 relazione integrativa).
pagina 5 di 7 A cio' si aggiunga che anche il teste ha confermato che la aveva realizzato Tes_1 CP_1
la pavimentazione dei locali di proprietà della società opponente utilizzando il materiale
Mapefloor CPU/RT indicato nella fattura, che corrisponde a quello esattamente ordinato e richiesto dalla società opponente.
Il teste ha, altresi, evidenziato, che una volta ricevuta la mail circa l'insorgenza delle bolle Con sul pavimento la è intervenuta tempestivamente ed ha risolto il problema, precisando
Con altresi che la ha consegnato i lavori il 13.08.14, mentre le prime contestazioni formali risalgono al 07.04.16, per come risulta dalla stessa documentazione versata dall'opponente.
Alla luce delle esposte considerazioni, non avendo ricevuto riscontro, nell'espletata istruttoria, le doglianze di parte attrice circa la mancata consegna dell'opera o la mancata esecuzione della stessa a regola d'arte, va rigettata l'opposizione e, per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Da ultimo va disattesa la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, non essendovi prova del fatto che l'opponente abbia agito con mala fede o colpa grave nell'instaurazione del presente giudizio, in cui si è resa necessaria una CTU proprio per la risoluzione di questioni tecniche.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 5.201,00 e
26.000,00) e della natura della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.483/17 emesso in data 07.07.17.
Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria pagina 6 di 7 Condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, nonché al pagamento degli esborsi di CTU per come liquidati nel corso del giudizio.
Castrovillari, lì 27.06.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 7 di 7