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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1640/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado (v. Appello avverso la Sentenza N° 1594/2024, pubblicata il 19.09.2024, del Tribunale di Vicenza) iscritta al n. r.g. 1640/2024 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
ZANINI del Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lisa Barbiero del Foro di _1 C.F._2
Padova, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti l'8.01.2025.
CONCLUSIONI
1 Per : Parte_1
“in via principale e nel merito:
- accogliere per i motivi tutti dedotti nei precedenti scritti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1594/2024, resa inter partes dal Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, in persona del Giudice relatore, dott.ssa Sollazzo nel procedimento n. 6431/2021 R.G., pubblicata il
19.09.2024 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e pertanto: confermare in toto le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 286/2021
R.G. emessa dal Tribunale di Vicenza o, in subordine, limitatamente alla signora , Parte_1 determinare l'assegno divorzile nella misura ritenuta di giustizia, confermando le restanti statuizioni tutte di cui alla separazione relativamente al figlio minore Per_1
- dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c., e comunque rigettare, ogni domanda nuova formulata dall'appellato in sede di costituzione e volta a conseguire la condanna della signora a Parte_1
restituire quanto percepito a titolo di contribuzione al suo mantenimento oltre interessi con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status n. 1550/2022 depositata in data 14.09.2022.
- Rigettare comunque integralmente come infondata in fatto e diritto ogni domanda ed eccezione ex adverso formulata.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, nonché il rinnovo della CTU psicologica, con audizione del minore Per_1
In ogni caso: con integrale vittoria di spese e competenze legali oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti in tutti i precedenti scritti”.
Per _1
“- rigettare il gravame proposto perché inammissibile nonché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti, con conferma della sentenza n. 1594/2024 emessa dal
Tribunale di Vicenza nel procedimento R.G. n. 6431/2021, disponendo l'Autorità adita l'obbligo della sig.ra di restituire tutto quanto indebitamente percepito dall'ex coniuge a titolo di Parte_1
contribuzione al suo mantenimento oltre interessi, con decorrenza dal passaggio in giudicato della
2 sentenza sullo status n. 1550/2022 del Tribunale di Vicenza depositata in data 14.09.2022 e notificata alla controparte in data 15.09.2022, non appellata e quindi divenuta definitiva.
Con vittoria di spese, anche generali 15% e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte appellata”.
Per la Procura Generale:
“Visto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con Sentenza collegiale del Tribunale di Vicenza N° 2457/2017, pubblicata il 28.07.2017, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e unitisi in Parte_1 _1
matrimonio il 21.10.2006 e genitori del minore nato il 19.05.2013. Persona_2
2. Con Sentenza collegiale N° 286/2021, pubblicata il 04.02.2021, il medesimo Tribunale di Vicenza ha stabilito:
- l'affidamento condiviso del figlio minore, collocato in via prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del coniuge;
- il diritto di visita paterno a fine settimana alterni, dal sabato all'uscita da scuola fino alle 19.30 della domenica, il giovedì dall'uscita da scuola alle 19.30, un altro pomeriggio a scelta dei genitori dall'uscita da scuola alle 19.30, sette giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua con alternanza di periodi fra genitori di anno in anno, due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- € 700,00 al mese (con rivalutazione Istat) di assegno ordinario a carico del padre per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza;
- € 700,00 al mese (con rivalutazione Istat) di assegno per la moglie a carico del marito;
- le spese di lite compensate.
3. Nel ricorso per divorzio presentato il 17.11.2021, ha domandato: _1
- dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti, respingendo l'eventuale richiesta avversaria di assegno divorzile;
- disporsi l'affidamento condiviso e paritario di ad entrambi i genitori;
Per_1
- disporsi che il mantenimento del figlio venga sostenuto da ciascun genitore nel periodo di permanenza presso lo stesso, senza corresponsione di alcun contributo all'altro genitore, con ripartizione delle spese straordinarie al 50%;
3 - in via subordinata, fissare un contributo mensile paterno per non superiore ad € 350,00. Per_1
4. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e concludendo per: Parte_1
- la conferma integrale della Sentenza di separazione;
- in subordine, la riduzione del solo assegno a proprio favore ad € 500,00 al mese.
5. Con provvedimento presidenziale di data 21.03.2022, sono state confermate le condizioni della separazione.
6. Con Sentenza sullo status N° 1550/2022, pubblicata il 14.09.2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi Parte_2
7. Con Ordinanza del 05.02.2023, è stata disposta CTU a mezzo della dott.ssa sulle Persona_3 capacità genitoriali e sulle modalità dell'affidamento, sul collocamento del minore e sul regime di visita del genitore non collocatario prevalente;
è stata disposta altresì CTU contabile a mezzo del dott. sulla situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti. Persona_4
8. La perizia psicologica è stata depositata il 27.10.2023 e quella contabile in data 29.12.2023.
9. Una volta fatte precisare le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di
Vicenza con Sentenza N° 1594/2024, pubblicata il 19.09.2024, ha statuito:
“a) affida il minore ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, Persona_2
con residenza presso la madre;
b) assegna la casa coniugale, sita in Montecchio Maggiore via Tecchio n. 92; Parte_1
c) dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio dal lunedì all'uscita da scuola _1
fino al mercoledì mattina [due pernotti], nonché dal venerdì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina [cinque pernotti], secondo lo schema rappresentato a pagina 24 dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa a partire dall'estate del 2024; Persona_3
d) dispone che i turni di responsabilità genitoriale durante i ponti, le vacanze natalizie, pasquali, estive
e di Carnevale, i compleanni dei genitori e del bambino ed eventuali cerimonie di parenti e amici, siano regolamentati come da indicazioni contenute alle pagine 25 e 26 della relazione peritale redatta dalla dott.ssa ; Persona_3
e) fa obbligo a con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, di _1
contribuire al mantenimento del figlio con la somma di euro 450, annualmente rivalutabile in Per_1
base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e si faccia Parte_1
carico del 50% delle spese straordinarie relative al figlio come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
f) rigetta ogni altra domanda;
g) compensa tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3;
4 h) condanna a rifondere alla controparte i 2/3 delle spese di lite che liquida in Parte_1
detta misura in euro 66 per spese ed in euro 5.078 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
i) pone le spese della CTU contabile, liquidate con separato decreto, per 1/3 a carico di _1
e per 2/3 a carico di
[...] Parte_1
l) pone le spese della CTU psicologica, liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50%”.
10. Avverso tale pronuncia, ha proposto Appello formulando le seguenti Parte_1
doglianze.
I. Sulla richiesta di sospensione dell'immediata esecutività dei capi di condanna della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c.
addirittura un anno prima della pubblicazione della decisione, ha interrotto il versamento _1 di qualsivoglia contributo al mantenimento dell'ex coniuge ed ha preteso di sottrarsi al versamento dell'ingente somma di oltre € 10.000,00 (quali assegni pregressi), sebbene la Sentenza impugnata non abbia decretato l'illegittimità ab origine totale o parziale del provvedimento attributivo.
La pronuncia ha riconosciuto come “parte debole” del rapporto coniugale, avendo Parte_1 appurato l'esistenza di uno squilibrio reddituale non trascurabile a favore di _1
Tale situazione si è aggravata per l'appellante dopo la condanna alle spese prevista dal Tribunale di
Vicenza.
II. Sull'errata valutazione delle risultanze della CTU psicologica.
Dalla CTU psicologica è emerso che la madre - nel corso degli anni - ha svolto in forma prevalente i compiti di cura del bambino, mentre il padre ha assunto un ruolo più passivo, delegando tutto alla moglie.
L'indagine peritale ha reso evidente la scarsa partecipazione del padre alle attività quotidiane del figlio;
nonostante ciò, il Giudice di I Grado è giunto alla conclusione di far assumere al padre un ruolo più attivo nella gestione del minore.
Siffatta decisione si starebbe traducendo in un pregiudizio per che ha visto repentinamente e Per_1
radicalmente mutate le sue abitudini di vita, soprattutto per quel che concerne i pernotti infrasettimanali dal padre che non sarebbero di suo gradimento.
La dichiarata contrarietà del minore a pernottare dal padre nei giorni infrasettimanali non è stata considerata meritevole di rispetto in un calendario di visite che consentisse a un graduale Per_1 adattamento ai nuovi tempi di permanenza presso l'abitazione paterna, che - invece - gli vengono ora imposti contro la sua volontà.
5 avrebbe ripetutamente detto al padre di voler tornare dalla mamma a dormire durante la Per_1
settimana, ma tale suo disagio non è stato minimamente valutato dal padre neppure nel consentirgli un adattamento graduale.
Il minore starebbe incontrando un notevole malessere in questa nuova gestione del tempo con ciascuno dei genitori, manifestando ad entrambi che con queste nuove modalità vede ognuno dopo troppi giorni, quando prima poteva vedere il papà due volte alla settimana ed a week end alterni. avrebbe riferito di sentirsi come un “pacco postale”, costretto a spostarsi con il materiale Per_1 scolastico di diversi giorni e con il necessario per il calcio;
vorrebbe tornare ad avere un “punto fisso” dove trovare le sue cose ed i suoi libri, considerato che per 11 anni il suo unico riferimento è stata la mamma.
III. Sull'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado delle risultanze della CTU contabile - assegno divorzile.
La perizia del dott. ha evidenziato un reddito di pari quasi al doppio di quello Per_4 _1 dell'ex moglie, un valore patrimoniale comunque non paritario, numerosi versamenti in contanti - anche di rilevante entità - sui conti correnti dell'ex marito odontoiatra.
Tuttavia, non c'è stato riconoscimento di assegno divorzile.
L'appellante, nel corso della vita coniugale, si è dedicata in via esclusiva alla cura della famiglia e del figlio;
con le proprie maggiori incombenze familiari, ha contribuito alla realizzazione della vita coniugale ed alla formazione del patrimonio familiare nonché personale dell'altro coniuge, avendo permesso al marito d dedicarsi in via esclusiva alla carriera di dentista.
Anche la costituzione fra le parti della società Gemas sarebbe stata finalizzata ad agevolare la professione di ed avrebbe comportato un notevole aggravio degli impegni finanziari della _1
, costretta - a più riprese - ad eseguire “iniezioni” di denaro per le esigenze societarie, anche Parte_1
a causa delle inadempienze di _1
IV. Sulla riduzione dell'assegno ordinario a favore del figlio minore.
Si tratta di misura che non ha tenuto conto dell'evidente e notevole disparità reddituale dei genitori e del fatto che il figlio beneficia dell'esclusiva gestione materna, perché il padre sempre se ne è disinteressato delegando tutto alla moglie.
Inoltre, ha omesso di provvedere al pagamento delle spese straordinarie di dal 2019 (v. _1 Per_1
nuoto, visite oculistiche, iscrizione calcio, centri estivi ecc.).
V. Sull'erroneità dei capi della sentenza relativi alla condanna alle spese.
La riforma della Sentenza di I Grado deve essere accompagnata dall'integrale rifusione a carico di
[...]
ed a beneficio di delle spese di lite per entrambi i Gradi. _1 Parte_1
6 11. si è costituito in II Grado eccependo l'inammissibilità del gravame avversario stante _1 la violazione dell'art. 342 c.p.c.; contestando la manifesta infondatezza delle ragioni di controparte;
rilevando l'assenza di gravi motivi alla base della domanda di sospensiva, in mancanza di riscontri documentali specifici circa il malessere psico-fisico che affliggerebbe rimarcando che il Per_1
Tribunale ha correttamente aderito agli esiti (peraltro, condivisi dalle stesse parti) della CTU psicologica a pieno favore del collocamento paritario del minore fra i genitori;
sottolineando che
è ben contento di pernottare dal padre e di stare anche con il figlio della sua convivente;
Per_1
difendendo il contenuto della CTU contabile che ha attestato un equilibrio fra i patrimoni degli ex coniugi (v. € 377.111,84 il marito ed € 319.484,58 la moglie, a cui - però - vanno aggiunte alcune voci non facilmente conteggiabili, come tfr e cassetta di sicurezza) nonché la piena indipendenza economica della , la quale ha omesso di dimostrare i requisiti per l'attribuzione dell'assegno divorzile;
Parte_1
condividendo a pieno la statuizione sulle spese operata dal Giudice di prime cure; opponendosi alla rinnovazione delle due CCTTUU chiesta dall'appellante; insistendo per la restituzione delle somme indebitamente percepite da controparte a titolo di contributo al mantenimento personale, ciò a partire dalla Sentenza sullo status (senza apposita formulazione di motivo di appello incidentale).
12. Con Ordinanza del 05.12.2024, è stata respinta la c.d. inibitoria formulata da parte appellante.
13. All'udienza del 10.03.2025, è stato esperito l'ascolto del minore all'esito, la causa è Persona_2
stata trattenuta in decisione.
14. L'Appello proposto è parzialmente fondato.
A. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono Parte_1
“ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n.
1892/2023).
In tale senso, l'atto d'appello della è immune da vizi. Parte_1
7 B. A questo punto, è opportuno prendere le mosse dal tenore del verbale di causa del 10.03.2025, da cui si evince:
Invero, il calendario stilato dalla CTU dott.ssa è stato il seguente: Per_3 sino al termine dell'anno scolastico 2023/2024 (prima Tabella)
SETTIMANA 1
Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom
Mamma+ Papà Mamma+ Papà Papà Papà+ Papà+
Notte
+ Notte
+ (dalle Notte Notte
Notte Notte 21.00)
+
Notte
SETTIMANA 2
Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom
Mamma+ Papà Mamma Mamma Mamma+ Mamma+ Mamma
Notte
+
+
+ Notte Notte
+
Notte
Notte
Notte
Notte
Dalle vacanze estive 2024 (seconda Tabella)
SETTIMANA 1
8 Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom
Papà Papà Mamma+ Mamma Papà Papà+ Papà+
+
+ Notte
+
+ Notte Notte
Notte
Notte
Notte
Notte
SETTIMANA 2
Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom
Papà Papà Mamma+
Mamma
Mamma
Mamma
Mamma
+
+ Notte
+
+
+
+
Notte
Notte
Notte
Notte
Notte
Notte
Dovendo essere contemperato il desiderio comprensibile di di andare ogni settimana a calcio Per_1
una volta col papa ed una volta con la mamma e - soprattutto - di non spostarsi ogni giorno con il bagaglio da una casa all'altra [come avveniva - in realtà - prima dell'inizio dell'anno scolastico 2024-
2025, in ragione della prima Tabella sopra riportata] assieme all'obiettivo motivatamente auspicato dal
CTU di realizzare (con l'inizio della scuola media) un collocamento pressoché paritario che possa realizzare a pieno la bigenitorialità nell'interesse primario del minore ormai prossimo all'adolescenza, non può che essere confermato il sistema di turni di cui alla seconda Tabella.
JA ha affermato di preferire lo schema “antecedente” per cui - in verità - stava ogni giorno con un genitore diverso ed i fine settimana con l'uno o con l'altro (in alternanza), per poi aggiungere di voler evitare spostamenti di bagagli dalla casa materna a quella paterna e viceversa.
D'altro canto, va aggiunto che non ha affermato di non voler pernottare dal padre durante la Per_1
settimana (come sostenuto dalla madre) ed ha spiegato solo che preferirebbe lasciare/trovare alcune cose dalla mamma ed altre dal papa, il che risulta in linea con la bigenitorialità di cui si è detto sopra;
pare superfluo ricordare che spetta ai due genitori il compito di garantire alla prole in regime di affidamento paritario tutto il necessario presso le rispettive abitazioni, eventualmente anche
“duplicando” abbigliamento, libri, giochi, accessori per lo sport, strumenti informatici.
A quanto pare, il figlio delle odierne parti si starebbe abituando al nuovo menage - tant'è che gli episodi di “mal di testa” (di cui - però - non erano/sono note le cause) sarebbero molto meno frequenti -
e risulterebbe controproducente operare una nuova modifica del calendario al solo scopo di ridurre il numero di giorni continuativi con ciascun genitore per “contenere” la distanza dall'altro genitore;
in questo modo, si finirebbe per accentuare ancora una volta quella frequenza di “passaggi” di abitazione che sembra avere “appesantito” la quotidianità di Per_1
9 Per il resto, occorre fare riferimento a quanto fissato dalla dott.ssa alle pagine 25 e 26 della Per_3
perizia, ossia:
“Vacanze di Natale: ritengo preferibile che trascorra il giorno della Vigilia con l'uno e il Per_1
giorno di Natale con l'altro, quindi: un genitore avrà per sé la giornata del 24/12 anche se non è il suo turno di responsabilità, dalle 10.30 fino alle 10.30 del 25/12. Il genitore che riceve le bambine il 25/12 le terrà con sé fino alle ore 10.30 del 31/12 e l'altro genitore fino al 6 gennaio compreso, riaccompagnandole a scuola la mattina seguente. Il primo fine settimana successivo alle vacanze sarà trascorso con il genitore che non ha avuto con sé le bambine nell'ultima tranche delle vacanze.
Vacanze di Pasqua: vacanze scolastiche divise equamente, tre giorni a testa. Il genitore che non ha trascorso il Natale l'anno precedente avrà per sé il giorno di Pasqua e Pasquetta. Quindi: giovedì- venerdì-sabato con un genitore/domenica-lunedì-martedì con l'altro, indipendentemente dal proprio turno di responsabilità.
Vacanze di Carnevale: equamente divise. Trattandosi di soli tre giorni (lunedì-martedì e mercoledì) risulta più agevole che il genitore che ha il week-end precedente allunghi il suo periodo con il bambino tenendolo con sé fino alle 15.00 del martedì, così da evitare continui spostamenti. L'altro genitore avrà il figlio da martedì primo pomeriggio a mercoledì sera, comprensiva della notte. Da Giovedì in poi si riprende quindi il calendario senza alcuna variazione.
Vacanze Estive: ogni genitore avrà il figlio con sé per un totale di tre settimane estive. La priorità di scelta sarà appannaggio dell'uno o dell'altro ad anni alterni, con comunicazione all'altro entro il 15
Maggio (anni pari il padre, dispari la madre). Il primo fine settimana successivo alla vacanza con un genitore spetterà all'altro.
Il luogo dove i genitori intendono portare il figlio in vacanza andrà comunicato almeno una settimana prima della partenza.
Nelle settimane in cui il figlio non è in vacanza con i genitori l'orario di passaggio è definito in base a quello dei centri estivi frequentati, o alle ore 9.00 del mattino nel caso non sia iscritto ad alcuna attività (e a meno che i genitori non trovano tra loro accordi diversi). Qualora uno dei due genitori sia
a casa dal lavoro e non vi siano alternative ricreative ed educative disponibili, sarà lui ad occuparsi del figlio nei momenti in cui l'altro lavora.
Ponti: Giorni festivi singoli durante l'anno scolastico ed eventuali ponti come cadono da calendario, senza ulteriori cambiamenti.
I contatti telefonici con il genitore non presente andranno regolati in modo tale che egli possa sentire il figlio almeno una volta al giorno, in un orario compreso tra le 18,30 e le 20,30 (possibile concordare altri orari se condivisi). È il genitore che ha con sé il figlio che si occupa di far chiamare
10 l'altro. Se, occasionalmente, per qualche motivo, non è possibile far telefonare nell'orario indicato, il genitore che ha con sé il bambino provvederà a concordare con l'altro un diverso orario.
Compleanni dei genitori, festa della mamma e del papà: potrà passare la serata (cena + Per_1
pernottamento) con il genitore festeggiato anche se non è il suo turno di responsabilità.
Compleanno del figlio: il giorno del compleanno verrà trascorso da con il genitore che in quel Per_1 momento ha il proprio turno di responsabilità. L'altro genitore la festeggerà nel 'suo' fine settimana.
Cerimonie di congiunti (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni): il bambino potrà essere presente alle feste famigliari e alle cerimonie che riguardano i parenti/amici del genitore che sceglie di partecipare al festeggiamento dei propri congiunti/amici. La partecipazione è indipendente dal turno di responsabilità e riguarda la cerimonia e l'eventuale pranzo o cena, quindi: mattinata + pranzo (con riaccompagnamento alle ore 16.30) se la cerimonia è al mattino, pomeriggio + cena + pernottamento se la cerimonia è al pomeriggio”.
Siffatto menage rende congruo l'assegno ordinario per il minore di € 700,00 al mese, lasciando così invariata la somma stabilita durante la separazione dei genitori, poiché se è vero che ora vive Per_1
molto di più col padre, è altrettanto vero che le sue esigenze sono notevolmente aumentate con la crescita e - comunque - le entrate paterne sono pur sempre quasi il doppio di quelle materne.
Va confermata - invece - la ripartizione al 50% fra genitori delle spese straordinarie secondo la disciplina del Protocollo del Tribunale di Vicenza.
C. Circa i presupposti dell'assegno divorzile rivendicato da parte appellante, alla luce dalla sua composita funzione assistenziale, perequativa, compensativa nel rispetto degli artt. 2 e 29 della Cost. da cui discende il principio di solidarietà post-coniugale (v. Cass., S.U., 11-07-2018, n. 18287), è indispensabile confrontare le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi;
verificare se effettivamente il coniuge “debole” non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive;
accertare con rigore le cause della sperequazione fra i coniugi secondo i criteri dettati dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970 (v. Cass., Sez. Civ. VI-1, Ord. 19.02/11.06.2020, n. 11202), cioè: il contributo che il richiedente ha apportato al nucleo ed al patrimonio familiare;
il nesso causale fra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione del richiedente al momento del divorzio, valutando se quest'ultimo abbia realmente sacrificato le sue aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia (v. Cass., Ord. 28-01-2021, n. 1786); le condizioni personali del richiedente (v. età, stato di salute, capacità lavorativa) che permettano di compiere una prognosi futura;
la durata del vincolo matrimoniale.
11 A ben vedere, la comunanza di vita di e è durata circa 11 anni (v. Parte_1 _1
2006-2017); il figlio è venuto alla luce dopo sette anni di matrimonio (2013); durante la Per_1
convivenza, è pacifico che la ha goduto della stessa autonomia lavorativa che aveva prima Parte_1
di sposarsi e che è rimasta occupata come dipendente sempre presso la medesima azienda (v. assenza di requisiti assistenziali), mentre si è dedicato alla libera professione di odontoiatra _1
consolidandola nel tempo, prima presso vari studi e poi aprendo un proprio ambulatorio;
entrambe le parti sono socie al 50% della società Gimas a cui farebbe capo anche lo studio dentistico di i _1 rapporti societari fra gli ex coniugi sono estranei all'oggetto della presente controversia.
Dalla documentazione agli atti, si evince che l'odierno appellato - dopo la separazione - ha avuto redditi da lavoro “denunciati” pari quasi al doppio rispetto a quelli della controparte;
tuttavia, i rispettivi patrimoni complessivi sono pressocché simili e non esiste una sperequazione degna di rilievo che possa giustificare una datio con finalità perequative.
A prescindere dagli aspetti legati alla società Gimas di cui le parti discuteranno in altra sede, mancano allegazioni che depongano per un effettivo rafforzamento non trascurabile della posizione professionale/patrimoniale del marito grazie al contributo morale e materiale della moglie, ciò in termini “ulteriori” rispetto all'osservanza degli obblighi reciproci scaturenti dal matrimonio;
di qui,
l'assenza di un riconoscimento divorzile di tipo compensativo.
D. Circa gli aspetti restitutori fatti valere da a prescindere dal fatto che non vi stata _1
formulazione di appello incidentale, giova rammentare che la Suprema Corte per le ipotesi di richiesta di ripetizione di somme versate a titolo di mantenimento, nei casi di modifica delle statuizioni inerenti gli obblighi contributivi dei coniugi nei giudizi di separazione e divorzio, sia qualora la modifica intervenga fra i provvedimenti presidenziali e la sentenza definitiva [com'è nel nostro caso], sia laddove la Corte d'Appello elida o riduca un assegno riconosciuto dal Giudice del I Grado, ha affermato, a Sezioni Unite, che: “opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per
l'assegno di mantenimento o divorzile. Detto criterio, al contrario, non opera - e quindi la prestazione
è da ritenersi irripetibile - sia se si procede ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto od obbligato alla prestazione, sia se viene effettuata una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state
12 ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica” (Cass. Civ. SS. UU. n. 32914/2022).
Applicando detto criterio al caso che ci interessa, risulta - da un lato - che si versa nell'ipotesi in cui si procede ad una rivalutazione - con effetto ex tunc - delle condizioni economiche dell'obbligato nonché dei bisogni dell'avente diritto, per la quale la Suprema Corte ha acclarato l'irripetibilità e - dall'altro - che, essendoci differenza rispetto a quanto stabilito nella fase presidenziale, la somma in eccesso versata dall'obbligato/appellato (anche se non pare essere questa la posizione di che da _1 tempo è inadempiente verso la ), non essendo di un'entità significativa, deve comunque Parte_1 ritenersi utilizzata per le esigenze dell'avente diritto/appellante e quindi già consumata.
Sicché difetterebbero, sotto entrambi i profili, i presupposti per la pretesa ripetizione avanzata da
[...]
_1
15. Non resta che riformare la Sentenza appellata nei soli termini della misura contributo ordinario paterno al mantenimento del figlio minore.
16. La parziale soccombenza reciproca delle parti (la ha “perso” sia sul collocamento Per_5 prevalente che sull'assegno divorzile, ma ha avuto € 700,00 per giustifica la compensazione Per_1
integrale delle spese legali di entrambi i Gradi, incluse quelle per le CCTTUU, con obbligo per l'appellato di rimborsare all'appellante quanto eventualmente già pagato in più al dott. Per_4
[...]
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE in parte l'Appello e la Sentenza impugnata, CONDANNANDO CP_2 [...]
a corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno ordinario _1 Parte_1 mensile per il mantenimento del figlio minore di € 700,00, con aggiornamento periodico Istat, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Vicenza, ciò senza soluzione di continuità rispetto alla fase presidenziale di I Grado che ha indicato per il medesmo importo Per_1
mensile.
2. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e le spese delle
CCTTUU, con obbligo per l'appellato di rimborsare all'appellante quanto eventualmente già pagato in più (rispetto al 50%) al dott. Persona_4
Venezia, 17.03.2025.
13 La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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