Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 345/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 345/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1
allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Valentina Toni, presso il cui studio in Poggibonsi (SI),
Via Salceto n. 91, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 C.F._2
allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Silvia Zazzeri, presso il cui studio in Poggibonsi, Via F.
Bruschettini n. 30, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025; per l'Avv. Valentina Toni e per l'Avv. Silvia Zazzeri, Parte_1 CP_1
hanno concluso chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito voglia omologare con sentenza la separazione personale, alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di eleggere domicilio dove crede, fermo l'obbligo a carico di ognuno di comunicare all'altro ogni variazione di domicilio o residenza;
2) la casa coniugale sita in Via della Repubblica n. 174 int. 4, Poggibonsi (SI), di proprietà esclusiva del SI. sarà assegnata alla SI.ra , che continuerà ad CP_1 Parte_1
abitarvi, con entrambi i figli minorenni e Gli arredi in essa contenuti (acquistati Per_1 Per_2
insieme dai ricorrenti) resteranno assegnati alla SI.ra , per mantenere inalterato Parte_1
l'ambiente domestico in favore dei figli.
3) Le parti danno atto che il SI. con il consenso della SI.ra , CP_1 Parte_1 ha già lasciato l'abitazione familiare, trasferendo la propria residenza in Certaldo (FI), Via
Cavour n. 67.
4) Per assicurare ai figli un equilibrio rispondente al principio della bigenitorialità, i ricorrenti concordano che e siano affidati ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 Per_2
collocazione presso la madre, garantendo il diritto di visita al padre secondo la seguente periodizzazione: - durante la settimana e abiteranno a Poggibonsi con la madre Per_1 Per_2
presso la casa familiare, mentre trascorreranno due fine settimana ogni tre in Certaldo presso l'abitazione del padre, dal venerdì pomeriggio dopo la lezione di karate, che si svolge presso la scuola media Marmocchi di Poggibonsi ed ove il SI. andrà a prendere i ragazzi (o dalle CP_1 ore 18,30 nel caso di non frequentazione dell'attività sportiva) sino alla domenica sera, quando il padre li riporterà a Poggibonsi dalla madre intorno alle 19.30; a quell'ora i figli avranno già consumato la cena. - nella settimana in cui il padre è occupato anche il sabato e la domenica
(con la precisazione che il SI. lavora un fine settimana sì e due no), compatibilmente con CP_1
la scuola e le attività sportive e ricreative dei ragazzi, nonché con gli orari lavorativi del SI.
quest'ultimo potrà trascorrere i pomeriggi infrasettimanali con i propri figli fuori dalla CP_1
casa coniugale e, se e lo vorranno, potrà supportarli nello svolgimento dei Per_1 Per_2
compiti scolastici, recandosi per es. nella biblioteca comunale.
5) I figli trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore sei giorni consecutivi alternando annualmente il periodo 25/30 dicembre o 31 dicembre/6 gennaio, mentre il giorno 24 dicembre i ragazzi lo trascorreranno ad anni alterni con il genitore con il quale trascorreranno il periodo 31 dicembre/6 gennaio. Per il giorno di Pasqua e di Pasquetta sarà applicato il criterio dell'alternanza, così come per tutte le altre festività civili e religiose. Nel periodo estivo, 3 / 5
i figli potranno trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, con impegno a concordare le date entro il 31 maggio di ogni anno. Per il resto del periodo estivo, sarà seguito il calendario ordinario sopra indicato.
6) Il SI. corrisponderà in favore della SI.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di € 250,00 ciascuno, per un totale di complessivi € 500,00 mensili. Detto importo dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente postale cointestato ai genitori. Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e la prima rivalutazione decorerrà dal 1° gennaio 2026.
7) Le spese straordinarie faranno carico ad entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno e saranno determinate secondo le specifiche del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Siena, che le parti dichiarano di ben conoscere e che viene allegato al presente ricorso. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprese: spese per attività sportive e ricreative, viaggi per studio e vacanza, abbonamenti autobus, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ecc. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il concorso nel pagamento avverrà tramite il rimborso della propria quota parte al genitore che ha effettuato la spesa, entro dieci giorni dalla consegna dei relativi documenti fiscali/fatture/ricevute. Quanto alle spese straordinarie che richiedono un preventivo accordo tra i coniugi, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, fax ecc.), dovrà manifestare un eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 gg dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In mancanza di accordo, tali spese resteranno a carico del genitore che le ha sostenute e che se le assumerà in via esclusiva, salvo il ricorso al Giudice;
8) Gli eventuali impegni straordinari dei ragazzi, come a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le visite mediche, ecc. saranno anticipatamente concordate tra i genitori, in considerazione degli impegni lavorativi di questi ultimi, nonché scolastici, ricreativi e sportivi del figlio coinvolto.
9) Per quanto riguarda l'assegno unico, attualmente accreditato per l'intero sul conto corrente cointestato, sarà percepito in ragione della metà da parte di ciascun genitore. Pertanto,
a seguito della separazione, le parti si accorderanno per avviare la relativa pratica presso un patronato di comune fiducia. A decorrere dalla mensilità di febbraio 2025 e così fino al 4 / 5
completamento delle pratiche al patronato, la SI.ra si impegna a versare in favore del Pt_1 SI. il 50% dell'importo percepito a titolo di assegno unico. CP_1
10) Eventuali detrazioni ed oneri deducibili per i figli a carico saranno usufruiti dalle parti nella misura del 50% ciascuna.
11) L'autovettura Volkswagen, modello Caddy, tg. ER251RR, intestata al Sig. CP_1
durante la settimana resterà in uso alla SI.ra , mentre il padre potrà utilizzarla Parte_1
nel fine settimana in cui avrà con sé i figli. Le spese del veicolo saranno sostenute a metà tra i ricorrenti. Eventuali sanzioni amministrative e/o accessorie, invece, faranno carico al responsabile della violazione al CdS.
12) Il conto corrente postale n. 001018182079 (cointestato ai ricorrenti) verrà mantenuto aperto e su di esso il SI. verserà mensilmente il contributo al mantenimento e la CP_1
quota parte delle eventuali spese straordinarie occorse per i figli. Le parti si danno atto che, a decorrere da febbraio 2025, la provvista di detto conto corrente postale sarà di competenza esclusiva della SI.ra , salvo quanto pattuito al precedente punto n. 9). Parte_1
13) Le parti si danno reciprocamente atto di avere definitivamente risolto ogni questione economica conseguente al matrimonio ed, in particolare, il SI. dichiara di avere CP_1
ritirato dalla casa adibita a residenza della famiglia posta in Poggibonsi, Via della Repubblica
n. 174 int. 4 tutti i beni di sua esclusiva proprietà e di non avere più niente da pretendere a tale titolo dalla SI.ra . Parte_1
14) Le spese del presente giudizio sono da intendersi tra le parti interamente compensate. Si precisa che i compensi spettanti all'Avv. Valentina Toni per l'attività difensiva prestata in favore della SI.ra dovranno essere liquidati a spese dallo Stato, stante la relativa Parte_1
delibera di ammissione che si deposita unitamente al presente ricorso.
Pubblico Ministero: Visto in data 21.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data
[...] CP_1
30.4.2011 in Poggibonsi (SI), atto regolarmente trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Poggibonsi, per l'anno 2011, Parte II, Serie A, Atto n. 2, che dal matrimonio erano nati a Poggibonsi (SI) in data 1.9.2011 il figlio e in data 18.6.2013 il figlio Persona_3 Pt_2
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di
[...] 5 / 5
omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.03.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 CP_1 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minorenni e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), alle condizioni concordate indicate supra;
CP_1 C.F._2
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggibonsi (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di conSIlio del 19 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini