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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1368/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Pietro Monico e dall'avv. Carmen Antonella Natale ed elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'avv. Monico, ubicato in FI, alla via Floriano del Zio, nr. 28
e da
, nata a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_2
Monico e dall'avv. Carmen Antonella Natale ed elettivamente domiciliata c/o lo studio dell'avv.
Natale, ubicato in FI, alla Piazza Cavour, nr. 10
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni datate 17.11.2025, così come integrate all'udienza del 20/11/2025.
Il P.M. nulla oppone.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 20.06.2025, e - premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in Avigliano (PZ) il 14.09.2019 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_
(il 04/07/2011), (il 12/12/2015) e (il 07/12/2017) - hanno dedotto il venir Per_2 Per_3 meno dell'affectio coniugalis.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate Per_ condizioni: “Pronunciare la separazione dei coniugi. Affidare i figli , ed Per_2 [...]
ad entrambi i genitori. Disporre che la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i Per_4
Per_ genitori, ai quali è riservata congiuntamente ogni decisione di maggiore interesse per i figli ,
ed nel campo della educazione, istruzione e salute;
di prendere atto Per_2 Persona_4 della volontà di entrambi i coniugi di procedere all'estinzione anticipata del finanziamento n.
199591102. Casa coniugale: la casa coniugale è sita siti nel Comune di FI al Vico Oriolo n. 11, individuati nel Catasto dei fabbricati al Foglio 105, P.Ue 3129 sub 1 Cat. C 6, cl 06, 10 mg, R.C. euro 29,95 c 105, 3129 sub 5 Cat. A4, c 0o vani 4,5, R.C. euro 185,46; attualmente in proprietà per metà al sig. e per metà alla sig.ra . Sulla stessa Parte_1 Parte_3
è insistente un mutuo cointestato. Il Sig. si impegna, fino a che Parte_1 la sig.ra non trovi opportuna occupazione a provvedere al pagamento dello Parte_2 stesso anche a titolo di contributo economico per la stessa. Su questi presupposti: • prendere atto che il domicilio privilegiato presso il quale dimoreranno la sigra i figli i figli Parte_2
Per_
, ed è individuato in Vico Oriolo n. 11 in FI (Pz) : • Per_2 Persona_4 prendere atto che il sig. si impegna, fino a che la síg.ra Parte_1 Pt_2
non trovi opportuno lavoro a provvedere al pagamento della somma mensile a titolo di
[...] rata del mutuo pari ad euro 380,00. Quanto all'esercizio del diritto di visita e frequentazione dei minori con il padre, questi potrà averli e tenerli con sé quando desidera, previo acconto con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei figli. Il padre, quando i figli saranno con lui nei giorni infrasettimanali o nel weekend, si occuperà di far svolgere puntualmente i compiti, le relative attività sportive di accompagnarli presso la madre all'orario stabilito;
in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, alle condizioni minime meglio specificate di seguito in relative al diritto dovere di frequentazione da parte di ciascun genitore: weekend alternati: i figli trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei
2 genitori;
staranno con il papà a settimane alterne dal venerdi all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 21; frequentazioni infrasettimanale: il padre terrà con é i figli il martedi e il giovedi dalle 18:00 alle 19,30; c, in caso di turni di lavoro sfavorevoli, in giorni differenti da concordare e comunicare alla sig. la settimana precedente non appena è a conoscenza del Pt_2 calendario settimanale lavorativo;
di consentire al padre di tenere con sé i figli durante le festività natalizie, a giorni alterni, ricadenti ad anni alterni tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre oppure tra il
30 dicembre ed il 6 gennaio dalle ore 10 del primo giomo fino alle ore 18.00 dell'ultimo giorno;
durante le festività pasquali per almeno tre giorni consecutivi comprendendo alternativamente la dómenica di Pasqua e il lunedi in albis, dalle ore 10 del primo giorno fino alle ore 18.00 dell'ultimo giorno;
per il primo anno i minori trascorreranno il 23 e il 24 dicembre 2025 con la madre mentre il
25 dicembre 2025 con il padre. Trascorreranno con il padre il periodo che va dal 25 dicembre 2025 al 31 dicembre e con la madre dal 1 gennaio 2026 al 7 gennaio 2026. Il padre provvederà a prelevare i minori presso il loro domicilio il giorno 25 dicembre 2025 alle ore 10:30 e riportarli il giorno 1 gennaio 2026 alle ore 10:30: di consentire al padre di portare e tenere i figli con sé per 15 (quindici) gioni consecutivi durante il periodo estivo, previo accordo da raggiungere con la sig.ra Pt_2
entro il 30 maggio dell'anno corrente. Mantenimento del coniuge: i coniugi dichiarano di
[...] rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento atteso che il sig.
continuerà a pagare per intero la rata del mutuo sino a che la sig.ra non trovi Parte_1 Pt_2
l'autonomia economica. Mantenimento dei figli minorenni: il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minorenni, verserà all'altro genitore, una somma complessiva mensile di €
300,00 finché non saranno economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese da versarsi mediante accredito bancario sull'IBAN che verrà indicato dalla sig.ra
. Entrambi i genitori contribuiranno inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie. Pt_2
Si precisa che per spese straordinarie devono essere intese quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli. oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia. cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere. Le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -
a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni,
3 quali: le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus metro clo carburante per autovetture e motocicli in uso ni figli); le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologic che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori: in difetto di previo accordo. dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le ec.dd. spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate. Disporre che la sig.ra possa percepire direttamente ed in via esclusiva l'assegno unico Parte_2
(per un ammontare complessivo di euro 700,00) previsti in favore dei figli. Fare obbligo ad entrambi i genitori di consentire rapporti continuativi dei figli con gli ascendenti ed i parenti di entrambi. Consentire al sig. di portare con se tutta la biancheria, ivi compreso il corredo Parte_1 personale, gli oggetti di valore (oro, oggettistica, quadri, argenteria, etc.) e/o quant'altro di sua proprietà. Fare obbligo alla sig.ra di procedere immediatamente alla voltura di tutte le Pt_2 utenze domestiche. I coniugi si impegnano pro quota a provvedere ai lavori di riparazione del tetto della rimessa annessa alla casa coniugale;
gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
prestano reciproco consenso per l'espatrio e per la relativa documentazione.”.
All'udienza del 20/11/2025, esperito ilo tentativo di conciliazione e preso atto del deposito delle nuove condizioni di separazione, depositate con nota datata 17/11/2025, le parti hanno concordato che la somma di 190,00 euro che il sig. verserà in aggiunta alla sua quota di mutuo Parte_1 sostituisce e compensa la somma di 190,00 euro mensile dovuta per il mantenimento della sig.ra
Pt_2
Il Tribunale ha, poi, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
4 Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Avigliano (PZ) e di FI (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da
[...]
e , con ricorso del 20.06.2025, così provvede: Parte_1 Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Avigliano (PZ), il 14.09.2019, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di FI (PZ), dell'anno 2019, Atto nr. 27,
Parte II, Serie B;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
Per_ c) dispone l'affidamento congiunto dei figli minori , ed ad entrambi i Per_2 Per_3 genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Avigliano (PZ) e di FI (PZ), per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 27/11/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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