Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG 697/2024
TRIBUNALE DI LARINO
Il Giudice,
Il Giudice del lavoro, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 697/2024 R.G.L.;
a scioglimento della riserva;
osserva quanto segue. ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio al Parte_1
fine di“ - nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale compresa tra il 74% ed il 100% ai fini del riconoscimento della prestazione dell'assegno mensile di invalidità civile sin dalla presentazione della relativa e specifica domanda amministrativa, o da quella o da quella diversa data e/o dal diverso periodo che si accerterà in corso di causa, e comunque gli sia riconosciuta ogni altra invalidità e/o disabilità che si accerterà in corso di causa, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o da quella diversa data che emergerà, tale pertanto da ottenere il riconoscimento della prestazione oggetto di richiesta e/o ogni altra prestazione spettante per legge sulla base degli accertamenti dei requisiti medico-sanitari che saranno effettuati”.
L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse (ex art.100 CP_1
c.p.c.) legata al superamento del limite di reddito previsto dalla legge per la concessione della prestazione richiesta.
CP_ L'eccezione preliminare sollevata dall' è fondata.
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, il superamento del limite di reddito previsto dalla legge per la concessione della prestazione richiesta, ossia l'assegno mensile di assistenza, oltre allo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della medesima ricorrente
(cfr. estratto contributivo). Ne deriva pertanto la mancanza di uno dei requisiti socio- economici indispensabili per la concessione della prestazione oggetto della domanda
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in presenza della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro,
1. Dichiara inammissibile il ricorso.
2. Revoca l'incarico al CTU nominato.
3. Nulla sulle spese.
Larino, 06/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cucchiella