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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 227 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
n.q. di erede di rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 Persona_1
Saverio D'Aleo presso il cui studio in Palermo via A. Alessi n.6 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Doa elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.197/2023, emessa in data 16.2.2023, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, rigettò il ricorso proposto da (e Parte_2 poi proseguito da n.q. di erede) volto ad ottenere la condanna Parte_1 dell' alla corresponsione della pensione di reversibilità in seguito al decesso del CP_1 padre, , avvenuto in data 11.1.2019. Persona_2
Accertata la sussistenza del requisito sanitario (previo espletamento di c.t.u.), ritenne, tuttavia, il primo Giudice che parte ricorrente non avesse allegato nè fornito la prova della vivenza a carico, al tempo della morte, del genitore pensionato. Avverso tale decisione ha interposto appello nella spiegata qualità Parte_1 di erede, con ricorso depositato in Cancelleria il 18.3.2023, chiedendone la riforma. A sostegno del gravame deduce, anzitutto, di aver fatto “affidamento alla motivazione di reiezione indicata nella comunicazione inviata dall' in cui si precisava che la pensione di CP_1 reversibilità veniva negata solamente a motivo del mancato riconoscimento del requisito sanitario” e che
“neanche in sede giudiziale l' aveva “eccepito la mancanza dei requisiti economici”. Controparte_2
Nel merito, sostiene di aver allegato al proprio ricorso “copia del documento di identità attestante sia la residenza anagrafica (la stessa del padre defunto) che lo stato di disoccupazione … il
Pag.1 certificato di stato di famiglia e le dichiarazioni sostitutive comprovanti sia la mancanza di redditi che la mancanza di una indipendenza economica”. Osserva che “per sostentamento deve intendersi sia la non autosufficienza economica dell'interessata sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto” e che nel caso di specie era “stato appurato che la ricorrente” aveva “la propria residenza nell'abitazione paterna e non” possedeva “alcun reddito”. L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 25.2.2025 CP_1 chiedendo il rigetto del gravame. All'odierna udienza, acquisite le “note” depositate dal procuratore dell'appellante in data 6/7.4.2025, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello deve essere disatteso avendo il primo Giudice fatto buon governo delle risultanze processuali e della normativa vigente. Come è noto, infatti, la parte che invoca la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e dare prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto. Ciò, tuttavia, nel caso di specie non risulta che sia avvenuto. Premesso che l' nel costituirsi in giudizio aveva contestato – CP_1 contrariamente a quanto affermato con l'atto di gravame - il requisito della vivenza a carico (cfr. memoria di primo grado, pag.2: “Deve inoltre osservarsi come non risulti provato, nel presente giudizio, lo stato di vivenza a carico. Sotto questo profilo, non può non osservarsi, da un lato, che il predetto presupposto va considerato con particolare rigore, essendo comunque quantomeno necessario dimostrare che il genitore provvedesse, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e, da altro lato, che, a norma dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio …”), è sufficiente osservare che , nel corpo del ricorso Persona_1 introduttivo del giudizio, si era prevalentemente soffermata sulla sussistenza del requisito sanitario limitandosi, nel resto, ad affermare che “era a carico, finanziariamente, in quanto” il padre “provvedeva in maniera continuativa ed in misura prevalente al mantenimento della stessa”. Non è dato comprendersi, pertanto, sulla scorta di quali concreti elementi il primo Giudice avrebbe potuto accogliere la domanda spiegata dall'odierno appellante. Né, del resto, quanto sostenuto dalla (ossia che la stessa aveva la stessa Per_1 residenza anagrafica del padre) trova conferma nei documenti prodotti. Posto che trattasi di circostanza, di per sé, non dirimente ai fini della decisione, deve in ogni caso rilevarsi, al riguardo, che (per come correttamente rilevato nella sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “piuttosto dalla documentazione prodotta ed, in particolare, dai documenti di identità della ricorrente e del dante causa si evince che gli stessi avevano luoghi di residenza diversa ..”) dall'esame della copia della carta di identità di emerge che la stessa era residente in [...]
D'Azeglio con professione indicata di “Commercialista”, mentre il padre Persona_2 era residente in Casteldaccia via Enrico TA (cfr. doc. fascicolo di parte). Prive di qualsiasi rilevanza, inoltre, devono reputarsi le “dichiarazioni sostitutive” che, a dire dell'appellante, comproverebbero “sia la mancanza di redditi che la mancanza di indipendenza economica”, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi è priva di valore, anche di contenuto indiziario, nell'ambito del giudizio Pag.2 civile, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore” (Cass. n.12131 del 26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167 - Cass. ord. n.5708/2018). Né, ancora, a diversa conclusione può pervenirsi sulla scorta del fatto che l' in sede amministrativa, avesse disatteso la domanda della in ragione CP_1 Per_1 della mancanza del requisito sanitario giacchè – a ben vedere - il funzionamento del principio di non contestazione è regola di semplificazione per la formazione del libero convincimento che opera all'interno del processo e non investe comportamenti o contegni pregressi estrinseci alla dialettica processuale descritta dall'art. 416 c.p.c.. E poiché, nel caso di specie, l'appellante non è andato oltre il richiamo al requisito sanitario, omettendo di allegare in maniera specifica e, soprattutto, di fornire la prova in merito al fatto (costitutivo del diritto) che il genitore provvedesse “in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile” (cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 23.1.2019 n.1861 - Cassazione Civile, sezione VI, 22.10.2020 n.23058), l'appello non può che essere disatteso, con conferma della sentenza di primo grado.
3) Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. l'appellante deve dichiararsi non tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado nei confronti dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.197/2023 emessa il 16.2.2023 dal Tribunale G.L. di Termini Imerese. Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di queto grado di giudizio nei confronti dell'appellato. Palermo 10 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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