Articolo 23 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
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28 ottobre 1947
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15 dicembre 1947
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9 febbraio 1966
Art. 23.
La Commissione elettorale mandamentale:
1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
2) cancella dalle liste generali formate dalla Commissione elettorale comunale i cittadini che vi sono stati indebitamente compresi, anche quando non vi sia reclamo; (1)
3) decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono essere pervenute direttamente.
La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.
La Commissione si raduna ((entro i cinque giorni)) successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti. (1)
I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 25.(1)
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ," con le seguenti modifiche al presente articolo:
Il n. 2 del primo comma e' sostituito dal seguente:
"2) cancella dalle liste generali formate dalla Commissione elettorale comunale i cittadini che vi sono stati indebitamente compresi, anche quando non vi sia reclamo".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La Commissione si raduna non prima del sesto giorno successivo a quello nel quale ha ricevuto gli atti".
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
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