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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2024, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palermo
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Monica Montante Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice
dr.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F: Parte 1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla compar- C.F. 1
sa di riassunzione, dall' avvocato Maurizio Paolo Abbagnato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo Via Terrasanta - Indirizzo Telematico
CONTRO
Controparte_1 (GIÀ
[...]
P.IVA 1 in
,con sede in Roma Via G. Grezar n. 14 P.IVA: CP 2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Torina C.F: C.F. 2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo nella Via Ruggero Settimo n. 78 - Indi- rizzo Telematico
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Palermo
Oggetto: Querela di falso
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
27/02/2024 alle quali si rinvia.
1. Con comparsa di riassunzione del 05/01/2022 Parte 1 ha riassunto tempestivamente, innanzi questo Tribunale, il giudizio avente ad oggetto querela di falso erroneamente instaurato presso un giudice territorialmente incompetente.
2. A sostegno della citazione per querela di falso l'attore aveva argomentato che, allorquando era stato evocato in giudizio avente ad oggetto un'azione di revocatoria ordinaria e rubricato al n. 715/2019 R.G. innanzi il Tribuna-
le di Barcellona Pozzo di Gotto, all'esito della produzione documentale dell'attrice era venuto a conoscenza del fatto che Controparte_2
la notifica, a mezzo raccomandata n. 93000051855925, avente ad oggetto la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201600060843, pur certi- ficando il recapito al destinatario per sottoscrizione, non conteneva una firma riconducibile allo stesso.
ノ3. Conseguentemente Parte 1 con atto di citazione notificato a [...]
Controparte_3 il 07/02/2020, promuoveva querela di falso chiedendo la dichiarazione della falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata contenente la comunicazione preventiva di ipoteca.
4. Il giudizio veniva iscritto al n. 215/2020 R.G. innanzi il Tribunale di Bar-
Pt 2 Pozzo di Gotto.
5. Con ordinanza del 15/10/2021 il predetto Tribunale declinava la propria competenza in favore di questo Tribunale.
6. Nel giudizio, tempestivamente riassunto, si è costituita Controparte_4
rilevando la rego-
[...] (succeduta a Controparte_2
larità della sua condotta legata al proprio ruolo di concessionario ed evi- denziando la circostanza che nulla poteva sapere in merito alla veridicità o meno della firma apposta sul documento contestato atteso che la notifica era stata affidata ad un operatore postale esterno.
7. Si è dunque rimessa alle risultanze istruttorie emergenti dal procedimento.
8. In punto di diritto si osserva che la querela di falso è lo strumento proces- suale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e
2702 c.c. di un documento. In particolare, la querela di falso, sia essa pro- posta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pub- blico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'effi- cacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspet- to, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eli- minando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste ef- ficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n. 8362; Cassa- zione n. 19727/2003; Cassazione 24725/08).
9. Ciò premesso e passando alla disamina della res controversa, la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento.
10. Nel merito, è stato necessario procedere all'accertamento delle falsità delle firme, apposte dall'attore Parte_1 sull'avviso di ricevimento attraver- so l'esperimento di una C.T.U. grafologica, le cui conclusioni sono piena- mente condivisibili perché logicamente argomentate.
,11. Orbene, il C.T.U., Dott.ssa Persona_1 dopo avere esaminato la do-
cumentazione originale che era stata prodotta nel giudizio di revocatoria promosso, innanzi il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dall'allora [...]
Controparte 5 ed avere raffrontato la predetta documentazione con la grafia dell'attore ha accertato nel suo elaborato peritale, che: "la firma apposta in calce alla ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 93000051855925 è apocrifa e dunque non riconducibile alla mano e al- la gestualità grafo - motoria del Sig. Parte 1
12. Le conclusioni, alle quali è pervenuto il CTU, possono senz'altro essere condivise perché sorrette da argomentazioni puntuali, esaustive e persuasi- ve, rassegnate dopo una scrupolosa verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione e perché neppure specificatamente confutate dalle parti.
13. Dalle considerazioni finora sviluppate e dall'accertamento della falsità del- la sottoscrizione discende, dunque, l'accoglimento della domanda giudizia- le volta ad accertare la falsità materiale della firma apposta in calce alla ri- cevuta di ritorno della raccomandata postale n. 93000051855925 conte- nente la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201600060843. 14. Ai sensi dell'art. 537 c.p.p. deve essere ordinata la cancellazione della fir- ma apposta in calce alla ricevuta di ritorno della raccomandata postale n.
93000051855925.
15. In considerazione del complessivo esito del giudizio la parte soccombente andrà condannata alla refusione in favore della parte vittoriosa alle spese di lite che, di giustizia, appare opportuno contenere nei minimi tabellari.
16. Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, sono poste defi- nitivamente a carico della parte convenuta Controparte_6
[...]
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitute ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- vamente pronunciando;
❖ accoglie la domanda di querela di falso e per l'effetto, dichiara la falsità della firma apposte da Parte 1 in calce alla ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 93000051855925 contenente la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201600060843;
❖ ordina la cancellazione della sottoscrizione apposta sul documento di cui al punto che precede;
❖ pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato de- creto, a carico di parte convenuta Controparte 1
❖ condanna Controparte 1 alla refusione, in favore di Parte_3
[...], delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.810,00 oltre spese ge- nerali 15%, oneri previdenziali ed accessori di legge.
Così deciso a Palermo il 20.06.2024
Il presente provvedimento è stato redatto, con la collaborazione del Gop Vincenzo Toscano, su do- cumento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnot- ta e dal Presidente dott. Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palermo
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Monica Montante Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice
dr.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F: Parte 1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla compar- C.F. 1
sa di riassunzione, dall' avvocato Maurizio Paolo Abbagnato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo Via Terrasanta - Indirizzo Telematico
CONTRO
Controparte_1 (GIÀ
[...]
P.IVA 1 in
,con sede in Roma Via G. Grezar n. 14 P.IVA: CP 2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Torina C.F: C.F. 2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo nella Via Ruggero Settimo n. 78 - Indi- rizzo Telematico
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Palermo
Oggetto: Querela di falso
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
27/02/2024 alle quali si rinvia.
1. Con comparsa di riassunzione del 05/01/2022 Parte 1 ha riassunto tempestivamente, innanzi questo Tribunale, il giudizio avente ad oggetto querela di falso erroneamente instaurato presso un giudice territorialmente incompetente.
2. A sostegno della citazione per querela di falso l'attore aveva argomentato che, allorquando era stato evocato in giudizio avente ad oggetto un'azione di revocatoria ordinaria e rubricato al n. 715/2019 R.G. innanzi il Tribuna-
le di Barcellona Pozzo di Gotto, all'esito della produzione documentale dell'attrice era venuto a conoscenza del fatto che Controparte_2
la notifica, a mezzo raccomandata n. 93000051855925, avente ad oggetto la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201600060843, pur certi- ficando il recapito al destinatario per sottoscrizione, non conteneva una firma riconducibile allo stesso.
ノ3. Conseguentemente Parte 1 con atto di citazione notificato a [...]
Controparte_3 il 07/02/2020, promuoveva querela di falso chiedendo la dichiarazione della falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata contenente la comunicazione preventiva di ipoteca.
4. Il giudizio veniva iscritto al n. 215/2020 R.G. innanzi il Tribunale di Bar-
Pt 2 Pozzo di Gotto.
5. Con ordinanza del 15/10/2021 il predetto Tribunale declinava la propria competenza in favore di questo Tribunale.
6. Nel giudizio, tempestivamente riassunto, si è costituita Controparte_4
rilevando la rego-
[...] (succeduta a Controparte_2
larità della sua condotta legata al proprio ruolo di concessionario ed evi- denziando la circostanza che nulla poteva sapere in merito alla veridicità o meno della firma apposta sul documento contestato atteso che la notifica era stata affidata ad un operatore postale esterno.
7. Si è dunque rimessa alle risultanze istruttorie emergenti dal procedimento.
8. In punto di diritto si osserva che la querela di falso è lo strumento proces- suale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e
2702 c.c. di un documento. In particolare, la querela di falso, sia essa pro- posta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pub- blico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'effi- cacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspet- to, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eli- minando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste ef- ficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n. 8362; Cassa- zione n. 19727/2003; Cassazione 24725/08).
9. Ciò premesso e passando alla disamina della res controversa, la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento.
10. Nel merito, è stato necessario procedere all'accertamento delle falsità delle firme, apposte dall'attore Parte_1 sull'avviso di ricevimento attraver- so l'esperimento di una C.T.U. grafologica, le cui conclusioni sono piena- mente condivisibili perché logicamente argomentate.
,11. Orbene, il C.T.U., Dott.ssa Persona_1 dopo avere esaminato la do-
cumentazione originale che era stata prodotta nel giudizio di revocatoria promosso, innanzi il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dall'allora [...]
Controparte 5 ed avere raffrontato la predetta documentazione con la grafia dell'attore ha accertato nel suo elaborato peritale, che: "la firma apposta in calce alla ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 93000051855925 è apocrifa e dunque non riconducibile alla mano e al- la gestualità grafo - motoria del Sig. Parte 1
12. Le conclusioni, alle quali è pervenuto il CTU, possono senz'altro essere condivise perché sorrette da argomentazioni puntuali, esaustive e persuasi- ve, rassegnate dopo una scrupolosa verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione e perché neppure specificatamente confutate dalle parti.
13. Dalle considerazioni finora sviluppate e dall'accertamento della falsità del- la sottoscrizione discende, dunque, l'accoglimento della domanda giudizia- le volta ad accertare la falsità materiale della firma apposta in calce alla ri- cevuta di ritorno della raccomandata postale n. 93000051855925 conte- nente la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201600060843. 14. Ai sensi dell'art. 537 c.p.p. deve essere ordinata la cancellazione della fir- ma apposta in calce alla ricevuta di ritorno della raccomandata postale n.
93000051855925.
15. In considerazione del complessivo esito del giudizio la parte soccombente andrà condannata alla refusione in favore della parte vittoriosa alle spese di lite che, di giustizia, appare opportuno contenere nei minimi tabellari.
16. Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, sono poste defi- nitivamente a carico della parte convenuta Controparte_6
[...]
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitute ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- vamente pronunciando;
❖ accoglie la domanda di querela di falso e per l'effetto, dichiara la falsità della firma apposte da Parte 1 in calce alla ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 93000051855925 contenente la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201600060843;
❖ ordina la cancellazione della sottoscrizione apposta sul documento di cui al punto che precede;
❖ pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato de- creto, a carico di parte convenuta Controparte 1
❖ condanna Controparte 1 alla refusione, in favore di Parte_3
[...], delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.810,00 oltre spese ge- nerali 15%, oneri previdenziali ed accessori di legge.
Così deciso a Palermo il 20.06.2024
Il presente provvedimento è stato redatto, con la collaborazione del Gop Vincenzo Toscano, su do- cumento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnot- ta e dal Presidente dott. Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.